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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.21891/2016
VERBALE D'UDIENZA DEL 07/07/2025
Alle ore 12.50 innanzi al Giudice Monocratico, Dott. Giovanni
D'Istria, sono presenti per parte attrice l'Avv. Fortino Marco il quale si riporta alle proprie difese.
È presente per l'Avv. Santomassimo Maddalena Controparte_1
la quale si riporta alle proprie difese e alle note conclusionali ivi de- positate. Si associa alla richiesta di dichiarazione della cessazione del- la materia del contendere con compensazione delle spese. In subor- dine si rimette alla Giustizia anche in relazione delle spese.
È presente la dott.ssa ai fini della pratica fo- Persona_1
rense.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Terminata la discussione alle ore 13.00, il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio,
Alle ore 15,55 al termine della Camera di Consiglio decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autoriz- za sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per de- stinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Ex art.281 sexies c.p.c.)
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 21891/2016 avente ad oggetto:
DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE
TRA
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/12/1953, residente in [...], , C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/06/1969 ed ivi residente a[...],
, C.F. , nata a [...] il CP_2 C.F._3
22/08/1971, residente in [...], rapp. e dif., in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'AVV. FORTINO MARCO, C.F. , presso il cui C.F._4
studio sono elettivamente domiciliate in Napoli, al Vico San Guido a
Chiaia N. 10 ed il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec
[...]
ovvero a mezzo fax al numero Email_1
081/2404292;
ATTRICI
CONTRO
2
, C.F. , nata a [...] Controparte_3 C.F._5
l'11/07/1949, residente in [...]
CONVENUTA CONTUMACE
E
Eredi , C.F. , nata a Controparte_4 C.F._6
Napoli l'11/04/1943, deceduta in Brescia in data 27.11.2024, rapp. e dif., in virtù di mandato in atti, dall'AVV. GUSBERTI FAZIA, C.F.
, P. IVA: , del Foro di Brescia ed C.F._7 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Pacilio Ciro del Foro di Napoli in Napoli, alla Piazza Vanvitelli N. 5 e la quale di- chiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere le comunica-
[... zioni di cancelleria all'indirizzo pec oppure al numero di fax Email_2
0309385383;
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._8
23/07/1978, residente in [...], rapp. e dif., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituizione, dall'AVV. SANTOMASSIMO MADDALENA, C.F. C.F._9
del Foro di Nola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Brusciano, alla Via G. Marconi, N. 59 e la quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 081/19723987 ovvero all'indirizzo pec
Email_3
INTERVENTORE VOLONTARIO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
3
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuo- vo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vi- gore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle dispo- sizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. Di conseguen- za, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saran- no limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute le attrici, Pa le sig.re , e con- Parte_1 Parte_2 CP_2
venivano in giudizio le sig.re e Controparte_3 Controparte_5
[.
deducendo che:
in data 16 marzo 2011 era deceduta in Napoli la signora
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. Persona_2
; C.F._10
in assenza di disposizioni testamentarie, erano chiamate all'eredità di le figlie , Controparte_6 Parte_1 [...]
e , nonché, in luogo del- Controparte_4 Controparte_3
la premorta figlia (nata a [...] il Persona_3
25 dicembre 1944 ed ivi deceduta il 19 ottobre 2008, c.f.
), le nipoti e C.F._11 Parte_2 CP_2
(entrambe figlie di );
[...] Persona_3
nell'asse ereditario rientrava la quota dell'immobile sito in
Napoli alla via Calata Capodichino n.201, 4° piano, in NCEU di
Napoli alla sez. SCA, foglio 13, particella 22, sub 54, z.c. , cate- goria A/4, classe 3 (immobile proveniente dalla successione del defunto marito , deceduto in data Persona_4
27/09/1990).
4
Tutto quanto premesso, le sig.re , Parte_1 Parte_3
[...
e chiedevano al Giudice la divisione dei beni eredi- CP_2
tari ed attribuire ai singoli partecipanti la quota spettante ad ognuno di essi;
porre le relative spese a carico dei condividenti ed, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In seguito dell'avvio di iniziative ex art. 481 c.c., in data 23.03.2018 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale dichiarava Controparte_4
di aver assunto la qualità di erede per fatti concludenti, circostanza non contestata dalle attrici.
In data 13.06.2018 interveniva volontariamente in giudizio la sig.ra
, in qualità di figlia della sig.ra , Controparte_1 Controparte_3
rimasta contumace e decaduta dal diritto di accettazione dell'eredità in ragione dello spirare del termine di cui all'art.481 c.c., dichiarando espressamente di voler accettare l'eredità sia di Persona_5
[... che di , cui succedeva in rappresentazione della Controparte_6
madre.
In data 07.12.2020 la causa veniva riservata in decisione al fine di ad- divenire alla individuazione degli eredi di . Controparte_6
In virtù di quanto emerso in corso di causa il Giudice, dott. Marcello
Amura, con Sentenza n. 8646/2020 del 07.12.2020, pubblicata in data
16.12.2020, così provvedeva:
“dichiara aperta la successione legittima di (c.f. Controparte_6
, nata a [...] il [...] e C.F._10
deceduta in data 16 marzo 2011 in Napoli;
accerta e dichiara che eredi di , in assenza di disposi- Controparte_6
zioni testamentarie, sono:
a) la figlia per la quota di 1/4; Parte_1
b) la figlia per la quota di 1/4; Controparte_4
5
c) la nipote per la quota di 1/8 (successione per rap- Parte_2
presentazione della figlia premorta ); Persona_3
d) la nipote per la quota di 1/8 (successione per rappre- CP_2
sentazione della figlia premorta ); Persona_3
e) la nipote per la quota di ¼ (successione per Controparte_1
rappresentazione della figlia , la quale è decaduta Controparte_3
dal diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art.481 c.c.).
Spese con il definitivo;
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.
Con ordinanza del 7.12.2020, il Giudice, rilevato che occorreva dar seguito al procedimento volto alla divisione del compendio ereditario ed, in particolare, valutare se le parti fossero o meno addivenute ad un bonario componimento della lite, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, fissando all'uopo l'udienza del 25 marzo 2021.
In data 21.03.2021 il Giudice, dott. Rosaria Gatti, in considerazione dell'istanza di correzione di errore materiale avanzata congiuntamen- te dalle parti e ritenuta la fondatezza della stessa, vertendosi in chia- ra ipotesi di errore materiale disponeva la correzione del dispositivo della sentenza non definitiva emessa in data 7.12.2020 dal dott.
Amura, con la statuizione che “accerta e dichiara che eredi di CP_6
e in assenza di disposizioni testamenta-
[...] Persona_4
rie, sono” , , Parte_1 Controparte_4 Parte_3
[...
, e ”. CP_2 Controparte_1
Parte attrice, con note di trattazione scritta per l'udienza del 29 no- vembre 2021 dichiarava che l'immobile sito in Napoli, alla Calata Ca- podichino n. 201, piano 4°, sez. SCA, foglio 13, particella 22, subalter- no 54, Z.C. 3, categoria A/4, classe 3, unico bene oggetto della divi- sione ereditaria, era stato alienato a terzi.
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In data 29.11.2021 il Giudice, dott.ssa Rosaria Gatti, rilevato che il bene, come dichiarato dalle parti, era stato venduto e il ricavato di- stribuito tra le parti, in relazione alla richiesta avanzata dalle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, rinviava all'udienza del
16.5.2022, invitando le parti a trovare un accordo sulle spese.
In data 03.10.2024 il Giudice, dott. Giovanni D'Istria rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 16 Dicembre 2024.
All'udienza del 16.12.2024 il Giudice, stante il decesso in data
27.12.2024 della convenuta , ai sensi dell'art. Controparte_4
300 c.p.c., dichiarava interrotto il giudizio.
Successivamente, vista la richiesta delle parti di fissare, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza per la prosecuzione del processo, in data
26.01.2025 il Giudice, con decreto, fissava l'udienza del 16.06.2025 per la comparizione delle parti innanzi a sé, disponendo che il ricor- rente provvedesse alla notificazione del ricorso e del decreto con l'osservanza dei termini di legge entro il 28.02.2025.
In data 21.02.2025 parte ricorrente provvedeva al deposito dell'istanza di riassunzione e del decreto di fissazione di udienza noti- ficata alle parti.
In data 16.06.2025, il Giudice, rinviava la causa per la discussione ora- le all'udienza del 7 luglio 2025.
Così riassunti i termini della controversia deve dichiararsi la "cessa- zione della materia del contendere".
La cessazione della materia del contendere, come noto, è un istituto giuridico non regolamentato dal codice di rito, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, stante l'impossibilità nella prosecuzione del processo. La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime
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parti, per le più svariate ragioni. In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo con- seguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, secondo la ricostruzione offerta dalla giuri- sprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravve- nuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. La statuizione poi è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. Civ., sez. I,
3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312).
Deve pertanto dichiararsi la "cessazione della materia del contende- re”, avendo le parti nel mese di maggio 2021, alienato l'immobile sito in Napoli, alla Calata Capodichino n. 201, piano 4°, sez. SCA, foglio 13, particella 22, subalterno 54, Z.C. 3, categoria A/4, classe 3, unico be- ne oggetto della divisione ereditaria, per un prezzo di vendita pari ad
€ 80.000,00 e successivamente hanno dichiarato di aver ripartito il ri- cavato secondo le rispettive quote di proprietà determinate dalla sentenza non definitiva del 07.12.2020, n. 8646/2020, pubblicata in data 16.12.2020, R.G. 21891/2016, Tribunale di Napoli, VIII Sezione
Civile, Giudice dott. Marcello Amura.
Ove sia dichiarata la cessata materia del contendere il Giudice deve comunque pronunciarsi sulle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale;
invero l'individuazione della parte soc- combente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di ve- rosimiglianza. (cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
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Nel caso di specie poiché il giudizio promosso dalle attrici avente ad oggetto la divisione giudiziale dei beni ereditari , le disposizioni legi- slative non specificano direttamente il regime delle spese per il giudi- zio di divisione, eccezion fatta per l'articolo 790 c.p.c., che si applica alle operazioni divisorie condotte da un notaio senza sorgere di con- flitti tra le parti.
Data la natura e lo scopo del processo divisorio, identificare una per- dita o vittoria tecnica ai fini della distribuzione delle spese processuali
è complesso , pertanto prevale il principio dell'interesse beneficiato dalla decisione giudiziale (articolo 91 c.p.c. e successive interpreta- zioni).
Si ritiene quindi generalmente che il procedimento avvenga per l'in- teresse collettivo di tutti i partecipanti alla comunione, portando alla distribuzione proporzionale degli oneri economici sulla totalità dei beni, salvo per le spese derivanti da iniziative non giustificate o resi- stenze infondate, dove si applica il criterio della soccombenza.
Si predilige inoltre in tali casi di attribuire le spese in funzione del ri- sultato finale del giudizio, distinguendo tra la conclusione tramite ac- cordo, che evita il criterio di soccombenza, e quella mediante senten- za, dove si distinguono le spese per il raggiungimento del progetto di divisione (a carico della massa) da quelle scaturite da contese tra le parti (a carico della parte soccombente).
Sostiene parte attrice che i comportamenti dei convenuti le hanno costrette a dover promuovere il giudizio per riuscire, poi, ad addive- nire alla divisione del relictum, avvenuta mediante accordo.
Invero, sin dalla sua prima difesa la sig.ra chiede- Controparte_1
va la divisione del bene ereditario , on opponendosi alle richieste del- le attrici, ed a seguito di trattative di bonario componimento le parti si determinavano ad affidare incarico ad un agente immobiliare nello
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specifico Academy Napoli srl onde procedere alla vendita del cespite in comunione.
La sig.ra inoltre facendosi parte diligente, onde giungere CP_1
alla vendita dell'immobile in comunione, provvedeva ad adempiere a tutte le formalità e alle spese necessarie per concludere la vendita ovvero per la Trascrizione della Sentenza non definitiva, per le voltu- re catastali, alla presentazione delle dichiarazioni di successione.
Neppure le spese per le azioni ex art. 481 c.c. rubricate con Rg
8048/17 e 8091/17 possono essere poste a carico dei convenuti , in quanto trattasi di provvedimenti di volontaria giurisdizione avente , esclusivamente natura acceleratoria , e pertanto essi esulano dal principio della soccombenza, inoltre , all'udienza Controparte_1
fissata depositava, per il tramite del costituito procuratore, dichiara- zione di accettazione dell' eredità a lei pervenuta mortis causa della sig.ra e e disposta in suo favo- Controparte_6 Persona_4
re a seguito di successione per rappresentazione
Pertanto non ravvisandosi nel comportamento dei convenuti ed in particolare della convenuta ,atteggiamenti dilato- Controparte_1
ri o tali da indurre a ravvisare l'ipotesi di resistenza infondata o di ma- lafede processuale , sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, nei confronti di Parte_4 CP_2 Controparte_7
, e , Controparte_4 Controparte_1
così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere nel giudizio tra
, , , Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_8
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sulla domanda principale di scioglimento della comunione ere- CP_9
ditaria, per intervenuta vendita del bene immobile sito in Napoli, alla
Calata Capodichino n. 201, piano 4°, sez. SCA, foglio 13, particella 22, subalterno 54, Z.C. 3, categoria A/4, classe 3.
• COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
• DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
• Così deciso in Napoli, 07/07/2025 alle ore 15,55.
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto me- diante cd. “firma digi-tale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematica-mente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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