Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5017/2023, assunta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del 9 aprile 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Angela Cordaro, c.f.
[...] CodiceFiscale_2
e Carla Russo, c.f. , presso il cui studio in Nola (NA) alla via G.B. CodiceFiscale_3
Mastrilli n. 14 elettivamente domicilia giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili e Email_1 Email_2
Email_3
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
Nola c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
dirigente scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, c.f. , nei cui uffici in Napoli, alla via Diaz n. 11 ope legis P.IVA_3 domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_4
APPELLATI
NONCHE'
- 1 -
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5
dall'Avvocato Giuseppe Russo, c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_4 via Largo F. Torraca n. 71 elettivamente domicilia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_5
APPELLATA
OGGETTO: appello all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli cron. n.
9840/2023, pubblicata in data 23 ottobre 2023 e notificata in pari data, in materia di lesioni personali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 19 novembre 2023 e iscritto a ruolo in pari data
[...]
ha impugnato l'ordinanza cron. n. 9840/2023, pubblicata e notificata in data 23 Parte_1 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Napoli ne ha respinto la domanda proposta nei confronti del e della società assicurativa, Controparte_5 condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico articolato motivo, all'esito del quale
[...]
ha chiesto alla Corte distrettuale - previa sospensione dell'esecutività Parte_1 dell'ordinanza e l'accoglimento di istanze istruttorie con la riconvocazione dei testi e per ottenere alcuni chiarimenti, con l'eventuale Testimone_1 Testimone_2 ammissione di una consulenza tecnica per accertare la conformità o meno dei banchi scolastici e della loro disposizione alle norme di sicurezza e prevenzione rischi e con l'acquisizione dall'istituto scolastico dell'ordine di servizio del personale A.T.P. addetto al laboratorio di impianti elettrici alla quarta ora del giorno 25 ottobre 2013 – che in riforma della prefata ordinanza, sia dichiarata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, ovvero la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie e suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo perché sia salvaguardata l'incolumità dei minori discenti dell'Istituto di e che questo in persona Controparte_6 del suo dirigente e il siano condannati per le lesioni riportate nelle Controparte_1
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda circostanze e con le modalità descritte nel ricorso e provato in corso di causa. Ha quindi richiamato, per la quantificazione dei danni - patrimoniali e non, con l'adeguata personalizzazione - da lui patiti per le causali allegate la consulenza eseguita nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. n.r.g. 4350/2020 del Tribunale di Napoli. Ha così domandato la condanna dell' , del Controparte_7
e dell' quale garante per gli infortuni e la Controparte_1 Controparte_4
responsabilità civile in base al contratto in atti, al pagamento del risarcimento oltre interessi e rivalutazione monetaria e del ristoro delle spese documentate, vinte le spese del doppio grado di giudizio e del procedimento di accertamento preventivo, con distrazione ai difensori antistatari.
2. In data 14 marzo 2024 si è costituita in giudizio l' concludendo per Controparte_4
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per inosservanza da parte attrice dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, perché la Corte distrettuale accerti e dichiari l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto dall'avversario, in assenza dei presupposto dell'art. 2048 c.c. e, consequenzialmente,
l'assenza dell'obbligo alla manleva a carico di essa società, con il rigetto del proposto gravame;
ad analoga conclusione è giunta per l'assenza dei requisiti di cui all'art.1218 c.c..
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto di accertare esistente la corresponsabilità ai sensi dell'art 1227 c.c. in capo all'appellante ponendo il maggior grado di colpa a carico dello stesso con conseguente sensibile Parte_1
riduzione del quantum debeatur sempre entro il limite del massimale di polizza, tenuto conto delle franchigie, da valutare anche per la distribuzione delle spese processuali.
3. In data 28 marzo 2024 si sono costituiti con il patrocinio del difensore pubblico il
[...]
e l' opponendosi Controparte_1 Controparte_3 all'istanza sospensiva, chiedendo di accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha pronunciato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico e nel merito di respingere l'appello. In via gradata, in caso di accoglimento del gravame, hanno chiesto la manleva dalla compagnia assicuratrice nei limiti dei massimali contrattuali, con vittoria sulle spese di lite.
4. Con ordinanza del 10 aprile 2024 il Collegio ha sospeso cautelativamente la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel grado d'appello non è stata svolta ulteriore attività istruttoria rispetto a quella svolta dal Tribunale il cui fascicolo, indisponibile in formato cartaceo, è stato però verificato consultabile dal telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. richiamato dall'art. 350 bis c.p.c..
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 26 gennaio 2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio l' , il e Controparte_8 Controparte_1
l' per essere ristorato dei danni personali patiti in data 25 ottobre 2013 Controparte_9
durante lo svolgimento dell'orario di lezione nel laboratorio d'impianti elettrici della scuola da lui frequentata. Ha allegato d'essere inciampato tra i banchi mentre era stato chiamato dall'insegnante al tavolo tecnico per la verifica dell'esperimento a seguito della spinta ricevuta da altro alunno non identificato e di essere caduto a terra patendo, come accertato clinicamente immediatamente dopo, una frattura di diafisi chiusa di perone e tibia. Ha narrato l'ampia successione di accertamenti ed esami clinici, con pletora di interventi chirurgici e cure riabilitative, già verificati giudizialmente con l'accertamento tecnico preventivo chiesto al Tribunale prima di iniziare il giudizio contenzioso, richiamando il periodo di inabilità temporanea totale (di sessanta giorni) e parziale al 50% (di ben sedici mesi), l'ammontare dei postumi invalidanti irreversibili (10%) e le costose spese mediche riconosciute congrue, cui ha chiesto d'aggiungere il ristoro del danno morale e la personalizzazione, avendo subito severe limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane. Ha quindi invocato la responsabilità di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c. e quella contrattuale o da contatto sociale in base all'art. 1218 c.c. sia dell'istituto scolastico che del per difetto di vigilanza, richiamando la giurisprudenza sul CP_1 danno etero o auto-cagionato all'alunno, stigmatizzando il mancato rispetto degli enti resistenti all'obbligo di adoperare misure atte a prevenire l'evento, addebitando negligenza e violazione della normativa sulla sicurezza a scuola per il modo in cui sono stati posizionati i banchi e gli strumenti elettronici nell'aula destinata a laboratorio e per l'assenza di personale adeguato, oltre al docente.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha così concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza e/o la concomitante responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, per salvaguardare l'incolumità dei discenti minori dell' Controparte_7
e del con la condanna dei prefati enti e della loro
[...] Controparte_1
impresa assicurazione.
5.2. Il 3 maggio 2022 si sono costituiti in giudizio il stituto Controparte_10 scolastico eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e il difetto di legittimazione passiva della scuola e - nel merito - chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza.
5.3. In data 6 maggio 2022 si è costituita in giudizio la pinando nullità del Controparte_4
ricorso per genericità e contestando la propria carenza di legittimazione passiva, opponendosi alla pretesa risarcitoria a suo parere infondata.
5.4. Il giudizio di primo grado ha visto l'allegazione della consulenza eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo e l'escussione di alcuni testimoni.
6. Con l'ordinanza cron. n. 12246/2023 del 23 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di che ha anche condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore del e della società assicuratrice, ponendo a carico del ricorrente i CP_1 costi dell'accertamento preventivo.
6.1. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, osservando la valida interruzione del suo corso con l'invio di lettere di messa in mora a partire dal 18 settembre
2017.
6.2. Indi ha condiviso l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico, indicando nel il solo legittimato passivo per i casi di lesioni personali riportate CP_1
dagli alunni nel corso dell'orario scolastico in base all'art. 61 comma II della legge 11 luglio
1980, n. 312, senza possibilità di un coinvolgimento diretto degli insegnanti statali.
6.3. Nel merito il Tribunale - dopo avere illustrato le disposizioni normative applicabili nei diversi casi di autolesione (art. 1218 c.c.) o di etero-lesione (art. 2048 c.c.); avere escluso, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che la presunzione di responsabilità possa estendersi al danno cagionato a se stesso ed avere lumeggiato l'obbligo di protezione che conforma il rapporto giuridico da “contatto sociale” che si instaura tra l'allievo ed il suo
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda precettore - ha ritenuto l'evento non imputabile all'insegnante e dipendente da causa non prevedibile né evitabile.
Pur condividendo il ragionamento attoreo per cui sia per l'art. 1218 c.c. sia per il capoverso dell'art. 2048 c.c. il danneggiato deve limitarsi a provare che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, ossia mentre l'alunno è sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, gravando sulla scuola l'onere di provare che l'evento si è determinato per causa non imputabile, ha creduto esistere proprio questa ipotesi, ancorché ad integrarla non sia sufficiente dimostrare di non avere potuto impedire il fatto, ma di avere adoperato in via preventiva le misure - organizzative e disciplinari - idonee ad evitarlo.
Ha invero osservato che dall'istruttoria sia risultata l'osservanza dell'obbligo di sorvegliare gli alunni e la causa della caduta dell'attore nella spinta da un compagno che ha fatto inciampare il ricorrente tra i banchi e rovinare in terra, senza che nessuna precedente acrimonia potesse rendere prevedibile la condotta e dunque prevenirla, non ritenendo che v'abbia interferito la disposizione degli arredi scolastici. Ha anche osservato che l'età degli alunni abbia attenuato la vigilanza richiesta sui loro comportamenti.
Da ciò è dipeso l'assorbimento delle ulteriori questioni, incluso il rapporto di garanzia.
7. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2023 a fronte della pubblicazione e della notificazione dell'ordinanza in data 23 ottobre 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
8. L'appello, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa delle parti appellate, è anche ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., norma ritenuta a torto violata.
In termini generali, giova riferire che, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
9. Nel suo articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti da cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del
. La difesa attorea ha osservato come nulla sia stato provato in ordine all'adozione CP_1
delle cautele necessarie ad evitare il danno subito dall'alunno durante l'orario scolastico. Ha stigmatizzato, in contrario, la violazione del D.M. del 18 dicembre 1975, non essendo state adottate le misure volte ad evitare che gli allievi siano ammassati e che dispongano di adeguate vie di fuga tra i banchi e tra essi e le pareti dell'aula. Ha quindi ribadito che l'evento dannoso si è verificato per causa imputabile alla scuola e dunque al . Ha CP_1
opinato violazione delle prescrizioni dettate per le “caratteristiche degli arredi” che vogliono i banchi costituiti da una struttura portante in tubolare metallico con quattro montanti verticali, mentre quelli presenti nel laboratorio teatro del sinistro terminano ad uncino, come visibile dalle allegate fotografie. Ha rimarcato l'assenza di spazio per il transito degli alunni in sicurezza e la mancanza, nella condizione di spazio e tempo dell'evento, dell'assistente tecnico che avrebbe dovuto fornire supposto e ausilio al docente durante le attività di laboratorio.
9.1. Il motivo è fondato.
Nulla questio sulla circostanza fattuale che il sinistro si è verificato durante l'orario scolastico, nel laboratorio di impianti elettrici e che , chiamato al banco di lavoro Parte_1 per il collaudo di un pannello, è caduto tra i banchi nel raggiungerlo per la spinta da parte di un non meglio identificato compagno. La prova – e l'interrogatorio dello stesso ricorrente
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda odierno appellante – ha aggiunto che la caduta si è procurata verso l'uscita del corridoio laterale tra i banchi e che in quel frangente anche altri alunni stavano raggiungendo il tavolo di lavoro, essendo prassi che alla verifica tecnica assistessero tutti gli studenti. Lo stesso insegnante presente in aula e che ha condotto la lezione – tale – ha sia Testimone_1
riferito che l'alunno , chiamato alla postazione di collaudo, si è alzato ed è Parte_1
inciampato tra i banchi che non ha lesinato di riferire “troppo vicini”, al punto da averne toccato i tubolari, sia ricordato che nell'occasione anche altri alunni si sono alzati “per vedere come avveniva il collaudo”. Proprio per la calca degli alunni, dunque, è verosimile che né il danneggiato, né lo stesso insegnante e neanche l'altro testimone presente al fatto – il tecnico di laboratorio – ha potuto individuare quale ragazzo abbia inferto la spinta Testimone_2
che ha potuto sospingere l'attore contro i tubolari dei banchi assai vicini tra loro e tra le pareti laterali e procurare la caduta da cui sono derivate le lesioni.
Se questi sono i fatti, di cui anche il Tribunale ha dato conto in ordinanza, ritenendoli sufficientemente dimostrati nonostante alcune “comprensibili” incongruenze dichiarative che ha giustificato con il tempo trascorso tra l'evento e la deposizione, non è né dubbio né contestato dalle parti in causa l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito applicativo del capoverso dell'art. 2048 c.c. e dell'art. 1218 c.c. (in argomento, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 12.05.2020, n. 8811; Cassazione civile, sez. III, 27.05.2024, n. 14720).
La critica alla decisione con cui il giudice di prime cure è pervenuto al rigetto della domanda, frutto a parere dell'appellante di “considerazioni personali e presuntive” neanche riscontrate dagli atti di causa, ha piuttosto riguardato il passo della motivazione in cui è scritto che “seppure secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione l'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso, è evidente che il contenuto e l'estensione d tale obbligo è inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi, sicché con l'avvicinamento di essi all'età del pieno discernimento si affievolisce al punto che non è richiesta neppure la continua presenza dell'insegnante in aula”. Sulla base di questa premessa il Tribunale ha ritenuto che ad escludere la responsabilità e a superare la presunzione del capoverso dell'art. 2048 c.c. (nonché quella contrattuale da “contatto sociale”) convergano i seguenti elementi:
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ la presenza in aula sia dell'insegnante sia del tecnico di laboratorio la cui condotta è risultata conforme allo standard imposto dalla tipologia di professione esercitata, secondo quanto stabilisce il II comma dell'art. 1176 c.c.;
⎯ l'accadimento durante una normale lezione, non pericolosa e senza confusione, essendo abitudine che gli alunni si alzassero per assistere alla prova tecnica del compagno designato a svolgerla al banco di lavoro;
⎯ l'età degli alunni (diciassette anni);
⎯ l'impossibilità di controllare fisicamente studenti prossimi alla maggiore età, come sarebbe occorso in caso di bambini, non essendo immaginabile quale condotta
“alternativa” l'insegnante o la scuola avrebbe dovuto osservare;
⎯ la repentinità della spinta di cui non è stato accertabile neanche l'autore e che nulla avrebbe dovuto preconizzare per prevenirla, in assenza di allegazione di analoghi episodi precedenti.
I superiori elementi, valorizzando l'assenza di colpa nel docente per cause a lui non direttamente imputabili (senz'altro non lo sono le intemperanze degli alunni e le misure organizzative della scuola, inclusa la scelta e la posizione degli arredi scolastici e delle dotazioni delle aule) non sono comunque tali da mandare esente da responsabilità l'istituto scolastico e per esso il in caso di infortunio occorso all'alunno per il quale la norma CP_1
di riferimento prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti, basata su una colpa presunta, ossia, sulla presunzione di una culpa in vigilando, di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
Allo stesso modo è giurisprudenza costante della Corte regolatrice la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno - sia autocagionato che eterocagionato - per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28 aprile 2017, condivisa dalla successiva n. 32377 dell'8 novembre 2021, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto per l'instaurazione del vincolo negoziale che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione.
Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria in oggetto – dev'essere verificato l'adempimento
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda degli obblighi di prestazione che, nella fattispecie, si indicano sia nella vigilanza degli alunni
(realmente dipendente dalla loro età) sia della sicurezza e incolumità degli allievi nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica.
Si vuole così significare che l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti nel tempo in cui costoro fruiscono della prestazione scolastica implica l'adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età dei discenti che impone una vigilanza crescente con la diminuzione di questa, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola (in argomento, Cassazione civile, 04.10.2013, n. 22752; Cassazione civile, 15.02.2011, n. 3680).
Il limite per l'esonero dalla responsabilità è la prova dell'inevitabilità del fatto che è in onere del e che il Tribunale ha creduto esistente. CP_1
Sennonché collidono con la possibilità di ritenere integrato il caso fortuito diversi di elementi emersi sia dalla prova orale raccolta, sia dalla visione delle fotografie dell'aula teatro dell'evento, di seguito enunciati e che il primo giudice non ha adeguatamente considerato:
⎯ l'ordinarietà del contesto in cui si è procurato l'evento, su cui hanno interferito sia la condotta di altro alunno non individuato ma sul quale alcun controllo e repressione è stata esercitata, sia – e in maniera determinante - la calca procurata dal contemporaneo avvicendamento al banco di lavoro di molti alunni, la cui “abitudine” è stata consentita ma non anche regolata o disciplinata;
⎯ gli angusti spazi dell'aula, ingombra di arredi e suppellettili, con i banchi accostati tra loro e disposti in duplice fila continua, senza corridoi d'uscita intermedi, essendone disponibile un unico, contemporaneamente raggiunto da diversi giovani;
⎯ la forma dei piedi dei banchi, uncinati e non costituiti da tubolari verticali direttamente poggianti al pavimento.
Nei riferiti elementi che l'istruttoria ha adeguatamente valorizzato (al punto che non necessita alcuna sua integrazione, pure richiesta dall'appellante), si osserva l'omessa predisposizione da parte della scuola d'ogni accorgimento necessario a prevenire ed evitare che l'alunno possa procurare danno a se stesso o ad altri, motu proprio o per l'interferenza di arredi ed infrastrutture scolastiche nella custodia dell'istituto (il riferimento è ai banchi la cui forma e disposizione anche visivamente dalle fotografie svela intrinseca pericolosità).
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Al riguardo, vanno richiamati i seguenti principi di diritto, di cui il Collegio ritiene che il primo giudice non abbia fatto buon governo, in base ai quali, ai sensi del citato art. 2048 c.c.,
v'e una presunzione di responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito di un alunno ai danni di altro alunno, per non aver predisposto misure idonee ad evitare il fatto (comma 1)
(Cassazione civile sez. III, 9 ottobre 2024, n.26360; Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2016, n.
9337; Cassazione civile, sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542); tale presunzione può essere superata con la prova, a carico dell'insegnante, di “non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno”, a causa di un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (comma 2) (Cassazione civile, sez. III, ord., 24 gennaio 2024, n. 2394; Cassazione civile, sez. III, ord., 31 gennaio 2018,
n. 2334).
Sostanzialmente analogo è il regime di distribuzione della prova della responsabilità da contatto sociale.
Con ragione dunque l'appellante si è doluto dell'errata applicazione delle disposizioni codicistiche nonché della violazione del D.M. del 18 dicembre 1975 e successive modifiche recanti “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che reca indicazioni sulle dimensioni delle aule in rapporto al numero dei discenti in modo che l'affollamento di giovani (talora più irruenti dei bambini) non possa essere causa di nocumento. Inoltre, non è stato adeguatamente considerato il fatto che alcuno aveva controllato la libertà da ostacoli del corridoio di accesso al banco di lavoro da un numero elevato di studenti contemporaneamente. Nel ragionamento del Tribunale è omesso il dato che nell'aula di elettronica i banchi, contrariamente alla prefata normativa, erano totalmente addossati, senza soluzione di continuità, l'uno all'altro in uniche due file, al punto che un solo alunno per alzarsi avrebbe dovuto attendere che anche altri lo facessero, come documentano le fotografie e la deposizione dello stesso ricorrente (“I banchi erano uniti uno all'altro e sono stato colpito quando ero in prossimità dell'uscita del corridoio laterale. Preciso che le uscite erano solo quelle laterali, dietro c'era un'altra fila di banchi”).
Univoche nel senso di escludere il caso fortuito sono anche le testimonianze raccolte.
Il prof. ha ricordato quanto segue: “I banchi erano troppo vicini. Lui ha toccato i tubolari Tes_1
del banco. Si sono alzati anche altri alunni per vedere come avveniva il collaudo, ho visto che è stato spinto da un compagno ma non sono in grado di individuare chi l'avesse spinto perché vi erano più
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
ragazzi uno vicino all'altro”; il tecnico di laboratorio ha aggiunto: “Vicino a lui c'era un Tes_2 po' di confusione perché c'erano altri ragazzi. Preciso che loro si sono alzati e lui è caduto tra banchi che sono uniti uno affianco all'altro”.
Ciò che appare dirimente per la soluzione del caso in quanto ha avuto rilevanza decisiva nel procurare l'evento sono le caratteristiche del banco in cui è inciampato Parte_1
cadendo, i cui piedi non sono costituiti da quattro montanti verticali, ma da elementi verticali terminanti ad uncino. Il fatto che proprio in esso si sia incastrato il piede del danneggiato emerge anche dalla consulenza medico-legale redatta in sede di accertamento tecnico preventivo e acquisita al fascicolo del primo grado del giudizio. In essa il dott.
della Corte ha scritto, a proposito delle lesioni patite dal periziato, che “Le fratture Per_1 di gamba propriamente dette sono quelle che interessano contemporaneamente la tibia e il perone.
Esse possono verificarsi sia per causa diretta (colpo contundente) sia per causa indiretta (ed è questo il caso) con un meccanismo di flessione o torsione. La flessione può esercitarsi più raramente con un doppio appoggio (come nel caso di caduta da una scala pioli con l'arto impigliato tra due gradini) o più frequentemente con un appoggio unico e in questo caso si parla di flessione libera, rappresentato, come in questo caso, dal piede improvvisamente arrestato da un ostacolo, mentre il corpo proiettato dalla forza viva della caduta sottopone la tibia e il perone ad uno sforzo di flessione che, superatane la resistenza, provoca la frattura. Per tali motivi, le lesioni riportate sono compatibili con la descrizione dell'incidente fornita dal periziando, pertanto, il nesso causale tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore è attendibile” (pagina 3 della relazione peritale).
In ragione di quanto sopra non è condivisibile la conclusione cui sul punto è pervenuto il
Tribunale secondo cui “l'asserita carenza organizzativa nel posizionamento dei banchi non ha avuto nessuna incidenza causale sull'accaduto” ed anche per questo motivo la domanda attorea deve trovare accoglimento.
Non ha invece pregio l'ulteriore motivo di doglianza attorea che ha rinvenuto un titolo di responsabilità nel fatto che la lesione nel laboratorio tecnico si stesse svolgendo senza il necessario ausilio dell'assistente tecnico applicato alla classe in quanto la prova orale ha dimostrato il contrario. Anche in ragione del fatto che l'evento non è stato procurato dal malfunzionamento di un macchinario od impianto e che la sola dotazione che ha interferito con il passo dello è stato un comune banco, complice la spinta del compagno, non Parte_1
è chiaro in cosa l'assistenza tecnica di cui si è dedotta l'assenza avrebbe potuto evitare il fatto.
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In conclusione, l'assenza di valide misure organizzative idonee a prevenire il verificarsi del danno quale occorso a mentre si trovava in aula durante un'ordinaria Parte_1
attività scolastica rende operativa la presunzione di responsabilità e importa che il CP_1
– e per esso la sua assicuratrice – sia tenuto al ristoro del danno.
In questo ragionamento non si evidenzia alcun contributo causale dello stesso danneggiato che possa, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., mitigare le conseguenze del danno in termini risarcitori.
10. Occorre accedere alla quantificazione del danno.
Dalla consulenza tecnica eseguita prima dell'iniziativa contenziosa esitata nell'ordinanza impugnata è risultato che l'appellante, nelle circostanze di tempo e luogo da lui descritte, è rimasto bloccato con la caviglia sinistra nel piedistallo del banco accanto al quale stava passando per raggiungere il tavolo di lavoro chiamato dall'insegnante. Per la presenza dell'ostacolo è rovinato al suolo dopo essere stato sospinto da un compagno, riportando lesioni alla gamba sinistra consistine nella frattura biossea contemporanea di tibia e perone con f.l.c. e così per “causa indiretta” integrata dal meccanismo di flessione o torsione, con un appoggio unico (il piedistallo del banco). Di ciò si è già detto a proposito della rilevanza causale dell'arredo nell'eziologia del fatto.
Quale conseguenza delle lesioni il dott. ha riconosciuto un danno Persona_2
biologico del 10% oltre ad un periodo di 60 giorni di inabilità totale e di 16 mesi (480 giorni) di inabilità al 50% comprensivo della riabilitazione attiva e passiva post-chirurgica, nonché riconosciuto congrue e spese mediche documentate in atti.
La stima del danno si attua applicando le Tabelle di Milano nell'ultima versione edita.
In base ad esse a spetta la somma di € 24.034,00 per danno biologico al Parte_1
10% in base all'età all'epoca del fatto (anni 17), cui nulla va aggiunto quale pretium doloris e personalizzazione (per i motivi di seguito espressi); di € 6.900,00 per 60 giorni di I.T.T. e di
€ 27.600,50 per 16 mesi (ossia 480 giorni) di I.T.P. al 50%.
Nulla è invece riconoscibile per danno morale e personalizzazione, su cui è mancata una specifica prova. Al contrario dalla consulenza emergono ampie ragioni per ritenere che a null'altro abbia diritto, nel senso che tutti i profili di danno sono già inclusi nel Parte_1
punto tabellato e nella stima globale effettuata in cui sono comprese le sofferenze subite dall'istante a causa del sinistro. Così il Collegio ritiene applicando i principi contenuti nelle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e 26975 e nella
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione della Corte Costituzionale n. 233 dell'11 luglio 2003 e con quanto positivizzato dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Ogni altra voce risarcitoria non può essere genericamente invocata e meno che mai presunta, secondo la recente giurisprudenza nomofilattica per la quale il danno - melius est sofferenza morale consiste in uno stato interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, solo ove dedotto e provato, può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (così Cassazione civile, sez. III,
21.03.2022, n. 9006; in senso conforme, Cassazione civile, sez. III 09.11.2022 n. 32935;
Cassazione civile, sez. VI - 3, 19.02.2019, n. 4878; Cassazione civile, sez. III 27.03.2018 n. 7513, oltre alle pronunce già ricordate prima). Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale, in quanto autonomi rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non paiono più giustificarne l'automatismo in percentuale né l'incorporazione nel punto
“pesante” che potrebbe, nel concreto, svilire la sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo, ove provato in misura diversa da quella percentuale. Recuperata la nozione di danno biologico da intendere come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” non deve negligersi che manca nel caso di specie la prova della sofferenza interiore autonoma ed indipendente dal biologico. I testi escussi nulla hanno riferito al riguardo, mentre il consulente ha escluso che gli esiti permanenti e stabilizzati possano incidere sulla sfera individuale della persona e sullo svolgimento delle sue attività quotidiane e aspettative di vita, negando anche ripercussioni sulla vita di relazione, oltre che sulla capacità lavorativa.
In queste valutazioni manca ogni elemento da cui ipotizzare la necessità di personalizzare il danno essendo ampiamente congruo ed idoneo al caso quello tabellato.
Le spese mediche sostenute e valutate congrue dal C.T.U. ammontano ad € 20.569,31.
Esse sono documentate nei seguenti termini: fattura n. 1296/2016 referto Rx gamba sinistra, piede dx, piede sx, caviglia dx e caviglia sx del 12.02.2016 effettuato presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. di € 94,00; ricevuta n. 25 del 12.03.2016 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in ortopedia e Persona_3
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda traumatologia, di € 222,00; ricevuta n. 58 del 28.07.2016 per intervento chirurgico di trattamento pseudoartrosi gamba sinistra dott. medico chirurgo, Persona_3
specialista in ortopedia e traumatologia, di € 5.002,00 con copia dell'assegno dato in pagamento;
fattura n. BF16219151 del 01.08.2016 prestazioni in regime di ricovero Direzione
Sanitaria “Istituto clinico Humanitas Research Institute” di Milano (MI) di € 11.457,40 con copia degli assegni dati in pagamento;
certificazione medica per utilizzo stampelle e relativo scontrino SI OP (MI) di € 25,00; fattura n. 3301/2016 Rx gamba sinistra del
09.08.2016 effettuato presso la Casa di Cura “la Madonnina” S.r.l. di San Gennaro Vesuviano
(NA) di € 20,00; fattura n. BF16227832 del 16.08.2016 analisi cliniche Direzione Sanitaria
“Istituto clinico Humanitas Research Institute” di Milano (MI) di € di € 46,46; fattura n.
6496/2016 Referto Rx gamba sinistra, effettuato in data 01.09.2016 presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 22,00; ricevuta n. 62 del 03.09.2016 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in ortopedia e Persona_3
traumatologia di € 222,00; fattura n. 7383/2016 referto Rx gamba sinistra, effettuato in data
29.09.2016 presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 22,00; ricevuta n. 68 del 01.10.2016 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, Persona_3 specialista in ortopedia e traumatologia di € 222,00; fattura n. 8056/2016 referto Rx gamba sinistra, effettuato in data 20.10.2016 presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 22,00; ricevuta n. 77 del 22.10.2016 per visita specialistica ortopedica dott.
[...] medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia di € 222,00; fattura n. Per_3
8783/2016 referto Rx gamba sinistra, effettuato in data 17.11.2016 presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 22,00; ricevuta n. 83 del 19.11.2016 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in ortopedia e Persona_3
traumatologia di € 222,00; fattura n. 414/2017 referto Rx gamba sinistra, effettuato in data
17.01.2017 presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 22,00; ricevuta n. 7 del 21.01.2017 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, Persona_3
specialista in ortopedia e traumatologia di € 222,00; ricevuta del 25.02.2017 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in ortopedia e Persona_3
traumatologia di € 222,00; fattura n. 1611/2017 referto Rx gamba sinistra, rx caviglia dx del
22.02.2017 effettuato presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 40,00; fattura n. 2500/2017 referto Rx gamba sinistra, del 22.03.2017 effettuato presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) di € 22,00; ricevuta di ritiro referti TC caviglia e piede
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dx del 21.03.2017, Casa di Salute “Santa Lucia S.r.l. di € 56,15; ricevuta n. 31 del 25.03.2017 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in Persona_3
ortopedia e traumatologia di € 222,00; fattura n. AAI/00003466/17 del 27.04.2017 per appl. onde d'urto x tess. scheletrico, dott. , spec. in ortopedia e traumatologia di € Persona_4
642,00; fattura n. AAI/00003467/17 del 27.04.2017 per visita medica dott. , spec. Persona_4
in ortopedia e traumatologia di € 152,00; fattura n. AAI/00004094/17 del 16.05.2017 per appl. onde d'urto x tess. Scheletrico dott. , spec. in ortopedia e traumatologia Persona_4
di € 482,00; fattura n. 4255/2017 referto Rx gamba sinistra, rx ortopanoramica del 23.05.2017 effettuato presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) per € 42,00; fattura n.
14103 del 21.06.2017 ticket su prestazioni sanitarie RM caviglia e piede dx, Casa di Salute
“Santa Lucia” S.r.l. per € 56,15; ricevuta n. 44 del 10.07.2017 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in ortopedia e Persona_5
traumatologia per € 150,00; fattura n. 076189 del 22.09.2017 esami diagnostici, effettuati presso Istituto Diagnostico dott. Varelli S.r.l. (NA) per € 56,15; ricevuta n. 327 del 11.10.2017 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, Persona_6
specialista in ortopedia e traumatologia per € 82,00; ricevuta n. 50 del 27.05.2017 per visita specialistica ortopedica dott. medico chirurgo, specialista in ortopedia e Persona_3
traumatologia per € 222,00; fattura n. 5143/2018 referto Rx gamba sinistra, effettuato in data
11.06.2018 presso Diagnostica per immagini, Guadagno S.r.l. (NA) per € 18,00; ricevuta pagamento cartella clinica ricovero A.O. Moscati Avellino del 28.12.2018 per € 18,00.
I documenti enumerati – e portati a conoscenza dell'istituto scolastico ancor prima che abbia avuto inizio il giudizio - sono stati tutti controllati (il fatto che siano prodotti in copia è argomento recessivo sia perché vistati dalla scuola, sia in quanto l' che ha CP_4
sollevato la questione non ha formulato alcuna obiezione riconducibile all'art. 2719 c.c. né indicato in cosa la copia divergerebbe dagli originali). Rispetto a quanto indicato dalla parte ricorrente - odierna appellante – dal calcolo mancano la fattura n. 3020/2018 referto Rx gamba sinistra, effettuato in data 05.04.2018 presso Diagnostica per immagini, Guadagno
S.r.l. (NA) e la ricevuta del 13.06.2018 del dott. medico Persona_6
specialista in ortopedia e traumatologia, entrambe indicate presenti nell'allegato n. 65 ma invece non scansionate e per questo espunte.
La cifra a titolo di danno alla persona dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione,
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (25 ottobre 2013) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
Sulle spese mediche sono dovuti i soli interessi legali.
11. Il ha diritto alla manleva da verso cui CP_1 Controparte_4 Parte_1
non ha l'azione diretta (come anche recentemente ricordato dalla Suprema Corte di
Cassazione con la decisione della III sezione civile dell'11 marzo 2025, n. 6496, proprio per un caso di danno ad un alunno a scuola, secondo cui l'azione risarcitoria diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è ammissibile).
L'azione di manleva ha invece fondamento in quanto il contratto assicurativo copre i rischi della scuola cui è chiamato a rispondere il dicastero.
12. La riforma della sentenza importa il ricalcolo delle spese dell'intero giudizio.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al mentre tra questo e la CP_1
compagnia esse meritano la compensazione. Esse vanno distratte in favore degli Avvocati
Angela Cordaro e Carla Russo che hanno reso la dichiarazione dell'art. 93 c.p.c..
La liquidazione è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (IV) e la natura del giudizio che in primo grado è stata trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c..
Alla parte soccombente va anche interamente posto l'onorario liquidato al C.T.U. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la causa contenziosa.
Tra il e la compagnia assicuratrice invece le spese meritano la compensazione per CP_1
la convergenza della posizione sostanziale.
P.Q.M
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli cron. n.
9840/2023, pubblicata in data 23 ottobre 2023 e notificata in pari data, condanna il a risarcire a il danno patito in data 25 Controparte_1 Parte_1
ottobre 2013 tramite il pagamento della somma liquidata all'attualità di € 58.534,00 su cui calcolare gli interessi al tasso legale prima devalutandola alla data dell'evento lesivo e rivalutandola di anno in anno fino alla presente statuizione, con gli ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo nonché a rifondergli la somma di € 20.569,31 a titolo di spese di cura con gli interessi dalla domanda al saldo;
⎯ condanna il alle spese del giudizio all'appellante che liquida Controparte_1 per il primo grado in € 286,00 per spese ed € 6.200,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 6.950,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati Angela Cordaro e Carla Russo che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ pone definitivamente i costi della consulenza tecnica d'Ufficio a carico del . CP_1
⎯ condanna a manlevare il di quanto tenuto a corrispondere Controparte_4 CP_1
all'appellante in forza dei precedenti capi;
⎯ compensa tra il e e spese del giudizio;
CP_1 Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 18 -