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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa RA NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4279/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Grappasonni
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Marchese;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
21.03.2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 28.09.2022, , ha premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 15.07.1989 a Controparte_1
T'GE AN (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune, anno 1989, parte II, serie A, n. 61 – come si evince da decreto di omologa in atti – e che dalla loro unione sono nati i figli (Roma, 27.05.1994) e Persona_1 Per_2
(Roma, 15.07.1996).
[...]
Ha inoltre rappresentato che: con decreto n. 4930/2021 del 28.10.2021 (R.G. N.
2249/2021), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate, che hanno previsto, in particolare, il versamento della somma mensile di euro
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli a carico del padre ed il passaggio di proprietà della macchina Opel Corsa entro trenta giorni a carico del sig. Per_
spese di assicurazione dell'auto al 50%; dal 2021 la figlia è diventata Pt_1 economicamente autonoma, essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato, mentre il figlio è stato assunto dal 2022 a tempo indeterminato con la qualifica Per_2 di consulente informatico, per cui in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
dalla data dell'udienza presidenziale del 14.09.2021 i coniugi hanno sempre vissuto separati senza mai riconciliarsi.
Il ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'eliminazione di qualsiasi obbligo di Per_ contribuzione al mantenimento dei figli e con decorrenza dall'iscrizione al Per_2 ruolo del ricorso di cui al presente procedimento.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, né alla revoca del mantenimento in favore della figlia Per_
ormai in grado di mantenersi autonomamente;
non ha invece rinunciato al mantenimento in favore del figlio anch'egli autonomo e autosufficiente, Per_2 sostenendo però che l'assegno debba permanere finché egli continuerà a convivere con lei, in considerazione dei comportamenti insani del figlio, ritenuti non consoni a una vita civile (minacce nei confronti della madre e della sorella, condotte violente su cose ed arredi della casa); la resistente ha inoltre evidenziato che, in sede di separazione, era stato stabilito che il sig. effettuasse il passaggio di proprietà dell'autovettura Opel Pt_1
Corsa in suo favore entro trenta giorni dal giorno dell'udienza, obbligo al quale egli, tuttavia, non avrebbe mai adempiuto. Con la memoria di costituzione ha quindi chiesto la pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando all'assegno di mantenimento Per_ per la figlia e domandando, invece, che il contributo per il figlio fosse Per_2 mantenuto fino al momento della convivenza del figlio presso di lei;
ha inoltre Per_2 domandato di accertare e dichiarare l'obbligo del sig. di effettuare a sue spese il Pt_1 passaggio di proprietà della suddetta autovettura Opel Corsa in suo favore. La resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che: “il Perfetti:
1- si prenderà cura del figlio prendendolo a vivere con sé sino a quando non andrà a vivere per conto suo, cambiando in ogni caso la residenza oggi a casa della madre;
2- effettuerà il passaggio di proprietà della alla CP_2
” CP_1
Con memoria integrativa, depositata in data 26.01.2023, la resistente ha quantificato il contributo richiesto per il mantenimento del figlio nella somma mensile di euro Per_2
300,00 e ha domandato la restituzione delle spese dalla stessa invece sostenute per l'autovettura Opel Corsa, per un totale di euro 712,00, nonché la condanna del Sig. al pagamento di euro 4.500,00 in caso di mancato passaggio di proprietà del Pt_1 veicolo in suo favore. In riferimento all'automobile, con memoria integrativa dell'11-01-
2023, il ricorrente, rappresentando l'utilizzo in via esclusiva dell'autovettura da parte del figlio per recarsi quotidianamente al lavoro e deducendo di aver sempre Per_2 interamente e in via esclusiva sostenuto le spese relative alla suddetta automobile, ha inoltre chiesto la condanna della resistente al ristoro del 50% delle spese sostenute dal sig. per la gestione della con decorrenza dall'omologa della Pt_1 CP_2 separazione, con vittoria di spese ed onorari;
con successiva memoria del 02-05-2023 ha dedotto di aver effettuato il passaggio di proprietà della nei confronti del figlio CP_2
Per_2
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 14.12.2022, con ordinanza emessa in pari data, il Presidente del Tribunale f.f., ha modificato le condizioni della separazione consensuale revocando l'obbligo del padre di contributo al mantenimento dei due figli e ha nominato il giudice istruttore, davanti al quale ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta.
All'udienza del 21.03.2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta, con note depositate in data 20.03.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con note depositate in data 21.03.2025 parte resistente ha precisato le conclusioni rappresentando che il figlio a gennaio 2024, ha abbandonato l'abitazione Per_2 materna e che lo stesso è economicamente indipendente dal 01.12.2023 e chiedendo “che il Perfetti la risarcisca dell'importo complessivo di € 5.212,00, (euro 712,00 ed euro
4.500.00)” relativo a spese sostenute per l'automobile e al risarcimento per il mancato passaggio di proprietà dell'auto in suo favore, oltre alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Assunta la causa dal giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. È fondata e va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi vivono separati dal
14.09.2021, data di comparizione dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione consensuale, ossia ormai da oltre quattro anni.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.07.1989 a T'GE
AN (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, anno
1989, parte II, serie A, n. 61;
b) con decreto n. 4930/2021 del 28.10.2021 (R.G. N. 2249/2021), di cui in atti, il
Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente F.F. (in data 14.09.2021) nell'ambito del giudizio succitato;
d) dal matrimonio sono nati i figli (Roma, 27.05.1994) e Persona_1 Persona_2
(Roma, 15.07.1996);
e) è stato dato avviso al P.M.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge
1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, può pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3. Quanto alle condizioni di divorzio, deve premettersi che, non solo con le note di precisazione delle conclusioni del 21.03.2025, ma fin dall'atto di costituzione nel presente giudizio, la resistente ha di fatto confermato le deduzioni dell'istante circa la raggiunta indipendenza economica del figlio la resistente ha infatti rappresentato con la Per_2 comparsa di costituzione e risposta la raggiunta autonomia anche del figlio Per_2 inizialmente tuttavia continuando ad insistere per la domanda del suo mantenimento solo per il rappresentato timore di subire, in caso di revoca, ulteriori comportamenti pregiudizievoli in suo danno da parte del figlio come sopra meglio esposto;
nelle note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente ha poi espressamente dedotto che il figlio dai primi giorni del mese di gennaio 2024 si Per_2
è definitivamente allontanato dall'abitazione materna e che lo stesso è stato assunto in data 01.12.2023 dall'AMA S.p.A. ed è economicamente indipendente, senza più insistere nelle conclusioni sulla domanda di mantenimento del figlio. Per_ Incontestata tra le parti è l'indipendenza economica anche della figlia assunta con contratto a tempo indeterminato dal 18.01.2021 presso la società TERNA – Rete Elettrica
Nazione S.p.A.
Deve, quindi, trovare conferma la revoca, di cui all'ordinanza presidenziale emessa in data 14.12.2022, dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per i due figli, dovendo pertanto stabilirsi che nulla sia più dovuto dal sig. a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e dunque dell'indipendenza economica di entrambi i figli, di fatto incontestata dalla resistente sin dall'instaurazione del presente procedimento, deve essere dichiarato cessato l'obbligo del mantenimento dei figli da parte del ricorrente a far data dalla domanda.
4. Deve dichiararsi l'inammissibilità invece della domanda avanzata dalla resistente di restituzione delle somme per spese sostenute per l'autovettura e di condanna del ricorrente al risarcimento del valore della macchina al tempo in cui sarebbe dovuto avvenire il passaggio di proprietà, per un totale di euro 5.212,00. Parimenti inammissibile
è la domanda del ricorrente di condanna della resistente al ristoro del 50% delle spese sostenute dal sig. per la gestione della Opel Corsa con decorrenza dall'omologa Pt_1 della separazione.
Osserva infatti, sul punto, il Tribunale che le suddette domande restitutorie e risarcitorie sono soggette a rito diverso da quello applicabile ai procedimenti di separazione e di divorzio, con esclusione di ogni possibilità di cd. simultaneus processus e dunque di cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi così come di ogni altra domanda non legata dal vincolo di connessione, ma in tutto autonoma e distinta dalla domanda di divorzio o di separazione. L'art. 40 c.p.c. stabilisce infatti la possibilità di cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo pertanto la possibilità di proporre domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 - 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (ex multiis Cass. civ., sez.
I, 8 settembre 2014 n. 18870, 24 dicembre 2014 n. 27386, 29 gennaio 2010 n. 2155), oltretutto, non essendo le dette domande, nel caso in esame, legate dal vincolo di connessione.
5. Nulla deve essere disposto in ordine all'assegno divorzile, in quanto nessuna delle parti ha avanzato domanda in tal senso.
6. Ricorrono giustificati motivi, attesa la natura della controversia e degli interessi dedotti in giudizio, nonché considerata l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate da entrambe le parti, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in data 15.07.1989 a T'GE AN (RM), trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio di detto Comune, anno 1989, parte II, serie A, n. 61;
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
T'GE AN (RM);
- dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del ricorrente di corrispondere il Per_ mantenimento per i figli e Per_2
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
RA NI
Il Giudice rel. ed. est.
Dott. RA NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa RA NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4279/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Grappasonni
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Marchese;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
21.03.2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 28.09.2022, , ha premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 15.07.1989 a Controparte_1
T'GE AN (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune, anno 1989, parte II, serie A, n. 61 – come si evince da decreto di omologa in atti – e che dalla loro unione sono nati i figli (Roma, 27.05.1994) e Persona_1 Per_2
(Roma, 15.07.1996).
[...]
Ha inoltre rappresentato che: con decreto n. 4930/2021 del 28.10.2021 (R.G. N.
2249/2021), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate, che hanno previsto, in particolare, il versamento della somma mensile di euro
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli a carico del padre ed il passaggio di proprietà della macchina Opel Corsa entro trenta giorni a carico del sig. Per_
spese di assicurazione dell'auto al 50%; dal 2021 la figlia è diventata Pt_1 economicamente autonoma, essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato, mentre il figlio è stato assunto dal 2022 a tempo indeterminato con la qualifica Per_2 di consulente informatico, per cui in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
dalla data dell'udienza presidenziale del 14.09.2021 i coniugi hanno sempre vissuto separati senza mai riconciliarsi.
Il ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'eliminazione di qualsiasi obbligo di Per_ contribuzione al mantenimento dei figli e con decorrenza dall'iscrizione al Per_2 ruolo del ricorso di cui al presente procedimento.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, né alla revoca del mantenimento in favore della figlia Per_
ormai in grado di mantenersi autonomamente;
non ha invece rinunciato al mantenimento in favore del figlio anch'egli autonomo e autosufficiente, Per_2 sostenendo però che l'assegno debba permanere finché egli continuerà a convivere con lei, in considerazione dei comportamenti insani del figlio, ritenuti non consoni a una vita civile (minacce nei confronti della madre e della sorella, condotte violente su cose ed arredi della casa); la resistente ha inoltre evidenziato che, in sede di separazione, era stato stabilito che il sig. effettuasse il passaggio di proprietà dell'autovettura Opel Pt_1
Corsa in suo favore entro trenta giorni dal giorno dell'udienza, obbligo al quale egli, tuttavia, non avrebbe mai adempiuto. Con la memoria di costituzione ha quindi chiesto la pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando all'assegno di mantenimento Per_ per la figlia e domandando, invece, che il contributo per il figlio fosse Per_2 mantenuto fino al momento della convivenza del figlio presso di lei;
ha inoltre Per_2 domandato di accertare e dichiarare l'obbligo del sig. di effettuare a sue spese il Pt_1 passaggio di proprietà della suddetta autovettura Opel Corsa in suo favore. La resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che: “il Perfetti:
1- si prenderà cura del figlio prendendolo a vivere con sé sino a quando non andrà a vivere per conto suo, cambiando in ogni caso la residenza oggi a casa della madre;
2- effettuerà il passaggio di proprietà della alla CP_2
” CP_1
Con memoria integrativa, depositata in data 26.01.2023, la resistente ha quantificato il contributo richiesto per il mantenimento del figlio nella somma mensile di euro Per_2
300,00 e ha domandato la restituzione delle spese dalla stessa invece sostenute per l'autovettura Opel Corsa, per un totale di euro 712,00, nonché la condanna del Sig. al pagamento di euro 4.500,00 in caso di mancato passaggio di proprietà del Pt_1 veicolo in suo favore. In riferimento all'automobile, con memoria integrativa dell'11-01-
2023, il ricorrente, rappresentando l'utilizzo in via esclusiva dell'autovettura da parte del figlio per recarsi quotidianamente al lavoro e deducendo di aver sempre Per_2 interamente e in via esclusiva sostenuto le spese relative alla suddetta automobile, ha inoltre chiesto la condanna della resistente al ristoro del 50% delle spese sostenute dal sig. per la gestione della con decorrenza dall'omologa della Pt_1 CP_2 separazione, con vittoria di spese ed onorari;
con successiva memoria del 02-05-2023 ha dedotto di aver effettuato il passaggio di proprietà della nei confronti del figlio CP_2
Per_2
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 14.12.2022, con ordinanza emessa in pari data, il Presidente del Tribunale f.f., ha modificato le condizioni della separazione consensuale revocando l'obbligo del padre di contributo al mantenimento dei due figli e ha nominato il giudice istruttore, davanti al quale ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta.
