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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/06/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1598 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Michela De Vivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dagli avv. Tommaso De Fusco ed Elisa Margiotta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.03.2019, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Mercato San Controparte_1
EV il 08.01.2011.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che le parti erano separate giusta provvedimento di omologa del Tribunale di Nocera Inferiore del 25.02.2014; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
c) che dall'unione è nato un figlio: CP_2
in data 08.04.2011, del quale ha chiesto disporre l'affidamento esclusivo a sè e la previsione
[...] di un contributo al mantenimento a carico del padre. La ricorrente ha chiesto altresì che le fosse riconosciuto un assegno divorzile. Regolarmente si è costituito in giudizio il resistente , il quale pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di divorzio, si è opposto alle richieste economiche di controparte e soprattutto alla domanda di affido esclusivo del figlio minore.
All'udienza presidenziale dell'13.01.2020, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto, affidava il minore in forma esclusiva alla madre, disponeva gli incontri protetti con il padre e confermava per il resto le condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti.
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, in data 23.09.2021 il GI disponeva consulenza tecnica d'ufficio in merito alla capacità genitoriale delle parti ed alla regolamentazione dei rapporti con il figlio minore.
All'udienza del 05.02.2025, la causa, ritenuta matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto le parti, sentite in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Ciò posto, bisogna ora soffermarsi sulle statuizioni concernenti la prole minore d'età.
La ricorrente ha proposto domanda di affidamento esclusivo del figlio minore, deducendo condotte paterne di violenza psicologica nonché il disinteresse nei confronti dello stesso.
Giova all'uopo richiamare l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428;
Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Di conseguenza, la deroga rispetto a siffatta “regola” deve fondarsi sulla deduzione e prova di fatti e circostanze tali da indurre a ritenere che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori si determini in un pregiudizio per la sua salute psicofisica.
Tanto premesso, bisogna evidenziare che la consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare, ha rilevato gravi criticità con riferimento al rapporto padre-figlio.
Si richiamano all'uopo nello specifico le conclusioni della Consulente:
- “ presenta un'emotività chiusa e coartata, tratti ansiosi e il ricorso a una strategia difensiva CP_2 di tipo evitante, una tendenza all'acting-out e all'aggressività, un vissuto di rabbia, disagio e angoscia nei confronti del nucleo familiare paterno e uno stato di confusione rispetto all'entità del nucleo familiare stesso. Il rapporto padre-figlio risulta assente a causa del totale rifiuto del minore nel voler incontrare il padre. Inoltre, in merito alle dichiarazioni e agli episodi infantili rievocati da
, il rapporto padre figlio potrebbe essere legato ad un tipo di attaccamento disorganizzato e CP_2 una messa in atto da parte del minore di una strategia di controllante/punitiva nei confronti della figura paterna. Di fatti, si impone nell'impedire al padre e al ramo paterno di avere una CP_2 relazione con lui. La relazione madre-figlio assume una connotazione simbiotica. La madre per
rappresenta la figura di attaccamento predominante. Di fatti, ella funge da principale e CP_2 unica fonte di supporto, sostegno e accudimento, e per tale motivo il minore sente di non poter perdere tale prossimità.”;
- “Allo stato attuale non è ipotizzabile la ripresa dei rapporti del minore con il padre. Invece, si ritiene opportuno un ripristino degli incontri con la nonna, zii e cugini paterni.”;
- “Alla luce delle valutazioni e considerazioni effettuate, si suggerisce: - un percorso di psicoterapia al minore per raggiungere uno stato di benessere psicologico al fine di sviluppare un livello di consapevolezza in merito alla psicopatologia del sig.re e gestire i vissuti di rabbia e CP_1 delusione connessi alle vicende del padre nonché un incremento dei momenti di condivisione e frequentazione con il ramo paterno (nonna, zie e cugine) in contesti più adeguati alle esigenze del minore;
- un percorso di sostegno alla genitorialità alla sig.ra al fine di superare i propri Pt_1 timori e garantire al bambino il diritto alla bigenitorialità”.
A ciò devono aggiungersi le relazioni dei Servizi Sociali, da ultimo attestanti l'avvio dei percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, nonché di sostegno psicologico per il minore, come suggerito dalla CTU. Relazioni da cui tuttavia continua ad emergere un netto rifiuto del minore, ormai quattordicenne, ad includere il padre nella propria vita, al fine di “mantenere lo stato di benessere e di equilibrio che ha raggiunto insieme alla madre”.
In ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio di confermare, nel miglior interesse del minore,
l'affidamento esclusivo alla madre, di fatto allo stato figura genitoriale preminente. Tuttavia, nell'auspicio di un recupero del rapporto genitoriale con la figura paterna, si reputa di confermare anche il diritto di visita del padre in forma protetta per un giorno a settimana, a condizione però che vi sia il consenso del minore, e con onere di monitoraggio in capo al Servizio Sociale territorialmente competente.
Si invitano, inoltre, le parti ed i Servizi Sociali a dare continuità ai percorsi psicologici già avviati, per il benessere delle stesse e soprattutto nell'interesse del minore.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore, alla luce della difficile situazione economica del resistente, affetto da seria patologia psichiatrica che è documentata agli atti e incontestata tra le parti, il Collegio ritiene equo sancire un contributo al mantenimento del figlio in euro 100,00 CP_2 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge. Importo rivalutabile annualmente tramite Istat.
Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale.
In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
Premessi tali principi, non può ritenersi soddisfatto per parte ricorrente, alla luce dell'istruttoria condotta, il citato e rigoroso accertamento causale degli indici di cui all'art. 5, co. 6, L. div., al fine di vedersi riconosciuto un assegno post-matrimoniale in funzione equilibratrice. Ciò anche in ragion del fatto che non risultano allegate e provate, in modo adeguato, sopravvenienze tali che giustifichino una modifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, peraltro già confermativo delle condizioni di separazione.
Pertanto, nessun assegno divorzile sarà dovuto alla ricorrente.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Mercato San EV (SA) il 08.01.2011 (Atto n. 2, Parte II Serie Controparte_1
A del registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2011);
b) Affida il minore in forma esclusiva alla madre, con residenza presso la Controparte_2 medesima;
c) Dispone che il padre veda il minore per un solo pomeriggio a settimana, con modalita' assistite, presso i servizi sociali territorialmente competenti, previo consenso del minore ed alla presenza costante di personale specializzato;
d) Invita le parti ed i Servizi Sociali a dare continuità ai percorsi psicologici già avviati;
e) Affida il nucleo familiare ai competenti Servizi Sociali al fine di attuare le strategie necessarie allo sviluppo della relazione padre-figlio;
f) Pone l'obbligo, in capo a , di versare entro il giorno 05 di ciascun mese, Controparte_1 in favore di , tramite bonifico o mezzo equivalente, l'importo di euro Parte_1 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie come per legge. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
h) Rigetta ogni ulteriore domanda;
i) Compensa le spese di lite tra le parti;
j) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 05.062025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire