Ordinanza cautelare 23 novembre 2020
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10785 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08554/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine D'Onofrio, Anita Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Commissione Valutazione e Avanzamento, Comando Legione Carabinieri Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
- del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. 2019 emesso in data 3 agosto 2020 dal Comando Legione Carabinieri Lazio, notificato in data 6 agosto 2020, con il quale è stato comunicato il giudizio di “non idoneità” del ricorrente all'avanzamento dei Marescialli Maggiori compresi nell'aliquota del 31.12.2019, espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con verbale nr.-OMISSIS- del 21.7.2020;
- del verbale nr.-OMISSIS-, datato 21.7.2020 della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri richiamato nel provvedimento anzidetto e trasmesso a mezzo pec in data 29.9.2020 a seguito di istanza di accesso agli atti;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, cogniti o incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente sig. -OMISSIS-, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore di luogotenente con l’aliquota 31 dicembre 2019, veniva ritenuto <<non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato grave carenza nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore>>.
Insorgeva innanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento suddetto e atti presupposti con ricorso affidato a quattro motivi così rubricati: “1. Nullita' per violazione di legge (art.3 l.n. 241/1990) - difetto di motivazione e di istruttoria. 2. Violazione di legge ( art. 5. D.m. 571/ 1993) - eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, motivazione illogica. 3. Violazione di legge (art. Ii, 107, 2° comma della costituzione europea) - violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita’ – eccesso di potere per manifesta ingiustizia. 4. Eccesso di potere per macroscopica contraddittorieta' e per illogicita' sotto altro profilo”.
Si costituiva l’Amministrazione con l’Avvocatura resistendo al ricorso.
La domanda cautelare veniva respinta.
Seguivano istanze di prelievo con successiva fissazione dell’udienza di trattazione in data 30 ottobre 2024, in vista della quale l’Avvocatura depositava documenti e memoria sollevando un difetto preliminare di notifica ai controinteressati promossi nel quadro di avanzamento.
All’udienza suddetta il Collegio dava avviso alle parti del rilievo d’ufficio di un possibile profilo di improcedibilità per difetto di impugnazione del quadro di avanzamento, parte ricorrente chiedeva termine per controdedurre e la causa era rinviata all’udienza del 23 aprile 2025 nella quale, previa reiterazione dell’avviso, era trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di decidere la causa ai sensi dell’art. 74 CPA nel senso della manifesta improcedibilità del ricorso.
L’oggetto del giudizio concerne l’esclusione da valutazione per avanzamento a scelta.
Ciò comportava non tanto il dovere di notifica ad almeno un controinteressato del ricorso introduttivo (che è limitato alla sola impugnativa del provvedimento di esclusione), quanto quello di impugnare espressamente, oltre al provvedimento di inidoneità, anche il quadro di avanzamento nel quale figurasse negletta la posizione del ricorrente.
È rispetto a detto quadro che si sarebbero configurati soggetti controinteressati (cioè tutti quelli avanzati di grado e titolati a difendere la propria posizione dalla possibile sopravvenienza di un nuovo soggetto potenzialmente idoneo a modificare gli assetti della graduatoria) ai quali notificare l’impugnativa.
Può constatarsi che, nella non concessa ipotesi di voler ritenere la formula impugnatoria del m.m. -OMISSIS- estesa anche all’approvazione del quadro, sarebbe venuta comunque in rilievo -in questo caso ed ai fini dell’inammissibilità del ricorso- la mancata notifica ad almeno un controinteressato del gravame.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento del mero provvedimento di inidoneità alla valutazione, il cui eventuale accoglimento, non potendo incidere sul quadro di avanzamento approvato in mancanza di tempestiva estensione del gravame, sarebbe privo di utilità per il ricorrente.
È appena il caso di aggiungere che l’approvazione del quadro, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto di esclusione dalla valutazione impugnato a monte, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni degli interessi coinvolti oltre che nuove posizioni di vantaggio acquisite dalla pluralità di soggetti terzi che assumono le vesti di controinteressati.
Le spese, in considerazione dell’esito in rito, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.