All'udienza del 21.03.2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta, con note depositate in data 20.03.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con note depositate in data 21.03.2025 parte resistente ha precisato le conclusioni rappresentando che il figlio a gennaio 2024, ha abbandonato l'abitazione Per_2 materna e che lo stesso è economicamente indipendente dal 01.12.2023 e chiedendo “che il Perfetti la risarcisca dell'importo complessivo di € 5.212,00, (euro 712,00 ed euro
4.500.00)” relativo a spese sostenute per l'automobile e al risarcimento per il mancato passaggio di proprietà dell'auto in suo favore, oltre alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Assunta la causa dal giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. È fondata e va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi vivono separati dal
14.09.2021, data di comparizione dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione consensuale, ossia ormai da oltre quattro anni.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.07.1989 a T'GE
AN (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, anno
1989, parte II, serie A, n. 61;
b) con decreto n. 4930/2021 del 28.10.2021 (R.G. N. 2249/2021), di cui in atti, il
Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente F.F. (in data 14.09.2021) nell'ambito del giudizio succitato;
d) dal matrimonio sono nati i figli (Roma, 27.05.1994) e Persona_1 Persona_2
(Roma, 15.07.1996);
e) è stato dato avviso al P.M.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge
1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, può pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3. Quanto alle condizioni di divorzio, deve premettersi che, non solo con le note di precisazione delle conclusioni del 21.03.2025, ma fin dall'atto di costituzione nel presente giudizio, la resistente ha di fatto confermato le deduzioni dell'istante circa la raggiunta indipendenza economica del figlio la resistente ha infatti rappresentato con la Per_2 comparsa di costituzione e risposta la raggiunta autonomia anche del figlio Per_2 inizialmente tuttavia continuando ad insistere per la domanda del suo mantenimento solo per il rappresentato timore di subire, in caso di revoca, ulteriori comportamenti pregiudizievoli in suo danno da parte del figlio come sopra meglio esposto;
nelle note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente ha poi espressamente dedotto che il figlio dai primi giorni del mese di gennaio 2024 si Per_2
è definitivamente allontanato dall'abitazione materna e che lo stesso è stato assunto in data 01.12.2023 dall'AMA S.p.A. ed è economicamente indipendente, senza più insistere nelle conclusioni sulla domanda di mantenimento del figlio. Per_ Incontestata tra le parti è l'indipendenza economica anche della figlia assunta con contratto a tempo indeterminato dal 18.01.2021 presso la società TERNA – Rete Elettrica
Nazione S.p.A.
Deve, quindi, trovare conferma la revoca, di cui all'ordinanza presidenziale emessa in data 14.12.2022, dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per i due figli, dovendo pertanto stabilirsi che nulla sia più dovuto dal sig. a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e dunque dell'indipendenza economica di entrambi i figli, di fatto incontestata dalla resistente sin dall'instaurazione del presente procedimento, deve essere dichiarato cessato l'obbligo del mantenimento dei figli da parte del ricorrente a far data dalla domanda.
4. Deve dichiararsi l'inammissibilità invece della domanda avanzata dalla resistente di restituzione delle somme per spese sostenute per l'autovettura e di condanna del ricorrente al risarcimento del valore della macchina al tempo in cui sarebbe dovuto avvenire il passaggio di proprietà, per un totale di euro 5.212,00. Parimenti inammissibile
è la domanda del ricorrente di condanna della resistente al ristoro del 50% delle spese sostenute dal sig. per la gestione della Opel Corsa con decorrenza dall'omologa Pt_1 della separazione.
Osserva infatti, sul punto, il Tribunale che le suddette domande restitutorie e risarcitorie sono soggette a rito diverso da quello applicabile ai procedimenti di separazione e di divorzio, con esclusione di ogni possibilità di cd. simultaneus processus e dunque di cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi così come di ogni altra domanda non legata dal vincolo di connessione, ma in tutto autonoma e distinta dalla domanda di divorzio o di separazione. L'art. 40 c.p.c. stabilisce infatti la possibilità di cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo pertanto la possibilità di proporre domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 - 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (ex multiis Cass. civ., sez.
I, 8 settembre 2014 n. 18870, 24 dicembre 2014 n. 27386, 29 gennaio 2010 n. 2155), oltretutto, non essendo le dette domande, nel caso in esame, legate dal vincolo di connessione.
5. Nulla deve essere disposto in ordine all'assegno divorzile, in quanto nessuna delle parti ha avanzato domanda in tal senso.
6. Ricorrono giustificati motivi, attesa la natura della controversia e degli interessi dedotti in giudizio, nonché considerata l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate da entrambe le parti, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in data 15.07.1989 a T'GE AN (RM), trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio di detto Comune, anno 1989, parte II, serie A, n. 61;
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
T'GE AN (RM);
- dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del ricorrente di corrispondere il Per_ mantenimento per i figli e Per_2
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
RA NI
Il Giudice rel. ed. est.
Dott. RA NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia