Articolo 14 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
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22 dicembre 1962
Art. 14. Costruzione in legno

Le costruzioni in legno sono ammesse sul tanto per gli etilici la cui altezza non sia superiore a metri 7 ed abbiano da tutti i lati una zona libera di larghezza non inferiore alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5.
Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura con malta cementizia o comunque idraulica.
Le costole montanti degli edifici con ossatura in legno debbono essere di un sol pezzo o, in mancanza, cosi' saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.
Qualsiasi altra unione delle parti costituenti l'organismo statico e' soggetta alla prescrizione di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962