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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Marino
Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
con l'avv. Alessandro Parisi;
C.F._2
Opponenti
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: e per essa , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 con l'Avv. Marco Presenti;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 228/2021;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 29.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in favore dell'opposta società, deducendo la lesione del diritto di difesa e la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di indicazione del numero di ruolo.
Nel merito hanno contestato la pretesa creditoria avanzata da rappresentando Controparte_2
che il contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo deve essere considerato nullo in virtù dell'illegittimità delle clausole vessatorie e delle clausole sugli interessi pattuiti a tassi usurari.
Hanno, altresì, disconosciuto le firme apposte in contratto.
Per tali motivi parte opponente ha concluso chiedendo che il Tribunale adito così disponga: dichiarare nullo o invalido o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto disporne la revoca;
accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di prestito personale e delle clausole vessatorie ivi contenute;
ordinare ad di cancellare immediatamente e a proprie spese qualsiasi Controparte_2
iscrizione e/o segnalazione pregiudizievole eventualmente intervenuta;
condannare l'opposta società al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Resisteva parte opposta, rappresentando come parte opponente, mediante accesso al fascicolo telematico, ha potuto svolgere attività difensiva e che, pertanto, non è riscontrabile alcuna lesione del diritto di difesa.
Tutto ciò premesso, ha chiesto che il Tribunale di Lamezia Terme così disponga: in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso;
nel merito e in via principale rigettare l'opposizione in quanto infondata;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda condannare comunque parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 12.067,36, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente
[...]
stabilito sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dal riconoscimento, mediante decreto ingiuntivo, di un credito pari ad euro 12.067,36 derivante da contratto di finanziamento stipulato tra , in Parte_1
qualità di intestatario, e in qualità di coobbligati e Controparte_1 Controparte_4 CP_5
in qualità di ente finanziatore.
[...]
Successivamente il credito è stato ceduto da all'odierna società opposta Controparte_5 Controparte_2
[...]
In via preliminare è necessario rigettare l'eccezione di nullità e/o invalidità o inefficacia del decreto ingiuntivo per vizio di forma sollevata da parte opponente.
Dall'esame degli atti e documenti di causa risulta che la copia del decreto ingiuntivo notificata ai signori contiene il numero di iscrizione a ruolo del procedimento di ingiunzione e che gli stessi hanno Pt_1
avuto accesso, a seguito di apposita istanza, al fascicolo telematico del procedimento monitorio.
Parte opponente ha, dunque, avuto conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed ha proposto le azioni processuali ritenute necessarie, prova ne sia il presente giudizio di opposizione, sollevando altresì contestazioni nel merito.
Di conseguenza, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto di difesa, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione. CP Con riguardo, invece, alla fondatezza della pretesa creditoria, la società ha dato prova dell'esistenza del credito mediante produzione del contratto di finanziamento (cfr. doc. n .12 allegato alla memoria 183, comma sesto, n. 2 di parte opposta) nonché della raccomandata con ricevuta di consegna con la quale ha comunicato al debitore la cessione del suddetto credito da parte di (cfr. doc. n. 6 in Controparte_5
allegato al fascicolo monitorio). Sul punto si evidenzia che l'avvenuta cessione non è stata oggetto di contestazione da parte degli opponenti e, dunque, deve considerarsi provata ex art. 115 c.p.c.
Al fine di dimostrare l'inesistenza del diritto di credito, i sig.ri hanno eccepito il Pt_1
disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme apposte in contratto.
A tal proposito occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, nonostante il disconoscimento della scrittura privata non rivesta forma vincolata, deve comunque possedere i caratteri della specificità e determinatezza, non potendo costituire una mera espressione di stile (cfr. ex multis
Cass. n. 18042/2014).
Orbene, nel caso in esame, l'esperito disconoscimento appare assolutamente generico, non avendo l'opponente chiarito a quale o quali firme vada imputato.
Inoltre, la deduzione secondo cui gli opponenti non avrebbero, in realtà, stipulato il contratto mal si concilia con la circostanza del parziale adempimento degli obblighi contrattuali, dimostrata da controparte mediante produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che rappresenta i movimenti riguardanti il contratto n. 0010393021401400 intestato ad . Parte_1
Parte opponente ha, infine, dedotto la nullità dell'accordo contrattuale a causa dell'illegittimità delle clausole vessatorie in esso contenute.
Si precisa in punto di diritto che, qualora il contratto preveda clausole indicate come “vessatorie” non specificatamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., queste devono considerarsi come non apposte.
Dunque l'illegittimità delle clausole vessatorie, pur comportando la nullità delle stesse, non comporta altresì la nullità del contratto, che rimane valido per la restante parte.
Inoltre, il contraente che intende eccepire la vessatorietà delle clausole deve indicare i motivi concreti e specifici volti a dimostrare il carattere vessatorio, ovvero lo squilibrio nei diritti e obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore.
Nel caso in esame, parte opponente non ha fornito alcun elemento idoneo a pervenire ad una simile conclusione, limitandosi invece a svolgere una contestazione meramente generica.
Parimenti, risultano totalmente generiche l'eccezione di nullità dell'atto di fideiussione e di nullità della clausola sugli interessi, in mancanza di puntuali e specifiche contestazioni da parte degli opponenti.
Alla luce di quanto finora esposto, si ritiene, quindi, che la società abbia dato Controparte_2
sufficiente prova del diritto di credito per la somma di euro 12.067,36 nei confronti di Parte_1
ed .
[...] Controparte_1
Pertanto, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla causa in oggetto così dispone:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e dichiara la definitiva esecutorietà;
-Condanna ed , in solido, alla refusione delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori dovuti come per legge, in favore di parte opposta;
-Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Lamezia Terme, lì 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda