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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BA CO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4009/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Via Matteotti 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032181068002 TARI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2454 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il contribuente ha impugnato la cartella n. 028.2023. 00321810.68.002 notificata il 14.7.2025, riguardante la TARI-TEFA anno 2016 relativa ad un immobile sito in Luogo_1
di proprietà del padre Nominativo_1 e notificata all'istante ricorrente, in qualità di coobbligata in solido per l'importo di €. 1.352,88 compreso sanzioni, interessi e spese avente ruolo n. 2023/007071, reso esecutivo in data 21.09.2023 ed emesso dal Comune di Casal di Principe(CE) ed avente ad oggetto avviso di accertamento n. 2454/2016, lamentando la prescrizione e la decadenza, nonché l'assenza di qualsivoglia notifica di atti prodomici.
Si costituivano l'Agenzia della Riscossione ed il Comune di Casal di Principe chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere.
Come sostenuto da parte resistente l'avviso di accertamento n. 12454 diretto a Nominativo_1, relativo alla TARI per gli anni 2016 e 2017, numero di prot. n. 50559 del 19/11/2021 risulta regolarmente notificato nelle mani della moglie convivente Nominativo_2 come risulta dalla documentazione allegata, il 22/12/2021 e quindi a nel termine quinquennale normativamente stabilito.
Viceversa alcun avviso di pagamento è mai stato notificato alla ricorrente in proprio. Per potere esigere la prestazione da un altro soggetto passivo obbligato in solido con l'intestatario dell'utenza Tari, occorre che gli venga notificato l'atto contenente la descrizione e l'ammontare della pretesa (avviso/sollecito di pagamento) e gli atti conseguenziali quali l'avviso di accertamento e l'ingiunzione. A nulla rileva il fatto che i medesimi atti già siano stati notificati al soggetto coobligato dichiarante, come nel vaso di specie, Nominativo_1
. Spese compensate stante la diversa prospèettazione dell'ente Comunale, tratto in errore dalla notifica dell'avviso diretto a Nominativo_1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BA CO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4009/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Via Matteotti 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032181068002 TARI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2454 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il contribuente ha impugnato la cartella n. 028.2023. 00321810.68.002 notificata il 14.7.2025, riguardante la TARI-TEFA anno 2016 relativa ad un immobile sito in Luogo_1
di proprietà del padre Nominativo_1 e notificata all'istante ricorrente, in qualità di coobbligata in solido per l'importo di €. 1.352,88 compreso sanzioni, interessi e spese avente ruolo n. 2023/007071, reso esecutivo in data 21.09.2023 ed emesso dal Comune di Casal di Principe(CE) ed avente ad oggetto avviso di accertamento n. 2454/2016, lamentando la prescrizione e la decadenza, nonché l'assenza di qualsivoglia notifica di atti prodomici.
Si costituivano l'Agenzia della Riscossione ed il Comune di Casal di Principe chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere.
Come sostenuto da parte resistente l'avviso di accertamento n. 12454 diretto a Nominativo_1, relativo alla TARI per gli anni 2016 e 2017, numero di prot. n. 50559 del 19/11/2021 risulta regolarmente notificato nelle mani della moglie convivente Nominativo_2 come risulta dalla documentazione allegata, il 22/12/2021 e quindi a nel termine quinquennale normativamente stabilito.
Viceversa alcun avviso di pagamento è mai stato notificato alla ricorrente in proprio. Per potere esigere la prestazione da un altro soggetto passivo obbligato in solido con l'intestatario dell'utenza Tari, occorre che gli venga notificato l'atto contenente la descrizione e l'ammontare della pretesa (avviso/sollecito di pagamento) e gli atti conseguenziali quali l'avviso di accertamento e l'ingiunzione. A nulla rileva il fatto che i medesimi atti già siano stati notificati al soggetto coobligato dichiarante, come nel vaso di specie, Nominativo_1
. Spese compensate stante la diversa prospèettazione dell'ente Comunale, tratto in errore dalla notifica dell'avviso diretto a Nominativo_1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese