Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6674/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6674/2015 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI, 23 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DI IESU RAIMONDO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA NAZIONALE 329 84015 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE
MARINIS GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
(c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. DI MAURO RAFFAELLA ( ) VIA G. C.F._4
GARIBALDI 28 84018 NOCERA INFERIORE;
dal quale è rappresentato e difeso;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore N° 3792/2015.
Conclusioni: come in atti.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta da e aveva dichiarato non dovute le somme di cui alla cartella di Controparte_1
pagamento posta alla base dell'estratto di ruolo impugnato.
In particolare, evidenziava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'impugnativa avverso l'estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse ad agire e nel merito, l'erroneità della valutazione del GdP nel considerare l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza dell'atto di appello.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello proposto da . Parte_1
Dopo vari rinvii per acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e note di replica.
***
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 co. II c.p.c. avanzata da parte appellata.
Sul punto, giova precisare che il D.Lgs. n. 40/2006 ha modificato l'ultimo comma dell'art. 339
c.p.c., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, affermando che esse ora sono appellabili, anche se per motivi specifici, ossia per: 1) violazione delle norme sul procedimento;
2) violazione di norme costituzionali;
3) violazione di norme comunitarie;
4) violazione dei principi regolatori della materia. Per contro, la norma individua tre categorie di sentenze non appellabili: quelle per le quali l'appello è escluso in virtù di un accordo tra le parti, quelle pronunciate dal tribunale secondo equità e quelle per le quali l'appello è escluso dalla legge. Ciò posto, per individuare se una sentenza del giudice di pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, se la stessa debba sottostare ai limiti di cui all'art. 339 co. III c.p.c., occorre far riferimento esclusivamente al valore oggettivo della controversia e non al contenuto della decisione. In particolare, le Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 13917/2006 hanno stabilito che "l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto
Pagina 2 di 5 concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c."; la S.C. ha altresì chiarito che: "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il Tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite,
è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. Civ. 769/2021).
Dal campo dell'equità sono espressamente escluse, a prescindere dal valore, le cause relative a rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (mediante moduli o formulari), quelle in materia di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, trattandosi di disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr.
Cass. Civ. n. 17212/2017).
L'art. 7, comma 10 del d.lg. n. 150 del 2011 esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al Giudice di Pace si possa applicare l'art. 113, comma 2, c.p.c.; è, infatti, consolidata giurisprudenza della Cassazione, ritenere che quando oggetto del giudizio sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il giudice di Pace non possa decidere la causa per equità (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Nel caso di specie, trattasi di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, e, dunque, deve escludersi che il GdP abbia deciso secondo equità.
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
Pagina 3 di 5 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo,
l'art. 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che l'estratto di ruolo non è impugnabile (primo periodo).
Il legislatore puntualizza che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l'interesse ad agire, che si atteggia come una condizione dell'azione provvista di natura "dinamica" e perciò, come tale, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).
Pertanto, la disposizione menzionata si applica anche ai processi pendenti, in quanto specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Nei processi pendenti, dev'essere dunque dimostrato lo specifico interesse ad agire tipizzato dalla previsione in esame.
In virtù delle enunciazioni delle sezioni unite della S.C., si deve dichiarare l'inammissibilità dell'azione che ha instaurato. CP_1
Pagina 4 di 5 Come traspare dalla sentenza impugnata e dalle puntuali deduzioni dell'atto di appello, tale azione si configura nella sua interezza come impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, come tale inammissibile in difetto dell'allegazione di uno specifico pregiudizio, nei termini enucleati dal novellato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La sentenza del GdP non delinea un pregiudizio conforme al paradigma normativo.
Né il contribuente ha allegato un particolare vulnus, idoneo a sostanziare l'interesse ad agire e il bisogno di una tutela giurisdizionale immediata, secondo tratti distintivi che ricalchino le ipotesi definite dalla legge o siano contraddistinti da caratteristiche affini.
Pertanto, la domanda proposta in primo grado da va dichiarata Controparte_1
inammissibile.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, stante l'esistenza, al momento dell'introduzione del giudizio di I grado, di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolto di recente con la pronuncia a sezioni unite della S.C. sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In riforma integrale della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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