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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 621/2023 RGAC vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avvocato Natale De Meco, Parte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla Via Panella 182\b.
attore in revocazione
e
rappresentato e difeso dagli Avvocati Valerio Zimatore e P_
Paola Procopio, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catanzaro alla Via Buccarelli.
convenuto in revocazione
Conclusioni
Per “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro disporre ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1450\2022 pronunciata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, resa nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 562\2020 emessa in data e pubblicata in data 21.12.2022,
poiché la sua esecuzione arreca al Signor un danno grave e Parte_1
irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
Disporre, altresì la Sospensione dei termini per la proposizione del ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione della sentenza 1450\2022 pronunciata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, resa nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 562\2020 emessa in data 21.12.2022
e pubblicata in data 21.12.2022.
Revocare la sentenza n. 1450\2022 pronunciata dall'Ecc.ma Corte
d'Appello di Catanzaro, resa nel procedimento civile iscritto al n. R.G.
562\2020 emessa in data 21.12.2022 e pubblicata in data 21.12.2022 per tutti i motivi sopra esposti, in quanto la sua messa in esecuzione comporterebbe un grave ed irreparabile pregiudizio all'odierno ricorrente per tutti i motivi per cui è premessa. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda, si chiede la compensazione delle spese di lite.
Per “Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione P_
della sentenza e dei termini per proporre ricorso per Cassazione;
- Rigettare la domanda per revocazione del tutto infondata;
- Condannare il signor al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc, nonché
condannare il signor per responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1
I e III comma in favore di (oltre all'applicazione d'ufficio del P_
IV comma).”
In fatto ed in diritto
Il procedimento civile definito con la sentenza n. 1450\2022, di cui è stata chiesta la revocazione, trae origine da un ricorso per accertamento tecnico preventivo, instaurato presso il Tribunale di Crotone e promosso dal sig.
nei confronti del Condominio sito in Crotone, via Pantusa P_
n.32, nonché nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 CP_3
e Con tale azione il ricorrente aveva chiesto che
[...] Controparte_4
fossero accertate le cause dei danni ai due appartamenti di proprietà, siti al
IV piano del condominio di via Pantusa n. 32 di Crotone e che fosse verificata la regolarità della chiusura, mediante cancello, da parte dei coniugi dell'accesso ai locali condominiali, siti al quinto CP_5 CP_2
piano dell'immobile.
Il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato: che i danni presenti nei due appartamenti di proprietà del sig. consistenti in infiltrazioni ed in P_ macchie di umidità, erano stati cagionati da un cattivo stato di conservazione dei giunti dei pannelli prefabbricati di tamponamento, la cui manutenzione risultava di competenza del;
che i condomini e CP_6 Parte_1
avevano chiuso con un cancello in ferro l'accesso al Controparte_2
quinto piano e ad alcuni locali condominiali e che tale accesso.
Il sig. con atto di citazione notificato in data 4.06.2013, aveva P_
instaurato giudizio di merito dinnanzi al Tribunale di Crotone nei confronti sia del , per i danni subìti, sia nei confronti dei coniugi – CP_6 Pt_1
per la chiusura da parte di quest'ultimi delle scale e dei locali CP_2
condominiali, nonchè nei confronti degli amministratori del Condominio succedutisi nel tempo, quali Avv. Giuseppe ZA e Rag. CP_7
in solido fra di loro, per il comportamento omissivo ed illegittimo messo in atto dal 2006 ad oggi, chiedendo, altresì, la loro condanna alla corresponsione di un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subìto e per i danni indiretti patiti. In data 13.12.2013 si erano costituiti i coniugi e i quali avevano chiesto il rigetto della Parte_1 Controparte_2
avversaria domanda risarcitoria ed in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale “da stress” patito. Si era costituito ance il , in persona Controparte_8
dell'amministratore pro tempore, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva posto che, secondo la ricostruzione del sig.
i presunti danni subìti da quest'ultimo sarebbero stati riconducibili P_
ai lavori eseguiti dai coniugi sulla loro proprietà. Infine, si CP_9
erano costituiti in giudizio rispettivamente anche e ZA CP_7
Giuseppe in proprio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione. Il Tribunale Civile di Crotone, in parziale accoglimento della domanda attrice, aveva condannato il al risarcimento Controparte_8
in favore di del danno da infiltrazioni cagionato all'immobile P_
di sua proprietà, quantificandolo, sulla base dell'esperita CTU, complessivamente in € 2.000,00, oltre la metà delle spese di lite sostenute da nel presente giudizio e nel giudizio di ATP;
aveva, inoltre, P_
condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da P_
e da nonché alla refusione delle spese di Parte_1 Controparte_2
lite sostenute da ZA Giuseppe e da nonché alla CP_7
corresponsione, ex art. 96, comma 3 c.p.c., in favore di e di Parte_1
della somma di € 2.417,50 ed alla corresponsione in Controparte_2
favore di ZA Giuseppe e di della somma di € 2.417,50. CP_7
Il sig. avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello, P_
instaurando così il giudizio recante RGAC 562|2020. Si erano costituiti, a mezzo dei propri rispettivi difensori, i coniugi e Parte_1 [...]
, ZA Giuseppe e nonché il CP_2 CP_7 Controparte_8
, in persona dell'amministratore pro tempore, sostenendo
[...]
l'infondatezza dell'appello.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1450\2022, pubblicata il
21\12\2022, aveva dichiarato la nullità parziale della sentenza n. 212 del
Tribunale civile di Crotone del 21.02.2020 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva condannato il , Controparte_8
sito in Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo così come liquidato dal Tribunale, nei termini precisati in motivazione, oltre ulteriori interessi legali sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino al saldo;
aveva ordinato agli appellati e Parte_1
la consegna delle chiavi in favore dell'appellante al fine Controparte_2
di consentire l'accesso al vano scala, tra il quarto e il quinto piano dello stabile condominiale.
Con atto di citazione del 5.04.2023 il sig. ha chiesto la Parte_1
revocazione della sentenza n. 1450/2022, emessa a definizione del giudizio
RG 562/2020, nonchè la sospensione della sua esecuzione e dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione, chiamando in giudizio il sig.
. P_
Il sig. , attraverso delle indagini (visura catastale del Parte_1
27.03.2023 – all. n. 1) effettuate sulle proprietà dello stesso , P_
aveva appreso che quest'ultimo non era più proprietario dell'immobile indicato nella sentenza n. 1450/2022, avendolo alienato con atto di compravendita in favore del sig. . Parte_2
In data 26.04.2023 si è costituito a mezzo del proprio difensore, il sig.
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda per revocazione P_
poiché infondata e la condanna alle spese processuali.
All'udienza dell'11.09.2023, entrambe le parti in causa si sono riportate alle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Con ordinanza del 12.09.2023, il Collegio ha rigettato sia la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 1450\2022 della
Corte d'Appello di Catanzaro che la richiesta di sospensione dei termini per proporre impugnazione, fissando l'udienza all'8.07.2024 per la decisione.
Con ordinanza del 9.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il signor ha agito per ottenere la revocazione della sentenza Parte_3
n. 1450 del 21.12.2022 della Corte di Appello, sul presupposto che il signor
, omettendo di comunicare di aver alienato, in corso di causa, P_
l'appartamento, sito al IV piano dell'immobile facente parte del condominio di via Pantusa n. 32 di Crotone, in relazione al quale era originariamente sorta la controversia, avesse indotto in errore il collegio giudicante. L'attore ha sostenuto che, se fosse stata resa nota la compravendita, la Corte di
Appello “avrebbe emesso una sentenza diversa che certamente non sarebbe stata quella emessa e sicuramente si sarebbe determinata diversamente, ordinandone la consegna delle chiavi all'effettivo proprietario e non certamente al sig. non essendone legittimato” (così, testualmente, a P_
pag. dell'atto di citazione).
La domanda non può essere accolta.
In vero, il trasferimento del bene, attraverso la compravendita per atti notar dell'1.9.2015 ed atti notar del 4.12.2020, realizza una Per_1 Per_2
successione a titolo particolare nel diritto controverso, fattispecie disciplinata dall'art. 111 c.p.c. secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Il comportamento attribuito al signor pertanto, non elude alcun P_
obbligo di legge e non altera, in alcun modo, la regolarità del processo celebrato dinanzi la Corte di Appello e definito con la sentenza n.
1450/2022.
Non può, inoltre, essere accolta la richiesta formulata dal convenuto di condanna ex art. 96 c.p.c. posto che, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave da parte dell'attore. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da nei confronti di Parte_1 P_
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta la domanda di revocazione formulata da;
Parte_1
-rigetta la domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., avanzata da;
P_
-condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 3.750,00, oltre spese generali, IVA P_
e CAP, da distrarsi a favore dei procuratori di parte convenuta.
Così deciso a Catanzaro il 10.12.2024.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 621/2023 RGAC vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avvocato Natale De Meco, Parte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla Via Panella 182\b.
attore in revocazione
e
rappresentato e difeso dagli Avvocati Valerio Zimatore e P_
Paola Procopio, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catanzaro alla Via Buccarelli.
convenuto in revocazione
Conclusioni
Per “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro disporre ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1450\2022 pronunciata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, resa nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 562\2020 emessa in data e pubblicata in data 21.12.2022,
poiché la sua esecuzione arreca al Signor un danno grave e Parte_1
irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
Disporre, altresì la Sospensione dei termini per la proposizione del ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione della sentenza 1450\2022 pronunciata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, resa nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 562\2020 emessa in data 21.12.2022
e pubblicata in data 21.12.2022.
Revocare la sentenza n. 1450\2022 pronunciata dall'Ecc.ma Corte
d'Appello di Catanzaro, resa nel procedimento civile iscritto al n. R.G.
562\2020 emessa in data 21.12.2022 e pubblicata in data 21.12.2022 per tutti i motivi sopra esposti, in quanto la sua messa in esecuzione comporterebbe un grave ed irreparabile pregiudizio all'odierno ricorrente per tutti i motivi per cui è premessa. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda, si chiede la compensazione delle spese di lite.
Per “Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione P_
della sentenza e dei termini per proporre ricorso per Cassazione;
- Rigettare la domanda per revocazione del tutto infondata;
- Condannare il signor al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc, nonché
condannare il signor per responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1
I e III comma in favore di (oltre all'applicazione d'ufficio del P_
IV comma).”
In fatto ed in diritto
Il procedimento civile definito con la sentenza n. 1450\2022, di cui è stata chiesta la revocazione, trae origine da un ricorso per accertamento tecnico preventivo, instaurato presso il Tribunale di Crotone e promosso dal sig.
nei confronti del Condominio sito in Crotone, via Pantusa P_
n.32, nonché nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 CP_3
e Con tale azione il ricorrente aveva chiesto che
[...] Controparte_4
fossero accertate le cause dei danni ai due appartamenti di proprietà, siti al
IV piano del condominio di via Pantusa n. 32 di Crotone e che fosse verificata la regolarità della chiusura, mediante cancello, da parte dei coniugi dell'accesso ai locali condominiali, siti al quinto CP_5 CP_2
piano dell'immobile.
Il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato: che i danni presenti nei due appartamenti di proprietà del sig. consistenti in infiltrazioni ed in P_ macchie di umidità, erano stati cagionati da un cattivo stato di conservazione dei giunti dei pannelli prefabbricati di tamponamento, la cui manutenzione risultava di competenza del;
che i condomini e CP_6 Parte_1
avevano chiuso con un cancello in ferro l'accesso al Controparte_2
quinto piano e ad alcuni locali condominiali e che tale accesso.
Il sig. con atto di citazione notificato in data 4.06.2013, aveva P_
instaurato giudizio di merito dinnanzi al Tribunale di Crotone nei confronti sia del , per i danni subìti, sia nei confronti dei coniugi – CP_6 Pt_1
per la chiusura da parte di quest'ultimi delle scale e dei locali CP_2
condominiali, nonchè nei confronti degli amministratori del Condominio succedutisi nel tempo, quali Avv. Giuseppe ZA e Rag. CP_7
in solido fra di loro, per il comportamento omissivo ed illegittimo messo in atto dal 2006 ad oggi, chiedendo, altresì, la loro condanna alla corresponsione di un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subìto e per i danni indiretti patiti. In data 13.12.2013 si erano costituiti i coniugi e i quali avevano chiesto il rigetto della Parte_1 Controparte_2
avversaria domanda risarcitoria ed in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale “da stress” patito. Si era costituito ance il , in persona Controparte_8
dell'amministratore pro tempore, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva posto che, secondo la ricostruzione del sig.
i presunti danni subìti da quest'ultimo sarebbero stati riconducibili P_
ai lavori eseguiti dai coniugi sulla loro proprietà. Infine, si CP_9
erano costituiti in giudizio rispettivamente anche e ZA CP_7
Giuseppe in proprio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione. Il Tribunale Civile di Crotone, in parziale accoglimento della domanda attrice, aveva condannato il al risarcimento Controparte_8
in favore di del danno da infiltrazioni cagionato all'immobile P_
di sua proprietà, quantificandolo, sulla base dell'esperita CTU, complessivamente in € 2.000,00, oltre la metà delle spese di lite sostenute da nel presente giudizio e nel giudizio di ATP;
aveva, inoltre, P_
condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da P_
e da nonché alla refusione delle spese di Parte_1 Controparte_2
lite sostenute da ZA Giuseppe e da nonché alla CP_7
corresponsione, ex art. 96, comma 3 c.p.c., in favore di e di Parte_1
della somma di € 2.417,50 ed alla corresponsione in Controparte_2
favore di ZA Giuseppe e di della somma di € 2.417,50. CP_7
Il sig. avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello, P_
instaurando così il giudizio recante RGAC 562|2020. Si erano costituiti, a mezzo dei propri rispettivi difensori, i coniugi e Parte_1 [...]
, ZA Giuseppe e nonché il CP_2 CP_7 Controparte_8
, in persona dell'amministratore pro tempore, sostenendo
[...]
l'infondatezza dell'appello.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1450\2022, pubblicata il
21\12\2022, aveva dichiarato la nullità parziale della sentenza n. 212 del
Tribunale civile di Crotone del 21.02.2020 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva condannato il , Controparte_8
sito in Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo così come liquidato dal Tribunale, nei termini precisati in motivazione, oltre ulteriori interessi legali sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino al saldo;
aveva ordinato agli appellati e Parte_1
la consegna delle chiavi in favore dell'appellante al fine Controparte_2
di consentire l'accesso al vano scala, tra il quarto e il quinto piano dello stabile condominiale.
Con atto di citazione del 5.04.2023 il sig. ha chiesto la Parte_1
revocazione della sentenza n. 1450/2022, emessa a definizione del giudizio
RG 562/2020, nonchè la sospensione della sua esecuzione e dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione, chiamando in giudizio il sig.
. P_
Il sig. , attraverso delle indagini (visura catastale del Parte_1
27.03.2023 – all. n. 1) effettuate sulle proprietà dello stesso , P_
aveva appreso che quest'ultimo non era più proprietario dell'immobile indicato nella sentenza n. 1450/2022, avendolo alienato con atto di compravendita in favore del sig. . Parte_2
In data 26.04.2023 si è costituito a mezzo del proprio difensore, il sig.
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda per revocazione P_
poiché infondata e la condanna alle spese processuali.
All'udienza dell'11.09.2023, entrambe le parti in causa si sono riportate alle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Con ordinanza del 12.09.2023, il Collegio ha rigettato sia la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 1450\2022 della
Corte d'Appello di Catanzaro che la richiesta di sospensione dei termini per proporre impugnazione, fissando l'udienza all'8.07.2024 per la decisione.
Con ordinanza del 9.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il signor ha agito per ottenere la revocazione della sentenza Parte_3
n. 1450 del 21.12.2022 della Corte di Appello, sul presupposto che il signor
, omettendo di comunicare di aver alienato, in corso di causa, P_
l'appartamento, sito al IV piano dell'immobile facente parte del condominio di via Pantusa n. 32 di Crotone, in relazione al quale era originariamente sorta la controversia, avesse indotto in errore il collegio giudicante. L'attore ha sostenuto che, se fosse stata resa nota la compravendita, la Corte di
Appello “avrebbe emesso una sentenza diversa che certamente non sarebbe stata quella emessa e sicuramente si sarebbe determinata diversamente, ordinandone la consegna delle chiavi all'effettivo proprietario e non certamente al sig. non essendone legittimato” (così, testualmente, a P_
pag. dell'atto di citazione).
La domanda non può essere accolta.
In vero, il trasferimento del bene, attraverso la compravendita per atti notar dell'1.9.2015 ed atti notar del 4.12.2020, realizza una Per_1 Per_2
successione a titolo particolare nel diritto controverso, fattispecie disciplinata dall'art. 111 c.p.c. secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Il comportamento attribuito al signor pertanto, non elude alcun P_
obbligo di legge e non altera, in alcun modo, la regolarità del processo celebrato dinanzi la Corte di Appello e definito con la sentenza n.
1450/2022.
Non può, inoltre, essere accolta la richiesta formulata dal convenuto di condanna ex art. 96 c.p.c. posto che, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave da parte dell'attore. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da nei confronti di Parte_1 P_
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta la domanda di revocazione formulata da;
Parte_1
-rigetta la domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., avanzata da;
P_
-condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 3.750,00, oltre spese generali, IVA P_
e CAP, da distrarsi a favore dei procuratori di parte convenuta.
Così deciso a Catanzaro il 10.12.2024.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo