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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3236/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/7/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BIANCA Parte_1 C.F._1
CC ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tempagnano n. 150, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato MARIA SANNINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione San Marco, via del Brennero n. 109, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda. 2) La casa familiare resterà assegnata, con tutti gli arredi e relativi suppellettili che la corredano, al signor quale già nudo proprietario. Pt_1
3) Dal punto di vista economico la signora ed il signor si dichiarano Parte_2 Pt_1 economicamente autonomi ed autosufficienti, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di mantenimento, cui in ogni caso e per quanto occorrer possa espressamente rinunciano.
4) Il signor e la signora faranno fronte integralmente al mantenimento Pt_1 Parte_2 ordinario dei figli, optando per il mantenimento diretto. In particolare, per il periodo di permanenza
1 di e presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà al mantenimento diretto del Per_1 Per_2 figlio. Al riguardo, si precisa anche che la figlia è studente fuori sede a Torino, per cui tutte le spese Per_1 alla stessa necessarie (quali, a solo titolo di esempio, non esaustivo: vitto, alloggio, tasse universitarie, visite mediche, ecc.) saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso per un periodo di due anni per poi passare al 50% cadauno per ciascun genitore fino alla raggiunta autosufficienza economica. Per quanto riguarda il figlio si precisa che nel mese di giugno 2025 ha conseguito il Per_2 diploma presso l'Istituto Tecnico Industriale e nel settembre dovrebbe iniziare a lavorare, come meccanico. Pertanto, anche per le spese straordinarie vengono ripartire nella misura del Per_2
70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso per un periodo di due anni per poi passare al 50% cadauno per ciascun genitore fino alla raggiunta autosufficienza economica.
5) L'autovettura Capture targata FE 993 ME già intestata alla signora resterà in Parte_2 piena proprietà, possesso e godimento della stessa.
6) L'autovettura Peugeot targata EH 484 MY già intestata al signor resterà in piena Parte_1 proprietà, possesso e godimento dello stesso.
7) I ricorrenti, per le Polizze, indicate qui a seguire, precisano di non voler procedere al loro disinvestimento, con l'impegno reciproco a non modificare il nominativo del beneficiario, fatta salva la richiesta espressa dei rispettivi beneficiari, e di procedere al relativo Per_1 Per_2 disinvestimento, per necessitudini loro personali, con attribuzione della relativa somma disinvestita, compresi gli eventuali interessi maturati, al medesimo legittimo beneficiario:
- Polizza di Assicurazione sulla vita Nr. 50012068835, Premio €. 20.000,00, contraente:
[...]
- Assicurato/Beneficiario caso vita: - beneficiario/caso Parte_2 Parte_2 morte: Persona_3
- Polizza di Assicurazione sulla vita Nr. 50012068737, Premio €. 15.000,00, contraente:
[...]
- Assicurato/Beneficiario caso vita: - beneficiario/caso Parte_2 Parte_2 morte: Persona_4
8) I ricorrenti precisano altresì che la Polizza di Assicurazione sulla vita Nr. 50008417539,
[...]
e già avente quale contraente/assicurato la signora e Controparte_1 Parte_2
n. 50007727570 con contraente non saranno Controparte_2 Parte_2 disinvestite e, pertanto, la stessa signora provvederà, con la sottoscrizione del Parte_2 presente atto, a corrispondere la quota di 1/2 di dette polizze in favore del signor on bonifico Pt_1 bancario, il quale, con il relativo accredito sul suo conto corrente, ancorché risulti, insieme ai figli beneficiario/caso morte, dichiara di non aver null'altro a pretendere e/o esigere a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alla predetta Polizza avendo ricevuto a saldo la quota di sua spettanza. 9) I ricorrenti, salvo tutto quanto sopra previsto, specificano che il patrimonio mobiliare, i conti correnti bancari e/o postali e tutto quanto a loro connesso (per esempio somme giacenti, dossier, titoli, etc.), sono stati divisi prima della sottoscrizione del presente ricorso e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere e/o da esigere vicendevolmente l'uno nei confronti dell'altro. Si precisa pure che la Polizza di Assicurazione Posta Futuro n. 50007727570 con contraente CP_2 [...]
e beneficiari caso morte coniuge e figli, verrà disinvestita con la sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso e il relativo valore verrà diviso a metà, per la quota di 1/2 ciascuno, non appena
2 verrà accreditato con gli eventuali interessi maturati sull'attuale conto corrente postale cointestato.
10) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si autorizzano a vivere separatamente.
11) Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 21/6/1998, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 21/6/1998, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 61, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1998, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/7/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BIANCA Parte_1 C.F._1
CC ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tempagnano n. 150, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato MARIA SANNINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione San Marco, via del Brennero n. 109, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda. 2) La casa familiare resterà assegnata, con tutti gli arredi e relativi suppellettili che la corredano, al signor quale già nudo proprietario. Pt_1
3) Dal punto di vista economico la signora ed il signor si dichiarano Parte_2 Pt_1 economicamente autonomi ed autosufficienti, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di mantenimento, cui in ogni caso e per quanto occorrer possa espressamente rinunciano.
4) Il signor e la signora faranno fronte integralmente al mantenimento Pt_1 Parte_2 ordinario dei figli, optando per il mantenimento diretto. In particolare, per il periodo di permanenza
1 di e presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà al mantenimento diretto del Per_1 Per_2 figlio. Al riguardo, si precisa anche che la figlia è studente fuori sede a Torino, per cui tutte le spese Per_1 alla stessa necessarie (quali, a solo titolo di esempio, non esaustivo: vitto, alloggio, tasse universitarie, visite mediche, ecc.) saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso per un periodo di due anni per poi passare al 50% cadauno per ciascun genitore fino alla raggiunta autosufficienza economica. Per quanto riguarda il figlio si precisa che nel mese di giugno 2025 ha conseguito il Per_2 diploma presso l'Istituto Tecnico Industriale e nel settembre dovrebbe iniziare a lavorare, come meccanico. Pertanto, anche per le spese straordinarie vengono ripartire nella misura del Per_2
70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso per un periodo di due anni per poi passare al 50% cadauno per ciascun genitore fino alla raggiunta autosufficienza economica.
5) L'autovettura Capture targata FE 993 ME già intestata alla signora resterà in Parte_2 piena proprietà, possesso e godimento della stessa.
6) L'autovettura Peugeot targata EH 484 MY già intestata al signor resterà in piena Parte_1 proprietà, possesso e godimento dello stesso.
7) I ricorrenti, per le Polizze, indicate qui a seguire, precisano di non voler procedere al loro disinvestimento, con l'impegno reciproco a non modificare il nominativo del beneficiario, fatta salva la richiesta espressa dei rispettivi beneficiari, e di procedere al relativo Per_1 Per_2 disinvestimento, per necessitudini loro personali, con attribuzione della relativa somma disinvestita, compresi gli eventuali interessi maturati, al medesimo legittimo beneficiario:
- Polizza di Assicurazione sulla vita Nr. 50012068835, Premio €. 20.000,00, contraente:
[...]
- Assicurato/Beneficiario caso vita: - beneficiario/caso Parte_2 Parte_2 morte: Persona_3
- Polizza di Assicurazione sulla vita Nr. 50012068737, Premio €. 15.000,00, contraente:
[...]
- Assicurato/Beneficiario caso vita: - beneficiario/caso Parte_2 Parte_2 morte: Persona_4
8) I ricorrenti precisano altresì che la Polizza di Assicurazione sulla vita Nr. 50008417539,
[...]
e già avente quale contraente/assicurato la signora e Controparte_1 Parte_2
n. 50007727570 con contraente non saranno Controparte_2 Parte_2 disinvestite e, pertanto, la stessa signora provvederà, con la sottoscrizione del Parte_2 presente atto, a corrispondere la quota di 1/2 di dette polizze in favore del signor on bonifico Pt_1 bancario, il quale, con il relativo accredito sul suo conto corrente, ancorché risulti, insieme ai figli beneficiario/caso morte, dichiara di non aver null'altro a pretendere e/o esigere a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alla predetta Polizza avendo ricevuto a saldo la quota di sua spettanza. 9) I ricorrenti, salvo tutto quanto sopra previsto, specificano che il patrimonio mobiliare, i conti correnti bancari e/o postali e tutto quanto a loro connesso (per esempio somme giacenti, dossier, titoli, etc.), sono stati divisi prima della sottoscrizione del presente ricorso e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere e/o da esigere vicendevolmente l'uno nei confronti dell'altro. Si precisa pure che la Polizza di Assicurazione Posta Futuro n. 50007727570 con contraente CP_2 [...]
e beneficiari caso morte coniuge e figli, verrà disinvestita con la sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso e il relativo valore verrà diviso a metà, per la quota di 1/2 ciascuno, non appena
2 verrà accreditato con gli eventuali interessi maturati sull'attuale conto corrente postale cointestato.
10) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si autorizzano a vivere separatamente.
11) Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 21/6/1998, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 21/6/1998, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 61, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1998, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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