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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 5667/2024 avente ad oggetto le condizioni di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio tra nata a [...] il [...] (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Marianne Sommatino, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Fabrizio Capuano, rappresentante e difensore;
letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 3 aprile 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9/12/2024, e , premettendo di Parte_1 CP_1
aver instaurato una convivenza more uxorio, in costanza della quale sono nati i figli Per_1
(il 19/3/2016) e (il 22/9/2020), essendo cessata la relazione sentimentale e la Per_2 convivenza, hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei minori secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo.
In particolare, hanno concordato quanto segue:
“1) I figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione
1 ove risiede la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare - unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti -sita in Palermo, via del
Bersagliere n. 7, di proprietà del dott. viene assegnata alla sig.ra ove vi continuerà CP_1 Pt_1
a vivere unitamente ai figli. La sig.ra si farà carico di ogni relativa spesa (utenze, oneri Pt_1 condominiali etc….). Il dott. continuerà a farsi carico integralmente delle rate residue del CP_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
3) Il dott. potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: CP_1
- il lunedì di ogni settimana, il padre preleverà i figli a scuola al termine dell'orario scolastico e staranno con lo stesso fino al martedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, entro l'orario di inizio delle lezioni;
- il giovedì di ogni settimana il dott. preleverà i figli a scuola al termine dell'orario CP_1 scolastico e staranno con lo stesso fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola entro l'orario di inizio delle lezioni;
- nei fine settimana in cui i figli staranno con la madre, quest'ultima li accompagnerà la domenica pomeriggio presso l'abitazione del padre, ove permarranno fino al martedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola entro l'orario di inizio delle lezioni. Nei giorni di chiusura della scuola il dott. preleverà i figli dalla loro residenza alle ore 16,00. CP_1
4) Il dott. potrà, altresì, tenere con sé i figli nel fine settimana a settimane alterne dalle CP_1 ore 09:30 del sabato mattina alle 19:30 della domenica. Ulteriori giorni, periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli;
5) Durante le festività natalizie e di fine anno i minori trascorreranno con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno del 24 e del 25 dicembre e il giorno del 31 di dicembre e dell'01 gennaio.
6) Durante le festività pasquali i minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni.
2 8) Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i minori trascorreranno con il padre almeno quindici giorni non consecutivi, di cui 7 consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
9) Resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà per il padre visitare e tenere con sé i figli anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei figli e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. 10) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. 11) Il dott. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo CP_1 di mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00),
750,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente bancario intestato alla dott.ssa entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1 solare. Si precisa che nella predetta somma corrisposta a titolo di mantenimento ordinario deve intendersi compreso il contributo del dott. per la babysitter/colf, convenuto in € 300,00, CP_1 trattandosi di spesa già esistente nell'organizzazione familiare e pertanto ordinaria.
12) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura dell'80% dal dott. e nella CP_1 misura del 20% dalla dott.ssa secondo il Protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale Pt_1 di Palermo, che le parti dichiarano di avere letto e di averlo accettato.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
15) L'autovettura Volkswagen T-Roc, tg. FV781WT, di proprietà del dott. resterà in CP_1 uso alla dott.ssa sulla quale graveranno i costi della ordinaria e straordinaria manutenzione, Pt_1 così come le spese relative a, polizze assicurative per la RCA, furto, incendio, tasse ed eventuali sanzioni stradali.
16) Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”. Tali condizioni pattizie appaiono conformi all'interesse preminente dei minori e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
3 • dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 CP_1 all'affidamento e al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]) siano regolati alle condizioni di cui al ricorso Per_2
introduttivo tra le stesse concordate e come dianzi riportate;
• compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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