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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1630/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. ), con il Persona_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SCHIVAZAPPA PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGNA- Controparte_1 C.F._3
NELLI ARTURO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, nell'interesse della minore nata in [...]_1 in data 26\9\12, accertare e dichiarare la paternità naturale in capo a nato in [...]_1
pagina 1 di 14 5\12\1964 attualmente residente in [...]v. Catullo n. 12, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di
Parma di provvedere alla conseguente annotazione.
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, disporre l'affidamento della minore in capo alla madre con collazione prevalente presso di lei, disponendo che la frequentazione e l'inserimento del padre nella vita della minore avvenga gradualmente con le modalità concordate di volta in volta tra i genitori, ritenute più opportune nell'interesse della minore e con il suo consenso.
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'insorgenza a carico del padre
[...]
dei doveri morali e materiali di cui all'art. 147 cc, stabilendo in particolare a suo carico: CP_2
1) obbligo di contribuire al mantenimento ed al soddisfacimento delle esigenze della figlia minore affidata e collocata stabilmente presso la madre, condannandolo al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento quantificato in €
400 soggetto oltre alla rivalutazione annuale a partire dal 2 anno secondo gli indici Istat.
2) obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie, condannandolo al pagamento nella misura del 50% delle spese sostenute dalla madre a favore della figlia. Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, con- dannare a: Controparte_1
3) dando atto che solo a partire dal mese di luglio 2024 ha versato in favore della madre, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia € 250,00 mensili, accettati a titolo d'acconto, rimborsare all'attrice R_ la metà le spese sostenute dalla nascita nel 2012 e poi durante la crescita fino ad oggi, necessarie per il mantenimento della figlia avendo lei sempre ed integralmente provveduto non solo a vitto ed allogio, ma pure ad ogni ulteriore R_ esigenza di vita e relazioni sociali, sportiva, scolastica, etcc ed a tutte le spese straordinarie, mediche, dentistiche, etcc.
4) risarcire in favore della figlia e della madre i danni patrimoniali e non patrimoniali loro arrecati, per il mancato riconoscimento compiuto al momento della nascita ed il prolungato disinteresse e abbandono manifestato fino ad oggi, per la mancata partecipazione e presenza durante la crescita, risultando omesso, a causa del rifiuto, ogni sostegno materiale ed affettivo fino ad oggi, da quantificarsi in via equitativa.
Spese legali rifuse da porre a carico del convenuto per il principio della soccombenza, comprese € 27 per diritti di can- celleria pagati al momento dell'iscrizione a ruolo ed € 762,50 per compenso liquidato al Ctu da riconoscere al difen- sore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, visti atti e documenti di causa, rigettare ogni richiesta di danni in quanto don dovuti, non provati o come meglio;
accertare e dichiarare la paternità della minore in capo al convenuto ordinando Persona_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle notazioni di legge;
pagina 2 di 14 disporre l'affidamento congiunto della minore in capo ai genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre e con con frequentazione e graduale inserimento nella vita del padre in quanto disporrà il giudice secondo la sua prudente valutazione;
accertare in capo al convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di Persona_1 euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie così suddivise: mediche, scolastiche, per il tempo libero o la formazione extrascolastica, acquisto libri di testo, pagamento di rette o tasse a favore di scuole pubbliche, parteci- pazione a gite scolastiche, frequenza di lezioni, ripetizioni o corsi integrativi della normale preparazione o apprendi- mento di lingue straniere;
disporre che tali spese dovranno essere rimborsate a chi le avrà anticipate entro e non oltre l'ultimo giorno del mese della presentazione delle relative pezze giustificative fino a quando la figlia non sarà autosufficiente;
Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% nelle seguenti spese relative alla figlia, spese che potranno essere effettuate da ciascun genitore collocatario senza necessità di preventivo consenso dell'altro: quanto a quelle medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, buoni pasto, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad
€uro 150,00, lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di or- dinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analo- ghi e luoghi assimilati;
disporre che siano preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ip- pica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichino la frequentazione del Conservatorio
e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali, con la precisazione che il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali ac- quisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche, vacanze estive e/o invernali che importino una spesa superiore ad €. 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto. Disporre che, nel caso in cui l'importo della singola spesa – da concordare o da non concordare – sia supe- riore ad €uro 150,00 il genitore collocatario potrà richiedere all'altro l'anticipazione della quota di spettanza di quest'ultimo, che dovrà essergli versata entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del relativo importo, anche
pagina 3 di 14 con accredito di quanto dovuto direttamente sul conto corrente, ove indicatogli dal genitore interessato;
il genitore collo- catario, una volta affrontata la spesa, dovrà poi inviare la necessaria documentazione di supporto;
Con vittoria di spese ed onorari di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale genitore esercen- Parte_1 te la responsabilità genitoriale sulla minore (nata il [...]), conveniva innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale al fine di sentir accertare giudizialmente il rapporto di pa- Controparte_1 ternità tra la figlia e il convenuto. Parte attrice avanzava, altresì, ulteriori domande volte ad ottenere un contributo paterno al mantenimento della figlia, il rimborso delle spese pregresse sostenute per il mantenimento della minore e la condanna del convenuto al risarcimento del danno arrecato a sé ed alla figlia a causa del mancato riconoscimento.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice adduceva di aver avuto un rapporto con il a CP_1 seguito del quale scopriva, nei primi mesi del 2012, di essere in gravidanza, decidendo di avviare una convivenza con il presunto padre;
proseguiva narrando che la coabitazione con il si CP_1 era protratta fino al giugno 2012 quando l'uomo, venuto a conoscenza del fatto che lei aspettava una figlia femmina, l'allontanava dalla sua abitazione, manifestando un rifiuto a divenire padre di una bambina;
a seguito della nascita di nel settembre del 2012, il si era sempre di- R_ CP_1 sinteressato della minore, riconosciuta esclusivamente dalla madre, la quale si era quindi occupata da sola di crescere la figlia.
Si costituiva in giudizio il quale riconosceva espressamente di essere padre della Controparte_1 minore aderendo alle domande attoree volte ad ottenere un accertamento della pa- Persona_1 ternità e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della minore pro futu- ro; il convenuto contestava, però, le domande di risarcimento del danno e ripetizione del manteni- mento pregresso avanzate da parte dell'attrice, instando, altresì, per una regolamentazione in meri- to all'affido della minore.
Secondo il convenuto, in particolare, era stata la ad allontanarsi spontaneamente da lui do- R_ po alcuni mesi di convivenza agli inizi del 2012, impedendogli da allora di partecipare in qualsiasi modo alla vita della figlia.
La causa era istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, con l'acquisizione di ulte- riore documentazione dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'audizione di testimoni e tramite una
CTU genetica. pagina 4 di 14 All'udienza del 1/10/2024, inoltre, si procedeva all'audizione della minore all'esito Persona_1 della quale la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda principale proposta congiuntamente da entrambe le parti, volta ad ottenere un ac- certamento giudiziale del rapporto di paternità tra e la minore è Controparte_1 Persona_1 fondata e deve essere accolta.
È pacifico, invero, che all'epoca del concepimento l'attrice ed il convenuto abbiano intrattenuto una relazione sfociata in una convivenza di alcuni mesi agli inizi del 2012, nel corso della gravidan- za della madre, così come confermato anche dalle risultanze delle prove testimoniali (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste ). Tes_1
La sussistenza di un rapporto biologico di filiazione tra la minore e il convenuto, d'altra parte, è in- discutibilmente attestata dalle risultanze della CTU genetica affidata al dott. (si Persona_2 veda la relazione depositata in data 26/01/2024) che, sulla base di metodologie scientifiche valida- te, ha riscontrato l'esistenza di tale rapporto in termini praticamente certi.
A fronte di questi elementi, è indubbio che debba procedersi in questa sede a dichiarare che
[...]
è il padre di CP_3 Persona_1
2.1. Quanto agli effetti della sentenza che dichiara la filiazione, occorre rilevare che, in sede di au- dizione, (ad oggi dodicenne) ha manifestato la ferma volontà di mantenere il suo attuale co- R_ gnome ( , senza aggiungere il cognome del padre. R_
A giudizio del Collegio, la volontà manifestata da parte della minore merita di essere rispettata in questa sede, tenuto anche conto del fatto che la stessa per lungo tempo è stata identificata esclusi- vamente con il cognome materno, dovendo pertanto statuirsi che, a fronte della dichiarazione giu- diziale di paternità, la minore mantenga il suo attuale cognome.
2.2. In ordine all'affido della figlia, non può che darsi atto che ad oggi, non risulta aver mai R_ avuto alcun significativo rapporto con il padre biologico che, per la minore, si è posto per lungo tempo come un vero e proprio estraneo.
Tale rilievo porta inevitabilmente a ritenere che allo stato il regime più idoneo a garantire il benes- sere psico-fisico della minore sia rappresentato dal suo affido super-esclusivo alla madre, che, da sempre, si è occupata in totale autonomia di tutte le sue esigenze di cura e di crescita.
pagina 5 di 14 Per le medesime ragioni, la minore non può che rimanere collocata in via prevalente presso la ma- dre.
Le frequentazioni tra e il padre, nella prospettiva di un graduale avvicinamento della minore R_ alla figura paterna, in questa fase pare possano esser rimesse ad accordi tra i genitori, secondo quanto prospettato dalle parti nel corso del giudizio, ma, tenuto anche conto delle diverse rappre- sentazioni offerte dai difensori negli scritti conclusivi in merito all'andamento di questo percorso di avvicinamento, risulta opportuno, in via subordinata, delegare i Servizi Sociali ad organizzare in- contri tra il padre e la figlia, qualora il padre ne faccia richiesta, secondo quanto specificato in di- spositivo.
2.3. È noto che la dichiarazione giudiziale di filiazione comporta come naturale corollario il sorgere in capo al genitore di tutti i doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.
A riguardo, deve darsi atto che le risultanze acquisite agli atti attestano un certo squilibrio nella at- tuale situazione economico patrimoniale delle parti, in quanto, nel triennio 2021-2023, la R_ risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente mediamente pari a circa € 1.360,00 netti mensili
[nel dettaglio: Anno 2021/€ 17559 netto annuo (€ 1463 netti mese); Anno 2022/€ 16352 netto annuo (€
1362 netti mese); Anno 2023/€ 15216 netto annuo (€ 1268 netti mese)]1, mentre il nello stesso CP_1 periodo risulta aver percepito redditi come dipendente mediamente pari a circa € 1.630,00 mensili
[nel dettaglio: Anno 2021/CU € 17720 netto annuo (€ 1476 netti mese); Anno 2022/CU € 19676 netto an- nuo (€ 1646 netti mese); Anno 2023/CU € 21533 netto annuo (€ 1794 netti mese)].
Peraltro, sebbene la stessa attrice nell'atto introduttivo abbia dato conto dell'esistenza di una figlia del nata da una precedente relazione, nessuna delle parti ha documentato agli atti alcun CP_1 particolare onere su sé gravante per il mantenimento di altri figli o per qualsiasi altra ragione, limi- tandosi il convenuto nella comparsa conclusionale (pag. 2) ad allegare genericamente spese per ca- noni di locazione e per l'acquisto dell'auto.
In questo contesto, al fine di dare attuazione al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 bis c.c., si ritiene equo determinare in questa sede un contributo in capo al convenuto per il manteni- mento della figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
1 La necessità di fare riferimento, quando si tratta di mantenimento dei figli, al reddito netto dei genitori, calcolato sottraen- do dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluribus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 23/04/2010. pagina 6 di 14 importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat che il sarà tenuto a versare alla CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2020). R_
La determinazione del contributo nella misura sopra indicata, invero, appare congrua tenuto anche conto del fatto che ad oggi non risulta che il abbia un regime di stabile frequentazioni CP_1 con la figlia minore che induca a ritenere che lo stesso la tenga presso di sé (facendosi carico diret- tamente dei relativi obblighi di mantenimento) per tempi significativi.
3. Con riguardo alla domanda attorea volta ad ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia per il periodo anteriore alla instaurazione del giudizio, appare op- portuno ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la sen- tenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, inclu- so quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considera- zione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso
"pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente eser- citabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.» (Cass. Sez. 1, Senten- za n. 15756 del 11/07/2006 e successive conformi;
di recente: Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2020, n.
16561).
Nel caso di specie, è incontestato che la madre si sia sempre fatta carico, senza alcun aiuto da parte del padre, di tutte le esigenze della figlia, dalla nascita e fino all'introduzione del presente giudizio
(maggio 2020), per un periodo totale di 7 anni e 8 mesi.
Sebbene non siano state specificamente documentate e indicate agli atti spese dalla stessa sostenute per il mantenimento pregresso della figlia, è indubbio che la madre abbia provveduto nel suddetto periodo a far fronte in via esclusiva al sostentamento della minore, giustificando una quantificazio- ne dell'importo a lei spettante per il titolo in esame sulla base di una valutazione equitativa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché tro-
pagina 7 di 14 vi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha ef- fettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantifi- cabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigen- ze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando co- munque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza
(Cass. 16916/2022).
Nella prospettiva sopra richiamata, in particolare, deve rilevarsi che la documentazione agli atti (si vedano le dichiarazioni trasmesse dall'AdE e quelle depositate dalla difesa della ricorrente con la seconda memoria istruttoria) attesta una situazione della madre caratterizzata dal percepimento di redditi minimali e irregolari sino al 2015, assestatisi stabilmente a circa € 1.000,00 mensili tra il 2015
e il 2018 e arrivati nell'anno di imposta 2019 a circa € 1.400,00 netti mensili.
A fronte di questi elementi, sulla base di canoni di comuni esperienza può ritenersi che la madre nel corso del tempo abbia speso per il mantenimento della figlia una somma quantificabile in me- dia in € 550,00 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie.
Ciò corrisponde, per il periodo sopra indicato (7 anni e 8 mesi), ad un importo di € 50.600,00, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsare la metà, pari ad € 25.300,00, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, escluso il danno da ri- tardo, trattandosi di una somma liquidata in via equitativa.
4. Quanto alle domande risarcitorie avanzate da parte attrice, occorre rilevare che nel caso di specie merita indubbiamente di essere stigmatizzata la condotta tenuta da parte del convenuto che, pur pienamente consapevole della propria paternità nei confronti della minore (si vedano anche le di- chiarazioni rese nel corso del giudizio dai testi e ), non risulta in tutti Tes_1 Testimone_2 questi anni aver manifestato alcun interesse verso la figlia.
Invero, sono del tutto inverosimili le asserzioni del convenuto secondo cui sarebbe stata la madre ad allontanarlo dalla vita della minore, giacché le stesse non solo non trovano alcun riscontro in ri- sultanze istruttorie che diano conto di particolari condotte ostative tenute dall'attrice (non offrendo certo elementi in tal senso le dichiarazioni della teste che si è limitata a riferire di Tes_3 aver visto “due o tre volte” il avvicinarsi alla che portava in carrozzina la figlia, ve- CP_1 R_ nendo allontanato dalla madre), peraltro da sempre rimasta a vivere nello stesso contesto territoria- le in cui viveva il convenuto, ma sono anche agevolmente smentite dal rilievo che il se CP_1
pagina 8 di 14 davvero lo avesse voluto, aveva a disposizione tutti gli strumenti per poter instaurare un rapporto con la figlia.
Nonostante quanto sopra, ritiene il Collegio che le risultanze agli atti non offrano elementi per po- ter riconoscere un risarcimento a favore della minore a fronte della pur biasimevole condotta tenu- ta da parte del convenuto.
È vero, infatti, che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale non solo integra la violazione degli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, ma determina altresì la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano un elevato grado di riconoscimento e di tutela negli artt. 2 e 30 Cost. e nelle norme di natura internazionale recepite dall'ordinamento nazionale, sicché la condotta consistente nella violazione dei doveri geni- toriali è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima pertanto l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., dell'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole
(Cass. n. 3079/2015).
Affinché il genitore sia obbligato al risarcimento, tuttavia, devono ricorrere i presupposti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., segnatamente la condotta colposa o dolosa, il nesso di causalità e un danno ingiusto (in argomento cfr. anche Cass. n. 22496/2021).
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto agli atti alcun elemento che consenta di ravvisare, anche solo in via presuntiva, la sussistenza di particolari ricadute sul piano psico-fisico per la mino- re derivanti dal mancato riconoscimento, non potendo ricavarsi elementi utili in tal senso neanche dalle risultanze dell'audizione della minore (che di per sé non rappresenta un mezzo istruttorio tramite cui le parti possono assolvere ai propri oneri probatori).
In questo contesto, il danno endofamiliare asseritamente subito dalla minore è rimasto del tutto sfornito di supporto probatorio, con la conseguenza che la relativa domanda di risarcimento del danno avanzata da parte dell'attrice deve essere rigettata.
4.1. Deve essere parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata in proprio da parte dell'attrice, priva, al pari di quella avanzata nell'interesse della minore, di riscontri in ordine a specifiche ricadute negative sul piano non patrimoniale dalla stessa direttamente subite a causa del mancato riconoscimento.
A riguardo, invero, non può che rilevarsi come l'istanza risarcitoria sia accompagnata soltanto dalla generica allegazione delle difficoltà di una madre di crescere una figlia da sola, in assenza dell'altra pagina 9 di 14 figura genitoriale, che, per quanto comprensibili, sono del tutto inidonee ad integrare di per sé gli estremi di un danno risarcibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del parziale accoglimento delle doman- de attoree, vengono poste in capo al convenuto nella misura di 2/3, con compensazione delle stes- se nella residua misura di 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con liquidazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, vengono definitivamente poste a ca- rico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura, stante la riferibilità degli ac- certamenti ad un interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che , nata a [...] il [...], è figlia di Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_3
2. dispone che la minore mantenga il proprio attuale cognome e continui pertanto a chiamarsi
; Persona_1
3. dispone la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma, per quanto di competenza;
4. dispone che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con espressa autorizzazione per richiedere, anche in assenza del consen- so del padre, i documenti validi per l'espatrio per la figlia;
5. dispone che la minore rimanga collocata in via prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i genitori;
6. dispone che, in caso di disaccordo tra i genitori, i Servizi Sociali territorialmente competenti, qualora il padre ne faccia richiesta, provvedano ad organizzare incontri tra il padre e la figlia, indicandone le modalità e stilando un calendario in base alle necessità della minore e agli impe-
pagina 10 di 14 gni lavorativi dei genitori;
7. pone in capo a l'obbligo di versare a , con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dalla data della domanda (maggio 2020), a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplina- te secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medi- cinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva
e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concorda- ta;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad €
150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
pagina 11 di 14 • tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri fami- liari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problema- tiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 12 di 14 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documenta- zione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima
della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodica- mente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determina-
ta nel provvedimento.
8. condanna a corrispondere a l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 25.300,00 a titolo di rimborso del 50% delle spese pregresse sostenute dall'attrice per il man- tenimento della figlia, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
9. rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate da parte attrice;
10. condanna parte convenuta al rimborso nei confronti dell'attrice delle spese del presente giudi- zio, nella misura di 2/3, liquidandole in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato (per un importo posto in capo al convenuto pari ad € 5.077,34), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistata- rio;
11. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico so- lidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 30/04/2025 pagina 13 di 14 Il Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi
Il Presidente dott. Simone Medioli Devoto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1630/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. ), con il Persona_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SCHIVAZAPPA PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGNA- Controparte_1 C.F._3
NELLI ARTURO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, nell'interesse della minore nata in [...]_1 in data 26\9\12, accertare e dichiarare la paternità naturale in capo a nato in [...]_1
pagina 1 di 14 5\12\1964 attualmente residente in [...]v. Catullo n. 12, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di
Parma di provvedere alla conseguente annotazione.
