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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4190/2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4190/2014 promossa da:
CF: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. KERAMBRUN JEAN C.F._2
JACQUES
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
Contro
CF: , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. VORRARO ORNELLA
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e
, contumace Controparte_2 pagina 1 di 15 APPELLATA INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
10 giugno 2025, comparse conclusionali e memorie di replica depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Pt_1 CP_2 [...]
quali eredi della madre , proponevano opposizione Parte_2 Persona_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7614, emesso dal Tribunale di Napoli il
24.09.2007 e notificato il 31.07.2007, su ricorso dell'avvocato Controparte_1
ed avente ad oggetto la somma di euro 132.010,59 quale corrispettivo per le prestazioni professionali che detto avvocato assumeva di aver svolto in favore della sig.ra (madre degli opponenti). Persona_1
Nel dettaglio, i germani ponevano a fondamento dell'opposizione le Parte_1
seguenti doglianze: a) carenza di legittimazione attiva della ricorrente in virtù del fatto che difensore di era stato l'avv. Elio Palombi e non l'avv. Persona_1
; b) estinzione del diritto rivendicato per intervenuta Controparte_1
prescrizione triennale ex art. 2956 c.c.; c) violazione dell'art. 754 c.c. per aver richiesto il pagamento della suddetta somma a tutti gli eredi solidalmente e non pro quota; d) infondatezza della domanda per l'eccessiva misura dei compensi.
I.2. Con comparsa di risposta del 14.07.2008, si costituiva in giudizio CP
chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione con integrale conferma
[...]
del decreto monitorio opposto, precisando di aver chiesto il pagamento dell'intera somma (anche della quota dovuta all'avvocato Palombi, precedente difensore) essendo divenuta cessionaria del credito di quest'ultimo con regolare atto di cessione versato in atti.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione con la sentenza n. 4280/2014, depositata il
17.03.2014, accertando il credito derivante dalle prestazioni professionali nella pagina 2 di 15 misura di euro 69.380,00 e, conseguentemente, condannando gli opponenti al pagamento in favore di nella misura di un terzo ciascuno ex Controparte_1
art. 754 c.c. trattandosi di debito ereditario, oltre interessi e spese legali.
A fondamento della decisione, il Tribunale riteneva che il parere pro veritate e l'intero giudizio di primo grado erano stati curati esclusivamente dall'avv.
Palombi, mentre il giudizio di appello era stato patrocinato sia dall'avv. Palombi che dall'avv. la quale, invece, da sola, si sarebbe infine occupata della CP
successiva transazione.
II.1. Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Pt_1 [...]
convenendo per l'udienza del 20 luglio 2015, e Parte_2 Controparte_1
chiedendo di riformare la decisione gravata con conseguenziale rigetto integrale della domanda spiegata dall'avv. perché infondata per prescrizione CP
del diritto al compenso professionale, o comunque perché inammissibile ed infondata nel merito. In via gradata, chiedevano la riduzione della misura dei compensi liquidati in ragione dell'attività effettivamente svolta dall'avv.
, applicando la misura minima delle tariffe forensi, il tutto con vittoria di CP
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, gli appellanti proponevano i seguenti quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, deducevano l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva escluso la prescrizione – per decorso del termine triennale ex art. 2956 c.c. – dei compensi professionali chiesti dall'avv. . CP
Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il giudizio di appello è stato definito ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (24.11.2000), anziché nel momento della sottoscrizione pagina 3 di 15 della transazione avvenuta il 13.05.1999, ultimo atto realmente compiuto dall'avv. . CP
Con il secondo motivo, la sentenza del Tribunale andrebbe, a loro giudizio, riformata nella parte in cui ha considerato che le lettere inviate dall'avv.
a in data 20.09.2003 e 19.09.2003 avrebbero CP Controparte_2
validamente interrotto il termine prescrizionale anche nei confronti di e Pt_1
che non avevano mai avuto conoscenza di tali missive in quanto Parte_2
residenti altrove.
Al riguardo, inoltre, la stessa aveva formalmente Controparte_2
disconosciuto la sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno relativa alle suddette comunicazioni, senza che l'avv. avesse richiesto di CP
verificarne l'autenticità.
Con il terzo motivo di impugnazione, i germani deducevano che l'avv. Parte_1
non avrebbe avuto il diritto di esigere il compenso della prestazione CP
professionale resa dall'avv. Palombi in virtù del fatto che ciascun difensore ha un titolo autonomo per la prestazione personalmente effettuata. Né tantomeno sarebbe giustificata a ricevere i suddetti compensi in virtù dell'atto di cessione del credito intervenuto tra l'avv. e l'avv. Palombi, in quanto tale CP
cessione non sarebbe mai stata a loro notificata, con conseguente inefficacia della cessione medesima.
Infine, con il quarto motivo di appello, in via gradata gli appellanti eccepivano
“l'esorbitanza della richiesta di pagamento avanzata dall'avv. ”, a CP
sostegno della quale sarebbero stati dedotti da quest'ultima solamente gli atti processuali e il parere di congruità della richiesta reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Lungi dal ravvisare nel parere di congruità una presunzione assoluta di esattezza dei criteri assunti per la determinazione dei compensi, parte convenuta avrebbe dovuto provare in maniera rigorosa l'origine del proprio credito al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso.
pagina 4 di 15 Con atto depositato il 29.06.2015, si costituiva nel giudizio di Controparte_1
appello chiedendo, innanzitutto, il rigetto integrale dell'appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché infondato, proponendo contestualmente formale appello incidentale basato sui seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo, eccepiva l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto, riducendo la somma richiesta dall'avv. , non avendo tenuto conto della cessione CP
del credito intervenuta con l'avv. Palombi avente ad oggetto, tra le altre, le competenze professionali relative alla causa (indicata al n. 7 Parte_3
dell'elencazione allegata alla cessione).
Con il secondo motivo, condizionato al non accoglimento del primo, eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata in quanto avrebbe erroneamente decurtato dalle somme accertate i compensi derivanti dall'assistenza nel grado di appello e i diritti corrisposti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per la liquidazione della parcella.
Con il terzo motivo, chiedeva la riforma della sentenza che avrebbe condannato i germani pro quota nella misura di 1/3 ciascuno e non Parte_1
solidalmente per l'intero, nonostante questi non abbiano dato adeguata prova dell'entità della quota ereditaria ricevuta.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante incidentale chiedeva una nuova liquidazione delle spese anche per il giudizio di opposizione in quanto erroneamente commisurate assumendo il valore della controversia pari alla somma liquidata di euro 69.380,00 senza tener conto degli accessori di legge e degli interessi che, se calcolati, avrebbero comportato il superamento dello scaglione di riferimento con conseguenziale liquidazione di una somma maggiore a titolo di spese processuali.
pagina 5 di 15 Detto atto di costituzione contenente appello incidentale veniva ritualmente e tempestivamente notificato da alla coerede Controparte_1 CP_2
, anch'essa parte opponente in primo grado e destinataria degli effetti
[...]
della sentenza del Tribunale gravata, che non si costituiva nel giudizio di appello rimanendo contumace
Precisate le conclusioni e lette le note scritte depositate entro il termine del
10.06.2025 fissato in sostituzione dell'udienza in pari data prevista, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di la quale, Controparte_2
benchè ritualmente convenuta in appello con la notifica dell'atto di appello incidentale proposto da , non si è costituita nel presente Controparte_1
giudizio di appello. Al riguardo occorre precisare che, trattandosi di un debito ereditario, non sussiste comunque litisconsorzio necessario, bensì solo facoltativo, tra gli eredi.
1.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
pagina 6 di 15 del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. A questo punto, occorre scrutinare in via prioritaria l'appello principale il quale, per le motivazioni di seguito esposte, risulta integralmente infondato ed immeritevole di accoglimento.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento ai compensi professionali dell'avvocato in virtù del decorso del termine triennale di cui all'art. CP
2956 c.c.
Al riguardo, giova premettere che la norma citata disciplina un'ipotesi di prescrizione c.d. presuntiva (detta anche impropria) fondata sulla presunzione che il credito professionale sia stato pagato o si sia già estinto per altra causa nel termine triennale.
Tale tipologia di prescrizione si differenzia da quella propria di tipo estintivo disciplinata dall'art. 2934 c.c. e correlata al mancato esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge.
Nel caso della prescrizione impropria – di cui costituisce appunto un esempio quella triennale di cui al 2956 c.c. – opera una presunzione iuris tantum la quale può essere vinta dimostrando il contrario, ovvero che il pagamento non è stato pagina 7 di 15 effettuato. Essa, quindi, opera sul piano processuale, risultando il debitore esonerato dall'onere di provare l'adempimento.
Normalmente, per vincere la presunzione, non è adducibile qualsiasi mezzo di prova, potendo il creditore ricorrere solamente alla confessione giudiziale e al deferimento del giuramento decisorio. Parimenti, va esclusa l'operatività della prescrizione presuntiva nel caso in cui il debitore ammetta – direttamente o indirettamente – il fatto di non aver corrisposto il compenso dovuto e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa creditoria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non sia stata estinta. Tale situazione ricorre quando il debitore neghi – in maniera esplicita o anche implicita - l'esistenza del credito oggetto della domanda, oppure neghi che lo stesso sia sorto (ex multis, Cass. civ. sent. n. 25838/2019; conf. Cass. civ. sent. n. 21107/2009).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi operante in quanto i debitori, attraverso le ulteriori difese di merito proposte, hanno in sostanza ammesso in giudizio il fatto che il pagamento dei compensi non sia mai stato eseguito e, quindi, che l'obbligazione non sia stata mai in tal modo estinta.
Come illustrato in precedenza, infatti, gli appellanti, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione de qua, hanno contestato nel merito - sia nell'an che nel quantum - il credito vantato dall'avvocato , deducendo altresì che il CP
vero creditore fosse in realtà persona diversa, ovvero l'avv. Palombi.
