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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2816/2021 promossa da: con l'Avv. PAOLUCCI ALESSIO (P.E.C.: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. ACCOGLI PAMELA (P.E.C.: CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto in data 20.8.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2021 la Sig.ra ha chiesto: Parte_1
Si è costituito in giudizio il resistente avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, superata ogni attuale previsione: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma dalle parti in causa in data 28.07.2001; 2) assegnare alla signora la casa coniugale sita in Parte_1 pagina 1 di 9 Grottaferrata (Roma), viale I Maggio n. 88 con i mobili che la arredano;
dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento;
3) affidare congiuntamente le due minori figlie delle parti in causa ad entrambi i genitori, con collocazione di presso la madre e di Per_1
(prevalente) presso il padre;
4) disporre, a carico del sig. il contributo per il Per_2 CP_1 mantenimento delle figlia in euro 400,00 mensili, da versare alla signora;
5) porre a Per_1 Parte_1 carico delle parti, in ugual misura, le spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
6) le minori potranno permanere con il genitore presso il quale non sono collocate prevalentemente secondo il seguente calendario: - due giorni infrasettimanali, che, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori e con i turni di lavoro dei genitori, si individuano nel martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle 21.00; - a settimane alterne una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 16.30 alle ore 21.00 ovvero, ove lo figlie lo desiderino, anche con pernotto sino al mattino seguente;
- nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, pari diritto spettante anche all'altro genitore;
- per i giorni di festa in base al principio dell'alternanza ad anno con l'altro genitore. Si chiede altresì che il Tribunale adito mantenga, in capo ai servizi sociali competenti in base al luogo di residenza delle minori, l'incarico di monitorare il nucleo, di inviare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma una relazione semestrale e di segnalare immediatamente eventuali criticità idonee ad incidere sulla responsabilità genitoriale. Si chiede altresì che il Tribunale disponga ogni necessaria indagine atta a valutare l'effettiva capacità economico-patrimoniale delle parti in causa, la loro capacità genitoriale e la situazione delle due figlie minorenni. In via gradata, si chiede che il
Tribunale adito adotti ogni eventuale diversa statuizione comunque corrispondente alle esigenze dei minori coinvolti nella presente vicenda.”
Si è costituito in giudizio il resistente avanzando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 28/07/2001, tra il sig. e la CP_1 sig.ra , trascritto nell'ufficio di stato civile del Comune di Roma, con atto n. 00784, Parte_1 parte 2 serie A05 anno 2001, in regime di separazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e successive modificazione e integrazioni;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare e trascrivere l'emananda sentenza, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza, 3. le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
4. disporre che la sig.ra si obbligata a versare la Parte_1 sua parte delle rate mensili del mutuo, essendo l'immobile ed il mutuo stesso intestato sia alla sig.ra che al sig. ;
5. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie Parte_1 CP_1 minori con collocazione delle stesse presso il padre al quale rimarrà assegnata la casa coniugale sita pagina 2 di 9 in Grottaferrata, Viale I maggio 88; 6. disporre a carico di e a favore di Parte_1 CP_1
il pagamento a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori della somma di euro
[...]
400,00 mensili (euro 200,00 per la figlia ed euro 200,00 per la figlia , da versarsi entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'INDICE ISTAT, con ordine diretto al datore di lavoro della stessa di corrispondere la somma direttamente al sig. ;
7. disporre il CP_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
8. disporre, quanto alle modalità di visita e di frequentazione quanto segue: - salvo diverso accordi, potrà vedere e tenere con sè le figlie minori due giorni Parte_1 infrasettimanali, che compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori e con i turni di lavoro della madre, si individuano nel martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle 21.00; - a settimane alterne una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 16.30 alle ore 21.00, ovvero, ove le figlie lo desiderino, anche con pernotto sino al mattino seguente - nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di 20 ogni anno;
- nei giorni di festa in base al principio dell'alternanza ad anno con l'altro genitore;
9. invitare ancora Parte_1
ad attivare un percorso specialistico in ordine alle sue competenze genitoriali;
10. confermare
[...] la disposizione in forza della quale i servizi sociali competenti per territorio (Grottaferrata) dovranno continuare a tenere in carico i componenti del nucleo familiare, monitorando e sostenendo genitori e figlie nelle loro difficoltà, depositando nel presente giudizio una relazione semestrale e di segnalare immediatamente eventuali criticità idonee ad incidere sulla responsabilità genitoriale;
11. per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa. Si Parte_1 chiede, in via istruttoria, inoltre: a)l'ammissione del formale interrogatorio della sig.ra Parte_1
sulle circostanze di cui in premessa del presente atto. Si chiede all'esito venga ammessa la
[...] prova testimoniale sulle circostanze con riserva di indicare i testi;
b) ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Archivio dell'Anagrafe Tributaria - Agenzia delle Entrate, di rendere tutte le informazioni relative alla sig.ra c.f. o comunque alla Parte_1 C.F._1 medesima riconducibili, con accesso all'Anagrafe Tributaria Archivio dei rapporti finanziari: i. acquisendo, gli estratti conto e le operazioni extraconto relativi alla posizione della sig.ra Parte_1
, dell'anno della separazione e degli ultimi tre anni, chiedendo l'esibizione agli istituti di
[...] credito o enti e società interessati e la consegna in copia, inviando la documentazione, in tal modo acquisita, all'Ill.mo Giudicante, con una relazione di sintesi, autorizzando, previa occorrenda delega delle indagini nell'ambito dell'organizzazione della stessa Guardia di Finanza;
ii. avvalendosi del nuovo sistema denominato “Serpico”, che consente una più ampia digitalizzazione di archivi attualmente esistenti inviando la documentazione, in tal modo acquista, all'Ill.mo Giudicante, con una pagina 3 di 9 relazione di sintesi;
c) si chiede essere ammessi sin da ora a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte;
d) in via subordinata rispetto al punto che precede, disporsi indagine tributaria al fine di stabilire le relative capacità economiche e patrimoniali della ricorrente.
All'esito della comparizione della parti in sede di udienza presidenziale, sul presupposto del mutamento della residenza della figlia presso il domicilio materno, con ordinanza del Per_1
26.7.2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Conferma le statuizioni adottate in sede di separazione con le modifiche che seguono: dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia convivente, revocando la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento posta a carico della madre;
dispone che i genitori esercitino il diritto di visita delle figlie in modo libero compatibilmente con le esigenze di vita e studio delle figlie stesse”.
Con sentenza non definitiva n. 356/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il 28/07/2001 dai signori
[...]
e , trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Roma al n. Parte_1 CP_1
784 parte II serie A05, anno 2001.
La causa è stata istruita delegando alla Guardia di Finanza indagini economico reddituali sulle parti.
È stato espletato l'ascolto della minore all'udienza del 18.9.2023. Per_1
Con ordinanza ex art. 4, comma 8 Legge 898 1970 sono stati modificati i provvedimenti presidenziali e sollecitati gli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, così disponendo: “A parziale modifica dei provvedimenti presidenziali pone a carico del padre a titolo di contributo perequativo di mantenimento la somma mensile di euro 350,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come determinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA. Ordina alla GDF di depositare gli esiti delle indagini entro il termine del 30.11.2024; Applicato l'art. 81 - bis disp. att. c.p.c. rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024 che sarà sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Manda la cancelleria per le comunicazioni alla GDF di Frascati con assicurazione di intervenuta ricezione del presente provvedimento.”.
All'udienza del 16.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La presente pronuncia ha pertanto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle domande relative all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del regime di mantenimento delle figlie, entrambe nelle more del giudizio maggiorenni.
1. Domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda della ricorrente va rigettata.
pagina 4 di 9 Occorre infatti darsi atto che sin dalla sentenza di separazione, confermata in sede di appello, era stato previsto che entrambe le figlie fossero collocate presso il padre con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale.
È pertanto evidente che la scelta di di trasferirsi presso la madre non può comportare lo Per_1 sconvolgimento delle abitudini della sorella collocata presso il padre, con la perdita dell'habitat Per_2 domestico legato all'assegnazione della casa coniugale.
Il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie non costituisce infatti causa della cessazione dei presupposti dell'assegnazione della casa coniugale, secondo quanto precisato da condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 18440/2013) secondo cui “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”.
Ne segue che deve trovare conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre in qualità di genitore collocatario della figlia (28.1.2024), studentessa universitaria. Per_2
2. Mantenimento della prole
La difesa della parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di “Revocare il contributo perequativo di € 350,00 mensili a carico dl sig. per il mantenimento della CP_1 figlia , in primis in quanto la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 secondariamente perché la situazione economica del sig. non è come la descrive la sig.ra CP_1
e far facilmente provabile all'esito della relazione della Guardia di Finanza.” Allegando a Parte_1 sostegno della domanda che “la figlia , ormai maggiorenne anch'essa, che era stata collocata Per_1 presso la mamma, risulta lavorare stabilmente presso il Mc Donald's di Via Appia Nuova Frattocchie, oltre che lavorare presso il Piper Club di Via Tagliamento Roma”.
Sul punto osserva il Collegio come secondo il consolidato indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. n.
12952/2016) “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico infatti “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da pagina 5 di 9 parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (cfr. Cass. 18974 del 2013).
Con l'ordinanza n. 17183/2020 la Corte di Cassazione richiamando i principio sopra richiamati ha precisato in termini condivisi dal Collegio che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”; si è poi precisato che l'onere della prova, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( così da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Va da sé che il rischio circa la probabilità della perdita di lavoro (che grava in pari misura sul figlio quanto sul genitore) è irrilevante ai fini della reviviscenza dell'obbligo di mantenimento tenuto conto dell'orientamento nomofilattico recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 6509/2017) secondo cui “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (in termini Cass. 40882/2021).
Nel caso di specie nata il [...] ha raggiunto solo da poco la maggiore età e, in sede di Per_1 audizione, ha dichiarato l'intendimento di trovare un lavoro per aiutare economicamente la madre ma senza escludere la possibilità di proseguire gli studi (“Vivo con mamma e mi trovo bene c'è un ambiente sereno ci sono dei problemi legati alla hanno fatto uno sfratto a novembre dobbiamo lasciare casa e con lo stipendio suo non può pagare l'affitto e quindi mi sento che non so come aiutarla e infatti le ho detto che a novembre faccio 18 anni e trovavo lavoro e potevamo fare metà per uno per pagare l'affitto ese riesco a riprendere gli studi a settembre e quest'anno saltarli. Con mia madre ci parlo lei vorrebbe che studiassi mentre a mio padre non importa nulla perché non capisce questi problemi se pagina 6 di 9 era un padre che gli importava io li ho scritto e lui ha detto io che ti posso fare. La casa dove sta papà
è intestata a tutti e due poi ha il lavoro che prende anche il triplo o il quadruplo di mio padre e non gli interessa nulla. Non lo vedo da tanto solo il 18 agosto quando ha dovuto mettere la firma sul consenso per l'aborto. Mio padre mi aveva bloccato su whatsapp e non sapeva nulla non mi ha dato la carta di identità quando sono andata da mamma due anni fa sono scappata perché con papà non mi trovavo più bene ho capito cose che prima non capivo ma per fortuna sono riuscita a capire lui non è il padre che pensavo ci metteva sempre contro mamma ci ha sempre comprato perché se lo poteva permettere che mamma non si poteva permettere. Lui fa il medico ha lo studio privato di famiglia e fa anche i domicili. Non gli ho parlato a papà dei progetti futuri ma tanto non cambierebbe molto se gliene parlassi”).
Sul punto la difesa nulla ha argomentato né ha allegato l'interruzione degli studi da parte della ragazza o prodotto il contratto di lavoro.
Deve pertanto ritenersi che la ragazza, che pure ha mostrato un forte coinvolgimento nella crisi coniugale, non sia allo stato economicamente autosufficiente in ragione della sua giovane età.
Quanto al contributo perequativo di mantenimento occorre dare atto che la Guardia di Finanza nonostante i plurimi solleciti abbia omesso il deposito della relazione.
Tuttavia anche le parti hanno omesso di aggiornare la situazione economico reddituale delle parti mediante produzione delle ultime tre dichiarazione dei redditi nonché di copia degli estratti dei conti correnti bancari e postali anche cointestati con terze persone nonché documentazione attestante gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da datori di lavoro o servizi sociali producendo all'uopo documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps in ordine alle suddette entrate o documentazione equipollente.
In particolare è provato che la madre svolga attività di assistente amministrative presso l'ospedale
Gemelli di Roma con uno stipendio di circa 1000 euro al mese a fronte dello svolgimento di attività libero professionale da parte del padre che ha contestato la ricostruzione della sua posizione reddituale offerta dalla ricorrente allegando in sede di precisazione delle conclusioni che “la situazione economica del sig. non è come la descrive la sig.ra e far facilmente provabile all'esito della CP_1 Parte_1 relazione della Guardia di Finanza” senza tuttavia produrre le dichiarazione dei redditi.
Il Collegio ritiene pertanto congruo porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 500,00 tenuto conto dell'incremento Per_1 delle esigenze della stessa legate alla crescita (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in pagina 7 di 9 favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”).
Il medesimo provvederà al mantenimento diretto della figlia conformemente a quanto disposto Per_2 in sede presidenziale.
3. Le spese di lite.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, preso atto che con sentenza non definitiva n. 356/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il 28/07/2001 dai signori
[...]
e , trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Roma al n. Parte_1 CP_1
784 parte II serie A05, anno 2001, definitivamente pronunciando: assegna la casa coniugale al padre;
dispone che il padre provveda al mantenimento diretto della figlia e corrisponda alla madre, per Per_2 il mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 500,00 (da versare entro il 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI). Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate – delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come determinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 8/10/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
pagina 8 di 9 Il Giudice Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2816/2021 promossa da: con l'Avv. PAOLUCCI ALESSIO (P.E.C.: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. ACCOGLI PAMELA (P.E.C.: CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto in data 20.8.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2021 la Sig.ra ha chiesto: Parte_1
Si è costituito in giudizio il resistente avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, superata ogni attuale previsione: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma dalle parti in causa in data 28.07.2001; 2) assegnare alla signora la casa coniugale sita in Parte_1 pagina 1 di 9 Grottaferrata (Roma), viale I Maggio n. 88 con i mobili che la arredano;
dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento;
3) affidare congiuntamente le due minori figlie delle parti in causa ad entrambi i genitori, con collocazione di presso la madre e di Per_1
(prevalente) presso il padre;
4) disporre, a carico del sig. il contributo per il Per_2 CP_1 mantenimento delle figlia in euro 400,00 mensili, da versare alla signora;
5) porre a Per_1 Parte_1 carico delle parti, in ugual misura, le spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
6) le minori potranno permanere con il genitore presso il quale non sono collocate prevalentemente secondo il seguente calendario: - due giorni infrasettimanali, che, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori e con i turni di lavoro dei genitori, si individuano nel martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle 21.00; - a settimane alterne una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 16.30 alle ore 21.00 ovvero, ove lo figlie lo desiderino, anche con pernotto sino al mattino seguente;
- nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, pari diritto spettante anche all'altro genitore;
- per i giorni di festa in base al principio dell'alternanza ad anno con l'altro genitore. Si chiede altresì che il Tribunale adito mantenga, in capo ai servizi sociali competenti in base al luogo di residenza delle minori, l'incarico di monitorare il nucleo, di inviare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma una relazione semestrale e di segnalare immediatamente eventuali criticità idonee ad incidere sulla responsabilità genitoriale. Si chiede altresì che il Tribunale disponga ogni necessaria indagine atta a valutare l'effettiva capacità economico-patrimoniale delle parti in causa, la loro capacità genitoriale e la situazione delle due figlie minorenni. In via gradata, si chiede che il
Tribunale adito adotti ogni eventuale diversa statuizione comunque corrispondente alle esigenze dei minori coinvolti nella presente vicenda.”
Si è costituito in giudizio il resistente avanzando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 28/07/2001, tra il sig. e la CP_1 sig.ra , trascritto nell'ufficio di stato civile del Comune di Roma, con atto n. 00784, Parte_1 parte 2 serie A05 anno 2001, in regime di separazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e successive modificazione e integrazioni;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare e trascrivere l'emananda sentenza, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza, 3. le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
4. disporre che la sig.ra si obbligata a versare la Parte_1 sua parte delle rate mensili del mutuo, essendo l'immobile ed il mutuo stesso intestato sia alla sig.ra che al sig. ;
5. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie Parte_1 CP_1 minori con collocazione delle stesse presso il padre al quale rimarrà assegnata la casa coniugale sita pagina 2 di 9 in Grottaferrata, Viale I maggio 88; 6. disporre a carico di e a favore di Parte_1 CP_1
il pagamento a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori della somma di euro
[...]
400,00 mensili (euro 200,00 per la figlia ed euro 200,00 per la figlia , da versarsi entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'INDICE ISTAT, con ordine diretto al datore di lavoro della stessa di corrispondere la somma direttamente al sig. ;
7. disporre il CP_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
8. disporre, quanto alle modalità di visita e di frequentazione quanto segue: - salvo diverso accordi, potrà vedere e tenere con sè le figlie minori due giorni Parte_1 infrasettimanali, che compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori e con i turni di lavoro della madre, si individuano nel martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle 21.00; - a settimane alterne una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 16.30 alle ore 21.00, ovvero, ove le figlie lo desiderino, anche con pernotto sino al mattino seguente - nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di 20 ogni anno;
- nei giorni di festa in base al principio dell'alternanza ad anno con l'altro genitore;
9. invitare ancora Parte_1
ad attivare un percorso specialistico in ordine alle sue competenze genitoriali;
10. confermare
[...] la disposizione in forza della quale i servizi sociali competenti per territorio (Grottaferrata) dovranno continuare a tenere in carico i componenti del nucleo familiare, monitorando e sostenendo genitori e figlie nelle loro difficoltà, depositando nel presente giudizio una relazione semestrale e di segnalare immediatamente eventuali criticità idonee ad incidere sulla responsabilità genitoriale;
11. per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa. Si Parte_1 chiede, in via istruttoria, inoltre: a)l'ammissione del formale interrogatorio della sig.ra Parte_1
sulle circostanze di cui in premessa del presente atto. Si chiede all'esito venga ammessa la
[...] prova testimoniale sulle circostanze con riserva di indicare i testi;
b) ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Archivio dell'Anagrafe Tributaria - Agenzia delle Entrate, di rendere tutte le informazioni relative alla sig.ra c.f. o comunque alla Parte_1 C.F._1 medesima riconducibili, con accesso all'Anagrafe Tributaria Archivio dei rapporti finanziari: i. acquisendo, gli estratti conto e le operazioni extraconto relativi alla posizione della sig.ra Parte_1
, dell'anno della separazione e degli ultimi tre anni, chiedendo l'esibizione agli istituti di
[...] credito o enti e società interessati e la consegna in copia, inviando la documentazione, in tal modo acquisita, all'Ill.mo Giudicante, con una relazione di sintesi, autorizzando, previa occorrenda delega delle indagini nell'ambito dell'organizzazione della stessa Guardia di Finanza;
ii. avvalendosi del nuovo sistema denominato “Serpico”, che consente una più ampia digitalizzazione di archivi attualmente esistenti inviando la documentazione, in tal modo acquista, all'Ill.mo Giudicante, con una pagina 3 di 9 relazione di sintesi;
c) si chiede essere ammessi sin da ora a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte;
d) in via subordinata rispetto al punto che precede, disporsi indagine tributaria al fine di stabilire le relative capacità economiche e patrimoniali della ricorrente.
All'esito della comparizione della parti in sede di udienza presidenziale, sul presupposto del mutamento della residenza della figlia presso il domicilio materno, con ordinanza del Per_1
26.7.2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Conferma le statuizioni adottate in sede di separazione con le modifiche che seguono: dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia convivente, revocando la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento posta a carico della madre;
dispone che i genitori esercitino il diritto di visita delle figlie in modo libero compatibilmente con le esigenze di vita e studio delle figlie stesse”.
Con sentenza non definitiva n. 356/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il 28/07/2001 dai signori
[...]
e , trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Roma al n. Parte_1 CP_1
784 parte II serie A05, anno 2001.
La causa è stata istruita delegando alla Guardia di Finanza indagini economico reddituali sulle parti.
È stato espletato l'ascolto della minore all'udienza del 18.9.2023. Per_1
Con ordinanza ex art. 4, comma 8 Legge 898 1970 sono stati modificati i provvedimenti presidenziali e sollecitati gli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, così disponendo: “A parziale modifica dei provvedimenti presidenziali pone a carico del padre a titolo di contributo perequativo di mantenimento la somma mensile di euro 350,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come determinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA. Ordina alla GDF di depositare gli esiti delle indagini entro il termine del 30.11.2024; Applicato l'art. 81 - bis disp. att. c.p.c. rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024 che sarà sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Manda la cancelleria per le comunicazioni alla GDF di Frascati con assicurazione di intervenuta ricezione del presente provvedimento.”.
All'udienza del 16.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La presente pronuncia ha pertanto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle domande relative all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del regime di mantenimento delle figlie, entrambe nelle more del giudizio maggiorenni.
1. Domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda della ricorrente va rigettata.
pagina 4 di 9 Occorre infatti darsi atto che sin dalla sentenza di separazione, confermata in sede di appello, era stato previsto che entrambe le figlie fossero collocate presso il padre con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale.
È pertanto evidente che la scelta di di trasferirsi presso la madre non può comportare lo Per_1 sconvolgimento delle abitudini della sorella collocata presso il padre, con la perdita dell'habitat Per_2 domestico legato all'assegnazione della casa coniugale.
Il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie non costituisce infatti causa della cessazione dei presupposti dell'assegnazione della casa coniugale, secondo quanto precisato da condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 18440/2013) secondo cui “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”.
Ne segue che deve trovare conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre in qualità di genitore collocatario della figlia (28.1.2024), studentessa universitaria. Per_2
2. Mantenimento della prole
La difesa della parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di “Revocare il contributo perequativo di € 350,00 mensili a carico dl sig. per il mantenimento della CP_1 figlia , in primis in quanto la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 secondariamente perché la situazione economica del sig. non è come la descrive la sig.ra CP_1
e far facilmente provabile all'esito della relazione della Guardia di Finanza.” Allegando a Parte_1 sostegno della domanda che “la figlia , ormai maggiorenne anch'essa, che era stata collocata Per_1 presso la mamma, risulta lavorare stabilmente presso il Mc Donald's di Via Appia Nuova Frattocchie, oltre che lavorare presso il Piper Club di Via Tagliamento Roma”.
Sul punto osserva il Collegio come secondo il consolidato indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. n.
12952/2016) “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico infatti “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da pagina 5 di 9 parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (cfr. Cass. 18974 del 2013).
Con l'ordinanza n. 17183/2020 la Corte di Cassazione richiamando i principio sopra richiamati ha precisato in termini condivisi dal Collegio che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”; si è poi precisato che l'onere della prova, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( così da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Va da sé che il rischio circa la probabilità della perdita di lavoro (che grava in pari misura sul figlio quanto sul genitore) è irrilevante ai fini della reviviscenza dell'obbligo di mantenimento tenuto conto dell'orientamento nomofilattico recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 6509/2017) secondo cui “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (in termini Cass. 40882/2021).
Nel caso di specie nata il [...] ha raggiunto solo da poco la maggiore età e, in sede di Per_1 audizione, ha dichiarato l'intendimento di trovare un lavoro per aiutare economicamente la madre ma senza escludere la possibilità di proseguire gli studi (“Vivo con mamma e mi trovo bene c'è un ambiente sereno ci sono dei problemi legati alla hanno fatto uno sfratto a novembre dobbiamo lasciare casa e con lo stipendio suo non può pagare l'affitto e quindi mi sento che non so come aiutarla e infatti le ho detto che a novembre faccio 18 anni e trovavo lavoro e potevamo fare metà per uno per pagare l'affitto ese riesco a riprendere gli studi a settembre e quest'anno saltarli. Con mia madre ci parlo lei vorrebbe che studiassi mentre a mio padre non importa nulla perché non capisce questi problemi se pagina 6 di 9 era un padre che gli importava io li ho scritto e lui ha detto io che ti posso fare. La casa dove sta papà
è intestata a tutti e due poi ha il lavoro che prende anche il triplo o il quadruplo di mio padre e non gli interessa nulla. Non lo vedo da tanto solo il 18 agosto quando ha dovuto mettere la firma sul consenso per l'aborto. Mio padre mi aveva bloccato su whatsapp e non sapeva nulla non mi ha dato la carta di identità quando sono andata da mamma due anni fa sono scappata perché con papà non mi trovavo più bene ho capito cose che prima non capivo ma per fortuna sono riuscita a capire lui non è il padre che pensavo ci metteva sempre contro mamma ci ha sempre comprato perché se lo poteva permettere che mamma non si poteva permettere. Lui fa il medico ha lo studio privato di famiglia e fa anche i domicili. Non gli ho parlato a papà dei progetti futuri ma tanto non cambierebbe molto se gliene parlassi”).
Sul punto la difesa nulla ha argomentato né ha allegato l'interruzione degli studi da parte della ragazza o prodotto il contratto di lavoro.
Deve pertanto ritenersi che la ragazza, che pure ha mostrato un forte coinvolgimento nella crisi coniugale, non sia allo stato economicamente autosufficiente in ragione della sua giovane età.
Quanto al contributo perequativo di mantenimento occorre dare atto che la Guardia di Finanza nonostante i plurimi solleciti abbia omesso il deposito della relazione.
Tuttavia anche le parti hanno omesso di aggiornare la situazione economico reddituale delle parti mediante produzione delle ultime tre dichiarazione dei redditi nonché di copia degli estratti dei conti correnti bancari e postali anche cointestati con terze persone nonché documentazione attestante gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da datori di lavoro o servizi sociali producendo all'uopo documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps in ordine alle suddette entrate o documentazione equipollente.
In particolare è provato che la madre svolga attività di assistente amministrative presso l'ospedale
Gemelli di Roma con uno stipendio di circa 1000 euro al mese a fronte dello svolgimento di attività libero professionale da parte del padre che ha contestato la ricostruzione della sua posizione reddituale offerta dalla ricorrente allegando in sede di precisazione delle conclusioni che “la situazione economica del sig. non è come la descrive la sig.ra e far facilmente provabile all'esito della CP_1 Parte_1 relazione della Guardia di Finanza” senza tuttavia produrre le dichiarazione dei redditi.
Il Collegio ritiene pertanto congruo porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 500,00 tenuto conto dell'incremento Per_1 delle esigenze della stessa legate alla crescita (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in pagina 7 di 9 favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”).
Il medesimo provvederà al mantenimento diretto della figlia conformemente a quanto disposto Per_2 in sede presidenziale.
3. Le spese di lite.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, preso atto che con sentenza non definitiva n. 356/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il 28/07/2001 dai signori
[...]
e , trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Roma al n. Parte_1 CP_1
784 parte II serie A05, anno 2001, definitivamente pronunciando: assegna la casa coniugale al padre;
dispone che il padre provveda al mantenimento diretto della figlia e corrisponda alla madre, per Per_2 il mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 500,00 (da versare entro il 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI). Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate – delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come determinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Velletri in data 8/10/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
pagina 8 di 9 Il Giudice Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 9 di 9