Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale di Bergamo – Sezione Famiglia – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel.-
- Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
- Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on.-
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7365/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Profeta, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Bianchi, giusta procura in atti;
-resistente-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo
CONCLUSIONI
Per le parti: precisate congiuntamente dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 14/03/2025;
Per il P.M.: parere favorevole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 ha promosso giudizio per la Parte_1 regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore (n. 17/01/2022) nata dalla Persona_1 relazione more uxorio ormai cessata con il resistente , chiedendo l'affido Controparte_1
Si è costituito in giudizio , aderendo alle domande in punto di Controparte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e chiedendo, di contro, un diverso calendario per le visite paterne e l'imposizione di un assegno a suo carico di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 13/03/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e pertanto l'udienza è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte congiunte depositate per l'udienza del 14/03/2025 – fissata con modalità di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c.– le parti hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle condizioni tra loro concordate. L'accordo è stato recepito dal Giudice procedente ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c. e pertanto, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, possono essere recepiti integralmente nella presente sede, così come riportati in dispositivo.
Le pattuizioni inerenti al contributo economico sono positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita della figlia, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento della prole, per come emerse dalla trattazione della causa.
Ogni altra condizione concordata dalle parti – che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal
Collegio, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Atteso l'esito concordato della lite, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
1. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
1) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a risiedere con la madre Persona_1 presso l'abitazione - di comproprietà dei signori e - in Sovere (BG), via Parte_1 Controparte_1
Madonna della Torre n. 49, che viene assegnata alla madre. Le spese ordinarie della casa di Sovere, via Madonna della Torre n. 49, sono a carico di quelle straordinarie in ragione di giusta metà ciascuna tra i due Parte_1 comproprietari. 2) La responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale la minore si trova al momento affidata.
3) I genitori si impegnano pertanto a decidere di comune accordo gli orientamenti e le scelte riguardanti l'educazione e l'istruzione della figlia, concorderanno gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che la figlia trascorrerà non accompagnata dai genitori. Inoltre, ciascun genitore si impegnerà ad impartire al minore un'educazione propositiva nei confronti dell'altro genitore.
4) I genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia, al fine di garantire un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali Per_ problematiche e bisogni di quando lo stesso non è presente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle Per_ funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse di garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_
5) Il signor terrà con sé CP_1
Un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica, avendo prima cenato col papà, Per_ con obbligo per il padre di riaccompagnare presso l'abitazione materna;
Un pomeriggio a settimana, preferibilmente il martedì o in giorno da concordarsi, dalle 17:30 alle 20.30, avendo prima cenato col papà, con obbligo di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna.
Solo per l'anno 2025 la figlia trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi a Pasqua e Natale. Per_ Dal compimento del quarto anno di il padre trascorrerà - nella settimana in cui non sia prevista la permanenza nel week end con il padre - con la figlia due pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 20.30, avendo prima cenato col papà, con obbligo di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna e trascorrerà 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale con alternanza di anno in anno del giorno di Natale e Capodanno da trascorrersi alternativamente con il padre e la madre;
3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Pasqua con alternanza di anno in aiuto del giorno di Pasqua e Pasquetta da trascorrersi alternativamente con il padre e la madre;
15 giorni, anche di cui almeno 7 consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 15 maggio di ogni anno. Per_ Previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e alle condizioni di salute di il padre potrà tenere con sé la figlia ogni qualvolta egli o la figlia ne faranno richiesta. Per_ 6) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile € CP_1 Pt_1
400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro il 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutabile annualmente al
100% in base agli indici Istat a far data da aprile 2026. 7) Ciascun genitore concorrerà al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia Per_ secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che ivi si trascrive:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
2. prende atto dei seguenti accordi: 8) Le spese dell'asilo nido sono in ogni caso a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_
9) l'Assegno Unico e Universale per la figlia minore sarà integralmente ricevuto dalla sig.ra Parte_1 ed il signor si impegna alla sottoscrizione di eventuale documentazione necessaria ed a Controparte_1 fornire quanto verrà richiesto per tale fine. I genitori potranno portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per quanto di rispettiva competenza, le spese sostenute a titolo di mantenimento della figlia non comprese nell'assegno unico e universale;
10) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
11) I signori e si impegnano a dare mandato ad agente immobiliare perché Parte_1 Controparte_1 sia posta in vendita la casa di abitazione di cui sono comproprietari ad un prezzo minimo che verrà stabilito di comune accordo.
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente est.
Cesare de Sapia