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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5891/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Parte_1 C.F._1
Teracati n. 51/L, presso lo studio dell'avv. LUIGI BELLAMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA,
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata in Verona, viale S. Bernardino n.
5/A, presso lo studio dell'avv. MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 20.12.2021 ha chiesto revocarsi ai sensi dell'art. 650 Parte_1
c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 118/2019, con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare la somma di €. 24.208,54 in favore di – oggi -, oltre Controparte_1 Controparte_1 accessori e spese della fase d'ingiunzione, in dipendenza di linea di credito concessa da Credit IF
s.p.a.
L'opponente ha anzitutto lamentato la nullità della notifica del provvedimento monitorio, rilevando che essa sarebbe stata eseguita il 14.2.2019 all'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa, quantunque l'esponente risultasse già dalla data del 15.2.2018 residente in [...] in Parma.
Conseguentemente, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, per essere Parte_1
competente il Tribunale di Parma. In proposito, l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 18 c.p.c. – in tema di foro generale delle persone fisiche – nonché la previsione di cui all'art. 25 delle condizioni generali del contratto di finanziamento oggetto di causa, a tenore del quale ogni controversia relativa alla interpretazione, alla validità, alla efficacia, alla esecuzione ed allo scioglimento del rapporto negoziale avrebbe dovuto essere demandata al foro di residenza o domicilio del consumatore.
Nel merito, ha reputato prescritta la pretesa creditoria avversaria e, ancora, ha Parte_1
contestato la natura usuraria degli interessi addebitati.
L'opponente ha poi censurato il finanziamento oggetto di causa, evidenziando che quest'ultimo non avrebbe adeguatamente riportato i suoi elementi essenziali e non sarebbe stato accompagnato dal relativo piano di ammortamento, rimasto del tutto indeterminato.
Infine, ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi operata dall'ente Parte_1 finanziatore, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c. ed in quanto non prevista da alcuna pattuizione contrattuale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.3.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
quale mandataria di chiedendo dichiararsi la tardività e
[...] Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria.
L'opposta, al fine di smentire le eccezioni di nullità della notifica del provvedimento monitorio e di incompetenza territoriale, ha sostenuto che controparte, in sede di stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, avrebbe eletto domicilio in viale Algeri n. 92 in Siracusa e che, al contempo, in virtù di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del citato testo contrattuale, si sarebbe impegnata a comunicare per iscritto a Credit IF s.p.a. ogni variazione dei dati indicati.
Nel merito, ha reputato provata la pretesa creditoria azionata ed ha Controparte_1
recisamente contestato le doglianze di prescrizione, di usurarietà e anatocismo nonché di indeterminatezza della clausola relativa agli interessi applicati.
Espletata con esito negativo la mediazione e depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in seguito a svariati rinvii inutilmente disposti al fine di consentire alle parti di addivenire al bonario componimento della lite, non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Per ragioni di comodità espositiva, è opportuno in via prioritaria precisare che non può ritenersi che nel caso di specie l'opponente , in sede di stipula del contratto di finanziamento Parte_1
concesso da Credit IF s.p.a., abbia provveduto ad elezione di domicilio.
A tal riguardo, occorre ricordare che quest'ultima, ai sensi dell'art. 47 c.c., può investire “determinati atti o affari” e “deve farsi espressamente per iscritto”. Come reso palese dal menzionato testo di legge, l'elezione di domicilio speciale ricorre esclusivamente allorché un determinato luogo sia stato individuato in termini univoci e senza alcun margine di dubbio come il centro nel quale si vuole siano curati gli interessi correlati ad una specifica fattispecie.
In questi termini si è condivisibilmente pronunciato il Supremo Collegio.
In particolare, ha osservato la Corte regolatrice che “l'elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona fisica o giuridica (rispettivamente, dimora, domicilio generale o sede legale
o effettiva) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 c.p.c., oltre che effettuarsi per iscritto, deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino (Cass. 10 novembre 1997,
n. 11037). A tal fine, infatti, il legislatore richiede che l'elezione sia fatta “espressamente per iscritto” (art. 47, comma 2, c.p.c.). Non è possibile quindi un'elezione di domicilio che debba desumersi implicitamente da altre espressioni, per quanto scritte, occorrendo che l'elezione risulti in modo espresso, esplicito ed univoco, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio ed una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III
19.11.2003, n. 17519).
In particolare, in coerenza con tali premesse, il Supremo Collegio ha escluso che “la sola dichiarazione di residenza, per quanto scritta, contenuta nel libretto di circolazione dell'auto costituisca implicitamente un'elezione di domicilio, sia pure per i soli affari attinenti al veicolo, […] ciò contrastando con il disposto dell'art. 47, comma 2, c.c.” (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 19.11.2003,
n. 17519 cit.).
Ancora – con affermazioni senz'altro pertinenti rispetto alla vicenda oggetto di odierno esame -, la
Corte di Cassazione ha, in altra controversia, negato che possa valere come “elezione di domicilio per tutte le vicende del contratto” la semplice “identificazione della parte, anche con riferimento al luogo del domicilio, alla data di conclusione del contratto” (così Cass. Civ. Sez. VI-III 11.5.2018, n.
11389; v., per conclusioni analoghe, già Cass. Civ. Sez. VI-III 17.5.2011, n. 10832, ove quest'ultima conclude evidenziando che, “nel caso di specie, nel contratto stipulato dalle parti non è contenuta alcuna elezione di domicilio da parte del consumatore, ma solo la indicazione della sua residenza”).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel contratto di finanziamento stipulato con Credit IF s.p.a.
l'odierno opponente si è limitato, nel frontespizio, a dichiarare di risiedere in viale Parte_1
Algeri n. 92 in Siracusa (v. pag. 1 dell'all. 2 del ricorso monitorio, ove si legge testualmente: “prestito personale cod. rif. Prs/000317492.7 del 02/11/2009 Richiedente Cod. Fisc. Parte_1 nato a [...] il [...] naz. Italiana res. Via Algeri, 92 96100 C.F._1
Siracusa dal 06/1985”).
Come appare evidente, con tali dichiarazioni il contraente finanziato non ha manifestato in alcun modo l'intenzione di individuare il suddetto luogo come il centro esclusivo nel quale egli avrebbe voluto che fossero curati gli interessi relativi al negozio stipulato con l'ente finanziatore.
3. Chiarito quanto sopra, l'opposizione proposta da deve senz'altro reputarsi Parte_1
ammissibile.
Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., il debitore ingiunto può opporsi al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine di quaranta giorni in quest'ultimo fissato, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Con specifico riguardo alla fattispecie oggetto di odierno esame, la irregolarità della notifica, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi comprensiva delle ipotesi di nullità del procedimento notificatorio, ma non di quelle della inesistenza (cfr. Cass. Civ.
Sez. III 31.8.2015, n. 17308, per cui, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza).
Ancora, in conformità a quanto precisato in proposito dal Supremo Collegio, ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario;
ove la parte opposta intenda contestare la tempestività della opposizione di cui all'art. 650 c.p.c, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto (v., in tal senso, Cass. Sez. Un. Civ. 22.6.2007, n. 14572; più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 21.6.2012, n.
10386; Cass. Civ. Sez. VI 27.9.2021, n. 26155).
Nel caso di specie, il provvedimento monitorio opposto è stato notificato per conto di Controparte_1 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei giorni 13-14.2.2019, presso viale Algeri n. 92 in Siracusa (v. pagg.
122-124 dell'all. 3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Come emerge peraltro dal certificato di residenza storico prodotto dall'opponente, Parte_1
non risiede nel predetto indirizzo già dal 15.2.2018, essendo da quella data ufficialmente residente in [...] in Parma (v. all. 4 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Ad un più attento esame, la notifica sopra delineata deve considerarsi viziata.
Ed invero, essa è stata effettuata presso un luogo che, sia al tempo del deposito del ricorso monitorio
(ossia il 29.10.2018: v. pag. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.) sia al tempo in cui l'ingiunzione venne notificata (ossia nei giorni 13-14.2.2019: v. ancora pagg. 122-124 dell'all. 3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.), non costituiva più la residenza dell'opponente.
Con specifica attinenza alla vicenda in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando
l'indirizzo espresso in precedenti pronunce, ha condivisibilmente chiarito che la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario, il quale resta dunque tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il provvedimento monitorio mediante l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (così
Cass. Civ. Sez. II 15.12.2021, n. 40102; v. nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. III 15.2.2019, n. 4529, in cui si legge che “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 cod. proc. civ., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa”).
Dall'angolo visuale delle modalità di esecuzione proprie del procedimento notificatorio impiegato nella vicenda in esame – che assumono rilievo ai fini della prova della impossibilità di conoscere tempestivamente il decreto ingiuntivo e di proporre tempestiva opposizione (v., ancora, le già citate
Cass. Sez. Un. Civ. 22.6.2007, n. 14572; Cass. Civ. Sez. I 21.6.2012, n. 10386; Cass. Civ. Sez. VI
27.9.2021, n. 26155) -, va rilevato che, avendo provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
l'ufficiale giudiziario ha riscontrato, in data 13.2.2019, la irreperibilità dell'opponente
[...]
presso l'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa, senza dare atto della presenza di alcun Parte_1 soggetto che abbia rifiutato la consegna dell'atto notificato (v. ancora pag. 122 dell'all. 3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Al contempo, occorre evidenziare che l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 668433245866 spedita ai sensi della norma da ultimo citata non riporta la sottoscrizione di alcun destinatario, all'evidenza non rinvenuto, ma reca la dicitura: “a.g. non ritirato al 10 giorno” (v. pag. 124 dell'all.
3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Alla luce di ciò, deve giocoforza ritenersi che l'odierno opponente – si ripete, residente in [...]del tutto differente da quello in cui è stato attuato il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c.
- non abbia avuto in alcun modo possibilità di conoscere l'esistenza del provvedimento monitorio attraverso la notifica intrapresa.
Non avendo – per le ragioni testé illustrate – avuto alcuna contezza di quest'ultima, Parte_1 lo stesso neppure avrebbe potuto delegare soggetti terzi al fine di procedere al ritiro dell'ignoto atto notificando.
Com'è noto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del comma 3 dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. VI
8.3.2022, n. 7560).
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che l'opposizione sia stata proposta prima del compimento di atti esecutivi.
Deve altresì reputarsi senz'altro rispettato il termine di quaranta giorni dalla conoscenza del decreto ingiuntivo.
Di quest'ultimo, infatti, ha avuto cognizione esclusivamente in virtù del precetto Parte_1
notificatogli da (v. pagg.
1-2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.). Controparte_1
Ed invero, pur essendo onerata della prova di ciò, l'opposta non ha in alcun modo provato che l'ingiunto abbia avuto conoscenza anteriore del decreto ingiuntivo (v. ancora, per la tesi per cui, ove la parte opposta intenda contestare la tempestività della opposizione di cui all'art. 650 c.p.c, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto: Cass. Sez. Un. Civ. 22.6.2007, n. 14572 cit.; Cass. Civ. Sez. I 21.6.2012, n. 10386 cit.;
Cass. Civ. Sez. VI 27.9.2021, n. 26155 cit).
Ebbene, la notifica della citazione in opposizione risale al 20.12.2021 (v. file telematici attestanti la notifica, allegati alla opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.). L'instaurazione del presente giudizio è avvenuta, dunque, entro i quaranta giorni decorrenti sia dal
10.12.2021, indicato dall'opponente quale data di notificazione del precetto (v. pag. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.) senza che tale circostanza sia stata in alcun modo contestata dall'opposta, sia dal 10.11.2021, data in cui il procedimento notificatorio del suddetto atto di preannuncio dell'esecuzione è stato avviato (v. pag. 8 dell'all. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
4. Acclarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c., è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da . Parte_1
Va anzitutto ricordato che costituisce compito del giudice del procedimento di opposizione – che, in virtù dell'art. 645 c.p.c., deve proporsi davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, funzionalmente ed inderogabilmente competente – verificare se il provvedimento monitorio sia stato emesso da giudice munito della relativa competenza per valore, materia e territorio, dovendosi, in caso di riscontro negativo all'esito della predetta indagine, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato tra le parti che abbia stipulato il contratto Parte_1 oggetto di causa al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che abbia, pertanto, assunto, rispetto a tale fattispecie negoziale, le vesti di consumatore ai sensi dell'art. 3 del decr. lgs. n. 206/2005.
A conferma di ciò si legge nel testo contrattuale sopra riferito che il finanziamento in esame concesso da Credit IF s.p.a. va ricondotto ai “prestiti personali” (v. pag. 1 dell'all. 2 del ricorso monitorio), non presentando alcuna correlazione con la professione svolta dal finanziato.
Ancora, l'art. 25 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, rubricato “foro competente”, chiarisce che “per contratti di credito al consumo” – tra i quali va annoverato quello in discorso –
“qualsiasi controversia che insorgesse tra Credit IF e il Cliente/Coobbligato relativa alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o scioglimento del presente contratto sarà deferita al
Foro di residenza o domicilio del Consumatore” (v. pag. 3 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
La superiore previsione negoziale appare meramente riproduttiva del disposto dell'art. 66-bis del decr. lgs. n. 206/2005.
Premesso quanto sopra, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha inequivocabilmente chiarito che, al fine di individuare il Tribunale munito di competenza territoriale, è necessario avere riguardo alla residenza del consumatore al tempo della proposizione della domanda giudiziale.
In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che “la questione relativa all'individuazione del giudice competente per territorio trova un primo addentellato normativo nella regola generale prevista dall'articolo 5 del codice di rito, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, con la conseguenza che l'indagine va riferita al tempo in cui si instaura la lite e cioè alla data di notifica del decreto ingiuntivo che costituisce il momento con riferimento al quale, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si definisce la pendenza della lite ai sensi dell'articolo 643 del codice di rito (e non con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo …); non vi sono dubbi che la disciplina applicabile
è quella del Codice del Consumo, per cui la posizione da prendere in esame è quella del consumatore
e non quella del professionista, avendo il primo […] il diritto ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità; la norma di riferimento è l'articolo 66-bis del D. lgs. n. 206 del 2005 relativa al foro esclusivo ed inderogabile con la conseguenza che, ai sensi del precedente articolo 33, secondo comma, lett. U), del medesimo D. lgs. è prevista la vessatorietà delle clausole sottoscritte in deroga
a tale principio;
pertanto “in tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma
2, lett. u), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (c.d. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23979 del 25/11/2010, Rv. 615111 – 01); pertanto la situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poiché la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. VI-III 11.5.2018, n. 11389 cit.; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. III 29.7.2024, n.
21153; Cass. Civ. Sez. VI-II 12.1.2015, n. 181).
Già in passato nella giurisprudenza di legittimità si era osservato che la “Corte ha precisato (Cass.
(ord.) n. 24257 del 2008; in senso conforme Cass. (ord.) n. 20 del 2009; (ord.) n. 23979 del 2010) che “in tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. U, del c.d.
Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto;
tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza, se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e, perciò, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia”. La rilevanza della residenza, purché effettiva, con riferimento al momento della proposizione della domanda (e non a quello della stipulazione del contratto), è stata ampiamente spiegata e giustificata (da Cass. n. 24257) per la ragione che, se si ritenesse altrimenti e si desse rilievo alla residenza del momento del contratto, verrebbe meno la ratio della previsione di inderogabilità del foro del consumatore, perché il consumatore che effettivamente si sia trasferito in altro luogo di residenza si vedrebbe costretto a giocare la partita processuale in un luogo che non è più quello, in relazione al quale la speciale garanzia del foro de quo derivante dall'assicurazione della possibilità di trattare la controversia presso il foro nel quale si situa la residenza del consumatore e dunque gli è più facile esercitare il diritto di azione e di difesa. Il consumatore, infatti, sarebbe costretto ad agire o resistere in giudizio nel luogo della residenza originaria anziché in quello, magari lontano, della sua nuova residenza. D'altro canto, poiché, com'è noto la residenza è una res facti, l'art. 33, comma 2, lett. u) del d. lgs. n. 206 del 2005, quando si riferisce ad essa e lo fa per escludere (salvo che vi sia stata trattativa) la validità della deroga alla competenza con riferimento ad essa, poiché intende regolare sì la pattuizione contrattuale, ma con riferimento alla proposizione di domande giudiziali, non può che riferirsi alla residenza del momento di tale proposizione: ciò in linea con il principio generale che la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente all'atto della domanda giudiziale (art. 5 c.p.c.). È evidente che, se si desse rilievo alla residenza del momento del contratto si finirebbe per attribuire al foro del consumatore un significato del tutto eccentrico rispetto alla rilevanza della residenza come criterio di radicazione della competenza territoriale. Rilevanza che, in base alla particolarità della previsione del Codice del consumo, assume valore esclusivo ed inderogabile (Cass. (ord.) n. 14669 del 2003)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. VI-III 17.5.2011, n. 10832 cit.).
Tornando al caso di specie, come si è visto, a far data dal 15.2.2018 non risiede Parte_1 nell'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa bensì in Strada Baganzola n. 195 in Parma (v. ancora il certificato di residenza storico prodotto dall'opponente quale all. 4 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Deve oltretutto recisamente escludersi che il trasferimento di residenza sopra delineato abbia assunto carattere fittizio.
Ed infatti, occorre segnalare anzitutto che, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo n.
118/2019 effettuata presso l'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa, né l'ufficiale giudiziario né il postino che ha provveduto al recapito della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. hanno rinvenuto sui luoghi l'ingiunto (v. ancora pagg. 122-124 dell'all. 3 dell'opposizione Parte_1
proposta ex art. 650 c.p.c.).
Per altro verso, a conferma delle effettività del trasferimento di residenza, l'opponente ha prodotto
“lettera di assunzione a tempo pieno e determinato” datata 8.3.2018, da cui emerge che il medesimo è stato assunto in qualità di elettricista con effetto dal 12.3.2018 dalla Service Enterprise s.r.l. con sede in via Pizzarelli n. 3/A in Parma (v. all. 5 della opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c.).
Non può poi trascurarsi, a riprova di come tale nuovo stato di fatto si sia protratto fino a tempi recenti, che proprio in quest'ultimo Comune è stato notificato all'odierno ingiunto, per conto della odierna opposta, il precetto con cui è stata preannunciata l'esecuzione (v. pagg. 3, 6 e 8 dell'all. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Per tutte le argomentazioni sopra illustrate, deve concludersi che, al momento in cui è divenuta pendente la lite, la residenza di , in ragione della quale va determinata la competenza Parte_1
territoriale, era posta in Strada Baganzola n. 195 in Parma.
Conseguentemente, l'iniziativa monitoria avrebbe dovuto essere incoata dalla creditrice davanti al
Tribunale di Parma, anziché davanti a quello di Siracusa.
Secondo quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
ancora, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (v., ex multis,
Cass. Civ. Sez. VI 17.10.2016, n. 20952; Cass. Civ. Sez. VI 17.10.2016, n. 20935; Cass. Civ. Sez. I
5.5.2016, n. 9022; Cass. Civ. Sez. I 26.1.2016, n. 1372; Cass. Civ. Sez. VI 22.5.2015, n. 10563).
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo n. 118/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, rimanendo assorbite le ulteriori censure di merito sollevate dall'opponente . Parte_1
5. Come è stato chiarito inequivocabilmente, allorché il giudice dell'opposizione al provvedimento monitorio accolga l'eccezione di incompetenza sollevata dall'ingiunto, egli è altresì tenuto a condannare alle spese l'opposto.
In particolare, con considerazioni senz'altro estensibili alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio, il
Supremo Collegio ha affermato che, “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c, così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)” (così Cass. Civ. Sez. VI 1.4.2019, n. 9035; v. anche Cass. Civ. Sez. I 12.12.2023, n. 34820, per cui “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara
l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso …, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo … che più non esiste …, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art.
42 c.p.c.”).
Conseguentemente, e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
va condannata a pagare le spese del presente giudizio in favore di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, avuto riguardo all'entità del credito azionato (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00; v. il decreto ingiuntivo prodotto quale all. 1 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c., da cui si evince che il provvedimento monitorio è stato emesso per l'importo di €. 24.208,54).
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi antistatario ai Parte_1 sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
5891/2021, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento della opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. da , revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 118/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, in ragione della incompetenza di quest'ultimo, per essere competente il Tribunale di Parma;
- condanna e, per essa, quale mandataria, a pagare Controparte_1 Controparte_2 in favore di le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in €. 3.387,00 Parte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Siracusa, il 17.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5891/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Parte_1 C.F._1
Teracati n. 51/L, presso lo studio dell'avv. LUIGI BELLAMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA,
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata in Verona, viale S. Bernardino n.
5/A, presso lo studio dell'avv. MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 20.12.2021 ha chiesto revocarsi ai sensi dell'art. 650 Parte_1
c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 118/2019, con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare la somma di €. 24.208,54 in favore di – oggi -, oltre Controparte_1 Controparte_1 accessori e spese della fase d'ingiunzione, in dipendenza di linea di credito concessa da Credit IF
s.p.a.
L'opponente ha anzitutto lamentato la nullità della notifica del provvedimento monitorio, rilevando che essa sarebbe stata eseguita il 14.2.2019 all'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa, quantunque l'esponente risultasse già dalla data del 15.2.2018 residente in [...] in Parma.
Conseguentemente, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, per essere Parte_1
competente il Tribunale di Parma. In proposito, l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 18 c.p.c. – in tema di foro generale delle persone fisiche – nonché la previsione di cui all'art. 25 delle condizioni generali del contratto di finanziamento oggetto di causa, a tenore del quale ogni controversia relativa alla interpretazione, alla validità, alla efficacia, alla esecuzione ed allo scioglimento del rapporto negoziale avrebbe dovuto essere demandata al foro di residenza o domicilio del consumatore.
Nel merito, ha reputato prescritta la pretesa creditoria avversaria e, ancora, ha Parte_1
contestato la natura usuraria degli interessi addebitati.
L'opponente ha poi censurato il finanziamento oggetto di causa, evidenziando che quest'ultimo non avrebbe adeguatamente riportato i suoi elementi essenziali e non sarebbe stato accompagnato dal relativo piano di ammortamento, rimasto del tutto indeterminato.
Infine, ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi operata dall'ente Parte_1 finanziatore, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c. ed in quanto non prevista da alcuna pattuizione contrattuale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.3.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
quale mandataria di chiedendo dichiararsi la tardività e
[...] Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria.
L'opposta, al fine di smentire le eccezioni di nullità della notifica del provvedimento monitorio e di incompetenza territoriale, ha sostenuto che controparte, in sede di stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, avrebbe eletto domicilio in viale Algeri n. 92 in Siracusa e che, al contempo, in virtù di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del citato testo contrattuale, si sarebbe impegnata a comunicare per iscritto a Credit IF s.p.a. ogni variazione dei dati indicati.
Nel merito, ha reputato provata la pretesa creditoria azionata ed ha Controparte_1
recisamente contestato le doglianze di prescrizione, di usurarietà e anatocismo nonché di indeterminatezza della clausola relativa agli interessi applicati.
Espletata con esito negativo la mediazione e depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in seguito a svariati rinvii inutilmente disposti al fine di consentire alle parti di addivenire al bonario componimento della lite, non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Per ragioni di comodità espositiva, è opportuno in via prioritaria precisare che non può ritenersi che nel caso di specie l'opponente , in sede di stipula del contratto di finanziamento Parte_1
concesso da Credit IF s.p.a., abbia provveduto ad elezione di domicilio.
A tal riguardo, occorre ricordare che quest'ultima, ai sensi dell'art. 47 c.c., può investire “determinati atti o affari” e “deve farsi espressamente per iscritto”. Come reso palese dal menzionato testo di legge, l'elezione di domicilio speciale ricorre esclusivamente allorché un determinato luogo sia stato individuato in termini univoci e senza alcun margine di dubbio come il centro nel quale si vuole siano curati gli interessi correlati ad una specifica fattispecie.
In questi termini si è condivisibilmente pronunciato il Supremo Collegio.
In particolare, ha osservato la Corte regolatrice che “l'elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona fisica o giuridica (rispettivamente, dimora, domicilio generale o sede legale
o effettiva) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 c.p.c., oltre che effettuarsi per iscritto, deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino (Cass. 10 novembre 1997,
n. 11037). A tal fine, infatti, il legislatore richiede che l'elezione sia fatta “espressamente per iscritto” (art. 47, comma 2, c.p.c.). Non è possibile quindi un'elezione di domicilio che debba desumersi implicitamente da altre espressioni, per quanto scritte, occorrendo che l'elezione risulti in modo espresso, esplicito ed univoco, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio ed una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III
19.11.2003, n. 17519).
In particolare, in coerenza con tali premesse, il Supremo Collegio ha escluso che “la sola dichiarazione di residenza, per quanto scritta, contenuta nel libretto di circolazione dell'auto costituisca implicitamente un'elezione di domicilio, sia pure per i soli affari attinenti al veicolo, […] ciò contrastando con il disposto dell'art. 47, comma 2, c.c.” (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 19.11.2003,
n. 17519 cit.).
Ancora – con affermazioni senz'altro pertinenti rispetto alla vicenda oggetto di odierno esame -, la
Corte di Cassazione ha, in altra controversia, negato che possa valere come “elezione di domicilio per tutte le vicende del contratto” la semplice “identificazione della parte, anche con riferimento al luogo del domicilio, alla data di conclusione del contratto” (così Cass. Civ. Sez. VI-III 11.5.2018, n.
11389; v., per conclusioni analoghe, già Cass. Civ. Sez. VI-III 17.5.2011, n. 10832, ove quest'ultima conclude evidenziando che, “nel caso di specie, nel contratto stipulato dalle parti non è contenuta alcuna elezione di domicilio da parte del consumatore, ma solo la indicazione della sua residenza”).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel contratto di finanziamento stipulato con Credit IF s.p.a.
l'odierno opponente si è limitato, nel frontespizio, a dichiarare di risiedere in viale Parte_1
Algeri n. 92 in Siracusa (v. pag. 1 dell'all. 2 del ricorso monitorio, ove si legge testualmente: “prestito personale cod. rif. Prs/000317492.7 del 02/11/2009 Richiedente Cod. Fisc. Parte_1 nato a [...] il [...] naz. Italiana res. Via Algeri, 92 96100 C.F._1
Siracusa dal 06/1985”).
Come appare evidente, con tali dichiarazioni il contraente finanziato non ha manifestato in alcun modo l'intenzione di individuare il suddetto luogo come il centro esclusivo nel quale egli avrebbe voluto che fossero curati gli interessi relativi al negozio stipulato con l'ente finanziatore.
3. Chiarito quanto sopra, l'opposizione proposta da deve senz'altro reputarsi Parte_1
ammissibile.
Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., il debitore ingiunto può opporsi al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine di quaranta giorni in quest'ultimo fissato, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Con specifico riguardo alla fattispecie oggetto di odierno esame, la irregolarità della notifica, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi comprensiva delle ipotesi di nullità del procedimento notificatorio, ma non di quelle della inesistenza (cfr. Cass. Civ.
Sez. III 31.8.2015, n. 17308, per cui, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza).
Ancora, in conformità a quanto precisato in proposito dal Supremo Collegio, ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario;
ove la parte opposta intenda contestare la tempestività della opposizione di cui all'art. 650 c.p.c, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto (v., in tal senso, Cass. Sez. Un. Civ. 22.6.2007, n. 14572; più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 21.6.2012, n.
10386; Cass. Civ. Sez. VI 27.9.2021, n. 26155).
Nel caso di specie, il provvedimento monitorio opposto è stato notificato per conto di Controparte_1 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei giorni 13-14.2.2019, presso viale Algeri n. 92 in Siracusa (v. pagg.
122-124 dell'all. 3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Come emerge peraltro dal certificato di residenza storico prodotto dall'opponente, Parte_1
non risiede nel predetto indirizzo già dal 15.2.2018, essendo da quella data ufficialmente residente in [...] in Parma (v. all. 4 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Ad un più attento esame, la notifica sopra delineata deve considerarsi viziata.
Ed invero, essa è stata effettuata presso un luogo che, sia al tempo del deposito del ricorso monitorio
(ossia il 29.10.2018: v. pag. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.) sia al tempo in cui l'ingiunzione venne notificata (ossia nei giorni 13-14.2.2019: v. ancora pagg. 122-124 dell'all. 3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.), non costituiva più la residenza dell'opponente.
Con specifica attinenza alla vicenda in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando
l'indirizzo espresso in precedenti pronunce, ha condivisibilmente chiarito che la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario, il quale resta dunque tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il provvedimento monitorio mediante l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (così
Cass. Civ. Sez. II 15.12.2021, n. 40102; v. nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. III 15.2.2019, n. 4529, in cui si legge che “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 cod. proc. civ., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa”).
Dall'angolo visuale delle modalità di esecuzione proprie del procedimento notificatorio impiegato nella vicenda in esame – che assumono rilievo ai fini della prova della impossibilità di conoscere tempestivamente il decreto ingiuntivo e di proporre tempestiva opposizione (v., ancora, le già citate
Cass. Sez. Un. Civ. 22.6.2007, n. 14572; Cass. Civ. Sez. I 21.6.2012, n. 10386; Cass. Civ. Sez. VI
27.9.2021, n. 26155) -, va rilevato che, avendo provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
l'ufficiale giudiziario ha riscontrato, in data 13.2.2019, la irreperibilità dell'opponente
[...]
presso l'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa, senza dare atto della presenza di alcun Parte_1 soggetto che abbia rifiutato la consegna dell'atto notificato (v. ancora pag. 122 dell'all. 3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Al contempo, occorre evidenziare che l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 668433245866 spedita ai sensi della norma da ultimo citata non riporta la sottoscrizione di alcun destinatario, all'evidenza non rinvenuto, ma reca la dicitura: “a.g. non ritirato al 10 giorno” (v. pag. 124 dell'all.
3 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Alla luce di ciò, deve giocoforza ritenersi che l'odierno opponente – si ripete, residente in [...]del tutto differente da quello in cui è stato attuato il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c.
- non abbia avuto in alcun modo possibilità di conoscere l'esistenza del provvedimento monitorio attraverso la notifica intrapresa.
Non avendo – per le ragioni testé illustrate – avuto alcuna contezza di quest'ultima, Parte_1 lo stesso neppure avrebbe potuto delegare soggetti terzi al fine di procedere al ritiro dell'ignoto atto notificando.
Com'è noto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del comma 3 dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. VI
8.3.2022, n. 7560).
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che l'opposizione sia stata proposta prima del compimento di atti esecutivi.
Deve altresì reputarsi senz'altro rispettato il termine di quaranta giorni dalla conoscenza del decreto ingiuntivo.
Di quest'ultimo, infatti, ha avuto cognizione esclusivamente in virtù del precetto Parte_1
notificatogli da (v. pagg.
1-2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.). Controparte_1
Ed invero, pur essendo onerata della prova di ciò, l'opposta non ha in alcun modo provato che l'ingiunto abbia avuto conoscenza anteriore del decreto ingiuntivo (v. ancora, per la tesi per cui, ove la parte opposta intenda contestare la tempestività della opposizione di cui all'art. 650 c.p.c, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto: Cass. Sez. Un. Civ. 22.6.2007, n. 14572 cit.; Cass. Civ. Sez. I 21.6.2012, n. 10386 cit.;
Cass. Civ. Sez. VI 27.9.2021, n. 26155 cit).
Ebbene, la notifica della citazione in opposizione risale al 20.12.2021 (v. file telematici attestanti la notifica, allegati alla opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.). L'instaurazione del presente giudizio è avvenuta, dunque, entro i quaranta giorni decorrenti sia dal
10.12.2021, indicato dall'opponente quale data di notificazione del precetto (v. pag. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.) senza che tale circostanza sia stata in alcun modo contestata dall'opposta, sia dal 10.11.2021, data in cui il procedimento notificatorio del suddetto atto di preannuncio dell'esecuzione è stato avviato (v. pag. 8 dell'all. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
4. Acclarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c., è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da . Parte_1
Va anzitutto ricordato che costituisce compito del giudice del procedimento di opposizione – che, in virtù dell'art. 645 c.p.c., deve proporsi davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, funzionalmente ed inderogabilmente competente – verificare se il provvedimento monitorio sia stato emesso da giudice munito della relativa competenza per valore, materia e territorio, dovendosi, in caso di riscontro negativo all'esito della predetta indagine, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato tra le parti che abbia stipulato il contratto Parte_1 oggetto di causa al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che abbia, pertanto, assunto, rispetto a tale fattispecie negoziale, le vesti di consumatore ai sensi dell'art. 3 del decr. lgs. n. 206/2005.
A conferma di ciò si legge nel testo contrattuale sopra riferito che il finanziamento in esame concesso da Credit IF s.p.a. va ricondotto ai “prestiti personali” (v. pag. 1 dell'all. 2 del ricorso monitorio), non presentando alcuna correlazione con la professione svolta dal finanziato.
Ancora, l'art. 25 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, rubricato “foro competente”, chiarisce che “per contratti di credito al consumo” – tra i quali va annoverato quello in discorso –
“qualsiasi controversia che insorgesse tra Credit IF e il Cliente/Coobbligato relativa alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o scioglimento del presente contratto sarà deferita al
Foro di residenza o domicilio del Consumatore” (v. pag. 3 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
La superiore previsione negoziale appare meramente riproduttiva del disposto dell'art. 66-bis del decr. lgs. n. 206/2005.
Premesso quanto sopra, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha inequivocabilmente chiarito che, al fine di individuare il Tribunale munito di competenza territoriale, è necessario avere riguardo alla residenza del consumatore al tempo della proposizione della domanda giudiziale.
In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che “la questione relativa all'individuazione del giudice competente per territorio trova un primo addentellato normativo nella regola generale prevista dall'articolo 5 del codice di rito, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, con la conseguenza che l'indagine va riferita al tempo in cui si instaura la lite e cioè alla data di notifica del decreto ingiuntivo che costituisce il momento con riferimento al quale, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si definisce la pendenza della lite ai sensi dell'articolo 643 del codice di rito (e non con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo …); non vi sono dubbi che la disciplina applicabile
è quella del Codice del Consumo, per cui la posizione da prendere in esame è quella del consumatore
e non quella del professionista, avendo il primo […] il diritto ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità; la norma di riferimento è l'articolo 66-bis del D. lgs. n. 206 del 2005 relativa al foro esclusivo ed inderogabile con la conseguenza che, ai sensi del precedente articolo 33, secondo comma, lett. U), del medesimo D. lgs. è prevista la vessatorietà delle clausole sottoscritte in deroga
a tale principio;
pertanto “in tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma
2, lett. u), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (c.d. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23979 del 25/11/2010, Rv. 615111 – 01); pertanto la situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poiché la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. VI-III 11.5.2018, n. 11389 cit.; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. III 29.7.2024, n.
21153; Cass. Civ. Sez. VI-II 12.1.2015, n. 181).
Già in passato nella giurisprudenza di legittimità si era osservato che la “Corte ha precisato (Cass.
(ord.) n. 24257 del 2008; in senso conforme Cass. (ord.) n. 20 del 2009; (ord.) n. 23979 del 2010) che “in tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. U, del c.d.
Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto;
tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza, se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e, perciò, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia”. La rilevanza della residenza, purché effettiva, con riferimento al momento della proposizione della domanda (e non a quello della stipulazione del contratto), è stata ampiamente spiegata e giustificata (da Cass. n. 24257) per la ragione che, se si ritenesse altrimenti e si desse rilievo alla residenza del momento del contratto, verrebbe meno la ratio della previsione di inderogabilità del foro del consumatore, perché il consumatore che effettivamente si sia trasferito in altro luogo di residenza si vedrebbe costretto a giocare la partita processuale in un luogo che non è più quello, in relazione al quale la speciale garanzia del foro de quo derivante dall'assicurazione della possibilità di trattare la controversia presso il foro nel quale si situa la residenza del consumatore e dunque gli è più facile esercitare il diritto di azione e di difesa. Il consumatore, infatti, sarebbe costretto ad agire o resistere in giudizio nel luogo della residenza originaria anziché in quello, magari lontano, della sua nuova residenza. D'altro canto, poiché, com'è noto la residenza è una res facti, l'art. 33, comma 2, lett. u) del d. lgs. n. 206 del 2005, quando si riferisce ad essa e lo fa per escludere (salvo che vi sia stata trattativa) la validità della deroga alla competenza con riferimento ad essa, poiché intende regolare sì la pattuizione contrattuale, ma con riferimento alla proposizione di domande giudiziali, non può che riferirsi alla residenza del momento di tale proposizione: ciò in linea con il principio generale che la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente all'atto della domanda giudiziale (art. 5 c.p.c.). È evidente che, se si desse rilievo alla residenza del momento del contratto si finirebbe per attribuire al foro del consumatore un significato del tutto eccentrico rispetto alla rilevanza della residenza come criterio di radicazione della competenza territoriale. Rilevanza che, in base alla particolarità della previsione del Codice del consumo, assume valore esclusivo ed inderogabile (Cass. (ord.) n. 14669 del 2003)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. VI-III 17.5.2011, n. 10832 cit.).
Tornando al caso di specie, come si è visto, a far data dal 15.2.2018 non risiede Parte_1 nell'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa bensì in Strada Baganzola n. 195 in Parma (v. ancora il certificato di residenza storico prodotto dall'opponente quale all. 4 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Deve oltretutto recisamente escludersi che il trasferimento di residenza sopra delineato abbia assunto carattere fittizio.
Ed infatti, occorre segnalare anzitutto che, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo n.
118/2019 effettuata presso l'indirizzo di viale Algeri n. 92 in Siracusa, né l'ufficiale giudiziario né il postino che ha provveduto al recapito della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. hanno rinvenuto sui luoghi l'ingiunto (v. ancora pagg. 122-124 dell'all. 3 dell'opposizione Parte_1
proposta ex art. 650 c.p.c.).
Per altro verso, a conferma delle effettività del trasferimento di residenza, l'opponente ha prodotto
“lettera di assunzione a tempo pieno e determinato” datata 8.3.2018, da cui emerge che il medesimo è stato assunto in qualità di elettricista con effetto dal 12.3.2018 dalla Service Enterprise s.r.l. con sede in via Pizzarelli n. 3/A in Parma (v. all. 5 della opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c.).
Non può poi trascurarsi, a riprova di come tale nuovo stato di fatto si sia protratto fino a tempi recenti, che proprio in quest'ultimo Comune è stato notificato all'odierno ingiunto, per conto della odierna opposta, il precetto con cui è stata preannunciata l'esecuzione (v. pagg. 3, 6 e 8 dell'all. 2 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.).
Per tutte le argomentazioni sopra illustrate, deve concludersi che, al momento in cui è divenuta pendente la lite, la residenza di , in ragione della quale va determinata la competenza Parte_1
territoriale, era posta in Strada Baganzola n. 195 in Parma.
Conseguentemente, l'iniziativa monitoria avrebbe dovuto essere incoata dalla creditrice davanti al
Tribunale di Parma, anziché davanti a quello di Siracusa.
Secondo quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
ancora, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (v., ex multis,
Cass. Civ. Sez. VI 17.10.2016, n. 20952; Cass. Civ. Sez. VI 17.10.2016, n. 20935; Cass. Civ. Sez. I
5.5.2016, n. 9022; Cass. Civ. Sez. I 26.1.2016, n. 1372; Cass. Civ. Sez. VI 22.5.2015, n. 10563).
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo n. 118/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, rimanendo assorbite le ulteriori censure di merito sollevate dall'opponente . Parte_1
5. Come è stato chiarito inequivocabilmente, allorché il giudice dell'opposizione al provvedimento monitorio accolga l'eccezione di incompetenza sollevata dall'ingiunto, egli è altresì tenuto a condannare alle spese l'opposto.
In particolare, con considerazioni senz'altro estensibili alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio, il
Supremo Collegio ha affermato che, “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c, così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)” (così Cass. Civ. Sez. VI 1.4.2019, n. 9035; v. anche Cass. Civ. Sez. I 12.12.2023, n. 34820, per cui “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara
l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso …, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo … che più non esiste …, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art.
42 c.p.c.”).
Conseguentemente, e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
va condannata a pagare le spese del presente giudizio in favore di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, avuto riguardo all'entità del credito azionato (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00; v. il decreto ingiuntivo prodotto quale all. 1 dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c., da cui si evince che il provvedimento monitorio è stato emesso per l'importo di €. 24.208,54).
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi antistatario ai Parte_1 sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
5891/2021, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento della opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. da , revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 118/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, in ragione della incompetenza di quest'ultimo, per essere competente il Tribunale di Parma;
- condanna e, per essa, quale mandataria, a pagare Controparte_1 Controparte_2 in favore di le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in €. 3.387,00 Parte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Siracusa, il 17.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti