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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4312/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 31/01/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025, promossa
DA
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Foti, presso il cui studio in Milano, Viale Enrico Martini n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.03.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
e in data 19 Giugno 2015 a Milano - trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Milano, Anno 2015 - Atto n. 0848 - Registro 01 - Parte 1 - ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Voglia, inoltre, l'Ill.mo Giudice DISPORRE che a) la casa di Via Pastrengo n. 1 a Milano, condotta in locazione dal Sig. ed a lui Controparte_1 assegnata in sede di separazione, rimarrà assegnata al marito che continuerà ad abitarla dando atto che la Sig.ra ed il figlio minore hanno trasferito la loro residenza presso l'abitazione di Pt_1 Per_1
Via Giacomo Filippo Lacaita n. 2 a Milano;
b) il figlio minore, , venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 155 bis c.c. e segg., le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'indirizzo religioso ed alla residenza dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza del minore presso di sé; c) il collocamento abitativo del minore sarà presso l'abitazione della madre;
Per_1
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
− tutti i pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, prelevandolo da scuola e tenendolo con sé sino a quando la madre non lo preleverà presso la casa paterna per trasferirlo presso la casa materna;
− a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18:00;
− Vacanze Pasquali: Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore alternando i periodi di anno in anno.
− Vacanze Estive: 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dal 1/07 al 31/08 da concordare entro il 30/04 di ciascun anno.
− Vacanze Natalizie e Capodanno: dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 secondo il criterio dell'alternanza.
− Ponti, festività e compleanni: i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così comi i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma. Il compleanno di potrà essere trascorso e Per_1 festeggiato con entrambi i genitori.
− In occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore;
− i genitori, nell'esclusivo interesse del figlio, si impegnano ad inserire in maniera graduale, e tenendo conto delle prioritarie esigenze del figlio, eventuali persone esterne al nucleo famigliare (quali baby sitter o conoscenti dei genitori) che dovessero rendersi necessarie per l'organizzazione della gestione dello stesso. Tutto quanto sopra, in punto visite, salvo diverso accordo tra le parti, nell'esclusivo interesse del figlio e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori ed ai futuri impegni scolastici del minore;
e) tenuto conto anche della rivalutazione Istat di Gennaio 2023 mai corrisposta, il Sig. CP_1 si obbliga a contribuire al mantenimento di corrispondendo alla Sig.ra
[...] Per_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 250,00, (euroduecentociquanta/00), soggetta ad ulteriore
[...] pagina 2 di 10 rivalutazione Istat annuale (base Istat febbraio 2023), entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese, mediante bonifico bancario;
f) entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno del pagamento delle seguenti spese straordinarie, così come definito dal protocollo del Tribunale di Milano:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Le spese per mezzi di trasporto pubblico (abbonamento bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico saranno a carico del Sig. Controparte_1 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche tramite mail o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto che dovrà essere rimborsato nei successivi 15 giorni dalla richiesta. g) l'assegno unico a favore dei figli sarà riconosciuto esclusivamente alla signora Parte_1
e così anche le detrazioni fiscali a favore del figlio.
[...]
h) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano alle reciproche pretese di mantenimento;
i) nelle more della separazione, il Sig. non ha effettuato, come previsto dalle Controparte_1 condizioni di separazione, il passaggio di proprietà, a suo favore, dell'auto Opel Astra tg. FD983EX di proprietà della Sig.ra pertanto, fermo restando l'obbligo del Sig. Parte_1 CP_1 pagina 3 di 10 di farsi, nelle more, carico di tutte le spese relative l'autovettura (assicurazione, bollo, CP_1 eventuali sanzioni amministrative, ecc.), il Sig. dovrà restituire detta automobile alla Sig.ra CP_1
. Parte_1
j) Così come concordato in sede di separazione, il Sig. autorizza, ora per allora, la Sig.ra CP_1
ed il figlio a recarsi in Romania durante il periodo estivo per far visita Parte_1 Per_1 ai nonni materni.
Con condanna alle spese del giudizio tenendo conto che la Signora , ha Parte_1 depositato istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del giorno 13/10/2022 (N. 2022/5273) ha deliberato la sua ammissione”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
data 19 Giugno 2015 a Milano, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015, Atto n. 0848, Registro 01, Parte 1.
Dall'unione è nato il figlio , in data 26/10/2016. Per_1
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano
n. 7281/2022 del 22/04/2022, che prevedeva l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne, un contributo paterno al mantenimento del figlio di importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 31.01.2023, la signora chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Pt_1
di scioglimento del matrimonio, oltre che di disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento di della somma mensile di Euro 250,00, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 12.09.2023, alla quale non compariva il resistente, il Presidente
f.f. all'epoca procedente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva la ricorrente che dichiarava: “Non ho ancora cambiato formalmente la residenza, ma abito sin dai tempi della separazione in via Borsieri n. 14 a Milano. sta un po' con me e un po' con il papà, non Per_1
abbiano nessun problema di gestione del figlio, anche perché viviamo vicini. sta bene;
oggi ha Per_1
iniziato la scuola. Chiedo che vengano confermate le condizioni della separazione consensuale.
Confermo che mio marito continua regolarmente a pagare l'assegno di mantenimento stabilito in sede pagina 4 di 10 di separazione”. All'esito, il Presidente f.f. confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il verbale d'udienza era vistato senza osservazioni dal P.M. in data 14.09.2023.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.01.2024, il G.I., lette le note scritte sostitutive dell'udienza, disponeva il rinnovo della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto e fissava udienza di prima comparizione e trattazione.
Con provvedimento del 05.08.2024, il G.I., rilevato che all'udienza del 10/05/2024 – tenutasi innanzi al GOT delegato – parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ne dichiarava la contumacia e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.01.2025, il Giudice istruttore, rilevato che la sola parte ricorrente aveva depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, senza espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., assegnava alla parte termine per il deposito della comparsa conclusionale, rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
Depositata la comparsa conclusionale da parte della ricorrente, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 19 Giugno 2015 a Milano, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015, Atto n. 0848, Registro 01, Parte 1, e si sono separate con decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 7281/2022 del 22/04/2022. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 31.01.2023. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 5 di 10 La responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio vada integralmente confermato – come da domanda della ricorrente, il regime di affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, secondo quanto già statuito in separazione.
Parimenti deve essere confermato il regime di frequentazioni paterne già disposto in separazione su accordo delle parti e che come riferito dalla madre il padre osserva regolarmente, essendosi tale regolamentazione dimostrata funzionale all'interesse del minore.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il padre trascorrerà con il figlio : tutti i Per_1
pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, prelevandolo da scuola e tenendolo con sé sino a quando la madre non lo preleverà presso la casa paterna per trasferirlo presso la casa materna;
a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18:00; durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore alternando i periodi di anno in anno;
durante le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dal 1/07 al 31/08 da concordare entro il 30/04 di ciascun anno;
durante le vacanze Natalizie e Capodanno dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 secondo il criterio dell'alternanza; i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così comi i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma;
il compleanno di potrà essere trascorso e festeggiato con entrambi i genitori. In Per_1
occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene di dover invece adeguare il contributo paterno al mantenimento del minore tenuto conto della rivalutazione monetaria intervenuta dall'epoca della separazione (base Istat gennaio
2022), disponendone l'aumento ad € 225,00 mensili, non avendovi il padre finora provveduto.
Le spese straordinarie continueranno ad essere suddivise tra le parti al 50%.
Parimenti l'assegno unico per la famiglia continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, in ragione del suo ruolo di collocataria prevalente, come già concordato dalle parti in sede di separazione.
pagina 6 di 10 Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in data 19 Giugno 2015 a Milano, iscritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015, Atto n. 0848, Registro 01, Parte 1;
2. Conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocamento presso la madre;
3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: tutti i pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, prelevandolo da scuola e tenendolo con sé sino a quando la madre non lo preleverà presso la casa paterna per trasferirlo presso la casa materna;
a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18:00; durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore alternando i periodi di anno in anno;
durante le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dal 1/07 al 31/08 da concordare entro il 30/04 di ciascun anno;
durante le vacanze Natalizie e Capodanno dal
24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 secondo il criterio dell'alternanza; i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così comi i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma;
il compleanno di potrà essere trascorso e festeggiato con entrambi i genitori. In Per_1
occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore. Tutto quanto sopra, in punto visite, salvo diverso accordo tra le parti, nell'esclusivo interesse del figlio e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori ed ai futuri impegni scolastici del minore.
pagina 7 di 10 4. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'assegno di euro 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5. Dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. Dispone che l'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per l'intero alla madre;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Cosmai
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 31/01/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025, promossa
DA
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Foti, presso il cui studio in Milano, Viale Enrico Martini n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.03.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
e in data 19 Giugno 2015 a Milano - trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Milano, Anno 2015 - Atto n. 0848 - Registro 01 - Parte 1 - ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Voglia, inoltre, l'Ill.mo Giudice DISPORRE che a) la casa di Via Pastrengo n. 1 a Milano, condotta in locazione dal Sig. ed a lui Controparte_1 assegnata in sede di separazione, rimarrà assegnata al marito che continuerà ad abitarla dando atto che la Sig.ra ed il figlio minore hanno trasferito la loro residenza presso l'abitazione di Pt_1 Per_1
Via Giacomo Filippo Lacaita n. 2 a Milano;
b) il figlio minore, , venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 155 bis c.c. e segg., le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'indirizzo religioso ed alla residenza dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza del minore presso di sé; c) il collocamento abitativo del minore sarà presso l'abitazione della madre;
Per_1
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
− tutti i pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, prelevandolo da scuola e tenendolo con sé sino a quando la madre non lo preleverà presso la casa paterna per trasferirlo presso la casa materna;
− a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18:00;
− Vacanze Pasquali: Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore alternando i periodi di anno in anno.
− Vacanze Estive: 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dal 1/07 al 31/08 da concordare entro il 30/04 di ciascun anno.
− Vacanze Natalizie e Capodanno: dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 secondo il criterio dell'alternanza.
− Ponti, festività e compleanni: i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così comi i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma. Il compleanno di potrà essere trascorso e Per_1 festeggiato con entrambi i genitori.
− In occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore;
− i genitori, nell'esclusivo interesse del figlio, si impegnano ad inserire in maniera graduale, e tenendo conto delle prioritarie esigenze del figlio, eventuali persone esterne al nucleo famigliare (quali baby sitter o conoscenti dei genitori) che dovessero rendersi necessarie per l'organizzazione della gestione dello stesso. Tutto quanto sopra, in punto visite, salvo diverso accordo tra le parti, nell'esclusivo interesse del figlio e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori ed ai futuri impegni scolastici del minore;
e) tenuto conto anche della rivalutazione Istat di Gennaio 2023 mai corrisposta, il Sig. CP_1 si obbliga a contribuire al mantenimento di corrispondendo alla Sig.ra
[...] Per_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 250,00, (euroduecentociquanta/00), soggetta ad ulteriore
[...] pagina 2 di 10 rivalutazione Istat annuale (base Istat febbraio 2023), entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese, mediante bonifico bancario;
f) entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno del pagamento delle seguenti spese straordinarie, così come definito dal protocollo del Tribunale di Milano:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Le spese per mezzi di trasporto pubblico (abbonamento bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico saranno a carico del Sig. Controparte_1 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche tramite mail o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto che dovrà essere rimborsato nei successivi 15 giorni dalla richiesta. g) l'assegno unico a favore dei figli sarà riconosciuto esclusivamente alla signora Parte_1
e così anche le detrazioni fiscali a favore del figlio.
[...]
h) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano alle reciproche pretese di mantenimento;
i) nelle more della separazione, il Sig. non ha effettuato, come previsto dalle Controparte_1 condizioni di separazione, il passaggio di proprietà, a suo favore, dell'auto Opel Astra tg. FD983EX di proprietà della Sig.ra pertanto, fermo restando l'obbligo del Sig. Parte_1 CP_1 pagina 3 di 10 di farsi, nelle more, carico di tutte le spese relative l'autovettura (assicurazione, bollo, CP_1 eventuali sanzioni amministrative, ecc.), il Sig. dovrà restituire detta automobile alla Sig.ra CP_1
. Parte_1
j) Così come concordato in sede di separazione, il Sig. autorizza, ora per allora, la Sig.ra CP_1
ed il figlio a recarsi in Romania durante il periodo estivo per far visita Parte_1 Per_1 ai nonni materni.
Con condanna alle spese del giudizio tenendo conto che la Signora , ha Parte_1 depositato istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del giorno 13/10/2022 (N. 2022/5273) ha deliberato la sua ammissione”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
data 19 Giugno 2015 a Milano, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015, Atto n. 0848, Registro 01, Parte 1.
Dall'unione è nato il figlio , in data 26/10/2016. Per_1
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano
n. 7281/2022 del 22/04/2022, che prevedeva l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne, un contributo paterno al mantenimento del figlio di importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 31.01.2023, la signora chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Pt_1
di scioglimento del matrimonio, oltre che di disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento di della somma mensile di Euro 250,00, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 12.09.2023, alla quale non compariva il resistente, il Presidente
f.f. all'epoca procedente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva la ricorrente che dichiarava: “Non ho ancora cambiato formalmente la residenza, ma abito sin dai tempi della separazione in via Borsieri n. 14 a Milano. sta un po' con me e un po' con il papà, non Per_1
abbiano nessun problema di gestione del figlio, anche perché viviamo vicini. sta bene;
oggi ha Per_1
iniziato la scuola. Chiedo che vengano confermate le condizioni della separazione consensuale.
Confermo che mio marito continua regolarmente a pagare l'assegno di mantenimento stabilito in sede pagina 4 di 10 di separazione”. All'esito, il Presidente f.f. confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il verbale d'udienza era vistato senza osservazioni dal P.M. in data 14.09.2023.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.01.2024, il G.I., lette le note scritte sostitutive dell'udienza, disponeva il rinnovo della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto e fissava udienza di prima comparizione e trattazione.
Con provvedimento del 05.08.2024, il G.I., rilevato che all'udienza del 10/05/2024 – tenutasi innanzi al GOT delegato – parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ne dichiarava la contumacia e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.01.2025, il Giudice istruttore, rilevato che la sola parte ricorrente aveva depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, senza espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., assegnava alla parte termine per il deposito della comparsa conclusionale, rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
Depositata la comparsa conclusionale da parte della ricorrente, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 19 Giugno 2015 a Milano, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015, Atto n. 0848, Registro 01, Parte 1, e si sono separate con decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 7281/2022 del 22/04/2022. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 31.01.2023. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 5 di 10 La responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio vada integralmente confermato – come da domanda della ricorrente, il regime di affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, secondo quanto già statuito in separazione.
Parimenti deve essere confermato il regime di frequentazioni paterne già disposto in separazione su accordo delle parti e che come riferito dalla madre il padre osserva regolarmente, essendosi tale regolamentazione dimostrata funzionale all'interesse del minore.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il padre trascorrerà con il figlio : tutti i Per_1
pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, prelevandolo da scuola e tenendolo con sé sino a quando la madre non lo preleverà presso la casa paterna per trasferirlo presso la casa materna;
a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18:00; durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore alternando i periodi di anno in anno;
durante le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dal 1/07 al 31/08 da concordare entro il 30/04 di ciascun anno;
durante le vacanze Natalizie e Capodanno dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 secondo il criterio dell'alternanza; i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così comi i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma;
il compleanno di potrà essere trascorso e festeggiato con entrambi i genitori. In Per_1
occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene di dover invece adeguare il contributo paterno al mantenimento del minore tenuto conto della rivalutazione monetaria intervenuta dall'epoca della separazione (base Istat gennaio
2022), disponendone l'aumento ad € 225,00 mensili, non avendovi il padre finora provveduto.
Le spese straordinarie continueranno ad essere suddivise tra le parti al 50%.
Parimenti l'assegno unico per la famiglia continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, in ragione del suo ruolo di collocataria prevalente, come già concordato dalle parti in sede di separazione.
pagina 6 di 10 Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in data 19 Giugno 2015 a Milano, iscritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015, Atto n. 0848, Registro 01, Parte 1;
2. Conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocamento presso la madre;
3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: tutti i pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, prelevandolo da scuola e tenendolo con sé sino a quando la madre non lo preleverà presso la casa paterna per trasferirlo presso la casa materna;
a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18:00; durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore alternando i periodi di anno in anno;
durante le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dal 1/07 al 31/08 da concordare entro il 30/04 di ciascun anno;
durante le vacanze Natalizie e Capodanno dal
24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 secondo il criterio dell'alternanza; i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così comi i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma;
il compleanno di potrà essere trascorso e festeggiato con entrambi i genitori. In Per_1
occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore. Tutto quanto sopra, in punto visite, salvo diverso accordo tra le parti, nell'esclusivo interesse del figlio e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori ed ai futuri impegni scolastici del minore.
pagina 7 di 10 4. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'assegno di euro 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5. Dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. Dispone che l'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per l'intero alla madre;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Cosmai
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