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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GAETANO FABIO FIAMMA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Asiago n. 3, Catania;
ATTRICE;
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro tempore, sig.
[...] P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONINO MAUGERI, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il suo studio in viale XX Settembre n. 28, Catania;
CONVENUTO
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 07/01/2022 notificato in pari data, Parte_1 proponeva opposizione avverso la delibera condominiale del 17/09/2021, al punto 2 nonché
pagina 1 di 22 avverso tutte quelle precedenti e successive collegate e connesse, compresa la delibera del
13/11/2019, e pertanto conveniva il detto Condominio innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale - ritenere e dichiarare che il sistema fognario che insiste nell'androne – ad uso esclusivo degli immobili e - Pt_1 _1 al civico 4 di è stato sempre destinato all'esclusivo servizio dell'immobile Controparte_1 dell'attrice; - ritenere e dichiarare che l'assemblea condominiale non può validamente deliberare sul sistema fognaria posto al servizio esclusivo dell'immobile dell'attrice, modificando e/o alterandolo, perché non rientra tra le parti comuni dell'edificio condominiali,
- conseguentemente, ritenere e dichiarare invalida la delibera del 17.09.2021 al punto 2
(nonché tutte quelle precedenti e successive collegate e connesse, compresa la delibera del
13.11.2019) perché posta in essere in violazione dell'art. 1117 n. 3 c.c. e dell'art. 1123 c.c. e seguenti;
- ritenere e dichiarare nulla la delibera del 13.11.2019, mai notificata validamente all'attrice e agli altri comproprietari dell'immobile perché posta in essere in violazione dell'art. 1117 n. 3 c.c., atteso che si riferisce al sistema fognario che non è parte comune dell'edificio condominiale;
- ritenere e dichiarare nulla, e/o con qualsivoglia altra statuizione annullare, la delibera assembleare del 17.09.2021 nella parte impugnata nonché tutte le altre delibere successive connesse e collegate, compresa la delibera del 13.11.2019; - con vittoria di spese e compensi, incluse le spese generali”.
A fondamento delle proprie domande, parte attrice adduceva che:
L'opposizione era spiegata avverso la delibera assembleare del 17.09.2021, comunicata in data
21.09.2021, al punto 2 dell'ordine del giorno in cui si leggeva “Dopo le spiegazioni dell'ing.
e considerato che : i lavori di scasso e di realizzazione del tratto di tubazione CP_3 fognaria della signora sono state realizzate dalla ditta come da progetto;
che la signora Pt_1
ha impedito la realizzazione dei lavori di allaccio alle botteghe del signor che
Pt_1 Pt_2 la signora autonomamente ed illecitamente ha ricolmato lo scavo e ripavimentato con
Pt_1 maestranze proprie l'androne e che dai lavori eseguiti dalla signora il signor
Pt_1 _1 dichiara di aver provveduto a rifinire la scala a sue spese e cure e spese, l'assemblea all'unanimità dei presenti dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio fognario autonomo delle botteghe del signor alla pubblica fognatura, lo stesso pagherà la somma che gli Pt_2 sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea, mentre la signora dovrà
Pt_1 sostenere per intero i costi di realizzazione delle opere che di fatto sono diventate private”.
pagina 2 di 22 La delibera impugnata, e tutte quelle connesse antecedenti e successive, compresa la delibera del 13.11.2019 erano illegittime ed invalide e pertanto dovevano essere dichiarate invalide e/o nulle per i seguenti motivi:
- L'attrice era comproprietaria assieme ai fratelli e per successione Per_2 CP_4 CP_5 paterna e materna dell'immobile sito a Catania, Via Santa Barbara n. 4 piano primo, facente parte dell'edificio condominiale , amministrato dal signor Controparte_1 CP_2
.
[...]
- In origine l'immobile dell'attrice era unificato all'immobile limitrofo attualmente di proprietà dei signori e , costituendo un unico immobile di Controparte_6 Controparte_7 proprietà della famiglia dell'attrice.
- L'immobile dell'attrice e quello dei signori e Controparte_6 Controparte_7
(sub. 14 e 15) avevano sempre avuto un accesso esclusivo, indipendente ed autonomo (con relativo androne e scala) dal civico 4 di , mentre gli altri immobili facenti Controparte_1 parte dell'edificio condominiale avevano sempre avuto accesso dal civico 10.
- Inoltre, sin dal 1939, a seguito di apposito frazionamento dell'originario immobile di proprietà della famiglia , l'immobile dell'attrice era servito da un autonomo sistema fognante con Pt_1 relativa tubazione (interrato nell'androne di accesso al civico n. 4 di ) mentre Controparte_1 gli altri immobili dell'edificio condominiale, compreso l'immobile dei signori
[...]
e – erano stati sempre serviti dalla fogna condominiale CP_6 Controparte_7 ubicata nei pressi del cortile condominiale, da cui si accedeva al civico 10 di . Controparte_1
- Il condominio di , senza il consenso dell'attrice e degli altri Controparte_1 comproprietari aveva preteso (presentando all'insaputa dell'attrice e degli altri comproprietari un apposito progetto al Comune di Catania) arbitrariamente ed illegittimamente di collegare la tubazione fognaria della bottega del con il sistema fognario autonomo che Controparte_8 aveva sempre servito soltanto l'immobile dell'attrice.
- L'attrice, in perfetta buona fede, aveva acconsentito, in occasione dei lavori di collegamento del suo sistema fognante alla rete fognaria del Comune di Catania, l'accesso al proprio androne alla incaricata dal Condominio (direttore dei lavori ing. ); Parte_3 CP_3
- Casualmente, l'attrice si era accorta, con l'ausilio del proprio tecnico ing. che la Per_3 società incaricata dal Condominio, illegittimamente ed arbitrariamente, stava per collegare la tubazione proveniente dalla bottega del signor al sistema fognante che CP_1 Pt_2 aveva sempre servito unicamente l'immobile dell'attrice. pagina 3 di 22 - Di conseguenza, l'attrice aveva intimato alla ditta di non proseguire i lavori diffidandola a ripristinare la situazione dei luoghi.
- A seguito di tali fatti, con delibera del 17.09.2021, l'assemblea condominiale all'unanimità dei presenti aveva deliberato:”…dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio fognario autonomo delle botteghe del signor alla pubblica fognatura, lo stesso pagherà la Pt_2 somma che gli sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea, mentre la signora
dovrà sostenere per intero i costi di realizzazione delle opere che di fatto sono diventate Pt_1 private.”
- Con domanda di mediazione del 15.10.2021 - notificata regolarmente all'amministratore -
l'attrice aveva adito l'organismo Concordia Mediazioni.
- In data 07.12.2021, la mediazione avviata da parte attrice si era conclusa con esito negativo.
L'attrice sosteneva quindi la nullità della delibera assembleare del 17.09.2021 nonché delibere connesse, compresa la delibera del 13.11.2019, in quanto:
- Il sistema fognario (interrato) insistente nell'androne dell'accesso autonomo al civico 4 di Via
Santa Barbara n. 4, sin dal 1939 era stato sempre destinato al servizio esclusivo dell'immobile dell'attrice.
Non sussisteva nessun rapporto di strumentalità ed accessorietà tra il predetto impianto fognario e le altre unità abitative, che disponevano e fruivano di altro impianto fognante di natura condominiale.
Di conseguenza, il predetto sistema fognario, che serviva esclusivamente l'immobile dell'attrice, non essendo destinato all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c. n. 3 non rientrava tra le parti comuni dell'edificio condominiale.
Infatti, le altre unità immobiliari facenti parti del , Controparte_9 Controparte_1 fruivano e disponevano di un altro sistema fognante centralizzato comune che insisteva nel Co cortile a cui si accedeva dall'androne di accesso dal civico CP_10
Di certo, il sistema fognante che era destinato all'uso esclusivo dell'immobile dell'attrice e non rientrava tra le parti comuni dell'edificio condominiale, non poteva essere validamente oggetto di decisioni da parte dell'assemblea condominiale.
pagina 4 di 22 L'assemblea condominiale non poteva validamente decidere né di alterare né di modificare il sistema fognante che serviva esclusivamente l'immobile dell'attrice; diversamente, sarebbe stata modificata arbitrariamente ed illegittimamente la situazione dei luoghi con grave violazione dei diritti ed interessi della parte attrice.
Con delibera del 17.09.2021, l'assemblea condominiale – decidendo su questioni inerenti la fogna destinata all'uso esclusivo dell'attrice, quindi non su parti comuni dell'edificio condominiale – aveva deciso, tra le altre cose, di modificare arbitrariamente la destinazione delle somme del piano di ricostruzione inerente ai fondi europei e regionali, a favore del ed a svantaggio dell'attrice. Controparte_8
In realtà l'assemblea condominiale – modificando arbitrariamente la situazione dei luoghi - intendeva collegare al sistema fognario destinato esclusivamente a servire l'immobile dell'attrice la tubazione fognaria della bottega di proprietà del condomino Pt_2
Inoltre, atteso che l'attrice legittimamente aveva impedito la modifica della situazione dei luoghi ed il collegamento arbitrario al proprio sistema fognario, l'assemblea condominiale l'aveva “punita” ponendo a suo carico le spese necessarie ed ulteriori per consentire in altro modo di collegare la tubazione della bottega del signor Pt_2
Così facendo, l'assemblea condominiale in violazione dell'art. 1117 c.c. n. 3 e dell'art.1123 c.c.
e seguenti, aveva posto a carico dell'attrice somme non dovute.
Inoltre, con delibera del 13.11.2019, mai notificata né all'attrice né altri comproprietari,
l'assemblea condominiale aveva deliberato il collegamento del sistema fognario dell'immobile dell'attrice alla tubazione della bottega del condomino Pt_2
La delibera impugnata nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi erano nulli, perché pregiudicavano gravemente i diritti e gli interessi della parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31/03/2022, si costituiva in giudizio il
sito in Catania, , nella persona Controparte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore , contestando la domanda attorea e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto chiedeva al Tribunale di: P_
“In via preliminare, - dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di Catania;
pagina 5 di 22 -rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata non sussistendone i presupposti;
-dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di invalidità delle delibere successive, connesse e collegate, compresa la delibera del 13.11.19;
2) In via di merito -rigettare in toto le domande attoree dichiarando la piena legittimità della delibera assembleare del 17.09.21;
- rigettare l'impugnazione proposta avverso le altre delibere in quanto nulla, inammissibile, improcedibile e infondata;
3) Condannare parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) Condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.91 c.p.c. comma 1 e anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 3;
5) In via istruttoria rigettare la richiesta di CTU formulata da parte attrice in quanto la stessa appare del tutto esplorativa e in ogni caso inammissibile, irrilevante ed ininfluente per i motivi sopra esposti.
Allo scopo, il convenuto eccepiva: P_
- Preliminarmente, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, avendo l'attrice indicato in € 5.000,00 il valore della causa, per cui, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., la competenza apparteneva al Giudice di Pace;
- Inoltre, l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, in quanto non era stato indicato nessun grave motivo né ricorrevano il fumus boni iuris e il periculum in mora;
- Nel merito, il convenuto eccepiva che: P_
- Il nell'anno 2005 aveva deliberato l'esecuzione dei lavori di Controparte_1 restauro, risanamento conservativo e adeguamento antisismico dell'edificio ai sensi della
Legge n.433/91 e dell'Ordinanza Ministeriale n.2212/92/FPC, usufruendo del relativo contributo statale, come da progetto redatto dall'Arch. Persona_4
- Detto progetto era stato approvato dal Comune di Catania e con provvedimento del
15.01.08 era stata autorizzata l'esecuzione dei lavori.
- I lavori previsti originariamente, a causa delle vicissitudini e delle motivazioni specificatamente descritte dall'allora Direttore dei Lavori, Arch. nella Persona_5
pagina 6 di 22 Relazione contenuta nel corpo della perizia suppletiva, avevano subito alcune varianti ivi analiticamente indicate e regolarmente approvate dal e dal Comune di P_
Catania.
- L'Arch. rilevava nel l'inesistenza di un impianto fognario di raccolta Per_5 P_ dei reflui che quindi venivano dispersi tutti nel sottosuolo a perdere, con conseguente inquinamento del sottosuolo e gravi rischi per la salubrità del P_
- Inoltre, accertato che i reflui dispersi nel sottosuolo, nel tempo, avevano gravemente danneggiato le fondamenta dell'edificio, era stato previsto anche il risanamento delle strutture di fondazione danneggiate dalla mancata regimentazione dei reflui, nonché la realizzazione di un sistema fognario per convogliare tutti i reflui nella pubblica fognatura;
- Pertanto, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, non esisteva nessun sistema fognario autonomo a servizio dell'immobile di sua proprietà, ma anche detto immobile scaricava nel sottosuolo condominiale.
- Nel progetto per la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque reflue allegato alla citata Relazione sotto la voce Tavola 10 e approvato dal Comune con provvedimento del 14.11.19, per le unità immobiliari ubicate in angolo fra la e la Via Controparte_1
Giuseppe Garibaldi, si prevedeva la realizzazione di unico pozzetto, da collocare sul marciapiede antistante il civico 4 di , dove far confluire una condotta Controparte_1 fognaria interrata, da realizzare nel sottosuolo dell'androne di Via Santa Barbara n.4, che avrebbe dovuto raccogliere sia i reflui provenienti dalla due botteghe al piano terra di proprietà ubicate ai civici 206 e 208 di Via Giuseppe Garibaldi, che quelli Pt_2 provenienti dall'appartamento al primo piano di proprietà con ingresso da Via Pt_1
Santa Barbara n. 4;
- I detti lavori di allaccio degli scarichi dell'intero edificio condominiale alla fognatura comunale erano necessari e imprescindibili per l'ottenimento del contributo pubblico e il progetto dell'Arch. ove erano previsti era stato regolarmente approvato Per_5 dall'assemblea del 11.12.18 (punto n.2) anche con il voto favorevole della stessa parte attrice e ulteriormente ratificato dall'assemblea del 05.03.20 (punto n.12) sempre pure col voto favorevole della IG presente per delega a;
Pt_1 Persona_6 assemblea in cui veniva, altresì, ratificata la costituzione del fondo per i lavori non compresi nel contributo statale e il relativo piano di riparto (punto 5), nonché la scelta della nuova impresa e l'autorizzazione alla firma del contratto (punti 6, 7 e 8).
- Inoltre, con Raccomandata del 12.06.20, l'Amministratore, riassumeva il deliberato riguardante i lavori, specificava le voci del nuovo quadro economico e allegava il pagina 7 di 22 Prospetto rate Fondo ristrutturazione, comprensivo sia dell'importo originario, sia delle rate integrative. Pertanto, non corrispondeva al vero che i lavori relativi alla fogna fossero stati eseguiti all'insaputa e/o senza il consenso di parte attrice.
- La IG , tuttavia, aveva sempre ostacolato l'esecuzione delle opere citate, Pt_1 provocandone anche la sospensione. Infatti, la Ditta incaricata, al fine di dare esecuzione al progetto, aveva eseguito uno scavo al di sotto della pavimentazione dell'androne del vano scala di Via Santa Barbara n.4 e proseguendo lo scavo sulla pubblica via, aveva allacciato alla fognatura comunale una tubazione di scarico che avrebbe dovuto raccogliere, secondo progetto, i reflui a perdere nel sottosuolo provenienti dalle due botteghe al piano terra di proprietà e quelli provenienti dall'appartamento al Pt_2 primo piano, di proprietà , con ingresso dal vano scala di Via Santa Barbara n.4; Pt_1
l'impresa aveva provveduto quindi ad allacciare, collocando una tubazione provvisoria, lo scarico proveniente dall'appartamento al primo piano di proprietà . Pt_1
- Di poi la ditta si apprestava ad eseguire gli allacci delle due botteghe di proprietà Pt_2 ma la IG non aveva consentito alle maestranze l'accesso all'androne, Pt_1 impedendo così la prosecuzione dei lavori.
- Di ciò il Direttore dei lavori informava l'Amministratore con pec del 03.12.20. Al fine di dirimere la controversia si effettuava un sopralluogo congiunto in data 21.12.20, ma senza esito, stante che con raccomandata del 27.12.20 la IG comunicava che Pt_1 avrebbe completato i lavori per il collegamento della propria fognatura a sue spese e che non avrebbe permesso agli altri condomini interessati di collegare gli scarichi attraverso la medesima tubazione (realizzata dal . P_
- L'Impresa e il Direttore dei lavori concordavano con il condomino Controparte_6
, proprietario dell'altro appartamento al primo piano che accedeva sempre dal vano
[...] scala di Via Santa Barbara n.4, l'accesso al vano scala per la ripresa dei lavori e, in seguito ad un'ulteriore richiesta di slittamento dei lavori, avanzata per le vie brevi all'impresa dalla IG , si concordava la data del 04.01.21 per la prosecuzione, come Pt_1 affermato anche dal condomino con PEC del 29.12.20. Tuttavia, nelle more, la _1
IG , come accertato dal Direttore dei lavori personalmente in data 30.12.20, Pt_1 faceva propria, in via definitiva, la tubazione di allaccio fognario ad uso esclusivo dell'appartamento al primo piano di proprietà , provvisoriamente collocata Pt_1 dall'impresa in attesa del completamento dei lavori e faceva ricolmare anche lo scavo.
Per tale ragione il Direttore dei lavori sporgeva formale denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri di Catania. pagina 8 di 22 - In seguito, la IG reiterava all'Amministratore le proprie infondate doglianze Pt_1 con comunicazione del 03.01.21 che veniva riscontrata con raccomandata del 11.01.21 con la quale veniva richiesto alla IG ancora una volta di consentire la Pt_1 prosecuzione dei lavori come da progetto regolarmente approvato.
- Come precisato dal Direttore dei lavori con PEC del 26.01.21, al fine di completare le opere di restauro, risanamento conservativo e adeguamento antisismico dell'edificio ed ottenere il contributo richiesto, era necessario accedere all'interno dell'androne di Via
Santa Barbara n.4, effettuare i lavori di scavo del materiale illegittimamente ricolmato, rimuovere eventuali modifiche non autorizzate alle tubazioni di scarico effettuate dalla con proprie maestranze e completare i lavori secondo il progetto approvato CP_11 dall'assemblea dei condomini, dalla SIDRA e dal Comune di Catania, compresi gli allacci dei reflui domestici provenienti dall'appartamento al primo piano di proprietà e Pt_1 dalle due botteghe al piano terra di proprietà che scaricavano a perdere nel Pt_2 sottosuolo;
in mancanza non sarebbe stato possibile redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori e quindi non si poteva ottenere la rata finale del contributo assegnato che veniva erogata solo dopo il completamento di tutte le opere e si rischiava di perdere il contributo già riscosso.
- Successivamente seguiva uno scambio di corrispondenza tra il e la IG P_
, anche a mezzo dei rispettivi legali che tuttavia non sortiva alcun effetto in quanto Pt_1 quest'ultima non consentiva l'accesso delle maestranze incaricate dal e P_ giustificava il suo rifiuto asserendo addirittura anche la proprietà esclusiva dell'androne condominiale.
- In considerazione di ciò, l'assemblea dei condomini, al fine di evitare un contenzioso con la IG per aver illecitamente ricolmato lo scavo e per non aver permesso Pt_1
l'esecuzione delle opere di allaccio alla fognatura pubblica come da progetto e per trovare una soluzione che permettesse comunque la regolarità dei lavori per ottenere l'asseverazione del Comune, deliberava di mantenere l'allaccio fognario realizzato in via provvisoria dal e quello realizzato in via definitiva dalla IG a P_ Pt_1 servizio dell'appartamento di sua proprietà e di realizzare un secondo allaccio fognario autonomo che servisse soltanto le due botteghe di proprietà Conseguentemente, Pt_2 poiché il non aveva sostenuto le spese per ricolmo dello scavo e di P_ rifacimento della pavimentazione dell'androne, atteso che a ciò aveva provveduto la
IG a sue spese, era stato deliberato di utilizzare le somme condominiali a ciò Pt_1 destinate per coprire le spese occorrenti per realizzare il secondo allaccio fognario ad uso pagina 9 di 22 esclusivo delle botteghe di proprietà secondo allaccio che non era previsto Pt_2 originariamente ma si era reso necessario per evitare che il Comune bloccasse l'autorizzazione a causa del comportamento ostruzionistico della IG e che Pt_1 aveva quindi comportato un esborso non preventivato.
- Alla luce dei superiori fatti, non corrispondeva al vero quanto affermato da parte attrice che il avesse presentato il progetto al Comune di Catania all'insaputa della P_ stessa, né che avesse preteso arbitrariamente e illegittimamente di collegare la tubazione fognaria della bottega del con il sistema fognario autonomo che P_ Pt_2 aveva sempre servito solo l'immobile di parte attrice.
- Invero, non esisteva un sistema fognario autonomo, stante che tutti gli impianti fognari del compreso quello relativo all'immobile di parte attrice, scaricavano “a P_ perdere” nel sottosuolo condominiale e comunque la IG era pienamente a Pt_1 conoscenza dei lavori da effettuarsi e del progetto presentato per l'allaccio fognario avendo provveduto ad approvare in occasione dell'assemblea del 11.12.18 (punto n.2) la variante dell'Arch. in cui ciò era previsto e di cui la stessa era pienamente a Per_5 conoscenza ed avendo espresso, altresì, all'assemblea del 05.03.20 (punto n.12) ove era presente per delega a , alla ratifica del medesimo progetto. Persona_6
- In sostanza, il con la delibera impugnata non aveva fatto altro che P_ assecondare la volontà di parte attrice. Detta delibera testualmente prevedeva che l'assemblea “ … dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio fognario autonomo delle botteghe del signor alla pubblica fognatura, lo stesso pagherà Pt_2 la somma che gli sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea, mentre la signora dovrà sostenere per intero i costi di realizzazione delle opere che di Pt_1 fatto sono diventate private … ” .
- Era stata una scelta della medesima quella di provvedere a proprie Controparte_12 spese al completamento dei lavori di allaccio del suo scarico alla fognatura pubblica usufruendo della tubazione realizzata dal a mezzo dell'impresa incaricata, P_ nonché di escludere gli scarichi delle botteghe del Signor l'assemblea non aveva Pt_2 adottato una delibera in tal senso ma aveva solo preso atto e ratificato il fatto che la
IG aveva provveduto in maniera autonoma, con proprie maestranze e a Pt_1 proprie spese alla realizzazione delle opere di completamento dell'impianto che serviva l'appartamento di sua proprietà facendole diventare di fatto private, per cui la circostanza che l'assemblea avesse affermato che “ … la signora dovrà sostenere per intero Pt_1
pagina 10 di 22 i costi di realizzazione delle opere che di fatto sono diventate private … ” nulla aveva aggiunto a quanto già accaduto per iniziativa di quest'ultima, né poteva ritenersi una delibera in senso proprio atteso che non obbligava i condomini e in particolare la IG
a tenere un comportamento o a sostenere delle spese. Pt_1
- La “delibera” in questione, peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non aveva affatto deciso su parti di proprietà esclusiva sia perché non esisteva un impianto fognario autonomo a servizio solamente dell'immobile di parte attrice, sia in quanto non aveva modificato arbitrariamente le somme del piano di ricostruzione inerente ai fondi europei e regionali in favore del condomino a svantaggio della IG . Pt_2 Pt_1
Infatti, al fine di poter usufruire del contributo per i lavori di cui sopra, requisito necessario era che gli scarichi di tutti gli immobili facenti parte dell'edificio condominiale fossero allacciati alla fognatura comunale, pena la revoca dell'autorizzazione e quindi la
IG non poteva sottrarsi a questo. Pt_1
- Inoltre, le spese per l'allaccio alla fognatura pubblica non erano comprese nel contributo, ma venivano sostenute per intero dal Il progetto originario prevedeva come P_ soluzione più breve e più economica che un'unica tubazione di scarico avrebbe dovuto raccogliere i reflui provenienti dalle due botteghe al piano terra di proprietà e Pt_2 quelli provenienti dall'appartamento al primo piano di proprietà ; pertanto era Pt_1 prevista, tra l'altro, sia la spesa per effettuare lo scavo nell'androne del civico n.4, quella per la realizzazione di un solo allaccio, quella per ricolmare lo scavo e quella per il ripristino della pavimentazione. Poiché la IG , successivamente alla posa in Pt_1 opera da parte della ditta incaricata del Condominio della tubazione che doveva servire sia l'immobile che le botteghe Nunnari, aveva provveduto, in spregio a quanto Pt_1 previsto dal progetto, a sue spese e di sua esclusiva iniziativa, a ricolmare lo scavo e a ripristinare il pavimento, il non aveva sostenuto questi ultimi esborsi;
P_ tuttavia, poiché l'attrice, sempre in spregio al progetto, non aveva permesso che le botteghe di proprietà usufruissero dello stesso allaccio attraverso la tubazione Pt_2 già realizzata dalla ditta, il aveva dovuto far realizzare necessariamente un P_ secondo allaccio sostenendo il relativo costo non preventivato.
- L'assemblea aveva quindi regolarmente deliberato con la maggioranza di legge di destinare le somme che dovevano essere spese per i lavori nel corpo scala (ricolmo dello scavo e pavimentazione) e che non erano state sborsate, per realizzare il secondo allaccio che permetteva alle botteghe Nunnari il collegamento con la fognatura pubblica e che non era preventivato;
in conseguenza di ciò, il condomino agava la medesima quota Pt_2
pagina 11 di 22 già prevista nel preventivo, mentre le opere realizzate in maniera autonoma dalla IG
rimanevano a suo carico. Pt_1
- Più specificatamente, rimanevano a carico della IG : le spese di scavo a mano, Pt_1 la realizzazione della conduttura fognaria fino al pozzetto realizzato sul marciapiede antistante il civico 4 e degli allacci derivanti dai lavori dell'allaccio, nonché la partecipazione pro-quota alle spese condominiali di progettazione, oltre le spese e le imposte per la realizzazione del condotto ed allaccio dal pozzetto sul marciapiede alla pubblica fognatura che si trovava in via Garibaldi.
- Da questa semplice e del tutto legittima operazione di adeguamento delle somme condominiali (e non dei fondi pubblici) allo stato dei fatti, il condomino non Pt_2 aveva tratto nessun vantaggio e non era conseguito alla IG nessuno Pt_1 svantaggio, non essendo state poste a carico della stessa somme non dovute;
- Pertanto, erano del tutto infondate le doglianze avverse in ordine al detto deliberato, non avendo il posto in essere alcun comportamento illecito, mentre, al contrario, P_ la delibera citata si era resa necessaria a causa del rifiuto ingiustificato e illegittimo opposto dalla IG al progetto approvato anche col voto favorevole della Pt_1 stessa.
- Né parte attrice poteva pretendere la restituzione delle somme sborsate per l'effettuazione delle opere atteso che, ai sensi dell'art.1134 c.c., le spese che il sostiene per P_ le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea devono essere rimborsate esclusivamente qualora siano necessarie e urgenti, ipotesi che di certo non ricorre nel caso di specie. Pertanto, l'impugnazione era assolutamente priva di fondamento.
- 4) Quanto alla impugnazione, da parte dell'attrice, anche delle altre delibere ossia “ tutte quelle connesse antecedenti e successive, compresa la delibera del 13.11.2019 sono illegittime ed invalide e pertanto devono essere dichiarate invalide e/o nulle …”: detta domanda era stata formulata in maniera generica e il petitum era assolutamente incerto, stante che mancava l'indicazione dell'oggetto della domanda, non avendo l'attrice indicato esattamente le delibere impugnate e non avendo nemmeno allegato alcuna documentazione relativa alle stesse;
ciò in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa stante che il convenuto non era stato messo nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
- Inoltre, l'impugnazione era stata proposta tardivamente, oltre il termine previsto dall'art.1137 c.c. e non era stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione. pagina 12 di 22 Pertanto, la domanda doveva essere dichiarata nulla, inammissibile e/o improcedibile. In ogni caso anche detta domanda era del tutto infondata per i motivi già esposti.
- Peraltro, la delibera del 13.11.19 riguardava solamente la nomina dell'Amministratore, per cui esulava del tutto dalle questioni di cui al presente giudizio;
comunque, il relativo verbale era stato regolarmente consegnato a mani a parte attrice in data 10.12.19. 5)Temerarietà della lite: L'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione costituiva motivo per il Condominio di richiedere la condanna di controparte ex art. 96, comma 1 c.p.c.: Nel caso di specie, risultava evidente quanto meno la colpa grave di parte attrice che aveva introitato un'azione di impugnazione fondandola su argomentazioni del tutto pretestuose così costringendo il opposto, a causa di questo P_ contegno processualmente azzardato, a dover sostenere gli oneri tutti derivanti dal presente giudizio temerariamente introitato. La condotta processuale della controparte giustificava quindi la richiesta di condanna della stessa alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 1 e 3, lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno.
Alla prima udienza del 26/04/2022, questo Giudice riservava ordinanza con termine per note di trenta giorni sulle eccezioni preliminari (sospensiva e competenza).
Con ordinanza del 02/06/2022, questo Giudice rigettava l'eccezione del convenuto di P_ incompetenza per valore del Tribunale adito, atteso che nell'atto di citazione si faceva riferimento ad un valore della causa compreso tra € 5.000,00 ed € 5.200,00 e che nella nota di iscrizione a ruolo era stato indicato il valore di € 5.200,00 (quindi un valore superiore ad € 5.000,00). Inoltre, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata ed assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con ulteriore ordinanza del 24/03/2023, questo Giudice rigettava la richiesta di parte attrice di estromissione delle memorie seconda e terza ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte convenuta;
Rigettava la richiesta di parte attrice di un nuovo termine per il deposito della terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ed ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 12/09/2022.
All'udienza del 26/05/2023 venivano escussi i testi di parte attrice e Testimone_1 [...]
. Persona_6
Con ordinanza del 16/01/2024, questo Giudice, ritenuta superflua ed inammissibile la c.t.u., invitava le parti a precisare le conclusioni.
All'udienza del 04/03/2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Entrambe le parti depositavano quindi le proprie comparse conclusionali e le memorie di replica con cui insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni. pagina 13 di 22 *****
La domanda attorea è inammissibile per difetto di interesse ad agire dell'attrice.
E' fondata infatti l'eccezione sollevata dal convenuto nella memoria di replica a P_ conclusionale circa il difetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. della signora Parte_1
[...]
Il difetto di interesse ad agire, in ogni caso, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13078 depositata il 26 aprile 2022, secondo la quale “La carenza dell'interesse richiesto dall'art.
100 cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda…”.
A mente dell'art. 100 c.p.c., invero: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse”.
Quindi, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. rappresenta una condizione dell'azione e sussiste solo quando è astrattamente configurabile per la parte attrice una utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato. La sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda.
Quanto alle impugnazioni di delibere condominiali, è ritenuto concordemente dalla giurisprudenza che la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non possa essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto – alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. (cfr. Tribunale di Palermo, sentenza n. 3083 del 29/05/2024).
Si è inoltre specificato che l'interesse ad agire, condizione richiesta per l'annullamento di una delibera assembleare condominiale affetta da vizi sostanziali, è subordinato alla prova di uno specifico e rilevante interesse alla caducazione. È quanto precisato dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 935 del 21/04/2023, che ha precisato come, riguardo alla impugnazione delle delibere assembleari condominiali, la domanda spiegata in base all'articolo 1137 del Codice
pagina 14 di 22 civile non può essere sorretta esclusivamente dall'interesse alla legalità della gestione comune.
Ciò in quanto la legittimazione ad impugnare è concessa per impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato (o avrebbe votato qualora fosse stato presente).
Per impugnare una delibera, quindi, il deve avere un interesse concreto e rilevante P_ alla sua caducazione. Interesse costituito dalla posizione di vantaggio che può derivare dalla pronuncia di merito. Chi intende impugnare una delibera per la erroneità relativa alla ripartizione delle spese, dovrà allegare e dimostrare di avervi interesse. Interesse che deve presupporre la sussistenza di un apprezzabile pregiudizio scaturente dalla delibera opposta.
Dunque, un reale mutamento economico della propria posizione.
Anche la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza dell'interesse ad agire presuppone «la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale» (Cassazione n. 6128 del
09/03/2017).
Inoltre, con una più recente pronuncia (Cassazione 27 febbraio 2024, n. 5129), la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito che l'impugnazione della delibera assembleare da parte di un condomino deve essere sostenuta dalla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla mera rimozione dell'atto, occorrendo peraltro distinguere l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato dal attore;
quest'ultimo, in P_ particolare suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Nello stesso senso: si è espresso il Tribunale di Avellino
n. 1957 del 19/11/2024.
Ancora: il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7587 del 03/05/2021, ha statuito che è fatto obbligo al condomino che impugna la delibera provare non solo la contrarietà del decisum ai principi di legge ma anche il danno economico subito per effetto della decisione impugnata, pregiudizio riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve esser oggetto di espressa quantificazione.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal convenuto, parte attrice non P_
ha allegato, né tanto meno provato il danno economico che le deriverebbe dalla delibera a suo dire viziata, non lo ha mai quantificato in tutto il corso del giudizio nè dallo svolgimento del giudizio è emersa alcuna posizione di vantaggio che possa derivare alla stessa da una pronuncia pagina 15 di 22 di invalidità; da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per manifesta carenza di interesse ex art.100 c.p.c.
Ed infatti:
Si legge al punto 2 della delibera del 17/09/2021 impugnata:
“Considerato che: i lavori di scasso e di realizzazione del tratto di tubazione fognaria della
IG sono state realizzate dalla ditta come da progetto;
che la signora ha Pt_1 Pt_1 impedito la realizzazione dei lavori di allaccio alle botteghe del sig. che la IG Pt_2
autonomamente ed illecitamente ha ricolmato lo scavo e ripavimentato con maestranze Pt_1 proprie l'androne e che dai lavori eseguiti dalla signora il sig. dichiara di Pt_1 _1 avere provveduto a rifinire la scala a sua cura e spese, l'assemblea all'unanimità dei presenti dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio autonomo delle botteghe del sig. alla Pt_2 pubblica fognatura. Lo stesso pagherà la somma che gli sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea mentre la signora dovrà sostenere per intero i costi Pt_1 della realizzazione delle opere che sono di fatto diventate private”.
Dalla lettura della detta delibera emerge innanzi tutto che ivi non si decise affatto di collegare al sistema fognario della la tubazione fognaria della come sostenuto Pt_1 Parte_4 da lei in citazione. Ma semmai solo di “spostare le somme”, ossia destinare le quote condominiali già raccolte (ed inutilizzate per colpa della ) per realizzare un allaccio Pt_1 autonomo delle botteghe del alla pubblica fognatura, il che è cosa ben diversa. Pt_2
Inoltre, l'attrice in citazione sostiene che “così facendo, in violazione dell'art. 1117 c.c. e 1123
c.c., l'assemblea condominiale ha posto a carico dell'attrice delle somme non dovute” Tuttavia non ha mai specificato quali fossero dette somme non dovute né ha allegato i criteri per comprenderlo.
Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, era stata la stessa a Controparte_12 dichiarare al che avrebbe pagato personalmente le sue spese per i lavori di P_ collegamento della fognatura.
Infatti, nella comunicazione del 27/12/2020 (allegato L alla comparsa di risposta del la signora scriveva all'amministratore: “…si vieta l'ingresso alla P_ Pt_1 proprietà dell'istante e ne consegue che la scrivente completerà i lavori per il collegamento
pagina 16 di 22 della propria fognatura a sue totale spese mentre gli altri proprietari provvederanno come riterranno più opportuno collegare gli scarichi utilizzando altri siti e non la mia proprietà”.
E poi, nella comunicazione del 03/01/2021 (allegato O al fascicolo del convenuto) P_ la scriveva: “La predetta condotta fognaria, pertanto, è di esclusiva titolarità della Pt_1 scrivente, che, come precisato, completerà i lavori inerenti la stessa”.
La delibera del 17/09/2021, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non ha affatto deciso su parti di proprietà esclusiva essendo stata la stessa a dichiarare che Pt_1 avrebbe pagato personalmente le spese per i lavori di collegamento della sua fognatura ed essendosi limitata l'assemblea a deliberare di utilizzare diversamente le somme a ciò destinate.
Inoltre, non è stata fornita prova certa e documentale che esistesse un impianto fognario autonomo a servizio solamente dell'immobile di parte attrice. L'attrice non ha prodotto in giudizio l'atto di provenienza a sé stessa (e ai fratelli) dell'immobile ma solo due vecchi atti, del 1939 e del 1942 di costituzione in dote dell'immobile in favore delle sue zie. Dai documenti prodotti non si evince in alcun modo l'esclusività dell'androne e del sistema fognario che la stessa sostiene.
Né determinante può ritenersi la testimonianza dei testi escussi, i quali hanno dichiarato: il teste
“non ho la certezza del sistema di dispersione dei liquami” ed il teste Testimone_1
: “non so dove andasse a finire la melma perché non si vedeva”. Persona_6
In ogni caso, dalla lettura della delibera, non si evince che questa abbia modificato arbitrariamente le somme del piano di ricostruzione inerente ai fondi europei e regionali in favore del condomino e a svantaggio della IG . Né si evince alcun Pt_2 Pt_1 comportamento illecito del mentre, al contrario, la delibera citata si è P_ evidentemente resa necessaria a causa del rifiuto opposto dalla IG al progetto a suo Pt_1 tempo approvato anche col voto favorevole della stessa.
Ed invero, risulta evidente e plausibile quanto dedotto da parte convenuta ossia che, poiché il non aveva sostenuto le spese per il ricolmo dello scavo e di rifacimento della P_ pavimentazione dell'androne, atteso che a ciò aveva provveduto la IG a sue spese Pt_1
(come dalla stessa evidenziato), è stato deliberato di utilizzare le somme condominiali a ciò destinate per coprire le spese occorrenti alla realizzazione del secondo allaccio fognario ad uso esclusivo delle botteghe di proprietà originariamente non previsto. Pt_2
pagina 17 di 22 Da tale risoluzione non risulta che il condomino abbia tratto nessun vantaggio e Pt_2 soprattutto non risulta - e non è provato - che ne conseguito alla IG uno svantaggio, Pt_1 non risultando essere state poste a carico della stessa delle somme non dovute né risultandole imposta alcuna servitù.
Non si comprende quindi quale dovrebbe essere l'interesse ad agire dell'attrice, ex art. 100
c.p.c., nel presente giudizio. Ed in difetto di interesse ad agire la domanda attorea è inammissibile.
Inoltre, anche ove la domanda attorea fosse ammissibile, sarebbe comunque infondata.
Innanzi tutto, non è stato provato da parte attrice che il abbia presentato il progetto P_ al Comune di Catania all'insaputa della stessa né è emerso dall'istruttoria che il P_ abbia preteso arbitrariamente e illegittimamente di collegare la tubazione fognaria della bottega del con il sistema fognario autonomo che asseritamente serviva solo P_ Pt_2
l'immobile di parte attrice.
Invero, risulta dagli atti che la signora era presente per delega all'assemblea Pt_1 dell'11/12/2018 (allegato F al fascicolo del convenuto) dove all'unanimità - quindi P_ anche con il suo voto - venne ratificato il progetto di variante dell'Arch. Persona_5
Semmai, l'attrice, ove assente o dissenziente, avrebbe dovuto impugnare quella delibera. Ma così non è stato. Non è ammissibile peraltro formulare doglianze relative alla delibera (peraltro a distanza di anni) da parte di una condomina presente all'assemblea e consenziente, atteso che,
a mente dell'art. 1137 l'autorità giudiziaria può essere adita solo dal condomino “assente o dissenziente o astenuto”.
Né risulta che la abbia mai impugnato la delibera del 05/03/2020 (allegato G al fascicolo Pt_1 del convenuto) dove, al punto 12 dell'o.d.g., l'assemblea, all'unanimità dei P_ presenti, ratificava il progetto di variante redatto dall'Arch. ossia quanto Persona_5 approvato nel punto 2 dell'o.d.g. dell'assemblea del 11/02/2018. Vero è che il delegato della
, , lasciò l'assemblea prima della votazione, come si legge dal verbale. Pt_1 Persona_6
Ma è anche vero che a quel punto, in quanto assente, la avrebbe potuto, eventualmente, Pt_1 impugnare la detta delibera. Infatti l'attrice era sicuramente a conoscenza della delibera in quanto posta a fondamento di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal e P_ notificato alla stessa in data 10.09.2020 (cfr. allegato A alla memoria ex art. 183 comma VI n
2 c.p.c. del ), per cui, quanto meno da quella data, la IG aveva avuto P_ Pt_1 legale conoscenza del deliberato, tanto è vero che propose pure opposizione al detto decreto pagina 18 di 22 ingiuntivo (cfr. allegato B alla memoria ex art. 183 comma VI n 2 c.p.c. del ed P_ avrebbe potuto e/o dovuto impugnare quella delibera.
Non può quindi ora rimettere in discussione i lavori approvati dall'assemblea sugli impianti fognari.
Ancora, si osserva, in generale come la circostanza emersa in giudizio ed incontestata, che l'immobile di proprietà dell'attrice abbia un ingresso autonomo (dal numero civico 4) non esclude la stessa attrice dalla partecipazione alle spese condominiali atteso che è incontestato che l'immobile di sua proprietà fa parte del Condominio di via Santa Barbara n. 10, Catania.
Infatti, l'art.1118 comma terzo c.c. stabilisce che il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, per cui tutti i condomini sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi di gestione dell'edificio e alle spese relative alle parti condominiali.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte: “In tema di Condominio, il condòmino che ha un impianto fognario di sua esclusiva proprietà, deve comunque partecipare pro quota alle spese di conservazione dell'impianto fognario di proprietà ” (Cassazione, Sez. II CP_10
Civile, sentenza 7 maggio – 30 giugno 2015, n. 13415).
La Suprema Corte ha chiarito definitivamente che per la ripartizione delle spese di manutenzione di un bene comune, anche se non utilizzato, trova applicazione il criterio generale previsto dall'art. 1117, secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 3) … gli impianti idrici e fognari …”. Ed infatti, richiamandosi ad altro suo precedente, la Corte ha affermato che i manufatti come le fognature e simili rientrano fra le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 n. 3 c.c., le cui spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.
Pertanto, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione di un bene asseritamente comune ma non utilizzato, non trova applicazione il criterio stabilito dal terzo comma dell'art. 1123 c.
c. che fa riferimento al concreto utilizzo del medesimo, ma si deve fare ricorso al criterio generale previsto dall'art.1117 c.c.
Pertanto, non si vede di che cosa si possa dolere l'attrice, la quale in virtù della richiamata normativa e giurisprudenza ed in virtù di delibere approvate anche col suo consenso, è tenuta a pagina 19 di 22 rispettare il progetto approvato ed i lavori che ne sono scaturiti, in quanto relativi a parti comuni dell'edificio per i quali è tenuta a partecipare alle spese.
Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha dichiarato: “Di certo, il sistema fognante che è destinato all'uso esclusivo dell'immobile dell'attrice e non rientra tra le parti comuni dell'edificio condominiale non può essere validamente oggetto di decisioni da parte dell'assemblea condominiale che possano in qualche modo limitarne l'uso attraverso la costituzione di servitù e la modifica dello stato dei luoghi”.
Si rileva in contrario che, anche se l'impianto fognario della fosse realmente autonomo Pt_1
(e non vi è prova sufficiente in tal senso), in ogni caso, dalla lettura della delibera del
17/09/2021, non risulta in alcun modo che esso sia stato oggetto di decisioni dell'assemblea che abbiano costituito “servitù” o abbiano modificato lo stato dei luoghi.
La domanda, pertanto, è infondata ed in ogni caso da rigettare.
Quanto alla impugnazione delle altre delibere “connesse”
La detta domanda va dichiarata inammissibile perché formulata in modo assolutamente generico e indeterminato, in quanto non è stato indicato dall'attrice nemmeno a quali delibere faccia riferimento, né sono state prodotte le delibere oggetto di impugnazione.
Tra l'altro, l'impugnazione sarebbe comunque inammissibile per tardività non essendo state le delibere impugnate nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. ed improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Peraltro, la delibera del 13.11.2019 riguardava solamente la nomina dell'Amministratore sig.
(cfr. allegato Z alla comparsa di risposta del ), per cui non si Controparte_2 P_ comprende cosa intenda impugnare l'attrice. Comunque, il relativo verbale risulta stato regolarmente consegnato a mani a parte attrice in data 10.12.2019 (cfr. allegato Z cit.).
In ultimo: non merita accogliento la richiesta del di condanna dell'attrice alle spese P_ per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ed invero:
Il convenuto non ha assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla P_ liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c., laddove la Suprema Corte statuisce: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari
pagina 20 di 22 alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ sentenza n. 21798 del
27/10/2015). In al senso cfr. anche Cass. civ. Sez. Lavoro sentenza 9080 del 15/04/2013 che ha precisato come “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”.
Inoltre, non ritiene questo Giudice che ricorra nella fattispecie la mala fede o colpa grave dell'attrice, mentre, secondo la Suprema Corte: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. sez. VI, sentenza n. 21570 del 30/11/2012)
La domanda del convenuto di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va P_ pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione, tenendo anche conto della nota spese presentata dal in allegato alla comparsa conclusionale, oltre P_ che dei parametri di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 841/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:
1) Rigetta, in quanto inammissibile ed infondata, l'impugnazione delle delibere condominiali proposta dall'attrice nei confronti del Parte_1
sito in Catania, ; Controparte_1 Controparte_1
2) Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali del P_ convenuto, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, e come richieste, in complessivi € 2.430,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge.
Così deciso in Catania il 04/06/2025
IL GIUDICE ONORARIO pagina 21 di 22
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GAETANO FABIO FIAMMA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Asiago n. 3, Catania;
ATTRICE;
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro tempore, sig.
[...] P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONINO MAUGERI, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il suo studio in viale XX Settembre n. 28, Catania;
CONVENUTO
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 07/01/2022 notificato in pari data, Parte_1 proponeva opposizione avverso la delibera condominiale del 17/09/2021, al punto 2 nonché
pagina 1 di 22 avverso tutte quelle precedenti e successive collegate e connesse, compresa la delibera del
13/11/2019, e pertanto conveniva il detto Condominio innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale - ritenere e dichiarare che il sistema fognario che insiste nell'androne – ad uso esclusivo degli immobili e - Pt_1 _1 al civico 4 di è stato sempre destinato all'esclusivo servizio dell'immobile Controparte_1 dell'attrice; - ritenere e dichiarare che l'assemblea condominiale non può validamente deliberare sul sistema fognaria posto al servizio esclusivo dell'immobile dell'attrice, modificando e/o alterandolo, perché non rientra tra le parti comuni dell'edificio condominiali,
- conseguentemente, ritenere e dichiarare invalida la delibera del 17.09.2021 al punto 2
(nonché tutte quelle precedenti e successive collegate e connesse, compresa la delibera del
13.11.2019) perché posta in essere in violazione dell'art. 1117 n. 3 c.c. e dell'art. 1123 c.c. e seguenti;
- ritenere e dichiarare nulla la delibera del 13.11.2019, mai notificata validamente all'attrice e agli altri comproprietari dell'immobile perché posta in essere in violazione dell'art. 1117 n. 3 c.c., atteso che si riferisce al sistema fognario che non è parte comune dell'edificio condominiale;
- ritenere e dichiarare nulla, e/o con qualsivoglia altra statuizione annullare, la delibera assembleare del 17.09.2021 nella parte impugnata nonché tutte le altre delibere successive connesse e collegate, compresa la delibera del 13.11.2019; - con vittoria di spese e compensi, incluse le spese generali”.
A fondamento delle proprie domande, parte attrice adduceva che:
L'opposizione era spiegata avverso la delibera assembleare del 17.09.2021, comunicata in data
21.09.2021, al punto 2 dell'ordine del giorno in cui si leggeva “Dopo le spiegazioni dell'ing.
e considerato che : i lavori di scasso e di realizzazione del tratto di tubazione CP_3 fognaria della signora sono state realizzate dalla ditta come da progetto;
che la signora Pt_1
ha impedito la realizzazione dei lavori di allaccio alle botteghe del signor che
Pt_1 Pt_2 la signora autonomamente ed illecitamente ha ricolmato lo scavo e ripavimentato con
Pt_1 maestranze proprie l'androne e che dai lavori eseguiti dalla signora il signor
Pt_1 _1 dichiara di aver provveduto a rifinire la scala a sue spese e cure e spese, l'assemblea all'unanimità dei presenti dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio fognario autonomo delle botteghe del signor alla pubblica fognatura, lo stesso pagherà la somma che gli Pt_2 sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea, mentre la signora dovrà
Pt_1 sostenere per intero i costi di realizzazione delle opere che di fatto sono diventate private”.
pagina 2 di 22 La delibera impugnata, e tutte quelle connesse antecedenti e successive, compresa la delibera del 13.11.2019 erano illegittime ed invalide e pertanto dovevano essere dichiarate invalide e/o nulle per i seguenti motivi:
- L'attrice era comproprietaria assieme ai fratelli e per successione Per_2 CP_4 CP_5 paterna e materna dell'immobile sito a Catania, Via Santa Barbara n. 4 piano primo, facente parte dell'edificio condominiale , amministrato dal signor Controparte_1 CP_2
.
[...]
- In origine l'immobile dell'attrice era unificato all'immobile limitrofo attualmente di proprietà dei signori e , costituendo un unico immobile di Controparte_6 Controparte_7 proprietà della famiglia dell'attrice.
- L'immobile dell'attrice e quello dei signori e Controparte_6 Controparte_7
(sub. 14 e 15) avevano sempre avuto un accesso esclusivo, indipendente ed autonomo (con relativo androne e scala) dal civico 4 di , mentre gli altri immobili facenti Controparte_1 parte dell'edificio condominiale avevano sempre avuto accesso dal civico 10.
- Inoltre, sin dal 1939, a seguito di apposito frazionamento dell'originario immobile di proprietà della famiglia , l'immobile dell'attrice era servito da un autonomo sistema fognante con Pt_1 relativa tubazione (interrato nell'androne di accesso al civico n. 4 di ) mentre Controparte_1 gli altri immobili dell'edificio condominiale, compreso l'immobile dei signori
[...]
e – erano stati sempre serviti dalla fogna condominiale CP_6 Controparte_7 ubicata nei pressi del cortile condominiale, da cui si accedeva al civico 10 di . Controparte_1
- Il condominio di , senza il consenso dell'attrice e degli altri Controparte_1 comproprietari aveva preteso (presentando all'insaputa dell'attrice e degli altri comproprietari un apposito progetto al Comune di Catania) arbitrariamente ed illegittimamente di collegare la tubazione fognaria della bottega del con il sistema fognario autonomo che Controparte_8 aveva sempre servito soltanto l'immobile dell'attrice.
- L'attrice, in perfetta buona fede, aveva acconsentito, in occasione dei lavori di collegamento del suo sistema fognante alla rete fognaria del Comune di Catania, l'accesso al proprio androne alla incaricata dal Condominio (direttore dei lavori ing. ); Parte_3 CP_3
- Casualmente, l'attrice si era accorta, con l'ausilio del proprio tecnico ing. che la Per_3 società incaricata dal Condominio, illegittimamente ed arbitrariamente, stava per collegare la tubazione proveniente dalla bottega del signor al sistema fognante che CP_1 Pt_2 aveva sempre servito unicamente l'immobile dell'attrice. pagina 3 di 22 - Di conseguenza, l'attrice aveva intimato alla ditta di non proseguire i lavori diffidandola a ripristinare la situazione dei luoghi.
- A seguito di tali fatti, con delibera del 17.09.2021, l'assemblea condominiale all'unanimità dei presenti aveva deliberato:”…dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio fognario autonomo delle botteghe del signor alla pubblica fognatura, lo stesso pagherà la Pt_2 somma che gli sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea, mentre la signora
dovrà sostenere per intero i costi di realizzazione delle opere che di fatto sono diventate Pt_1 private.”
- Con domanda di mediazione del 15.10.2021 - notificata regolarmente all'amministratore -
l'attrice aveva adito l'organismo Concordia Mediazioni.
- In data 07.12.2021, la mediazione avviata da parte attrice si era conclusa con esito negativo.
L'attrice sosteneva quindi la nullità della delibera assembleare del 17.09.2021 nonché delibere connesse, compresa la delibera del 13.11.2019, in quanto:
- Il sistema fognario (interrato) insistente nell'androne dell'accesso autonomo al civico 4 di Via
Santa Barbara n. 4, sin dal 1939 era stato sempre destinato al servizio esclusivo dell'immobile dell'attrice.
Non sussisteva nessun rapporto di strumentalità ed accessorietà tra il predetto impianto fognario e le altre unità abitative, che disponevano e fruivano di altro impianto fognante di natura condominiale.
Di conseguenza, il predetto sistema fognario, che serviva esclusivamente l'immobile dell'attrice, non essendo destinato all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c. n. 3 non rientrava tra le parti comuni dell'edificio condominiale.
Infatti, le altre unità immobiliari facenti parti del , Controparte_9 Controparte_1 fruivano e disponevano di un altro sistema fognante centralizzato comune che insisteva nel Co cortile a cui si accedeva dall'androne di accesso dal civico CP_10
Di certo, il sistema fognante che era destinato all'uso esclusivo dell'immobile dell'attrice e non rientrava tra le parti comuni dell'edificio condominiale, non poteva essere validamente oggetto di decisioni da parte dell'assemblea condominiale.
pagina 4 di 22 L'assemblea condominiale non poteva validamente decidere né di alterare né di modificare il sistema fognante che serviva esclusivamente l'immobile dell'attrice; diversamente, sarebbe stata modificata arbitrariamente ed illegittimamente la situazione dei luoghi con grave violazione dei diritti ed interessi della parte attrice.
Con delibera del 17.09.2021, l'assemblea condominiale – decidendo su questioni inerenti la fogna destinata all'uso esclusivo dell'attrice, quindi non su parti comuni dell'edificio condominiale – aveva deciso, tra le altre cose, di modificare arbitrariamente la destinazione delle somme del piano di ricostruzione inerente ai fondi europei e regionali, a favore del ed a svantaggio dell'attrice. Controparte_8
In realtà l'assemblea condominiale – modificando arbitrariamente la situazione dei luoghi - intendeva collegare al sistema fognario destinato esclusivamente a servire l'immobile dell'attrice la tubazione fognaria della bottega di proprietà del condomino Pt_2
Inoltre, atteso che l'attrice legittimamente aveva impedito la modifica della situazione dei luoghi ed il collegamento arbitrario al proprio sistema fognario, l'assemblea condominiale l'aveva “punita” ponendo a suo carico le spese necessarie ed ulteriori per consentire in altro modo di collegare la tubazione della bottega del signor Pt_2
Così facendo, l'assemblea condominiale in violazione dell'art. 1117 c.c. n. 3 e dell'art.1123 c.c.
e seguenti, aveva posto a carico dell'attrice somme non dovute.
Inoltre, con delibera del 13.11.2019, mai notificata né all'attrice né altri comproprietari,
l'assemblea condominiale aveva deliberato il collegamento del sistema fognario dell'immobile dell'attrice alla tubazione della bottega del condomino Pt_2
La delibera impugnata nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi erano nulli, perché pregiudicavano gravemente i diritti e gli interessi della parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31/03/2022, si costituiva in giudizio il
sito in Catania, , nella persona Controparte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore , contestando la domanda attorea e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto chiedeva al Tribunale di: P_
“In via preliminare, - dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di Catania;
pagina 5 di 22 -rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata non sussistendone i presupposti;
-dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di invalidità delle delibere successive, connesse e collegate, compresa la delibera del 13.11.19;
2) In via di merito -rigettare in toto le domande attoree dichiarando la piena legittimità della delibera assembleare del 17.09.21;
- rigettare l'impugnazione proposta avverso le altre delibere in quanto nulla, inammissibile, improcedibile e infondata;
3) Condannare parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) Condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.91 c.p.c. comma 1 e anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 3;
5) In via istruttoria rigettare la richiesta di CTU formulata da parte attrice in quanto la stessa appare del tutto esplorativa e in ogni caso inammissibile, irrilevante ed ininfluente per i motivi sopra esposti.
Allo scopo, il convenuto eccepiva: P_
- Preliminarmente, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, avendo l'attrice indicato in € 5.000,00 il valore della causa, per cui, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., la competenza apparteneva al Giudice di Pace;
- Inoltre, l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, in quanto non era stato indicato nessun grave motivo né ricorrevano il fumus boni iuris e il periculum in mora;
- Nel merito, il convenuto eccepiva che: P_
- Il nell'anno 2005 aveva deliberato l'esecuzione dei lavori di Controparte_1 restauro, risanamento conservativo e adeguamento antisismico dell'edificio ai sensi della
Legge n.433/91 e dell'Ordinanza Ministeriale n.2212/92/FPC, usufruendo del relativo contributo statale, come da progetto redatto dall'Arch. Persona_4
- Detto progetto era stato approvato dal Comune di Catania e con provvedimento del
15.01.08 era stata autorizzata l'esecuzione dei lavori.
- I lavori previsti originariamente, a causa delle vicissitudini e delle motivazioni specificatamente descritte dall'allora Direttore dei Lavori, Arch. nella Persona_5
pagina 6 di 22 Relazione contenuta nel corpo della perizia suppletiva, avevano subito alcune varianti ivi analiticamente indicate e regolarmente approvate dal e dal Comune di P_
Catania.
- L'Arch. rilevava nel l'inesistenza di un impianto fognario di raccolta Per_5 P_ dei reflui che quindi venivano dispersi tutti nel sottosuolo a perdere, con conseguente inquinamento del sottosuolo e gravi rischi per la salubrità del P_
- Inoltre, accertato che i reflui dispersi nel sottosuolo, nel tempo, avevano gravemente danneggiato le fondamenta dell'edificio, era stato previsto anche il risanamento delle strutture di fondazione danneggiate dalla mancata regimentazione dei reflui, nonché la realizzazione di un sistema fognario per convogliare tutti i reflui nella pubblica fognatura;
- Pertanto, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, non esisteva nessun sistema fognario autonomo a servizio dell'immobile di sua proprietà, ma anche detto immobile scaricava nel sottosuolo condominiale.
- Nel progetto per la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque reflue allegato alla citata Relazione sotto la voce Tavola 10 e approvato dal Comune con provvedimento del 14.11.19, per le unità immobiliari ubicate in angolo fra la e la Via Controparte_1
Giuseppe Garibaldi, si prevedeva la realizzazione di unico pozzetto, da collocare sul marciapiede antistante il civico 4 di , dove far confluire una condotta Controparte_1 fognaria interrata, da realizzare nel sottosuolo dell'androne di Via Santa Barbara n.4, che avrebbe dovuto raccogliere sia i reflui provenienti dalla due botteghe al piano terra di proprietà ubicate ai civici 206 e 208 di Via Giuseppe Garibaldi, che quelli Pt_2 provenienti dall'appartamento al primo piano di proprietà con ingresso da Via Pt_1
Santa Barbara n. 4;
- I detti lavori di allaccio degli scarichi dell'intero edificio condominiale alla fognatura comunale erano necessari e imprescindibili per l'ottenimento del contributo pubblico e il progetto dell'Arch. ove erano previsti era stato regolarmente approvato Per_5 dall'assemblea del 11.12.18 (punto n.2) anche con il voto favorevole della stessa parte attrice e ulteriormente ratificato dall'assemblea del 05.03.20 (punto n.12) sempre pure col voto favorevole della IG presente per delega a;
Pt_1 Persona_6 assemblea in cui veniva, altresì, ratificata la costituzione del fondo per i lavori non compresi nel contributo statale e il relativo piano di riparto (punto 5), nonché la scelta della nuova impresa e l'autorizzazione alla firma del contratto (punti 6, 7 e 8).
- Inoltre, con Raccomandata del 12.06.20, l'Amministratore, riassumeva il deliberato riguardante i lavori, specificava le voci del nuovo quadro economico e allegava il pagina 7 di 22 Prospetto rate Fondo ristrutturazione, comprensivo sia dell'importo originario, sia delle rate integrative. Pertanto, non corrispondeva al vero che i lavori relativi alla fogna fossero stati eseguiti all'insaputa e/o senza il consenso di parte attrice.
- La IG , tuttavia, aveva sempre ostacolato l'esecuzione delle opere citate, Pt_1 provocandone anche la sospensione. Infatti, la Ditta incaricata, al fine di dare esecuzione al progetto, aveva eseguito uno scavo al di sotto della pavimentazione dell'androne del vano scala di Via Santa Barbara n.4 e proseguendo lo scavo sulla pubblica via, aveva allacciato alla fognatura comunale una tubazione di scarico che avrebbe dovuto raccogliere, secondo progetto, i reflui a perdere nel sottosuolo provenienti dalle due botteghe al piano terra di proprietà e quelli provenienti dall'appartamento al Pt_2 primo piano, di proprietà , con ingresso dal vano scala di Via Santa Barbara n.4; Pt_1
l'impresa aveva provveduto quindi ad allacciare, collocando una tubazione provvisoria, lo scarico proveniente dall'appartamento al primo piano di proprietà . Pt_1
- Di poi la ditta si apprestava ad eseguire gli allacci delle due botteghe di proprietà Pt_2 ma la IG non aveva consentito alle maestranze l'accesso all'androne, Pt_1 impedendo così la prosecuzione dei lavori.
- Di ciò il Direttore dei lavori informava l'Amministratore con pec del 03.12.20. Al fine di dirimere la controversia si effettuava un sopralluogo congiunto in data 21.12.20, ma senza esito, stante che con raccomandata del 27.12.20 la IG comunicava che Pt_1 avrebbe completato i lavori per il collegamento della propria fognatura a sue spese e che non avrebbe permesso agli altri condomini interessati di collegare gli scarichi attraverso la medesima tubazione (realizzata dal . P_
- L'Impresa e il Direttore dei lavori concordavano con il condomino Controparte_6
, proprietario dell'altro appartamento al primo piano che accedeva sempre dal vano
[...] scala di Via Santa Barbara n.4, l'accesso al vano scala per la ripresa dei lavori e, in seguito ad un'ulteriore richiesta di slittamento dei lavori, avanzata per le vie brevi all'impresa dalla IG , si concordava la data del 04.01.21 per la prosecuzione, come Pt_1 affermato anche dal condomino con PEC del 29.12.20. Tuttavia, nelle more, la _1
IG , come accertato dal Direttore dei lavori personalmente in data 30.12.20, Pt_1 faceva propria, in via definitiva, la tubazione di allaccio fognario ad uso esclusivo dell'appartamento al primo piano di proprietà , provvisoriamente collocata Pt_1 dall'impresa in attesa del completamento dei lavori e faceva ricolmare anche lo scavo.
Per tale ragione il Direttore dei lavori sporgeva formale denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri di Catania. pagina 8 di 22 - In seguito, la IG reiterava all'Amministratore le proprie infondate doglianze Pt_1 con comunicazione del 03.01.21 che veniva riscontrata con raccomandata del 11.01.21 con la quale veniva richiesto alla IG ancora una volta di consentire la Pt_1 prosecuzione dei lavori come da progetto regolarmente approvato.
- Come precisato dal Direttore dei lavori con PEC del 26.01.21, al fine di completare le opere di restauro, risanamento conservativo e adeguamento antisismico dell'edificio ed ottenere il contributo richiesto, era necessario accedere all'interno dell'androne di Via
Santa Barbara n.4, effettuare i lavori di scavo del materiale illegittimamente ricolmato, rimuovere eventuali modifiche non autorizzate alle tubazioni di scarico effettuate dalla con proprie maestranze e completare i lavori secondo il progetto approvato CP_11 dall'assemblea dei condomini, dalla SIDRA e dal Comune di Catania, compresi gli allacci dei reflui domestici provenienti dall'appartamento al primo piano di proprietà e Pt_1 dalle due botteghe al piano terra di proprietà che scaricavano a perdere nel Pt_2 sottosuolo;
in mancanza non sarebbe stato possibile redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori e quindi non si poteva ottenere la rata finale del contributo assegnato che veniva erogata solo dopo il completamento di tutte le opere e si rischiava di perdere il contributo già riscosso.
- Successivamente seguiva uno scambio di corrispondenza tra il e la IG P_
, anche a mezzo dei rispettivi legali che tuttavia non sortiva alcun effetto in quanto Pt_1 quest'ultima non consentiva l'accesso delle maestranze incaricate dal e P_ giustificava il suo rifiuto asserendo addirittura anche la proprietà esclusiva dell'androne condominiale.
- In considerazione di ciò, l'assemblea dei condomini, al fine di evitare un contenzioso con la IG per aver illecitamente ricolmato lo scavo e per non aver permesso Pt_1
l'esecuzione delle opere di allaccio alla fognatura pubblica come da progetto e per trovare una soluzione che permettesse comunque la regolarità dei lavori per ottenere l'asseverazione del Comune, deliberava di mantenere l'allaccio fognario realizzato in via provvisoria dal e quello realizzato in via definitiva dalla IG a P_ Pt_1 servizio dell'appartamento di sua proprietà e di realizzare un secondo allaccio fognario autonomo che servisse soltanto le due botteghe di proprietà Conseguentemente, Pt_2 poiché il non aveva sostenuto le spese per ricolmo dello scavo e di P_ rifacimento della pavimentazione dell'androne, atteso che a ciò aveva provveduto la
IG a sue spese, era stato deliberato di utilizzare le somme condominiali a ciò Pt_1 destinate per coprire le spese occorrenti per realizzare il secondo allaccio fognario ad uso pagina 9 di 22 esclusivo delle botteghe di proprietà secondo allaccio che non era previsto Pt_2 originariamente ma si era reso necessario per evitare che il Comune bloccasse l'autorizzazione a causa del comportamento ostruzionistico della IG e che Pt_1 aveva quindi comportato un esborso non preventivato.
- Alla luce dei superiori fatti, non corrispondeva al vero quanto affermato da parte attrice che il avesse presentato il progetto al Comune di Catania all'insaputa della P_ stessa, né che avesse preteso arbitrariamente e illegittimamente di collegare la tubazione fognaria della bottega del con il sistema fognario autonomo che P_ Pt_2 aveva sempre servito solo l'immobile di parte attrice.
- Invero, non esisteva un sistema fognario autonomo, stante che tutti gli impianti fognari del compreso quello relativo all'immobile di parte attrice, scaricavano “a P_ perdere” nel sottosuolo condominiale e comunque la IG era pienamente a Pt_1 conoscenza dei lavori da effettuarsi e del progetto presentato per l'allaccio fognario avendo provveduto ad approvare in occasione dell'assemblea del 11.12.18 (punto n.2) la variante dell'Arch. in cui ciò era previsto e di cui la stessa era pienamente a Per_5 conoscenza ed avendo espresso, altresì, all'assemblea del 05.03.20 (punto n.12) ove era presente per delega a , alla ratifica del medesimo progetto. Persona_6
- In sostanza, il con la delibera impugnata non aveva fatto altro che P_ assecondare la volontà di parte attrice. Detta delibera testualmente prevedeva che l'assemblea “ … dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio fognario autonomo delle botteghe del signor alla pubblica fognatura, lo stesso pagherà Pt_2 la somma che gli sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea, mentre la signora dovrà sostenere per intero i costi di realizzazione delle opere che di Pt_1 fatto sono diventate private … ” .
- Era stata una scelta della medesima quella di provvedere a proprie Controparte_12 spese al completamento dei lavori di allaccio del suo scarico alla fognatura pubblica usufruendo della tubazione realizzata dal a mezzo dell'impresa incaricata, P_ nonché di escludere gli scarichi delle botteghe del Signor l'assemblea non aveva Pt_2 adottato una delibera in tal senso ma aveva solo preso atto e ratificato il fatto che la
IG aveva provveduto in maniera autonoma, con proprie maestranze e a Pt_1 proprie spese alla realizzazione delle opere di completamento dell'impianto che serviva l'appartamento di sua proprietà facendole diventare di fatto private, per cui la circostanza che l'assemblea avesse affermato che “ … la signora dovrà sostenere per intero Pt_1
pagina 10 di 22 i costi di realizzazione delle opere che di fatto sono diventate private … ” nulla aveva aggiunto a quanto già accaduto per iniziativa di quest'ultima, né poteva ritenersi una delibera in senso proprio atteso che non obbligava i condomini e in particolare la IG
a tenere un comportamento o a sostenere delle spese. Pt_1
- La “delibera” in questione, peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non aveva affatto deciso su parti di proprietà esclusiva sia perché non esisteva un impianto fognario autonomo a servizio solamente dell'immobile di parte attrice, sia in quanto non aveva modificato arbitrariamente le somme del piano di ricostruzione inerente ai fondi europei e regionali in favore del condomino a svantaggio della IG . Pt_2 Pt_1
Infatti, al fine di poter usufruire del contributo per i lavori di cui sopra, requisito necessario era che gli scarichi di tutti gli immobili facenti parte dell'edificio condominiale fossero allacciati alla fognatura comunale, pena la revoca dell'autorizzazione e quindi la
IG non poteva sottrarsi a questo. Pt_1
- Inoltre, le spese per l'allaccio alla fognatura pubblica non erano comprese nel contributo, ma venivano sostenute per intero dal Il progetto originario prevedeva come P_ soluzione più breve e più economica che un'unica tubazione di scarico avrebbe dovuto raccogliere i reflui provenienti dalle due botteghe al piano terra di proprietà e Pt_2 quelli provenienti dall'appartamento al primo piano di proprietà ; pertanto era Pt_1 prevista, tra l'altro, sia la spesa per effettuare lo scavo nell'androne del civico n.4, quella per la realizzazione di un solo allaccio, quella per ricolmare lo scavo e quella per il ripristino della pavimentazione. Poiché la IG , successivamente alla posa in Pt_1 opera da parte della ditta incaricata del Condominio della tubazione che doveva servire sia l'immobile che le botteghe Nunnari, aveva provveduto, in spregio a quanto Pt_1 previsto dal progetto, a sue spese e di sua esclusiva iniziativa, a ricolmare lo scavo e a ripristinare il pavimento, il non aveva sostenuto questi ultimi esborsi;
P_ tuttavia, poiché l'attrice, sempre in spregio al progetto, non aveva permesso che le botteghe di proprietà usufruissero dello stesso allaccio attraverso la tubazione Pt_2 già realizzata dalla ditta, il aveva dovuto far realizzare necessariamente un P_ secondo allaccio sostenendo il relativo costo non preventivato.
- L'assemblea aveva quindi regolarmente deliberato con la maggioranza di legge di destinare le somme che dovevano essere spese per i lavori nel corpo scala (ricolmo dello scavo e pavimentazione) e che non erano state sborsate, per realizzare il secondo allaccio che permetteva alle botteghe Nunnari il collegamento con la fognatura pubblica e che non era preventivato;
in conseguenza di ciò, il condomino agava la medesima quota Pt_2
pagina 11 di 22 già prevista nel preventivo, mentre le opere realizzate in maniera autonoma dalla IG
rimanevano a suo carico. Pt_1
- Più specificatamente, rimanevano a carico della IG : le spese di scavo a mano, Pt_1 la realizzazione della conduttura fognaria fino al pozzetto realizzato sul marciapiede antistante il civico 4 e degli allacci derivanti dai lavori dell'allaccio, nonché la partecipazione pro-quota alle spese condominiali di progettazione, oltre le spese e le imposte per la realizzazione del condotto ed allaccio dal pozzetto sul marciapiede alla pubblica fognatura che si trovava in via Garibaldi.
- Da questa semplice e del tutto legittima operazione di adeguamento delle somme condominiali (e non dei fondi pubblici) allo stato dei fatti, il condomino non Pt_2 aveva tratto nessun vantaggio e non era conseguito alla IG nessuno Pt_1 svantaggio, non essendo state poste a carico della stessa somme non dovute;
- Pertanto, erano del tutto infondate le doglianze avverse in ordine al detto deliberato, non avendo il posto in essere alcun comportamento illecito, mentre, al contrario, P_ la delibera citata si era resa necessaria a causa del rifiuto ingiustificato e illegittimo opposto dalla IG al progetto approvato anche col voto favorevole della Pt_1 stessa.
- Né parte attrice poteva pretendere la restituzione delle somme sborsate per l'effettuazione delle opere atteso che, ai sensi dell'art.1134 c.c., le spese che il sostiene per P_ le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea devono essere rimborsate esclusivamente qualora siano necessarie e urgenti, ipotesi che di certo non ricorre nel caso di specie. Pertanto, l'impugnazione era assolutamente priva di fondamento.
- 4) Quanto alla impugnazione, da parte dell'attrice, anche delle altre delibere ossia “ tutte quelle connesse antecedenti e successive, compresa la delibera del 13.11.2019 sono illegittime ed invalide e pertanto devono essere dichiarate invalide e/o nulle …”: detta domanda era stata formulata in maniera generica e il petitum era assolutamente incerto, stante che mancava l'indicazione dell'oggetto della domanda, non avendo l'attrice indicato esattamente le delibere impugnate e non avendo nemmeno allegato alcuna documentazione relativa alle stesse;
ciò in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa stante che il convenuto non era stato messo nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
- Inoltre, l'impugnazione era stata proposta tardivamente, oltre il termine previsto dall'art.1137 c.c. e non era stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione. pagina 12 di 22 Pertanto, la domanda doveva essere dichiarata nulla, inammissibile e/o improcedibile. In ogni caso anche detta domanda era del tutto infondata per i motivi già esposti.
- Peraltro, la delibera del 13.11.19 riguardava solamente la nomina dell'Amministratore, per cui esulava del tutto dalle questioni di cui al presente giudizio;
comunque, il relativo verbale era stato regolarmente consegnato a mani a parte attrice in data 10.12.19. 5)Temerarietà della lite: L'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione costituiva motivo per il Condominio di richiedere la condanna di controparte ex art. 96, comma 1 c.p.c.: Nel caso di specie, risultava evidente quanto meno la colpa grave di parte attrice che aveva introitato un'azione di impugnazione fondandola su argomentazioni del tutto pretestuose così costringendo il opposto, a causa di questo P_ contegno processualmente azzardato, a dover sostenere gli oneri tutti derivanti dal presente giudizio temerariamente introitato. La condotta processuale della controparte giustificava quindi la richiesta di condanna della stessa alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 1 e 3, lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno.
Alla prima udienza del 26/04/2022, questo Giudice riservava ordinanza con termine per note di trenta giorni sulle eccezioni preliminari (sospensiva e competenza).
Con ordinanza del 02/06/2022, questo Giudice rigettava l'eccezione del convenuto di P_ incompetenza per valore del Tribunale adito, atteso che nell'atto di citazione si faceva riferimento ad un valore della causa compreso tra € 5.000,00 ed € 5.200,00 e che nella nota di iscrizione a ruolo era stato indicato il valore di € 5.200,00 (quindi un valore superiore ad € 5.000,00). Inoltre, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata ed assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con ulteriore ordinanza del 24/03/2023, questo Giudice rigettava la richiesta di parte attrice di estromissione delle memorie seconda e terza ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte convenuta;
Rigettava la richiesta di parte attrice di un nuovo termine per il deposito della terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ed ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 12/09/2022.
All'udienza del 26/05/2023 venivano escussi i testi di parte attrice e Testimone_1 [...]
. Persona_6
Con ordinanza del 16/01/2024, questo Giudice, ritenuta superflua ed inammissibile la c.t.u., invitava le parti a precisare le conclusioni.
All'udienza del 04/03/2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Entrambe le parti depositavano quindi le proprie comparse conclusionali e le memorie di replica con cui insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni. pagina 13 di 22 *****
La domanda attorea è inammissibile per difetto di interesse ad agire dell'attrice.
E' fondata infatti l'eccezione sollevata dal convenuto nella memoria di replica a P_ conclusionale circa il difetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. della signora Parte_1
[...]
Il difetto di interesse ad agire, in ogni caso, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13078 depositata il 26 aprile 2022, secondo la quale “La carenza dell'interesse richiesto dall'art.
100 cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda…”.
A mente dell'art. 100 c.p.c., invero: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse”.
Quindi, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. rappresenta una condizione dell'azione e sussiste solo quando è astrattamente configurabile per la parte attrice una utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato. La sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda.
Quanto alle impugnazioni di delibere condominiali, è ritenuto concordemente dalla giurisprudenza che la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non possa essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto – alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. (cfr. Tribunale di Palermo, sentenza n. 3083 del 29/05/2024).
Si è inoltre specificato che l'interesse ad agire, condizione richiesta per l'annullamento di una delibera assembleare condominiale affetta da vizi sostanziali, è subordinato alla prova di uno specifico e rilevante interesse alla caducazione. È quanto precisato dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 935 del 21/04/2023, che ha precisato come, riguardo alla impugnazione delle delibere assembleari condominiali, la domanda spiegata in base all'articolo 1137 del Codice
pagina 14 di 22 civile non può essere sorretta esclusivamente dall'interesse alla legalità della gestione comune.
Ciò in quanto la legittimazione ad impugnare è concessa per impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato (o avrebbe votato qualora fosse stato presente).
Per impugnare una delibera, quindi, il deve avere un interesse concreto e rilevante P_ alla sua caducazione. Interesse costituito dalla posizione di vantaggio che può derivare dalla pronuncia di merito. Chi intende impugnare una delibera per la erroneità relativa alla ripartizione delle spese, dovrà allegare e dimostrare di avervi interesse. Interesse che deve presupporre la sussistenza di un apprezzabile pregiudizio scaturente dalla delibera opposta.
Dunque, un reale mutamento economico della propria posizione.
Anche la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza dell'interesse ad agire presuppone «la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale» (Cassazione n. 6128 del
09/03/2017).
Inoltre, con una più recente pronuncia (Cassazione 27 febbraio 2024, n. 5129), la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito che l'impugnazione della delibera assembleare da parte di un condomino deve essere sostenuta dalla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla mera rimozione dell'atto, occorrendo peraltro distinguere l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato dal attore;
quest'ultimo, in P_ particolare suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Nello stesso senso: si è espresso il Tribunale di Avellino
n. 1957 del 19/11/2024.
Ancora: il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7587 del 03/05/2021, ha statuito che è fatto obbligo al condomino che impugna la delibera provare non solo la contrarietà del decisum ai principi di legge ma anche il danno economico subito per effetto della decisione impugnata, pregiudizio riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve esser oggetto di espressa quantificazione.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal convenuto, parte attrice non P_
ha allegato, né tanto meno provato il danno economico che le deriverebbe dalla delibera a suo dire viziata, non lo ha mai quantificato in tutto il corso del giudizio nè dallo svolgimento del giudizio è emersa alcuna posizione di vantaggio che possa derivare alla stessa da una pronuncia pagina 15 di 22 di invalidità; da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per manifesta carenza di interesse ex art.100 c.p.c.
Ed infatti:
Si legge al punto 2 della delibera del 17/09/2021 impugnata:
“Considerato che: i lavori di scasso e di realizzazione del tratto di tubazione fognaria della
IG sono state realizzate dalla ditta come da progetto;
che la signora ha Pt_1 Pt_1 impedito la realizzazione dei lavori di allaccio alle botteghe del sig. che la IG Pt_2
autonomamente ed illecitamente ha ricolmato lo scavo e ripavimentato con maestranze Pt_1 proprie l'androne e che dai lavori eseguiti dalla signora il sig. dichiara di Pt_1 _1 avere provveduto a rifinire la scala a sua cura e spese, l'assemblea all'unanimità dei presenti dà mandato all'ingegnere di spostare le somme che dovevano essere spese all'interno del corpo scala del civico 4 per realizzare un allaccio autonomo delle botteghe del sig. alla Pt_2 pubblica fognatura. Lo stesso pagherà la somma che gli sarebbe spettata dal prospetto allegato alla scorsa assemblea mentre la signora dovrà sostenere per intero i costi Pt_1 della realizzazione delle opere che sono di fatto diventate private”.
Dalla lettura della detta delibera emerge innanzi tutto che ivi non si decise affatto di collegare al sistema fognario della la tubazione fognaria della come sostenuto Pt_1 Parte_4 da lei in citazione. Ma semmai solo di “spostare le somme”, ossia destinare le quote condominiali già raccolte (ed inutilizzate per colpa della ) per realizzare un allaccio Pt_1 autonomo delle botteghe del alla pubblica fognatura, il che è cosa ben diversa. Pt_2
Inoltre, l'attrice in citazione sostiene che “così facendo, in violazione dell'art. 1117 c.c. e 1123
c.c., l'assemblea condominiale ha posto a carico dell'attrice delle somme non dovute” Tuttavia non ha mai specificato quali fossero dette somme non dovute né ha allegato i criteri per comprenderlo.
Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, era stata la stessa a Controparte_12 dichiarare al che avrebbe pagato personalmente le sue spese per i lavori di P_ collegamento della fognatura.
Infatti, nella comunicazione del 27/12/2020 (allegato L alla comparsa di risposta del la signora scriveva all'amministratore: “…si vieta l'ingresso alla P_ Pt_1 proprietà dell'istante e ne consegue che la scrivente completerà i lavori per il collegamento
pagina 16 di 22 della propria fognatura a sue totale spese mentre gli altri proprietari provvederanno come riterranno più opportuno collegare gli scarichi utilizzando altri siti e non la mia proprietà”.
E poi, nella comunicazione del 03/01/2021 (allegato O al fascicolo del convenuto) P_ la scriveva: “La predetta condotta fognaria, pertanto, è di esclusiva titolarità della Pt_1 scrivente, che, come precisato, completerà i lavori inerenti la stessa”.
La delibera del 17/09/2021, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non ha affatto deciso su parti di proprietà esclusiva essendo stata la stessa a dichiarare che Pt_1 avrebbe pagato personalmente le spese per i lavori di collegamento della sua fognatura ed essendosi limitata l'assemblea a deliberare di utilizzare diversamente le somme a ciò destinate.
Inoltre, non è stata fornita prova certa e documentale che esistesse un impianto fognario autonomo a servizio solamente dell'immobile di parte attrice. L'attrice non ha prodotto in giudizio l'atto di provenienza a sé stessa (e ai fratelli) dell'immobile ma solo due vecchi atti, del 1939 e del 1942 di costituzione in dote dell'immobile in favore delle sue zie. Dai documenti prodotti non si evince in alcun modo l'esclusività dell'androne e del sistema fognario che la stessa sostiene.
Né determinante può ritenersi la testimonianza dei testi escussi, i quali hanno dichiarato: il teste
“non ho la certezza del sistema di dispersione dei liquami” ed il teste Testimone_1
: “non so dove andasse a finire la melma perché non si vedeva”. Persona_6
In ogni caso, dalla lettura della delibera, non si evince che questa abbia modificato arbitrariamente le somme del piano di ricostruzione inerente ai fondi europei e regionali in favore del condomino e a svantaggio della IG . Né si evince alcun Pt_2 Pt_1 comportamento illecito del mentre, al contrario, la delibera citata si è P_ evidentemente resa necessaria a causa del rifiuto opposto dalla IG al progetto a suo Pt_1 tempo approvato anche col voto favorevole della stessa.
Ed invero, risulta evidente e plausibile quanto dedotto da parte convenuta ossia che, poiché il non aveva sostenuto le spese per il ricolmo dello scavo e di rifacimento della P_ pavimentazione dell'androne, atteso che a ciò aveva provveduto la IG a sue spese Pt_1
(come dalla stessa evidenziato), è stato deliberato di utilizzare le somme condominiali a ciò destinate per coprire le spese occorrenti alla realizzazione del secondo allaccio fognario ad uso esclusivo delle botteghe di proprietà originariamente non previsto. Pt_2
pagina 17 di 22 Da tale risoluzione non risulta che il condomino abbia tratto nessun vantaggio e Pt_2 soprattutto non risulta - e non è provato - che ne conseguito alla IG uno svantaggio, Pt_1 non risultando essere state poste a carico della stessa delle somme non dovute né risultandole imposta alcuna servitù.
Non si comprende quindi quale dovrebbe essere l'interesse ad agire dell'attrice, ex art. 100
c.p.c., nel presente giudizio. Ed in difetto di interesse ad agire la domanda attorea è inammissibile.
Inoltre, anche ove la domanda attorea fosse ammissibile, sarebbe comunque infondata.
Innanzi tutto, non è stato provato da parte attrice che il abbia presentato il progetto P_ al Comune di Catania all'insaputa della stessa né è emerso dall'istruttoria che il P_ abbia preteso arbitrariamente e illegittimamente di collegare la tubazione fognaria della bottega del con il sistema fognario autonomo che asseritamente serviva solo P_ Pt_2
l'immobile di parte attrice.
Invero, risulta dagli atti che la signora era presente per delega all'assemblea Pt_1 dell'11/12/2018 (allegato F al fascicolo del convenuto) dove all'unanimità - quindi P_ anche con il suo voto - venne ratificato il progetto di variante dell'Arch. Persona_5
Semmai, l'attrice, ove assente o dissenziente, avrebbe dovuto impugnare quella delibera. Ma così non è stato. Non è ammissibile peraltro formulare doglianze relative alla delibera (peraltro a distanza di anni) da parte di una condomina presente all'assemblea e consenziente, atteso che,
a mente dell'art. 1137 l'autorità giudiziaria può essere adita solo dal condomino “assente o dissenziente o astenuto”.
Né risulta che la abbia mai impugnato la delibera del 05/03/2020 (allegato G al fascicolo Pt_1 del convenuto) dove, al punto 12 dell'o.d.g., l'assemblea, all'unanimità dei P_ presenti, ratificava il progetto di variante redatto dall'Arch. ossia quanto Persona_5 approvato nel punto 2 dell'o.d.g. dell'assemblea del 11/02/2018. Vero è che il delegato della
, , lasciò l'assemblea prima della votazione, come si legge dal verbale. Pt_1 Persona_6
Ma è anche vero che a quel punto, in quanto assente, la avrebbe potuto, eventualmente, Pt_1 impugnare la detta delibera. Infatti l'attrice era sicuramente a conoscenza della delibera in quanto posta a fondamento di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal e P_ notificato alla stessa in data 10.09.2020 (cfr. allegato A alla memoria ex art. 183 comma VI n
2 c.p.c. del ), per cui, quanto meno da quella data, la IG aveva avuto P_ Pt_1 legale conoscenza del deliberato, tanto è vero che propose pure opposizione al detto decreto pagina 18 di 22 ingiuntivo (cfr. allegato B alla memoria ex art. 183 comma VI n 2 c.p.c. del ed P_ avrebbe potuto e/o dovuto impugnare quella delibera.
Non può quindi ora rimettere in discussione i lavori approvati dall'assemblea sugli impianti fognari.
Ancora, si osserva, in generale come la circostanza emersa in giudizio ed incontestata, che l'immobile di proprietà dell'attrice abbia un ingresso autonomo (dal numero civico 4) non esclude la stessa attrice dalla partecipazione alle spese condominiali atteso che è incontestato che l'immobile di sua proprietà fa parte del Condominio di via Santa Barbara n. 10, Catania.
Infatti, l'art.1118 comma terzo c.c. stabilisce che il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, per cui tutti i condomini sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi di gestione dell'edificio e alle spese relative alle parti condominiali.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte: “In tema di Condominio, il condòmino che ha un impianto fognario di sua esclusiva proprietà, deve comunque partecipare pro quota alle spese di conservazione dell'impianto fognario di proprietà ” (Cassazione, Sez. II CP_10
Civile, sentenza 7 maggio – 30 giugno 2015, n. 13415).
La Suprema Corte ha chiarito definitivamente che per la ripartizione delle spese di manutenzione di un bene comune, anche se non utilizzato, trova applicazione il criterio generale previsto dall'art. 1117, secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 3) … gli impianti idrici e fognari …”. Ed infatti, richiamandosi ad altro suo precedente, la Corte ha affermato che i manufatti come le fognature e simili rientrano fra le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 n. 3 c.c., le cui spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.
Pertanto, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione di un bene asseritamente comune ma non utilizzato, non trova applicazione il criterio stabilito dal terzo comma dell'art. 1123 c.
c. che fa riferimento al concreto utilizzo del medesimo, ma si deve fare ricorso al criterio generale previsto dall'art.1117 c.c.
Pertanto, non si vede di che cosa si possa dolere l'attrice, la quale in virtù della richiamata normativa e giurisprudenza ed in virtù di delibere approvate anche col suo consenso, è tenuta a pagina 19 di 22 rispettare il progetto approvato ed i lavori che ne sono scaturiti, in quanto relativi a parti comuni dell'edificio per i quali è tenuta a partecipare alle spese.
Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha dichiarato: “Di certo, il sistema fognante che è destinato all'uso esclusivo dell'immobile dell'attrice e non rientra tra le parti comuni dell'edificio condominiale non può essere validamente oggetto di decisioni da parte dell'assemblea condominiale che possano in qualche modo limitarne l'uso attraverso la costituzione di servitù e la modifica dello stato dei luoghi”.
Si rileva in contrario che, anche se l'impianto fognario della fosse realmente autonomo Pt_1
(e non vi è prova sufficiente in tal senso), in ogni caso, dalla lettura della delibera del
17/09/2021, non risulta in alcun modo che esso sia stato oggetto di decisioni dell'assemblea che abbiano costituito “servitù” o abbiano modificato lo stato dei luoghi.
La domanda, pertanto, è infondata ed in ogni caso da rigettare.
Quanto alla impugnazione delle altre delibere “connesse”
La detta domanda va dichiarata inammissibile perché formulata in modo assolutamente generico e indeterminato, in quanto non è stato indicato dall'attrice nemmeno a quali delibere faccia riferimento, né sono state prodotte le delibere oggetto di impugnazione.
Tra l'altro, l'impugnazione sarebbe comunque inammissibile per tardività non essendo state le delibere impugnate nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. ed improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Peraltro, la delibera del 13.11.2019 riguardava solamente la nomina dell'Amministratore sig.
(cfr. allegato Z alla comparsa di risposta del ), per cui non si Controparte_2 P_ comprende cosa intenda impugnare l'attrice. Comunque, il relativo verbale risulta stato regolarmente consegnato a mani a parte attrice in data 10.12.2019 (cfr. allegato Z cit.).
In ultimo: non merita accogliento la richiesta del di condanna dell'attrice alle spese P_ per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ed invero:
Il convenuto non ha assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla P_ liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c., laddove la Suprema Corte statuisce: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari
pagina 20 di 22 alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ sentenza n. 21798 del
27/10/2015). In al senso cfr. anche Cass. civ. Sez. Lavoro sentenza 9080 del 15/04/2013 che ha precisato come “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”.
Inoltre, non ritiene questo Giudice che ricorra nella fattispecie la mala fede o colpa grave dell'attrice, mentre, secondo la Suprema Corte: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. sez. VI, sentenza n. 21570 del 30/11/2012)
La domanda del convenuto di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va P_ pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione, tenendo anche conto della nota spese presentata dal in allegato alla comparsa conclusionale, oltre P_ che dei parametri di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 841/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:
1) Rigetta, in quanto inammissibile ed infondata, l'impugnazione delle delibere condominiali proposta dall'attrice nei confronti del Parte_1
sito in Catania, ; Controparte_1 Controparte_1
2) Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali del P_ convenuto, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, e come richieste, in complessivi € 2.430,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge.
Così deciso in Catania il 04/06/2025
IL GIUDICE ONORARIO pagina 21 di 22
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 22 di 22