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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4894/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 5 giugno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Fausto Barili e Pilerio Spadafora)
PARTE APPELLANTE
E
e CP_1 CP_2
(Avv. Luca Pellicelli)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 291/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 291/2019 il Tribunale di Viterbo ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di Parte_1 Controparte_3 CP_1
e per ottenere la condanna al pagamento della somma di €
[...] CP_2
6.226,90, a titolo di risarcimento dei danni subiti alla gamba sinistra a seguito della caduta di un embrice dal tetto del fabbricato di proprietà dei convenuti, e ha posto a carico dell'attore le spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ill.ma Corte riformare la sentenza n. 291/2019 del 27 febbraio 2019, resa dal Tribunale di Viterbo, nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3868/2015, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto voglia accogliere la domanda avanzata dal signor , Parte_1
accertando e dichiarando la esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento in narrativa e del consequenziale danno subito dall'attore; per l'effetto, condannarli al pagamento della somma di € 6.226,90 o quella che sarà ritenuta conforme a giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria. - Con vittoria di spese e compensi professionali, anche del primo grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e che hanno CP_2 CP_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e con la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_3
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 5 giugno 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
che ha agito nei confronti di e
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1
assumendo di essere stato colpito, mentre si trovava nel proprio terrazzo, da un embrice caduto dal tetto dell'immobile di proprietà dei convenuti e di avere riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra, cui erano conseguiti un periodo di invalidità temporanea assoluta di 7 giorni, parziale di 30 giorni al 50% e ulteriori 30 giorni al
25%, nonché un danno permanente pari al 4%.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che l'attore non aveva dimostrato che il coppo fosse caduto dal tetto appartenente ai convenuti e non anche dagli altri due tetti direttamente prospettanti sul terrazzo del Pt_1
L'impugnazione si presta alla censura d'inammissibilità sollevata dalla parte appellata, in quanto l'unica censura mossa dall'appellante consiste nel prospettare una diversa ricostruzione dell'accaduto, senza alcuna confutazione del ragionamento seguito dal Tribunale che - con argomentata motivazione - ha spiegato le ragioni per cui è inverosimile che il pesante embrice sia precipitato in diagonale dal fabbricato adiacente di proprietà dei convenuti per andare, poi, a cadere nel terrazzo dell'attore.
In ogni caso, anche a voler passare all'esame del merito, l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
Fermo restando che grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia che l'embrice caduto nel terrazzo del Pt_1
provenisse dal tetto di proprietà dei non solo nel caso in esame tale Controparte_4
prova non è stata fornita ma, come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, ricorrono vari elementi che inducono ad escludere che l'accaduto si sia verificato nei termini dedotti dall'attore.
E' invero pacifico, oltre che risultante dalla rappresentazione grafica in atti, che il fabbricato dei convenuti è adiacente a quello dell'odierno appellante, che è invece sovrastato dalla falda di un tetto appartenente a terzi e dal tetto del Comune di Orte, denominato “ex carcere”.
I Vigili del Fuoco di Viterbo intervenuti sul posto l'11 ottobre 2012, a distanza di circa un mese dall'accaduto, si sono limitati a riscontrare che “a causa della vetustà, un cornicione sovrastante il terrazzo a servizio della camera da letto risultava pericolante”, ma non hanno effettuato alcun accertamento in merito alla provenienza dell'embrice caduto nel terrazzo del Pt_1
E' pur vero che con provvedimento del 27 marzo 2014 il Comune di Orte ha ordinato alla di eseguire le opere di consolidamento del tetto, ma la CP_3
circostanza non assume alcun rilievo in merito alla provenienza del laterizio in quanto, come può evincersi chiaramente dal corredo fotografico in atti e dalla relazione redatta dal tecnico comunale Arch. tutte le coperture della zona versano in Persona_1
cattive condizioni e necessitano di manutenzione.
Nella citata Relazione si legge che la parte alta del tetto di proprietà dei convenuti
è effettivamente composta da embrici, ma che analoghi elementi sono presenti
“semplicemente appoggiati sul tetto posto a nord del terrazzo”, che si affaccia direttamente sul terrazzo del e che appartiene a terzi rimasti estranei al presente Pt_1
giudizio.
Sulla base degli elementi raccolti, appare inverosimile che l'embrice sia caduto dal tetto adiacente dei posto che, a tal fine, avrebbe dovuto compiere Controparte_4
una traiettoria obliqua o curvilinea, del tutto incompatibile con il peso dell'oggetto, stimato in circa 4,5 kg;
ben più plausibile si profila, quindi, l'ipotesi che la caduta del laterizio abbia avuto un andamento verticale e, quindi, un diverso punto di partenza.
A sostegno della prospettazione attorea nessun elemento rilevante può trarsi dalla relazione a firma del Geom. allegata all'atto di appello. Persona_2
Premesso che l'incarico è stato conferito al citato tecnico successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado e che l'elaborato può essere valutato alla stregua di una mera argomentazione difensiva, il Consulente di parte si è limitato a giustificare la credibilità della tesi attorea, ipotizzando che il laterizio sia scivolato dal tetto dei convenuti e, dopo essere rimbalzato sul tetto dell'ex carcere, sia andato a colpire il pluviale di gronda dell'attore e abbia compiuto un “discostamento dall'ipotetica linea verticale … di soli 60 cm”.
Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi astratta che, salvo fornire una possibile spiegazione della tesi sostenuta dall'attore, non offre alcun riscontro in merito all'effettivo accadimento dei fatti nei termini ivi precisati e si presta ai rilievi d'inverosimiglianza sopra evidenziati.
In conclusione, come correttamente rilevato dal Tribunale, manca la prova che l'embrice provenisse dal tetto adiacente di proprietà dei convenuti, non potendosi escludere - e apparendo anzi più plausibile - che il laterizio sia caduto in modo verticale dagli altri tetti che si affacciano direttamente sul terrazzo dell'attore.
La richiesta di espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, proposta con l'atto di appello, non può essere accolta, posto che è pacifica l'avvenuta trasformazione dello stato dei luoghi intervenuta già nel corso del giudizio di primo grado, cosicché la dinamica dell'accaduto può essere ricostruita solo sulla base degli elementi già valutati in questa sede.
L'appello va, quindi, respinto, restando, per l'effetto, assorbita la censura svolta in merito alle spese di lite, delle quali l'appellante ha chiesto la rifusione sul presupposto dell'accoglimento della propria domanda.
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura minima tariffaria, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo in favore della parte rimasta contumace. Non ricorrono i presupposti per la condanna del al risarcimento del Pt_1
danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la rifusione delle spese di lite appare idonea a ristorare gli appellati per il nocumento patito a seguito del presente contenzioso.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alla parte rimasta contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4894/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 5 giugno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Fausto Barili e Pilerio Spadafora)
PARTE APPELLANTE
E
e CP_1 CP_2
(Avv. Luca Pellicelli)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 291/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 291/2019 il Tribunale di Viterbo ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di Parte_1 Controparte_3 CP_1
e per ottenere la condanna al pagamento della somma di €
[...] CP_2
6.226,90, a titolo di risarcimento dei danni subiti alla gamba sinistra a seguito della caduta di un embrice dal tetto del fabbricato di proprietà dei convenuti, e ha posto a carico dell'attore le spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ill.ma Corte riformare la sentenza n. 291/2019 del 27 febbraio 2019, resa dal Tribunale di Viterbo, nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3868/2015, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto voglia accogliere la domanda avanzata dal signor , Parte_1
accertando e dichiarando la esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento in narrativa e del consequenziale danno subito dall'attore; per l'effetto, condannarli al pagamento della somma di € 6.226,90 o quella che sarà ritenuta conforme a giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria. - Con vittoria di spese e compensi professionali, anche del primo grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e che hanno CP_2 CP_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e con la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_3
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 5 giugno 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
che ha agito nei confronti di e
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1
assumendo di essere stato colpito, mentre si trovava nel proprio terrazzo, da un embrice caduto dal tetto dell'immobile di proprietà dei convenuti e di avere riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra, cui erano conseguiti un periodo di invalidità temporanea assoluta di 7 giorni, parziale di 30 giorni al 50% e ulteriori 30 giorni al
25%, nonché un danno permanente pari al 4%.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che l'attore non aveva dimostrato che il coppo fosse caduto dal tetto appartenente ai convenuti e non anche dagli altri due tetti direttamente prospettanti sul terrazzo del Pt_1
L'impugnazione si presta alla censura d'inammissibilità sollevata dalla parte appellata, in quanto l'unica censura mossa dall'appellante consiste nel prospettare una diversa ricostruzione dell'accaduto, senza alcuna confutazione del ragionamento seguito dal Tribunale che - con argomentata motivazione - ha spiegato le ragioni per cui è inverosimile che il pesante embrice sia precipitato in diagonale dal fabbricato adiacente di proprietà dei convenuti per andare, poi, a cadere nel terrazzo dell'attore.
In ogni caso, anche a voler passare all'esame del merito, l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
Fermo restando che grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia che l'embrice caduto nel terrazzo del Pt_1
provenisse dal tetto di proprietà dei non solo nel caso in esame tale Controparte_4
prova non è stata fornita ma, come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, ricorrono vari elementi che inducono ad escludere che l'accaduto si sia verificato nei termini dedotti dall'attore.
E' invero pacifico, oltre che risultante dalla rappresentazione grafica in atti, che il fabbricato dei convenuti è adiacente a quello dell'odierno appellante, che è invece sovrastato dalla falda di un tetto appartenente a terzi e dal tetto del Comune di Orte, denominato “ex carcere”.
I Vigili del Fuoco di Viterbo intervenuti sul posto l'11 ottobre 2012, a distanza di circa un mese dall'accaduto, si sono limitati a riscontrare che “a causa della vetustà, un cornicione sovrastante il terrazzo a servizio della camera da letto risultava pericolante”, ma non hanno effettuato alcun accertamento in merito alla provenienza dell'embrice caduto nel terrazzo del Pt_1
E' pur vero che con provvedimento del 27 marzo 2014 il Comune di Orte ha ordinato alla di eseguire le opere di consolidamento del tetto, ma la CP_3
circostanza non assume alcun rilievo in merito alla provenienza del laterizio in quanto, come può evincersi chiaramente dal corredo fotografico in atti e dalla relazione redatta dal tecnico comunale Arch. tutte le coperture della zona versano in Persona_1
cattive condizioni e necessitano di manutenzione.
Nella citata Relazione si legge che la parte alta del tetto di proprietà dei convenuti
è effettivamente composta da embrici, ma che analoghi elementi sono presenti
“semplicemente appoggiati sul tetto posto a nord del terrazzo”, che si affaccia direttamente sul terrazzo del e che appartiene a terzi rimasti estranei al presente Pt_1
giudizio.
Sulla base degli elementi raccolti, appare inverosimile che l'embrice sia caduto dal tetto adiacente dei posto che, a tal fine, avrebbe dovuto compiere Controparte_4
una traiettoria obliqua o curvilinea, del tutto incompatibile con il peso dell'oggetto, stimato in circa 4,5 kg;
ben più plausibile si profila, quindi, l'ipotesi che la caduta del laterizio abbia avuto un andamento verticale e, quindi, un diverso punto di partenza.
A sostegno della prospettazione attorea nessun elemento rilevante può trarsi dalla relazione a firma del Geom. allegata all'atto di appello. Persona_2
Premesso che l'incarico è stato conferito al citato tecnico successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado e che l'elaborato può essere valutato alla stregua di una mera argomentazione difensiva, il Consulente di parte si è limitato a giustificare la credibilità della tesi attorea, ipotizzando che il laterizio sia scivolato dal tetto dei convenuti e, dopo essere rimbalzato sul tetto dell'ex carcere, sia andato a colpire il pluviale di gronda dell'attore e abbia compiuto un “discostamento dall'ipotetica linea verticale … di soli 60 cm”.
Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi astratta che, salvo fornire una possibile spiegazione della tesi sostenuta dall'attore, non offre alcun riscontro in merito all'effettivo accadimento dei fatti nei termini ivi precisati e si presta ai rilievi d'inverosimiglianza sopra evidenziati.
In conclusione, come correttamente rilevato dal Tribunale, manca la prova che l'embrice provenisse dal tetto adiacente di proprietà dei convenuti, non potendosi escludere - e apparendo anzi più plausibile - che il laterizio sia caduto in modo verticale dagli altri tetti che si affacciano direttamente sul terrazzo dell'attore.
La richiesta di espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, proposta con l'atto di appello, non può essere accolta, posto che è pacifica l'avvenuta trasformazione dello stato dei luoghi intervenuta già nel corso del giudizio di primo grado, cosicché la dinamica dell'accaduto può essere ricostruita solo sulla base degli elementi già valutati in questa sede.
L'appello va, quindi, respinto, restando, per l'effetto, assorbita la censura svolta in merito alle spese di lite, delle quali l'appellante ha chiesto la rifusione sul presupposto dell'accoglimento della propria domanda.
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura minima tariffaria, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo in favore della parte rimasta contumace. Non ricorrono i presupposti per la condanna del al risarcimento del Pt_1
danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la rifusione delle spese di lite appare idonea a ristorare gli appellati per il nocumento patito a seguito del presente contenzioso.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alla parte rimasta contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino