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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8365/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to AVINO ANNA del Foro di Napoli, Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha espresso parere favorevole. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 04.12.2013, a Castel Volturno (CE), e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile e dalla loro unione è nata, il 03.02.2017, la figlia Per_1
Con ricorso ritualmente depositato in data 04.11.2022, la ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere al fine di ottenere la separazione, essendosi il coniuge allontanato dalla casa coniugale nel mese di giugno 2021 senza dare sue notizie, chiedendo pertanto disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e, in data 19.02.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 09.01.2024 la ricorrente è comparsa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, ovvero l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo per questi di versare un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
In data 08.10.2025 la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato pertanto a pronunciarsi sull'affido e sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, atteso che parte ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso una diversa abitazione insieme all'attuale compagno e al loro figlio.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente rivolge al resistente (l'abbandono improvviso della famiglia e il totale disinteresse nei confronti della stessa) sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sull'affido e sul diritto di visita alla figlia minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della figlia minore, deducendo oltre che il totale disinteresse del resistente nei confronti della figlia anche la perdurante violazione dell'obbligo di mantenimento.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio e in ragione del disinteresse manifestato dal padre anche dal punto di vista economico, la figlia minore vada affidata solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore in quanto è dimostrato il disinteresse del padre verso le esigenze di vita e il sostentamento della figlia.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario della figlia, scaturisce dunque dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola della figlia dopo la separazione.
Pertanto, la minore va affidata alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre che, in caso di istanza del resistente volta all'attivazione degli incontri con la figlia, questi si tengano in forma assistita sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri siano conformi alla volontà della minore, onerando i Servizi Sociali al deposito di una relazione semestrale sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita in modalità assistita e disponendo che gli stessi riferiscano al Tribunale ogni circostanza utile ai fini della disciplina del diritto di visita nell'interesse superiore della minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore
In merito al mantenimento della figlia minore, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore della figlia un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili.
Considerato il regime di affidamento super esclusivo della minore alla madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della minore, delle condizioni economiche della madre (la quale ha dichiarato di percepire esclusivamente il reddito di cittadinanza) e del mancato contributo del padre e atteso che lo stesso non si è costituito in giudizio e non ha neppure dedotto circostanze ostative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 250,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Spese di lite
Le spese di lite si dichiarano non ripetibili attesa la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre con residenza presso quest'ultima e con regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
3. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026;
4. Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. sportive, ludiche, ed a tutte quelle straordinarie per la figlia minore;
5. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 13, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013;
6. Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8365/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to AVINO ANNA del Foro di Napoli, Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha espresso parere favorevole. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 04.12.2013, a Castel Volturno (CE), e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile e dalla loro unione è nata, il 03.02.2017, la figlia Per_1
Con ricorso ritualmente depositato in data 04.11.2022, la ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere al fine di ottenere la separazione, essendosi il coniuge allontanato dalla casa coniugale nel mese di giugno 2021 senza dare sue notizie, chiedendo pertanto disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e, in data 19.02.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 09.01.2024 la ricorrente è comparsa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, ovvero l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo per questi di versare un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
In data 08.10.2025 la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato pertanto a pronunciarsi sull'affido e sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, atteso che parte ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso una diversa abitazione insieme all'attuale compagno e al loro figlio.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente rivolge al resistente (l'abbandono improvviso della famiglia e il totale disinteresse nei confronti della stessa) sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sull'affido e sul diritto di visita alla figlia minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della figlia minore, deducendo oltre che il totale disinteresse del resistente nei confronti della figlia anche la perdurante violazione dell'obbligo di mantenimento.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio e in ragione del disinteresse manifestato dal padre anche dal punto di vista economico, la figlia minore vada affidata solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore in quanto è dimostrato il disinteresse del padre verso le esigenze di vita e il sostentamento della figlia.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario della figlia, scaturisce dunque dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola della figlia dopo la separazione.
Pertanto, la minore va affidata alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre che, in caso di istanza del resistente volta all'attivazione degli incontri con la figlia, questi si tengano in forma assistita sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri siano conformi alla volontà della minore, onerando i Servizi Sociali al deposito di una relazione semestrale sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita in modalità assistita e disponendo che gli stessi riferiscano al Tribunale ogni circostanza utile ai fini della disciplina del diritto di visita nell'interesse superiore della minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore
In merito al mantenimento della figlia minore, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore della figlia un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili.
Considerato il regime di affidamento super esclusivo della minore alla madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della minore, delle condizioni economiche della madre (la quale ha dichiarato di percepire esclusivamente il reddito di cittadinanza) e del mancato contributo del padre e atteso che lo stesso non si è costituito in giudizio e non ha neppure dedotto circostanze ostative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 250,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Spese di lite
Le spese di lite si dichiarano non ripetibili attesa la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre con residenza presso quest'ultima e con regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
3. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026;
4. Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. sportive, ludiche, ed a tutte quelle straordinarie per la figlia minore;
5. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 13, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013;
6. Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio