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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1624/2025 RG congiuntamente promosso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
, nata in [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. DE Parte_1
MAS AT
e da
nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. DE CP_1
MAS AT
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato in data 4.9.2025 ricorso congiunto ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della modifica delle condizioni di separazione ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre la parziale modifica delle condizioni di separazione previste con sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Belluno, pubblicata
1 in data 16.4.2021, in conformità alle condizioni concordate, con conseguente revoca del punto 3 delle predette condizioni e dell'assegnazione della casa familiare ivi prevista.
Va conseguentemente accolta altresì la concorde richiesta delle parti di ordinare la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione (presentazione n. 10 del 10.4.2018, RG
4141, RP 3311) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di separazione previste con sentenza n. 111/2021 del Tribunale di
Belluno, pubblicata in data 16.4.2021, in conformità alle condizioni concordate dalle parti:
1) dispone la revoca del punto 3 delle condizioni di separazione previste con sentenza n.
111/2021 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 16.4.2021 e dell'assegnazione della casa familiare ivi prevista;
2) ordina per l'effetto la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione
(presentazione n. 10 del 10.4.2018, RG 4141, RP 3311) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Belluno, 9/10/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1624/2025 RG congiuntamente promosso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
, nata in [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. DE Parte_1
MAS AT
e da
nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. DE CP_1
MAS AT
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato in data 4.9.2025 ricorso congiunto ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della modifica delle condizioni di separazione ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre la parziale modifica delle condizioni di separazione previste con sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Belluno, pubblicata
1 in data 16.4.2021, in conformità alle condizioni concordate, con conseguente revoca del punto 3 delle predette condizioni e dell'assegnazione della casa familiare ivi prevista.
Va conseguentemente accolta altresì la concorde richiesta delle parti di ordinare la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione (presentazione n. 10 del 10.4.2018, RG
4141, RP 3311) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di separazione previste con sentenza n. 111/2021 del Tribunale di
Belluno, pubblicata in data 16.4.2021, in conformità alle condizioni concordate dalle parti:
1) dispone la revoca del punto 3 delle condizioni di separazione previste con sentenza n.
111/2021 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 16.4.2021 e dell'assegnazione della casa familiare ivi prevista;
2) ordina per l'effetto la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione
(presentazione n. 10 del 10.4.2018, RG 4141, RP 3311) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Belluno, 9/10/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
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