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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4398/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4398/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7, BAGNOLO IN PIANO (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in VIALE RISORGIMENTO N.51/2, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore – attribuzione cognome
CONCLUSIONI
e parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 20.10.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a Reggio Emilia in [...] [...], nonché la richiesta di modifica del cognome di quest'ultimo in seguito all'intervenuto riconoscimento da parte del padre, desumibile dai certificati anagrafici prodotti in atti.
Il certificato di nascita del minore recante la data del 05.12.2024, indica infatti solo la maternità del bambino (“mt. ”) mentre quello Parte_1 successivo, recante la data del 29.08.2025, indica anche la paternità (pt.
”). Parte_2
Le parti hanno dunque chiesto che, in ragione dell'intervenuto riconoscimento, al minore venga attribuito il cognome paterno in sostituzione di quello materno.
Preliminarmente occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 19.09.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Preso atto della volontà del sig. di riconoscere il figlio Parte_2 [...]
[che di fatto risulta dal padre già riconosciuto – cfr. certificati Persona_1 anagrafici in atti] e della volontà dei genitori nel modificare il cognome del minore, sostituendo l'attuale cognome della madre con quello del padre, le parti chiedono dunque l'autorizzazione a modificare l'attuale cognome del minore Persona_1
, in;
[...] Persona_2
2. Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento stabile presso la medesima, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Al fine di mantenere un equilibrio formale tra le posizioni dei genitori, senza pregiudicare le prerogative dell'affido esclusivo, si concorda che il padre verrà informato dalla madre in ordine alle scelte relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore;
3. Regolamentare il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario a fasi di graduale riavvicinamento:
• Agosto – Dicembre 2025: due incontri a settimana della durata di 30 minuti, alla presenza della madre o di persona da lei delegata;
• Gennaio – Agosto 2026: due incontri settimanali della durata di 1 ora ciascuno, al parco o in altro luogo pubblico, sempre alla presenza della madre o persona da lei delegata, uno dei quali anche nel weekend;
• Settembre 2026 – Febbraio 2027: due incontri settimanali da 2-3 ore, da solo con il minore;
uno degli incontri potrà avvenire nel fine settimana;
• Marzo – Ottobre 2027: un pomeriggio infrasettimanale, oltre a weekend alternati (sabato e domenica) senza pernotto;
• Dal compimento del terzo anno di età (novembre 2027): un incontro settimanale e weekend alternati con pernotto. I periodi di vacanza saranno concordati tra le parti al compimento del terzo anno
4. Porre a carico del padre, a decorrere dal mese di luglio 2025 l'obbligo di versare mensilmente alla madre, a mezzo bonifico bancario ed utilizzando le coordinate già note, entro e non oltre il giorno 30 di ciascun mese, la somma di € 250,00 (diconsi
=duecentocinquanta/00=) per il mantenimento ordinario del figlio minore, tale somma sarà annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT a partire dal mese di ottobre 2026;
5. le Parti si obbligano a provvedere, a decorrere dal mese di luglio, a sostenere le spese straordinarie per il figlio minore, nella misura del 50%, come da “Protocollo d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare” del Tribunale di Reggio Emilia del 12/06/2023 e che si qui si riporta e, precisamente:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica che rimane a carico del genitore collocatario. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i CP_1 genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. A parziale modifica del protocollo i ricorrenti concordano che le spese di baby sitting rimarranno ad esclusivo carico del genitore che ne richieda la presenza.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all' estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro i 15 giorni successivi;
7. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico ed universale per il figlio, con impegno reciproco a sottoscrivere la documentazione che dovesse essere all'uopo necessaria;
8. La madre subordinatamente al versamento di una somma una tantum di € 500,00, da corrispondersi in cinque rate mensili da luglio a novembre 2025 dichiara di nulla più avere a pretendere dal signor per quanto attiene il contributo di Pt_2 mantenimento pregresso per il figlio;
9. Prendere atto della rinuncia della madre a eventuali spese straordinarie sostenute fino ad oggi, a fronte della corresponsione della somma di cui sopra;
10. Il padre si obbliga, ad acquistare a sue spese il seggiolino auto per il minore, da consegnare alla madre concordano con la medesima la tipologia dello stesso:
11. le Parti si danno atto che, adempiute le obbligazioni nascenti dal presente accordo, di cui riconoscono l'immediata e vincolante efficacia contrattuale e si obbligano, sin dalla sua sottoscrizione, a dare esecuzione ai suestesi patti, dichiarando di non aver nulla più a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione in relazione ai rapporti;
12. le Parti si danno atto che le spese di giudizio verranno interamente compensate tra loro.
Le condizioni concordate tra le parti in ordine ad affidamento e mantenimento del minore sono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
In particolare appare sufficientemente motivata la concorde richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre alla luce del recente riconoscimento del minore da parte del padre - intervenuto in seguito ad accertamenti biologici - e della consuetudine del minore ad essere accudito dalla sola madre.
Quanto alla domanda relativa al cognome deve rammentarsi che il giudice, a mente dell'art. 262, co. 2 e 3, c.c. deve decidere sull'assunzione del cognome prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza dei genitori, da qualsiasi automatismo ed avendo esclusivo riguardo all'interesse del minore e, in particolare, all'interesse a conservare il cognome originario, se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale (Cass. n. 16989/2007; Cass. n. 12670/2009) o, in ogni caso, se l'attribuzione del patronimico possa arrecare al figlio pregiudizio.
In quest'ottica, l'età del minore (oggi di anni 2) e la concorde volontà dei genitori consentono di non ravvisare motivi ostativi alla sostituzione dell'attuale cognome materno con quello paterno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- dispone l'attribuzione al minore , nato a [...]
Reggio Emilia in data 29.11.2024, del cognome paterno in Pt_2 sostituzione del cognome materno , in modo tale che egli Per_1 si chiami (nome) (cognome), con le Persona_1 Pt_2 conseguenti annotazioni sui registri dello stato civile a cura dell'Ufficiale dello stato civile e gli altri adempimenti di competenza.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.11.2025
Si comunichi all'Ufficio di Stato civile (Guastalla)
Il Giudice est. Il Presidente
IA NE DA AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4398/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7, BAGNOLO IN PIANO (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in VIALE RISORGIMENTO N.51/2, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore – attribuzione cognome
CONCLUSIONI
e parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 20.10.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a Reggio Emilia in [...] [...], nonché la richiesta di modifica del cognome di quest'ultimo in seguito all'intervenuto riconoscimento da parte del padre, desumibile dai certificati anagrafici prodotti in atti.
Il certificato di nascita del minore recante la data del 05.12.2024, indica infatti solo la maternità del bambino (“mt. ”) mentre quello Parte_1 successivo, recante la data del 29.08.2025, indica anche la paternità (pt.
”). Parte_2
Le parti hanno dunque chiesto che, in ragione dell'intervenuto riconoscimento, al minore venga attribuito il cognome paterno in sostituzione di quello materno.
Preliminarmente occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 19.09.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Preso atto della volontà del sig. di riconoscere il figlio Parte_2 [...]
[che di fatto risulta dal padre già riconosciuto – cfr. certificati Persona_1 anagrafici in atti] e della volontà dei genitori nel modificare il cognome del minore, sostituendo l'attuale cognome della madre con quello del padre, le parti chiedono dunque l'autorizzazione a modificare l'attuale cognome del minore Persona_1
, in;
[...] Persona_2
2. Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento stabile presso la medesima, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Al fine di mantenere un equilibrio formale tra le posizioni dei genitori, senza pregiudicare le prerogative dell'affido esclusivo, si concorda che il padre verrà informato dalla madre in ordine alle scelte relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore;
3. Regolamentare il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario a fasi di graduale riavvicinamento:
• Agosto – Dicembre 2025: due incontri a settimana della durata di 30 minuti, alla presenza della madre o di persona da lei delegata;
• Gennaio – Agosto 2026: due incontri settimanali della durata di 1 ora ciascuno, al parco o in altro luogo pubblico, sempre alla presenza della madre o persona da lei delegata, uno dei quali anche nel weekend;
• Settembre 2026 – Febbraio 2027: due incontri settimanali da 2-3 ore, da solo con il minore;
uno degli incontri potrà avvenire nel fine settimana;
• Marzo – Ottobre 2027: un pomeriggio infrasettimanale, oltre a weekend alternati (sabato e domenica) senza pernotto;
• Dal compimento del terzo anno di età (novembre 2027): un incontro settimanale e weekend alternati con pernotto. I periodi di vacanza saranno concordati tra le parti al compimento del terzo anno
4. Porre a carico del padre, a decorrere dal mese di luglio 2025 l'obbligo di versare mensilmente alla madre, a mezzo bonifico bancario ed utilizzando le coordinate già note, entro e non oltre il giorno 30 di ciascun mese, la somma di € 250,00 (diconsi
=duecentocinquanta/00=) per il mantenimento ordinario del figlio minore, tale somma sarà annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT a partire dal mese di ottobre 2026;
5. le Parti si obbligano a provvedere, a decorrere dal mese di luglio, a sostenere le spese straordinarie per il figlio minore, nella misura del 50%, come da “Protocollo d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare” del Tribunale di Reggio Emilia del 12/06/2023 e che si qui si riporta e, precisamente:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica che rimane a carico del genitore collocatario. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i CP_1 genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. A parziale modifica del protocollo i ricorrenti concordano che le spese di baby sitting rimarranno ad esclusivo carico del genitore che ne richieda la presenza.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all' estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro i 15 giorni successivi;
7. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico ed universale per il figlio, con impegno reciproco a sottoscrivere la documentazione che dovesse essere all'uopo necessaria;
8. La madre subordinatamente al versamento di una somma una tantum di € 500,00, da corrispondersi in cinque rate mensili da luglio a novembre 2025 dichiara di nulla più avere a pretendere dal signor per quanto attiene il contributo di Pt_2 mantenimento pregresso per il figlio;
9. Prendere atto della rinuncia della madre a eventuali spese straordinarie sostenute fino ad oggi, a fronte della corresponsione della somma di cui sopra;
10. Il padre si obbliga, ad acquistare a sue spese il seggiolino auto per il minore, da consegnare alla madre concordano con la medesima la tipologia dello stesso:
11. le Parti si danno atto che, adempiute le obbligazioni nascenti dal presente accordo, di cui riconoscono l'immediata e vincolante efficacia contrattuale e si obbligano, sin dalla sua sottoscrizione, a dare esecuzione ai suestesi patti, dichiarando di non aver nulla più a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione in relazione ai rapporti;
12. le Parti si danno atto che le spese di giudizio verranno interamente compensate tra loro.
Le condizioni concordate tra le parti in ordine ad affidamento e mantenimento del minore sono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
In particolare appare sufficientemente motivata la concorde richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre alla luce del recente riconoscimento del minore da parte del padre - intervenuto in seguito ad accertamenti biologici - e della consuetudine del minore ad essere accudito dalla sola madre.
Quanto alla domanda relativa al cognome deve rammentarsi che il giudice, a mente dell'art. 262, co. 2 e 3, c.c. deve decidere sull'assunzione del cognome prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza dei genitori, da qualsiasi automatismo ed avendo esclusivo riguardo all'interesse del minore e, in particolare, all'interesse a conservare il cognome originario, se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale (Cass. n. 16989/2007; Cass. n. 12670/2009) o, in ogni caso, se l'attribuzione del patronimico possa arrecare al figlio pregiudizio.
In quest'ottica, l'età del minore (oggi di anni 2) e la concorde volontà dei genitori consentono di non ravvisare motivi ostativi alla sostituzione dell'attuale cognome materno con quello paterno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- dispone l'attribuzione al minore , nato a [...]
Reggio Emilia in data 29.11.2024, del cognome paterno in Pt_2 sostituzione del cognome materno , in modo tale che egli Per_1 si chiami (nome) (cognome), con le Persona_1 Pt_2 conseguenti annotazioni sui registri dello stato civile a cura dell'Ufficiale dello stato civile e gli altri adempimenti di competenza.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.11.2025
Si comunichi all'Ufficio di Stato civile (Guastalla)
Il Giudice est. Il Presidente
IA NE DA AZ