Per tali ragioni, quindi, risultano assolutamente infondati e immeritevoli di accoglimento i primi due motivi di impugnazione. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, stante il riconoscimento implicito della mancata estinzione tramite pagamento del credito, non può essere invocata la pagina 8 di 15 prescrizione presuntiva triennale trovando, invece, applicazione la prescrizione propria estintiva decennale decorrente dalla conclusione dell'iter processuale presupposto, avvenuto con l'estinzione del giudizio di appello ex art. 309 c.p.c. in data 24.11.2000.
Prescindendo, quindi, dalle missive inviate dall'avvocato ad uno solo CP
degli eredi (in particolare , il termine di prescrizione ordinario Controparte_2
decennale del credito deve ritenersi validamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo n. 7614 emesso dal Tribunale di Napoli il 24.09.2007 e notificato il 31.07.2007 a tutti gli eredi di , ovvero , Persona_1 Pt_1
e CP_2 Parte_2
Per tali ragioni, quindi, il primo e il secondo motivo di appello sono infondati.
3. A questo punto, per ragioni di logicità della trattazione e di affinità delle argomentazioni proposte, possono essere trattati congiuntamente il terzo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale.
3.1. Nel dettaglio, entrambi i motivi di impugnazione hanno ad oggetto la questione dell'esistenza e dell'efficacia della cessione del credito che l'avv.
afferma essere intervenuta con l'avv. Palombi, ed avente ad oggetto il CP
credito professionale maturato da quest'ultimo nell'espletamento dell'incarico forense, ricevuto dalla de cuius , durante il giudizio di primo Persona_1
grado.
Secondo gli appellanti, l'avvocato non sarebbe legittimata ad agire per CP
il credito professionale controverso in ragione del fatto che l'incarico professionale sarebbe stato svolto esclusivamente dall'avvocato Parisi, né, tantomeno, lo sarebbe in forza della paventata cessione del credito la quale non sarebbe valida/efficace in quanto mai notificata agli eredi.
Di converso, invece, l'avvocato – in sede di appello incidentale – ha CP
chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto pagina 9 di 15 ingiuntivo opposto e ridotto parzialmente l'ammontare del credito, senza tener conto della suddetta cessione del credito già di titolarità dell'avv. Palombi.
Al riguardo, va innanzitutto premesso che risulta innegabile il fatto che la de cuius aveva validamente conferito mandato, per il secondo Persona_1
grado di giudizio e per la conclusione dell'atto transattivo, all'avvocato . CP
Quest'ultima, quindi, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, risulta evidentemente legittimata ad agire per i crediti derivanti dall'incarico svolto in tali fasi processuali ed extraprocessuali in nome e per conto di
[...]
. Per_1
Con riferimento, invece, al primo grado di giudizio, dagli atti emerge effettivamente che aveva conferito la procura alle liti solo ed Persona_1
esclusivamente all'avv. Palombi.
A tal riguardo, quindi, risulta determinante la verifica della validità/efficacia/opponibilità della cessione del credito intervenuta tra l'avvocato e l'avvocato Palombi agli eredi della , odierni appellanti. CP Per_1
Innanzitutto, occorre rilevare che gli appellanti non hanno mai contestato l'esistenza della suddetta cessione dei crediti, né tantomeno che la stessa riguardasse i crediti professionali scaturenti dal rapporto con la de cuius
. Essi, infatti, si sono limitati a contestarne la validità/efficacia in Persona_1
quanto la stessa non sarebbe mai stata loro notificata.
Ebbene, tale eccezione è infondata e non merita accoglimento.
La previsione contenuta nell'art. 1264 c.c. secondo cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”, trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di contemperare l'operatività del principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c. anche con riferimento alla cessione del credito, con l'esigenza di tutelare il debitore in buona fede – ovvero inconsapevole del trasferimento della titolarità del credito –
pagina 10 di 15 da ritenersi pertanto liberato qualora abbia pagato il debito al cedente e non al cessionario a causa della mancata conoscenza della cessione.
Diversamente, proprio in virtù del consenso traslativo, la cessione del credito è pienamente valida ed efficace e produce i suoi effetti anche laddove non sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, il quale quindi sarà tenuto al pagamento del debito laddove a richiederlo sarà il cessionario subentrato nella posizione attiva del rapporto.
Tale principio risulta pienamente condiviso dalla S.C. di Cassazione, secondo cui “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante
l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto)” (Cass. civ. ord. n. 4713/2019; conf. Cass. civ. sent. n. 15364/2011).
Per tali ragioni, quindi, la cessione del credito intervenuta tra l'avvocato Palombi
e l'avvocato risulta pienamente valida, efficace e quindi opponibile agli CP
eredi di , tali e Persona_1 Pt_1 CP_2 Parte_2
pagina 11 di 15 3.2. Conseguentemente, per le medesime ragioni, va accolto il primo motivo di appello incidentale e riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ridotto il credito richiesto dall'avvocato , non tenendo conto della CP
suddetta cessione del credito. Stante la validità ed efficacia di quest'ultima, provata in atti e mai contestata nella sua esistenza ed oggetto dagli odierni appellanti, va riconosciuto il diritto dell'avvocato al pagamento CP
dell'intero credito vantato in sede monitoria, pari ad euro 132.010,59 quale corrispettivo per le prestazioni professionali in parte svolte da sé medesima (in grado di appello e in sede di trattative per la conclusione della transazione) ed in parte dall'avvocato Palombi (per il primo grado di giudizio) ed oggetto della suddetta cessione del credito.
L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale – tra l'altro per stessa dichiarazione dell'appellante incidentale di subordinazione del successivo motivo al mancato accoglimento del primo- assorbe in sé il secondo motivo di appello incidentale.
4. Anche il quarto motivo di appello principale risulta infondato.
Difatti, come risulta dall'esame degli atti e documenti allegati, l'avvocato ha pienamente ed esaustivamente provato le prestazioni professionali CP
svolte nell'interesse della de cuius attraverso l'allegazione della Persona_1
procura alle liti, delle attività processuali e stragiudiziali svolte, depositando gli atti processuali di tutti i gradi di giudizio e la transazione conclusiva (che ha portato all'estinzione del giudizio d'appello), nonché producendo la parcella degli importi delle prestazioni professionali corredata dal parere favorevole del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli attestante la congruità delle richieste economiche del professionista.
Riguardo, invece, all'ammontare dei compensi dovuti per le prestazioni professionali di difesa svolte, gli appellanti si sono limitati soltanto a dedurre genericamente la non spettanza delle somme di cui alla parcella professionale,
pagina 12 di 15 senza però muovere alcuna specifica contestazione sul “quantum”, ovvero per quali ragioni ed in che misura tali richieste sarebbero eccessive e sproporzionate rispetto all'attività effettivamente svolta.
Pertanto, stante il rigetto di tutti i motivi di gravame, l'appello principale non può trovare accoglimento.
5. A questo punto, quindi, va scrutinato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale l'avvocato ha eccepito l'erroneità della sentenza nella CP
parte in cui non ha condannato solidalmente – ma pro quota – gli eredi , Pt_1
e CP_2 Parte_2
Tale ultimo motivo è infondato e va respinto.
Come correttamente sostenuto dal primo Giudice, ai sensi dell'art. 754 c.c., gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota ereditaria. In base a tale norma, gli eredi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota, in ragione della quota attiva in cui essi succedono, senza vincolo di solidarietà.
Tale principio è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso” (Cass. civ. sent. n.
3391/2023; conf. Cass. civ. sent. n. 23705/2016).
Di conseguenza, gli eredi di (ovvero , e Persona_1 Pt_1 CP_2 [...]
devono essere condannati pro quota, e non in solido per l'intero, al Parte_2
pagamento, in favore dell'avvocato , della somma di euro Controparte_1
132.010,59 quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in favore della de cuius, nonché a titolo di cessionaria del credito dell'avv. Palombi.
E' opportuno infine sottolineare che, benchè l'erede non Controparte_2
abbia proposto appello unitamente a e nei confronti della Pt_1 Parte_2
pagina 13 di 15 stessa è stato validamente proposto appello incidentale da parte di CP
. Per tali ragioni, la riforma della sentenza di primo grado e, quindi, la
[...]
modifica del quatum debeatur è opponibile anche all'erede Controparte_2
che ha liberamente scelto di rimanere parte contumace nel presente giudizio.
6. Stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, la riforma della sentenza impugnata, si rende necessaria una nuova liquidazione da parte di questo Collegio delle spese processuali del primo grado di giudizio sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito complessivo della lite, con conseguenziale assorbimento del quarto motivo di appello incidentale avente ad oggetto proprio la statuizione del Tribunale sulle spese processuali del primo grado.
7. Pertanto le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della fase monitoria, sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e degli importi medi tabellari ivi previsti per ciascuna fase del giudizio svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, va dato atto della sussistenza dell'obbligo per gli appellanti soccombenti e di versare un ulteriore importo a titolo di Pt_1 Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nonché sull'appello incidentale Pt_1 Parte_2
proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1
n. 4280/2014, depositata il 17.03.2014, così provvede:
a) Dichiara la contumacia nel giudizio di appello di Controparte_2
b) Rigetta integralmente l'appello principale;
pagina 14 di 15 c) Accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, condanna
, e nei limiti della quota ereditaria spettante a Pt_1 Pt_2 Controparte_2
ciascuno, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
132.010,59, oltre interessi legali codicistici dalla data di messa in mora
(06.09.2003) al soddisfo così come indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
d) Condanna i soccombenti e in solido tra Pt_1 Pt_2 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore di , delle spese relative ai Controparte_1
giudizi di primo e secondo grado, che liquida per il primo grado in € 298,00 per esborsi ed € 2.242,00 per compensi relativamente alla fase monitoria ed in € 14.103,00 per compensi del giudizio di opposizione, e per il grado di appello in € 9.991,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Pt_1 [...]
– appellanti principali soccombenti - di versare un ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 19.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4190/2014 promossa da:
CF: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. KERAMBRUN JEAN C.F._2
JACQUES
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
Contro
CF: , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. VORRARO ORNELLA
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e
, contumace Controparte_2 pagina 1 di 15 APPELLATA INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
10 giugno 2025, comparse conclusionali e memorie di replica depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Pt_1 CP_2 [...]
quali eredi della madre , proponevano opposizione Parte_2 Persona_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7614, emesso dal Tribunale di Napoli il
24.09.2007 e notificato il 31.07.2007, su ricorso dell'avvocato Controparte_1
ed avente ad oggetto la somma di euro 132.010,59 quale corrispettivo per le prestazioni professionali che detto avvocato assumeva di aver svolto in favore della sig.ra (madre degli opponenti). Persona_1
Nel dettaglio, i germani ponevano a fondamento dell'opposizione le Parte_1
seguenti doglianze: a) carenza di legittimazione attiva della ricorrente in virtù del fatto che difensore di era stato l'avv. Elio Palombi e non l'avv. Persona_1
; b) estinzione del diritto rivendicato per intervenuta Controparte_1
prescrizione triennale ex art. 2956 c.c.; c) violazione dell'art. 754 c.c. per aver richiesto il pagamento della suddetta somma a tutti gli eredi solidalmente e non pro quota; d) infondatezza della domanda per l'eccessiva misura dei compensi.
I.2. Con comparsa di risposta del 14.07.2008, si costituiva in giudizio CP
chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione con integrale conferma
[...]
del decreto monitorio opposto, precisando di aver chiesto il pagamento dell'intera somma (anche della quota dovuta all'avvocato Palombi, precedente difensore) essendo divenuta cessionaria del credito di quest'ultimo con regolare atto di cessione versato in atti.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione con la sentenza n. 4280/2014, depositata il
17.03.2014, accertando il credito derivante dalle prestazioni professionali nella pagina 2 di 15 misura di euro 69.380,00 e, conseguentemente, condannando gli opponenti al pagamento in favore di nella misura di un terzo ciascuno ex Controparte_1
art. 754 c.c. trattandosi di debito ereditario, oltre interessi e spese legali.
A fondamento della decisione, il Tribunale riteneva che il parere pro veritate e l'intero giudizio di primo grado erano stati curati esclusivamente dall'avv.
Palombi, mentre il giudizio di appello era stato patrocinato sia dall'avv. Palombi che dall'avv. la quale, invece, da sola, si sarebbe infine occupata della CP
successiva transazione.
II.1. Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Pt_1 [...]
convenendo per l'udienza del 20 luglio 2015, e Parte_2 Controparte_1
chiedendo di riformare la decisione gravata con conseguenziale rigetto integrale della domanda spiegata dall'avv. perché infondata per prescrizione CP
del diritto al compenso professionale, o comunque perché inammissibile ed infondata nel merito. In via gradata, chiedevano la riduzione della misura dei compensi liquidati in ragione dell'attività effettivamente svolta dall'avv.
, applicando la misura minima delle tariffe forensi, il tutto con vittoria di CP
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, gli appellanti proponevano i seguenti quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, deducevano l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva escluso la prescrizione – per decorso del termine triennale ex art. 2956 c.c. – dei compensi professionali chiesti dall'avv. . CP
Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il giudizio di appello è stato definito ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (24.11.2000), anziché nel momento della sottoscrizione pagina 3 di 15 della transazione avvenuta il 13.05.1999, ultimo atto realmente compiuto dall'avv. . CP
Con il secondo motivo, la sentenza del Tribunale andrebbe, a loro giudizio, riformata nella parte in cui ha considerato che le lettere inviate dall'avv.
a in data 20.09.2003 e 19.09.2003 avrebbero CP Controparte_2
validamente interrotto il termine prescrizionale anche nei confronti di e Pt_1
che non avevano mai avuto conoscenza di tali missive in quanto Parte_2
residenti altrove.
Al riguardo, inoltre, la stessa aveva formalmente Controparte_2
disconosciuto la sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno relativa alle suddette comunicazioni, senza che l'avv. avesse richiesto di CP
verificarne l'autenticità.
Con il terzo motivo di impugnazione, i germani deducevano che l'avv. Parte_1
non avrebbe avuto il diritto di esigere il compenso della prestazione CP
professionale resa dall'avv. Palombi in virtù del fatto che ciascun difensore ha un titolo autonomo per la prestazione personalmente effettuata. Né tantomeno sarebbe giustificata a ricevere i suddetti compensi in virtù dell'atto di cessione del credito intervenuto tra l'avv. e l'avv. Palombi, in quanto tale CP
cessione non sarebbe mai stata a loro notificata, con conseguente inefficacia della cessione medesima.
Infine, con il quarto motivo di appello, in via gradata gli appellanti eccepivano
“l'esorbitanza della richiesta di pagamento avanzata dall'avv. ”, a CP
sostegno della quale sarebbero stati dedotti da quest'ultima solamente gli atti processuali e il parere di congruità della richiesta reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Lungi dal ravvisare nel parere di congruità una presunzione assoluta di esattezza dei criteri assunti per la determinazione dei compensi, parte convenuta avrebbe dovuto provare in maniera rigorosa l'origine del proprio credito al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso.
pagina 4 di 15 Con atto depositato il 29.06.2015, si costituiva nel giudizio di Controparte_1
appello chiedendo, innanzitutto, il rigetto integrale dell'appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché infondato, proponendo contestualmente formale appello incidentale basato sui seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo, eccepiva l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto, riducendo la somma richiesta dall'avv. , non avendo tenuto conto della cessione CP
del credito intervenuta con l'avv. Palombi avente ad oggetto, tra le altre, le competenze professionali relative alla causa (indicata al n. 7 Parte_3
dell'elencazione allegata alla cessione).
Con il secondo motivo, condizionato al non accoglimento del primo, eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata in quanto avrebbe erroneamente decurtato dalle somme accertate i compensi derivanti dall'assistenza nel grado di appello e i diritti corrisposti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per la liquidazione della parcella.
Con il terzo motivo, chiedeva la riforma della sentenza che avrebbe condannato i germani pro quota nella misura di 1/3 ciascuno e non Parte_1
solidalmente per l'intero, nonostante questi non abbiano dato adeguata prova dell'entità della quota ereditaria ricevuta.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante incidentale chiedeva una nuova liquidazione delle spese anche per il giudizio di opposizione in quanto erroneamente commisurate assumendo il valore della controversia pari alla somma liquidata di euro 69.380,00 senza tener conto degli accessori di legge e degli interessi che, se calcolati, avrebbero comportato il superamento dello scaglione di riferimento con conseguenziale liquidazione di una somma maggiore a titolo di spese processuali.
pagina 5 di 15 Detto atto di costituzione contenente appello incidentale veniva ritualmente e tempestivamente notificato da alla coerede Controparte_1 CP_2
, anch'essa parte opponente in primo grado e destinataria degli effetti
[...]
della sentenza del Tribunale gravata, che non si costituiva nel giudizio di appello rimanendo contumace
Precisate le conclusioni e lette le note scritte depositate entro il termine del
10.06.2025 fissato in sostituzione dell'udienza in pari data prevista, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di la quale, Controparte_2
benchè ritualmente convenuta in appello con la notifica dell'atto di appello incidentale proposto da , non si è costituita nel presente Controparte_1
giudizio di appello. Al riguardo occorre precisare che, trattandosi di un debito ereditario, non sussiste comunque litisconsorzio necessario, bensì solo facoltativo, tra gli eredi.
1.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
pagina 6 di 15 del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. A questo punto, occorre scrutinare in via prioritaria l'appello principale il quale, per le motivazioni di seguito esposte, risulta integralmente infondato ed immeritevole di accoglimento.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento ai compensi professionali dell'avvocato in virtù del decorso del termine triennale di cui all'art. CP
2956 c.c.
Al riguardo, giova premettere che la norma citata disciplina un'ipotesi di prescrizione c.d. presuntiva (detta anche impropria) fondata sulla presunzione che il credito professionale sia stato pagato o si sia già estinto per altra causa nel termine triennale.
Tale tipologia di prescrizione si differenzia da quella propria di tipo estintivo disciplinata dall'art. 2934 c.c. e correlata al mancato esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge.
Nel caso della prescrizione impropria – di cui costituisce appunto un esempio quella triennale di cui al 2956 c.c. – opera una presunzione iuris tantum la quale può essere vinta dimostrando il contrario, ovvero che il pagamento non è stato pagina 7 di 15 effettuato. Essa, quindi, opera sul piano processuale, risultando il debitore esonerato dall'onere di provare l'adempimento.
Normalmente, per vincere la presunzione, non è adducibile qualsiasi mezzo di prova, potendo il creditore ricorrere solamente alla confessione giudiziale e al deferimento del giuramento decisorio. Parimenti, va esclusa l'operatività della prescrizione presuntiva nel caso in cui il debitore ammetta – direttamente o indirettamente – il fatto di non aver corrisposto il compenso dovuto e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa creditoria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non sia stata estinta. Tale situazione ricorre quando il debitore neghi – in maniera esplicita o anche implicita - l'esistenza del credito oggetto della domanda, oppure neghi che lo stesso sia sorto (ex multis, Cass. civ. sent. n. 25838/2019; conf. Cass. civ. sent. n. 21107/2009).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi operante in quanto i debitori, attraverso le ulteriori difese di merito proposte, hanno in sostanza ammesso in giudizio il fatto che il pagamento dei compensi non sia mai stato eseguito e, quindi, che l'obbligazione non sia stata mai in tal modo estinta.
Come illustrato in precedenza, infatti, gli appellanti, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione de qua, hanno contestato nel merito - sia nell'an che nel quantum - il credito vantato dall'avvocato , deducendo altresì che il CP
vero creditore fosse in realtà persona diversa, ovvero l'avv. Palombi.
Per tali ragioni, quindi, risultano assolutamente infondati e immeritevoli di accoglimento i primi due motivi di impugnazione. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, stante il riconoscimento implicito della mancata estinzione tramite pagamento del credito, non può essere invocata la pagina 8 di 15 prescrizione presuntiva triennale trovando, invece, applicazione la prescrizione propria estintiva decennale decorrente dalla conclusione dell'iter processuale presupposto, avvenuto con l'estinzione del giudizio di appello ex art. 309 c.p.c. in data 24.11.2000.
Prescindendo, quindi, dalle missive inviate dall'avvocato ad uno solo CP
degli eredi (in particolare , il termine di prescrizione ordinario Controparte_2
decennale del credito deve ritenersi validamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo n. 7614 emesso dal Tribunale di Napoli il 24.09.2007 e notificato il 31.07.2007 a tutti gli eredi di , ovvero , Persona_1 Pt_1
e CP_2 Parte_2
Per tali ragioni, quindi, il primo e il secondo motivo di appello sono infondati.
3. A questo punto, per ragioni di logicità della trattazione e di affinità delle argomentazioni proposte, possono essere trattati congiuntamente il terzo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale.
3.1. Nel dettaglio, entrambi i motivi di impugnazione hanno ad oggetto la questione dell'esistenza e dell'efficacia della cessione del credito che l'avv.
afferma essere intervenuta con l'avv. Palombi, ed avente ad oggetto il CP
credito professionale maturato da quest'ultimo nell'espletamento dell'incarico forense, ricevuto dalla de cuius , durante il giudizio di primo Persona_1
grado.
Secondo gli appellanti, l'avvocato non sarebbe legittimata ad agire per CP
il credito professionale controverso in ragione del fatto che l'incarico professionale sarebbe stato svolto esclusivamente dall'avvocato Parisi, né, tantomeno, lo sarebbe in forza della paventata cessione del credito la quale non sarebbe valida/efficace in quanto mai notificata agli eredi.
Di converso, invece, l'avvocato – in sede di appello incidentale – ha CP
chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto pagina 9 di 15 ingiuntivo opposto e ridotto parzialmente l'ammontare del credito, senza tener conto della suddetta cessione del credito già di titolarità dell'avv. Palombi.
Al riguardo, va innanzitutto premesso che risulta innegabile il fatto che la de cuius aveva validamente conferito mandato, per il secondo Persona_1
grado di giudizio e per la conclusione dell'atto transattivo, all'avvocato . CP
Quest'ultima, quindi, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, risulta evidentemente legittimata ad agire per i crediti derivanti dall'incarico svolto in tali fasi processuali ed extraprocessuali in nome e per conto di
[...]
. Per_1
Con riferimento, invece, al primo grado di giudizio, dagli atti emerge effettivamente che aveva conferito la procura alle liti solo ed Persona_1
esclusivamente all'avv. Palombi.
A tal riguardo, quindi, risulta determinante la verifica della validità/efficacia/opponibilità della cessione del credito intervenuta tra l'avvocato e l'avvocato Palombi agli eredi della , odierni appellanti. CP Per_1
Innanzitutto, occorre rilevare che gli appellanti non hanno mai contestato l'esistenza della suddetta cessione dei crediti, né tantomeno che la stessa riguardasse i crediti professionali scaturenti dal rapporto con la de cuius
. Essi, infatti, si sono limitati a contestarne la validità/efficacia in Persona_1
quanto la stessa non sarebbe mai stata loro notificata.
Ebbene, tale eccezione è infondata e non merita accoglimento.
La previsione contenuta nell'art. 1264 c.c. secondo cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”, trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di contemperare l'operatività del principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c. anche con riferimento alla cessione del credito, con l'esigenza di tutelare il debitore in buona fede – ovvero inconsapevole del trasferimento della titolarità del credito –
pagina 10 di 15 da ritenersi pertanto liberato qualora abbia pagato il debito al cedente e non al cessionario a causa della mancata conoscenza della cessione.
Diversamente, proprio in virtù del consenso traslativo, la cessione del credito è pienamente valida ed efficace e produce i suoi effetti anche laddove non sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, il quale quindi sarà tenuto al pagamento del debito laddove a richiederlo sarà il cessionario subentrato nella posizione attiva del rapporto.
Tale principio risulta pienamente condiviso dalla S.C. di Cassazione, secondo cui “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante
l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto)” (Cass. civ. ord. n. 4713/2019; conf. Cass. civ. sent. n. 15364/2011).
Per tali ragioni, quindi, la cessione del credito intervenuta tra l'avvocato Palombi
e l'avvocato risulta pienamente valida, efficace e quindi opponibile agli CP
eredi di , tali e Persona_1 Pt_1 CP_2 Parte_2
pagina 11 di 15 3.2. Conseguentemente, per le medesime ragioni, va accolto il primo motivo di appello incidentale e riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ridotto il credito richiesto dall'avvocato , non tenendo conto della CP
suddetta cessione del credito. Stante la validità ed efficacia di quest'ultima, provata in atti e mai contestata nella sua esistenza ed oggetto dagli odierni appellanti, va riconosciuto il diritto dell'avvocato al pagamento CP
dell'intero credito vantato in sede monitoria, pari ad euro 132.010,59 quale corrispettivo per le prestazioni professionali in parte svolte da sé medesima (in grado di appello e in sede di trattative per la conclusione della transazione) ed in parte dall'avvocato Palombi (per il primo grado di giudizio) ed oggetto della suddetta cessione del credito.
L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale – tra l'altro per stessa dichiarazione dell'appellante incidentale di subordinazione del successivo motivo al mancato accoglimento del primo- assorbe in sé il secondo motivo di appello incidentale.
4. Anche il quarto motivo di appello principale risulta infondato.
Difatti, come risulta dall'esame degli atti e documenti allegati, l'avvocato ha pienamente ed esaustivamente provato le prestazioni professionali CP
svolte nell'interesse della de cuius attraverso l'allegazione della Persona_1
procura alle liti, delle attività processuali e stragiudiziali svolte, depositando gli atti processuali di tutti i gradi di giudizio e la transazione conclusiva (che ha portato all'estinzione del giudizio d'appello), nonché producendo la parcella degli importi delle prestazioni professionali corredata dal parere favorevole del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli attestante la congruità delle richieste economiche del professionista.
Riguardo, invece, all'ammontare dei compensi dovuti per le prestazioni professionali di difesa svolte, gli appellanti si sono limitati soltanto a dedurre genericamente la non spettanza delle somme di cui alla parcella professionale,
pagina 12 di 15 senza però muovere alcuna specifica contestazione sul “quantum”, ovvero per quali ragioni ed in che misura tali richieste sarebbero eccessive e sproporzionate rispetto all'attività effettivamente svolta.
Pertanto, stante il rigetto di tutti i motivi di gravame, l'appello principale non può trovare accoglimento.
5. A questo punto, quindi, va scrutinato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale l'avvocato ha eccepito l'erroneità della sentenza nella CP
parte in cui non ha condannato solidalmente – ma pro quota – gli eredi , Pt_1
e CP_2 Parte_2
Tale ultimo motivo è infondato e va respinto.
Come correttamente sostenuto dal primo Giudice, ai sensi dell'art. 754 c.c., gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota ereditaria. In base a tale norma, gli eredi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota, in ragione della quota attiva in cui essi succedono, senza vincolo di solidarietà.
Tale principio è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso” (Cass. civ. sent. n.
3391/2023; conf. Cass. civ. sent. n. 23705/2016).
Di conseguenza, gli eredi di (ovvero , e Persona_1 Pt_1 CP_2 [...]
devono essere condannati pro quota, e non in solido per l'intero, al Parte_2
pagamento, in favore dell'avvocato , della somma di euro Controparte_1
132.010,59 quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in favore della de cuius, nonché a titolo di cessionaria del credito dell'avv. Palombi.
E' opportuno infine sottolineare che, benchè l'erede non Controparte_2
abbia proposto appello unitamente a e nei confronti della Pt_1 Parte_2
pagina 13 di 15 stessa è stato validamente proposto appello incidentale da parte di CP
. Per tali ragioni, la riforma della sentenza di primo grado e, quindi, la
[...]
modifica del quatum debeatur è opponibile anche all'erede Controparte_2
che ha liberamente scelto di rimanere parte contumace nel presente giudizio.
6. Stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, la riforma della sentenza impugnata, si rende necessaria una nuova liquidazione da parte di questo Collegio delle spese processuali del primo grado di giudizio sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito complessivo della lite, con conseguenziale assorbimento del quarto motivo di appello incidentale avente ad oggetto proprio la statuizione del Tribunale sulle spese processuali del primo grado.
7. Pertanto le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della fase monitoria, sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e degli importi medi tabellari ivi previsti per ciascuna fase del giudizio svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, va dato atto della sussistenza dell'obbligo per gli appellanti soccombenti e di versare un ulteriore importo a titolo di Pt_1 Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nonché sull'appello incidentale Pt_1 Parte_2
proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1
n. 4280/2014, depositata il 17.03.2014, così provvede:
a) Dichiara la contumacia nel giudizio di appello di Controparte_2
b) Rigetta integralmente l'appello principale;
pagina 14 di 15 c) Accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, condanna
, e nei limiti della quota ereditaria spettante a Pt_1 Pt_2 Controparte_2
ciascuno, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
132.010,59, oltre interessi legali codicistici dalla data di messa in mora
(06.09.2003) al soddisfo così come indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
d) Condanna i soccombenti e in solido tra Pt_1 Pt_2 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore di , delle spese relative ai Controparte_1
giudizi di primo e secondo grado, che liquida per il primo grado in € 298,00 per esborsi ed € 2.242,00 per compensi relativamente alla fase monitoria ed in € 14.103,00 per compensi del giudizio di opposizione, e per il grado di appello in € 9.991,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Pt_1 [...]
– appellanti principali soccombenti - di versare un ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 19.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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