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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 21.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 8737 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenico Caputo;
Ricorrente
E
- in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: indebito - reddito di cittadinanza.
*******
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 premetteva di aver presentato Parte_1
domanda di reddito di cittadinanza, ricevendo la prestazione.
CP_ Ciò posto, esponeva che, con comunicazione del 15.5.2024, l aveva chiesto la restituzione della somma di € 7.036,58 per false dichiarazioni rese.
Si doleva tuttavia del fatto di non aver conosciuto la revoca/decadenza in cui sarebbe incorsa, ignorando, pertanto, anche quale falsa dichiarazione fosse stata ravvisata.
Aggiungeva, al riguardo, di aver reso sempre informazioni corrette all' . CP_1
CP_ Con memoria difensiva depositata il 14.11.2024, si costituiva in giudizio l , esponendo come l'indebito avesse preso le mosse dalle risultanze di indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Evidenziava, in particolare, come la ricorrente (“non coniugata, senza figli e under 26”) era risultata fiscalmente a carico del padre (“che ha Persona_1 conseguito redditi per oltre 30.000 euro sia nel 2019 che nel 2020”) e, quindi, riconducibile al suo nucleo familiare. Sottolineava che, pertanto, la prestazione era stata totalmente revocata, ai sensi dell'art. 7
D.L. n. 4/2019.
All'esito della discussione, le cause riunite sono state decise mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' .
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la procedibilità dell'iniziativa processuale è subordinata alla proposizione di ricorso amministrativo laddove quest'ultimo sia previsto dalla relativa disciplina normativa.
Nel caso di specie, oltre ai ragionevoli dubbi circa la possibilità di far ricadere il reddito di cittadinanza nel novero delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie (si vedano, sul punto, le note autorizzate di parte ricorrente), v'è anche da osservare come alcun ricorso in sede amministrativa fosse stato previsto dalla legge di settore, men che meno per i profili attinenti (non già il riconoscimento della prestazione, a monte, bensì) alla restituzione di somme già corrisposte al percettore.
Ciò posto, il Reddito di Cittadinanza non ha costituito un beneficio per il singolo, bensì una misura destinata ai nuclei familiari come individuati all'art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019. I requisiti che dovevano cumulativamente ricorrere al momento della domanda e permanere durante l'erogazione, erano di carattere soggettivo e oggettivo.
I requisiti oggettivi attenevano alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. In primo luogo, l'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito:
ISEE) doveva essere inferiore a 9.360 euro (art. 2, 1° co., lett. b, n. 1): da questa cifra veniva naturalmente sottratto l'importo del RdC eventualmente goduto. Quanto al patrimonio, da definirsi ai fini ISEE, i beni immobili diversi dalla casa di abitazione, anche situati all'estero, non dovevano superare la soglia di 30.000 euro;
i beni mobili, invece, non potevano oltrepassare i 6.000 euro, soglia che potevano essere accresciuta in relazione alla composizione del nucleo e/o alla presenza di soggetti disabili (art. 2, 1° co., lett. b, n.
2-3). In terzo luogo, il reddito familiare non doveva superare la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza di cui al co. 4 del medesimo art. 2, che teneva conto della composizione del nucleo;
nel caso in cui l'abitazione famigliare fosse in locazione, la soglia era incrementata a 9.360 euro (art. 2, 1° co., lett. b, n. 4).
Infine, era indicato un elenco di beni durevoli preclusivi del beneficio, come navi e imbarcazioni da diporto, auto e motoveicoli con determinate caratteristiche. La prestazione economica del RdC era costituita di due componenti: l'una a integrazione del reddito, fino alla soglia di accesso (6.000 € moltiplicati per la scala di equivalenza), e l'altra, soltanto eventuale, quale contributo al canone di locazione fino a un massimo di
3.360 euro annui.
In forza dell'art. 3, 8° co., D.L. n. 4/2019, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorreva alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non fosse ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente era desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, dovevano contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicavano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi erano comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, 4° co., D.L. n. 4/2019, poi, è stata stabilita la immediata revoca (con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito) quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza,
- l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, 6° co., D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Nella presente fattispecie, è documentato che la ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di RdC e delle relative DSU ai fini ISEE, dichiarava che il proprio nucleo familiare fosse comporto da un unico membro. Tuttavia, per il tramite degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che la ricorrente fosse fiscalmente a carico di suo padre , come da modello Persona_1
730/2022 presentato da quest'ultimo.
Tanto ha determinato un'ipotesi di revoca del beneficio con efficacia retroattiva per essere stata accertata la “non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza”, con conseguente obbligo restitutorio “di quanto indebitamente percepito”.
Non si può infatti ritenere che parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, neanche per il tramite della documentazione volta ad asseverare la propria residenza da partire da maggio 2021 (e, quindi, prima della presentazione della domanda amministrativa del reddito di cittadinanza), sul rilievo che la mancata indicazione, ai fini
ISEE, dei componenti del nucleo familiare del dichiarante, ha determinato l'erronea asseverazione dell'esistenza dei presupposti dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, nonostante gli stessi fossero invece mancanti.
Nè sussistono i presupposti per una limitazione della pretesa restitutoria di parte ricorrente, in ragione del rilievo che nel Modello 730/2023 la ricorrente non fosse più stata indicata dal padre come fiscalmente a suo carico.
Invero, se in termini generali l'indebito si configura nel momento in cui il percettore della prestazione è privo di uno o più requisiti fondanti il diritto alla stessa, nel caso in esame il legislatore ha inteso sanzionare con la revoca retroattiva della prestazione alcuni comportamenti di omessa comunicazione, a prescindere dal momento in cui secondo i principi generali i requisiti costituitivi del diritto alla prestazione siano risultati carenti.
In altri termini, la revoca determina il venir meno del diritto alla prestazione, senza che si possa attribuire rilievo alla eventuale sopravvenienza dei fatti costitutivi della prestazione
(salva, naturalmente, la presentazione di una nuova domanda amministrativa, nei limiti in cui essa sia consentita dallo stesso art 7 D.L. n. 4/2019).
E' quanto, in effetti, si desume dal rilievo che si è inteso sanzionare l'ostacolo ai controlli derivante dalla non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
CP_ Del resto, nella medesima prospettiva, vale il richiamo operato dall' (in particolare, nelle note autorizzate) all'art. 5, comma 5, D.L. n. 4/2019, ove è previsto che “i requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore ... gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo
a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 ... resta salva, in capo all' , la verifica dei requisiti autocertificati in CP_1
domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445”.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio
2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti al numero 8737 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Bari, 21.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco