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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7341/2024
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 7341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace – pagamento degli onorari professionali, e vertente
TRA
con sede in Aversa, alla Via Giotto n. 47/49, (c.f. Parte_1
, in persona dell'amm.re p.t. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2 difeso dall'Avv.to Luisa Paiotta, presso il cui studio in Aversa alla via V. Veneto
n. 9, risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE E
Avv. , c.f. , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv.to Iolanda Iavazzo, presso il cui studio in Aversa alla via dei Torchi n.
22, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione proposto nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
24.10.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
1. L'avv. conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli Nord il al fine di ottenere la condanna di Parte_1 quest'ultimo al pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale espletata in favore del Condominio, quantificati in €.1325,16 oltre interessi fino
Pagina 1 RG 7341/2024
al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché spese di lite.
2. Nel giudizio di primo grado il non si costituiva e Parte_1 veniva dichiarato contumace.
3. Con sentenza n. 8311 del 18.12.2022, pubblicata in data 16.07.2024, nel giudizio R.G. 3048/2017, e notificata il 16.07.2024, il Giudice di Pace di Napoli
Nord accoglieva la domanda attorea condannando il al pagamento Parte_1 in favore dell'Avv.to della somma di € 1325,16, oltre IVA Controparte_1
e CPA nonché al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Parte_1 eccependo l'inesistenza e, in subordine, la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado con conseguente nullità della sentenza appellata.
Nel merito chiedeva, in ogni caso, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'Avv. . CP_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto: • in via principale, accertata l'inesistenza della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dichiarare la nullità dello stesso e della relativa sentenza;
• in subordine, accertata la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, riemettere la causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. • in ogni caso, dichiarare l'estinzione del diritto di credito preteso dall'appellato, per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art 2956 c.c. • Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre iva, cpa e rsg, come per legge”.
5. L'Avv. non si costituiva in vista della prima udienza fissata Controparte_1 per il 24.12.2024 e tenutasi in modalità cartolare, con concessione alle parti del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
6. Con ordinanza del 30.12.2024 il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione per quanto indicato in parte motiva e disponeva la rinnovazione dello stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento con rinvio dell'udienza di comparizione al giorno 1-7-2025 nel rispetto del termine a comparire come per legge.
7. Tuttavia, a seguito della richiesta di revoca formulata dall'appellante in data
10.01.2025, il Tribunale, re melius perpensa, revocava l'ordinanza emessa in data 30-12-2024 dichiarando la contumacia di parte appellata e rinviava per la decisione della causa all'udienza del 24.10.2025, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
8. Solo in data 07.05.2025 si costituiva nel presente giudizio l'Avv.to CP_1
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il quale formulava, in via preliminare, istanza di rimessione in termini CP_1 non essendosi costituito in vista della prima udienza.
Nel merito, insisteva per il rigetto dell'appello evidenziando la validità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.
9. Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto in quanto sussiste la dedotta nullità dell'atto di citazione di primo grado.
9.1. In via preliminare, non va accolta la richiesta di rimessione in termini proposta dall'appellato nella comparsa di costituzione depositata in giudizio in data 07.05.2025.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di citazione in appello emerge che la data indicata in citazione era il 23.12.2024 (poi differita d'ufficio ex art alla prima udienza successiva del 24.12.2024) sicché l'appellato avrebbe dovuto costituirsi, per non incorrere in decadenze, entro il 03.12.2024, ovvero nei 20 giorni antecedenti l'udienza indicata in citazione sicché non sussiste alcun errore scusabile tale da legittimare la richiesta di rimessione in termini.
A ciò va poi aggiunto che non risulta neppure esplicitato in cosa sarebbe consistita la lesione del diritto di difesa tale da legittimare l'invocata richiesta e tale circostanza emerge dal contenuto della comparsa che contiene in modo approfondita tutte le difese e la documentazione a fondamento delle proprie deduzioni risulta regolarmente depositata a corredo della memoria.
Inoltre, non è stato specificato l'intendimento di proporre eventuale appello incidentale e quindi, in sostanza, la parte è stata posta in condizioni di esperire ogni attività difensiva connessa alla proposizione dell'appello.
10. Tanto doverosamente chiarito, occorre esaminare l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante che si rivela fondata.
Ebbene, dalla lettura dell'atto e della relativa relata di notifica, emerge che la citazione veniva portata a conoscenza del convenuto mediante notificata pec all'Amministratore p.t. ovvero , e segnatamente mediante la Parte_2 trasmissione dell'atto “all' indirizzo PEC estratto Email_1 dal Registro INI-PEC (https://www.inipec.gov.it)”.
Tuttavia, l'appellante eccepiva che l'indirizzo pec sopraindicato non era riconducibile alla società in quanto l'indirizzo pec della stessa era successivamente modificato in data 16.07.2021 in quello Email_2 attuale ovvero “ . Email_3
A conforto delle proprie ragioni, allegava visura camerale storica della Pt_2
Pagina 3 RG 7341/2024
indicanti gli indirizzi pec della stessa e le sue variazioni nel tempo. Parte_2
Rispetto a tali eccezioni, l'appellato eccepiva, di contro, che l'indirizzo risultante dal registro ini-pec all'epoca della notificazione era quello indicato nella relata.
Peraltro, evidenziava che l'Amministratore della era il sig. Parte_2
che, a sua volta, era titolare dell'indirizzo pec: Parte_3 sicché la notifica alla , in persona Email_1 Parte_2 dell'Amministratore, doveva ritenersi valida.
Ebbene, la notifica deve ritenersi nulla ex art. 11 della legge n. 53/1994 non essendo stato dimostrato, a fronte delle specifiche eccezioni sollevate dal destinatario e comprovate dalla visura camerale storica, che all'epoca della notificazione il domicilio digitale della , in qualità di Amm.re del Parte_2
Condominio fosse ovvero l'indirizzo pec sul Email_1 quale fu inviato l'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado.
Ed infatti, dalla visura camerale storica prodotta in atti dall'appellante emerge che:
- l'attuale domicilio digitale è Email_3
- in data 16.07.2021 veniva variato l'indirizzo pec della società e l'indirizzo pec precedente era (cfr. pag. 7 della visura). Email_4
Sulla scorta di tale documento, prodotto da terzi, deve ritenersi che l'indirizzo pec non sia riconducibile alla Email_1 Controparte_2
Peraltro, la visura storica contiene informazioni a partire dal 2015 e non emerge, in alcun modo, dalla stessa che l'indirizzo pec della società fosse quello utilizzato per la notifica dell'atto di citazione di primo grado.
A fronte della specifica eccezione dell'appellante, era onere dell'appellato, in ossequio al principio di vicinanza della prova nonché dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, dimostrare che dalla consultazione operata presso il registro ini-pec (nel momento della notificazione) il domicilio digitale utilizzato per la notifica fosse riconducibile alla società che amministrava il Condominio
Appellante.
Di contro, alcuna prova è stata fornita in tal senso.
11. Infine, neppure può ritenersi valida la notifica effettuata alla pec della società presso il domicilio digitale dell'Amm.re p.t. sig. , così come Parte_3 eccepito dall'appellato.
Ai sensi dell'art. 145 c.p.c. “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona
Pagina 4 RG 7341/2024
addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
Anche a voler applicare siffatta norma al caso in esame per analogia, né nella relata di notifica né nell'atto viene indicata la persona fisica del ricevente e la qualità rivestita sicché la relativa notifica è, in ogni caso, affetta da nullità (cfr. arg. ex, da ultimo. Cass. ordinanza 30-1-2025 n. 2150).
Difatti, dalla relata di notifica, come detto, emerge soltanto che l'atto viene notificato al “in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 domiciliato presso , via Ettore Corcioni n. 56, Aversa (Ce); Parte_2 indirizzo PEC: estratto dal Registro INI-PEC Email_1
(https://www.inipec.gov.it)” senza alcun richiamo al soggetto persona fisica che avrebbe dovuto ricevere l'atto e alla qualità rivestita sicché è ben evidente che la notifica era stata effettuata presso il domicilio digitale della società (ancorché errato).
In ragione di tanto, la notifica è, in ogni caso, nulla per la violazione del combinato disposto di cui all'art. 145 c.p.c.
12. Per le suesposte ragioni, quindi la notifica dell'atto di citazione di primo grado è nulla e non inesistente, come invocato, in via principale, dal
Appellante. Parte_1
Come noto, l'inesistenza della notifica è ravvisabile solamente in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, n. 14916/2016)
Di contro, ancorché, come nel caso in esame, il domicilio digitale del destinatario sia errato e non riconducibile a pubblici registri, la procedura è stata attivata anche se non si è perfezionata nei modi sopra indicati.
13. Per l'effetto, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione proposto dall'Avv.
e, alla violazione del contraddittorio, consegue la nullità Controparte_1 della sentenza n. 8311/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord oggetto della presente impugnativa.
Gli atti vanno quindi rimessi al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c.
(in tal senso nei casi omessa instaurazione del contraddittorio, ex multis,
Pagina 5 RG 7341/2024
Cass.civ. sez.VI 1..10.2014 n.20757, Cass.civ. sez.lav.
3.06.2014 n.12353,
Cass.civ. sez.lav. 21.06.2004 n.11496).
Resta assorbita ogni altra questione, ovvero l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante nel presente giudizio.
14. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese in primo grado, poiché il non si è costituito e l'accertamento della nullità Controparte_3 della sentenza di primo grado si estende anche al capo relativo alla condanna alle spese.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato in quanto vanno poste a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la nullità (cfr. Cass. n. 19276/2021; n. 16765/2010)
e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al dm 55/2014 per la semplicità della controversia e il valore prossimo allo scaglione minimo di riferimento (€ 1.325,16), tenuto conto del valore della causa (determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta (esclusa l'istruttoria poiché non tenutasi).
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal " Parte_1
" avverso la sentenza n. 8311/2024 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Napoli Nord in data 18.12.2022 e pubblicata in data 16.07.2024, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della detta sentenza;
b) visto l'art. 354 c.p.c. rimette le parti dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli
Nord assegnando il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa;
c) condanna Avv. al pagamento delle spese del presente CP_1 CP_1 grado di giudizio, in favore di in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., liquidate in €.852,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa il 27 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 7341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace – pagamento degli onorari professionali, e vertente
TRA
con sede in Aversa, alla Via Giotto n. 47/49, (c.f. Parte_1
, in persona dell'amm.re p.t. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2 difeso dall'Avv.to Luisa Paiotta, presso il cui studio in Aversa alla via V. Veneto
n. 9, risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE E
Avv. , c.f. , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv.to Iolanda Iavazzo, presso il cui studio in Aversa alla via dei Torchi n.
22, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione proposto nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
24.10.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
1. L'avv. conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli Nord il al fine di ottenere la condanna di Parte_1 quest'ultimo al pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale espletata in favore del Condominio, quantificati in €.1325,16 oltre interessi fino
Pagina 1 RG 7341/2024
al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché spese di lite.
2. Nel giudizio di primo grado il non si costituiva e Parte_1 veniva dichiarato contumace.
3. Con sentenza n. 8311 del 18.12.2022, pubblicata in data 16.07.2024, nel giudizio R.G. 3048/2017, e notificata il 16.07.2024, il Giudice di Pace di Napoli
Nord accoglieva la domanda attorea condannando il al pagamento Parte_1 in favore dell'Avv.to della somma di € 1325,16, oltre IVA Controparte_1
e CPA nonché al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Parte_1 eccependo l'inesistenza e, in subordine, la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado con conseguente nullità della sentenza appellata.
Nel merito chiedeva, in ogni caso, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'Avv. . CP_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto: • in via principale, accertata l'inesistenza della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dichiarare la nullità dello stesso e della relativa sentenza;
• in subordine, accertata la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, riemettere la causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. • in ogni caso, dichiarare l'estinzione del diritto di credito preteso dall'appellato, per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art 2956 c.c. • Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre iva, cpa e rsg, come per legge”.
5. L'Avv. non si costituiva in vista della prima udienza fissata Controparte_1 per il 24.12.2024 e tenutasi in modalità cartolare, con concessione alle parti del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
6. Con ordinanza del 30.12.2024 il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione per quanto indicato in parte motiva e disponeva la rinnovazione dello stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento con rinvio dell'udienza di comparizione al giorno 1-7-2025 nel rispetto del termine a comparire come per legge.
7. Tuttavia, a seguito della richiesta di revoca formulata dall'appellante in data
10.01.2025, il Tribunale, re melius perpensa, revocava l'ordinanza emessa in data 30-12-2024 dichiarando la contumacia di parte appellata e rinviava per la decisione della causa all'udienza del 24.10.2025, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
8. Solo in data 07.05.2025 si costituiva nel presente giudizio l'Avv.to CP_1
Pagina 2 RG 7341/2024
il quale formulava, in via preliminare, istanza di rimessione in termini CP_1 non essendosi costituito in vista della prima udienza.
Nel merito, insisteva per il rigetto dell'appello evidenziando la validità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.
9. Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto in quanto sussiste la dedotta nullità dell'atto di citazione di primo grado.
9.1. In via preliminare, non va accolta la richiesta di rimessione in termini proposta dall'appellato nella comparsa di costituzione depositata in giudizio in data 07.05.2025.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di citazione in appello emerge che la data indicata in citazione era il 23.12.2024 (poi differita d'ufficio ex art alla prima udienza successiva del 24.12.2024) sicché l'appellato avrebbe dovuto costituirsi, per non incorrere in decadenze, entro il 03.12.2024, ovvero nei 20 giorni antecedenti l'udienza indicata in citazione sicché non sussiste alcun errore scusabile tale da legittimare la richiesta di rimessione in termini.
A ciò va poi aggiunto che non risulta neppure esplicitato in cosa sarebbe consistita la lesione del diritto di difesa tale da legittimare l'invocata richiesta e tale circostanza emerge dal contenuto della comparsa che contiene in modo approfondita tutte le difese e la documentazione a fondamento delle proprie deduzioni risulta regolarmente depositata a corredo della memoria.
Inoltre, non è stato specificato l'intendimento di proporre eventuale appello incidentale e quindi, in sostanza, la parte è stata posta in condizioni di esperire ogni attività difensiva connessa alla proposizione dell'appello.
10. Tanto doverosamente chiarito, occorre esaminare l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante che si rivela fondata.
Ebbene, dalla lettura dell'atto e della relativa relata di notifica, emerge che la citazione veniva portata a conoscenza del convenuto mediante notificata pec all'Amministratore p.t. ovvero , e segnatamente mediante la Parte_2 trasmissione dell'atto “all' indirizzo PEC estratto Email_1 dal Registro INI-PEC (https://www.inipec.gov.it)”.
Tuttavia, l'appellante eccepiva che l'indirizzo pec sopraindicato non era riconducibile alla società in quanto l'indirizzo pec della stessa era successivamente modificato in data 16.07.2021 in quello Email_2 attuale ovvero “ . Email_3
A conforto delle proprie ragioni, allegava visura camerale storica della Pt_2
Pagina 3 RG 7341/2024
indicanti gli indirizzi pec della stessa e le sue variazioni nel tempo. Parte_2
Rispetto a tali eccezioni, l'appellato eccepiva, di contro, che l'indirizzo risultante dal registro ini-pec all'epoca della notificazione era quello indicato nella relata.
Peraltro, evidenziava che l'Amministratore della era il sig. Parte_2
che, a sua volta, era titolare dell'indirizzo pec: Parte_3 sicché la notifica alla , in persona Email_1 Parte_2 dell'Amministratore, doveva ritenersi valida.
Ebbene, la notifica deve ritenersi nulla ex art. 11 della legge n. 53/1994 non essendo stato dimostrato, a fronte delle specifiche eccezioni sollevate dal destinatario e comprovate dalla visura camerale storica, che all'epoca della notificazione il domicilio digitale della , in qualità di Amm.re del Parte_2
Condominio fosse ovvero l'indirizzo pec sul Email_1 quale fu inviato l'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado.
Ed infatti, dalla visura camerale storica prodotta in atti dall'appellante emerge che:
- l'attuale domicilio digitale è Email_3
- in data 16.07.2021 veniva variato l'indirizzo pec della società e l'indirizzo pec precedente era (cfr. pag. 7 della visura). Email_4
Sulla scorta di tale documento, prodotto da terzi, deve ritenersi che l'indirizzo pec non sia riconducibile alla Email_1 Controparte_2
Peraltro, la visura storica contiene informazioni a partire dal 2015 e non emerge, in alcun modo, dalla stessa che l'indirizzo pec della società fosse quello utilizzato per la notifica dell'atto di citazione di primo grado.
A fronte della specifica eccezione dell'appellante, era onere dell'appellato, in ossequio al principio di vicinanza della prova nonché dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, dimostrare che dalla consultazione operata presso il registro ini-pec (nel momento della notificazione) il domicilio digitale utilizzato per la notifica fosse riconducibile alla società che amministrava il Condominio
Appellante.
Di contro, alcuna prova è stata fornita in tal senso.
11. Infine, neppure può ritenersi valida la notifica effettuata alla pec della società presso il domicilio digitale dell'Amm.re p.t. sig. , così come Parte_3 eccepito dall'appellato.
Ai sensi dell'art. 145 c.p.c. “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona
Pagina 4 RG 7341/2024
addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
Anche a voler applicare siffatta norma al caso in esame per analogia, né nella relata di notifica né nell'atto viene indicata la persona fisica del ricevente e la qualità rivestita sicché la relativa notifica è, in ogni caso, affetta da nullità (cfr. arg. ex, da ultimo. Cass. ordinanza 30-1-2025 n. 2150).
Difatti, dalla relata di notifica, come detto, emerge soltanto che l'atto viene notificato al “in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 domiciliato presso , via Ettore Corcioni n. 56, Aversa (Ce); Parte_2 indirizzo PEC: estratto dal Registro INI-PEC Email_1
(https://www.inipec.gov.it)” senza alcun richiamo al soggetto persona fisica che avrebbe dovuto ricevere l'atto e alla qualità rivestita sicché è ben evidente che la notifica era stata effettuata presso il domicilio digitale della società (ancorché errato).
In ragione di tanto, la notifica è, in ogni caso, nulla per la violazione del combinato disposto di cui all'art. 145 c.p.c.
12. Per le suesposte ragioni, quindi la notifica dell'atto di citazione di primo grado è nulla e non inesistente, come invocato, in via principale, dal
Appellante. Parte_1
Come noto, l'inesistenza della notifica è ravvisabile solamente in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, n. 14916/2016)
Di contro, ancorché, come nel caso in esame, il domicilio digitale del destinatario sia errato e non riconducibile a pubblici registri, la procedura è stata attivata anche se non si è perfezionata nei modi sopra indicati.
13. Per l'effetto, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione proposto dall'Avv.
e, alla violazione del contraddittorio, consegue la nullità Controparte_1 della sentenza n. 8311/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord oggetto della presente impugnativa.
Gli atti vanno quindi rimessi al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c.
(in tal senso nei casi omessa instaurazione del contraddittorio, ex multis,
Pagina 5 RG 7341/2024
Cass.civ. sez.VI 1..10.2014 n.20757, Cass.civ. sez.lav.
3.06.2014 n.12353,
Cass.civ. sez.lav. 21.06.2004 n.11496).
Resta assorbita ogni altra questione, ovvero l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante nel presente giudizio.
14. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese in primo grado, poiché il non si è costituito e l'accertamento della nullità Controparte_3 della sentenza di primo grado si estende anche al capo relativo alla condanna alle spese.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato in quanto vanno poste a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la nullità (cfr. Cass. n. 19276/2021; n. 16765/2010)
e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al dm 55/2014 per la semplicità della controversia e il valore prossimo allo scaglione minimo di riferimento (€ 1.325,16), tenuto conto del valore della causa (determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta (esclusa l'istruttoria poiché non tenutasi).
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal " Parte_1
" avverso la sentenza n. 8311/2024 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Napoli Nord in data 18.12.2022 e pubblicata in data 16.07.2024, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della detta sentenza;
b) visto l'art. 354 c.p.c. rimette le parti dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli
Nord assegnando il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa;
c) condanna Avv. al pagamento delle spese del presente CP_1 CP_1 grado di giudizio, in favore di in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., liquidate in €.852,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa il 27 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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