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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 798/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Secchi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel Ricorso introduttivo e confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2025, di seguito riportate:
“1) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione paterna;
2) La madre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia a settimane alternate il martedì e Per_1
giovedì dalle 16,00 alle 21,00 ed il fine settimana dalle 9 del sabato alle 20,00 della domenica, la settimana successiva il lunedì, mercoledì e venerdì con gli stessi orari;
potrà vedere e tenere con sé
tutti i martedì e i giovedì dalle 16,00 alle 21,00 e a settimane alternate l'intera giornata o Per_2
della domenica, previo accordo con il padre, fino a quando il bambino non sarà pronto per il
pagina 1 di 3 pernottamento. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; durante l'estate la madre potrà tenere i figli con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi.
3) La madre corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 300,00 fino a quando non reperirà attività lavorativa e di € 500,00 quando lavorerà, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle Spese straordinarie secondo il protocollo
CNF. L'Assegno Unico e le altre provvidenze in favore dei minori saranno percepiti al 100 % dal
. Parte_1
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e , ut supra rapp.ti e difesi, chiedono e Parte_1 Parte_2 concludono affinché l'Ill.mo Sig. Presidente Voglia fissare l'udienza davanti al Giudice relatore per poi pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Ittiri (SS) in data 7.12.2013.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 22.04.2025 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato in data 6.03.2025 dai signori e ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
in Ittiri (SS) in data 7.12.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Ittiri al N. 6 P. 1 anno 2013. conferma le condizioni del divorzio come formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe, essendo conformi all'interesse della prole ordina pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 26.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 798/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Secchi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel Ricorso introduttivo e confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2025, di seguito riportate:
“1) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione paterna;
2) La madre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia a settimane alternate il martedì e Per_1
giovedì dalle 16,00 alle 21,00 ed il fine settimana dalle 9 del sabato alle 20,00 della domenica, la settimana successiva il lunedì, mercoledì e venerdì con gli stessi orari;
potrà vedere e tenere con sé
tutti i martedì e i giovedì dalle 16,00 alle 21,00 e a settimane alternate l'intera giornata o Per_2
della domenica, previo accordo con il padre, fino a quando il bambino non sarà pronto per il
pagina 1 di 3 pernottamento. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; durante l'estate la madre potrà tenere i figli con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi.
3) La madre corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 300,00 fino a quando non reperirà attività lavorativa e di € 500,00 quando lavorerà, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle Spese straordinarie secondo il protocollo
CNF. L'Assegno Unico e le altre provvidenze in favore dei minori saranno percepiti al 100 % dal
. Parte_1
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e , ut supra rapp.ti e difesi, chiedono e Parte_1 Parte_2 concludono affinché l'Ill.mo Sig. Presidente Voglia fissare l'udienza davanti al Giudice relatore per poi pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Ittiri (SS) in data 7.12.2013.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 22.04.2025 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato in data 6.03.2025 dai signori e ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
in Ittiri (SS) in data 7.12.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Ittiri al N. 6 P. 1 anno 2013. conferma le condizioni del divorzio come formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe, essendo conformi all'interesse della prole ordina pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 26.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3