Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.571/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nella qualità di figlio ed erede della de cuius , rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Leonardo Costa e dall'Avv. Antonella Turrigrossa ed elettivamente domiciliato in Serradifalco nella via Garibaldi n. 179
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val
d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato, nella qualità di figlio ed erede della de cuius , ha premesso che Persona_1
la defunta madre ha presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento nonché e per ottenere il riconoscimento dello stato di portatore di handicap con stato di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92.
104/92”.
Ha quindi agito in giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti la prestazione previdenziale richiesta.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, depositata la relazione, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Nelle more del procedimento, in data 15/02/2024, la è deceduta. Persona_1
In data 23.04.2024, si è costituito, n.q. di erede , il quale ha ritenuto Parte_1
parzialmente erronee le conclusioni cui era giunto il CTU.
Più in particolare, ha rilevato che la de cuis, era in possesso dei requisiti sanitari, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 della
L.104/1992, a partire dalla data della domanda amministrativa.
Sulla scorta di tali considerazioni ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Ritenuta la superfluità di procedere ad una nuova consulenza tecnica, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte costituita alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Il CTU nominato, dott. , nel corso della precedente fase dell'accertamento Persona_2
tecnico preventivo ha accertato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è, allo stato attuale, affetta da: Coxartrosi a severa incidenza funzione e artroprotesi ginocchio sx. Scompenso cardiaco per cardiopatia ischemica ipertensiva, (infarto del miocardio non transmurale con rivascolarizzazione mediante PCI+ STENT su CX e su
IVA media). Vasculopatia cerebrale con deterioramento cognitivo in progressione. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale. Deficit visivo bilaterale per pseudoafachia e degenerazione maculare senile.Incontinenza urinaria e fecale
A parere dello scrivente il complesso morboso sopra descritto, indica una condizione clinica che si
è aggravata rispetto alla visita effettuata all' il 12.01.2023. Di conseguenza determina una CP_1
condizione di invalidità permanente pari al 100% non riducibile con concessione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi dell'art 3 comma 3
L104/92, con effetto a partire dalla data delle operazioni peritali il 23.11.2023”.
Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che la condizione clinica della signora si sia aggravata solo in epoca successiva alla visita effettuata dalla Persona_1
Commissione Medica e nello specifico a partire dalla data delle operazioni peritali - 23.11.2023 -.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 14 aprile 2025
Il G.O.P
Maria Zammito