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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg2651 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2651 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. PIANESE ANGELICA presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RIVELLINI ROBERTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 12.06.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, a mezzo proposta conciliativa del Giudice, alla quale dichiaravano di aderire, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto pertanto il seguente accordo:
• -assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente alle figlie minori, collocate presso la madre in modo privilegiato;
• - affido condiviso delle minori ( ata il 30.06.2014 e Per_1 Per_2
nata il [...]) ad entrambi i genitori, con regime di visita per
2 cui il padre potrà vedere e tenere con sé le minori due weekend al mese alternati, dal venerdì sera alle ore 22 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ove possibile. La regola dell'alternanza varrà per il 24 dicembre, 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1 gennaio, Pasqua, lunedì in Albis e tutti i giorni festivi di calendario;
il padre inoltre starà con le minori 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
le minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa del papà e la stessa cosa varrà per la madre;
il compleanno delle minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza;
• - assegno di mantenimento a carico del padre per le minori di
€.800.00 mensili da versarsi direttamente alla sig.ra Pt_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• - nessun assegno a carico del sig. per il CP_1
mantenimento della sig.ra Pt_1
• - l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla sig.ra
Pt_1
• - ogni genitore deve poter garantire durante i tempi di permanenza delle minori i contatti telefonici quotidiani delle stesse con l'altro genitore.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi delle minori.
3 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 53, parte II, Parte_2
s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2651 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. PIANESE ANGELICA presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RIVELLINI ROBERTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 12.06.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, a mezzo proposta conciliativa del Giudice, alla quale dichiaravano di aderire, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto pertanto il seguente accordo:
• -assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente alle figlie minori, collocate presso la madre in modo privilegiato;
• - affido condiviso delle minori ( ata il 30.06.2014 e Per_1 Per_2
nata il [...]) ad entrambi i genitori, con regime di visita per
2 cui il padre potrà vedere e tenere con sé le minori due weekend al mese alternati, dal venerdì sera alle ore 22 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ove possibile. La regola dell'alternanza varrà per il 24 dicembre, 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1 gennaio, Pasqua, lunedì in Albis e tutti i giorni festivi di calendario;
il padre inoltre starà con le minori 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
le minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa del papà e la stessa cosa varrà per la madre;
il compleanno delle minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza;
• - assegno di mantenimento a carico del padre per le minori di
€.800.00 mensili da versarsi direttamente alla sig.ra Pt_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• - nessun assegno a carico del sig. per il CP_1
mantenimento della sig.ra Pt_1
• - l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla sig.ra
Pt_1
• - ogni genitore deve poter garantire durante i tempi di permanenza delle minori i contatti telefonici quotidiani delle stesse con l'altro genitore.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi delle minori.
3 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 53, parte II, Parte_2
s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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