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, disporre l'affidamento della minore in capo alla madre con collazione prevalente presso di lei, disponendo che la frequentazione e l'inserimento del padre nella vita della minore avvenga gradualmente con le modalità concordate di volta in volta tra i genitori, ritenute più opportune nell'interesse della minore e con il suo consenso.
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'insorgenza a carico del padre
[...]
dei doveri morali e materiali di cui all'art. 147 cc, stabilendo in particolare a suo carico: CP_2
1) obbligo di contribuire al mantenimento ed al soddisfacimento delle esigenze della figlia minore affidata e collocata stabilmente presso la madre, condannandolo al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento quantificato in €
400 soggetto oltre alla rivalutazione annuale a partire dal 2 anno secondo gli indici Istat.
2) obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie, condannandolo al pagamento nella misura del 50% delle spese sostenute dalla madre a favore della figlia. Voglia l'Ill. mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, con- dannare a: Controparte_1
3) dando atto che solo a partire dal mese di luglio 2024 ha versato in favore della madre, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia € 250,00 mensili, accettati a titolo d'acconto, rimborsare all'attrice R_ la metà le spese sostenute dalla nascita nel 2012 e poi durante la crescita fino ad oggi, necessarie per il mantenimento della figlia avendo lei sempre ed integralmente provveduto non solo a vitto ed allogio, ma pure ad ogni ulteriore R_ esigenza di vita e relazioni sociali, sportiva, scolastica, etcc ed a tutte le spese straordinarie, mediche, dentistiche, etcc.
4) risarcire in favore della figlia e della madre i danni patrimoniali e non patrimoniali loro arrecati, per il mancato riconoscimento compiuto al momento della nascita ed il prolungato disinteresse e abbandono manifestato fino ad oggi, per la mancata partecipazione e presenza durante la crescita, risultando omesso, a causa del rifiuto, ogni sostegno materiale ed affettivo fino ad oggi, da quantificarsi in via equitativa.
Spese legali rifuse da porre a carico del convenuto per il principio della soccombenza, comprese € 27 per diritti di can- celleria pagati al momento dell'iscrizione a ruolo ed € 762,50 per compenso liquidato al Ctu da riconoscere al difen- sore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, visti atti e documenti di causa, rigettare ogni richiesta di danni in quanto don dovuti, non provati o come meglio;
accertare e dichiarare la paternità della minore in capo al convenuto ordinando Persona_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle notazioni di legge;
pagina 2 di 14 disporre l'affidamento congiunto della minore in capo ai genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre e con con frequentazione e graduale inserimento nella vita del padre in quanto disporrà il giudice secondo la sua prudente valutazione;
accertare in capo al convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di Persona_1 euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie così suddivise: mediche, scolastiche, per il tempo libero o la formazione extrascolastica, acquisto libri di testo, pagamento di rette o tasse a favore di scuole pubbliche, parteci- pazione a gite scolastiche, frequenza di lezioni, ripetizioni o corsi integrativi della normale preparazione o apprendi- mento di lingue straniere;
disporre che tali spese dovranno essere rimborsate a chi le avrà anticipate entro e non oltre l'ultimo giorno del mese della presentazione delle relative pezze giustificative fino a quando la figlia non sarà autosufficiente;
Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% nelle seguenti spese relative alla figlia, spese che potranno essere effettuate da ciascun genitore collocatario senza necessità di preventivo consenso dell'altro: quanto a quelle medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, buoni pasto, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad
€uro 150,00, lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di or- dinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analo- ghi e luoghi assimilati;
disporre che siano preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ip- pica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichino la frequentazione del Conservatorio
e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali, con la precisazione che il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali ac- quisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche, vacanze estive e/o invernali che importino una spesa superiore ad €. 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto. Disporre che, nel caso in cui l'importo della singola spesa – da concordare o da non concordare – sia supe- riore ad €uro 150,00 il genitore collocatario potrà richiedere all'altro l'anticipazione della quota di spettanza di quest'ultimo, che dovrà essergli versata entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del relativo importo, anche
pagina 3 di 14 con accredito di quanto dovuto direttamente sul conto corrente, ove indicatogli dal genitore interessato;
il genitore collo- catario, una volta affrontata la spesa, dovrà poi inviare la necessaria documentazione di supporto;
Con vittoria di spese ed onorari di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale genitore esercen- Parte_1 te la responsabilità genitoriale sulla minore (nata il [...]), conveniva innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale al fine di sentir accertare giudizialmente il rapporto di pa- Controparte_1 ternità tra la figlia e il convenuto. Parte attrice avanzava, altresì, ulteriori domande volte ad ottenere un contributo paterno al mantenimento della figlia, il rimborso delle spese pregresse sostenute per il mantenimento della minore e la condanna del convenuto al risarcimento del danno arrecato a sé ed alla figlia a causa del mancato riconoscimento.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice adduceva di aver avuto un rapporto con il a CP_1 seguito del quale scopriva, nei primi mesi del 2012, di essere in gravidanza, decidendo di avviare una convivenza con il presunto padre;
proseguiva narrando che la coabitazione con il si CP_1 era protratta fino al giugno 2012 quando l'uomo, venuto a conoscenza del fatto che lei aspettava una figlia femmina, l'allontanava dalla sua abitazione, manifestando un rifiuto a divenire padre di una bambina;
a seguito della nascita di nel settembre del 2012, il si era sempre di- R_ CP_1 sinteressato della minore, riconosciuta esclusivamente dalla madre, la quale si era quindi occupata da sola di crescere la figlia.
Si costituiva in giudizio il quale riconosceva espressamente di essere padre della Controparte_1 minore aderendo alle domande attoree volte ad ottenere un accertamento della pa- Persona_1 ternità e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della minore pro futu- ro; il convenuto contestava, però, le domande di risarcimento del danno e ripetizione del manteni- mento pregresso avanzate da parte dell'attrice, instando, altresì, per una regolamentazione in meri- to all'affido della minore.
Secondo il convenuto, in particolare, era stata la ad allontanarsi spontaneamente da lui do- R_ po alcuni mesi di convivenza agli inizi del 2012, impedendogli da allora di partecipare in qualsiasi modo alla vita della figlia.
La causa era istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, con l'acquisizione di ulte- riore documentazione dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'audizione di testimoni e tramite una
CTU genetica. pagina 4 di 14 All'udienza del 1/10/2024, inoltre, si procedeva all'audizione della minore all'esito Persona_1 della quale la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda principale proposta congiuntamente da entrambe le parti, volta ad ottenere un ac- certamento giudiziale del rapporto di paternità tra e la minore è Controparte_1 Persona_1 fondata e deve essere accolta.
È pacifico, invero, che all'epoca del concepimento l'attrice ed il convenuto abbiano intrattenuto una relazione sfociata in una convivenza di alcuni mesi agli inizi del 2012, nel corso della gravidan- za della madre, così come confermato anche dalle risultanze delle prove testimoniali (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste ). Tes_1
La sussistenza di un rapporto biologico di filiazione tra la minore e il convenuto, d'altra parte, è in- discutibilmente attestata dalle risultanze della CTU genetica affidata al dott. (si Persona_2 veda la relazione depositata in data 26/01/2024) che, sulla base di metodologie scientifiche valida- te, ha riscontrato l'esistenza di tale rapporto in termini praticamente certi.
A fronte di questi elementi, è indubbio che debba procedersi in questa sede a dichiarare che
[...]
è il padre di CP_3 Persona_1
2.1. Quanto agli effetti della sentenza che dichiara la filiazione, occorre rilevare che, in sede di au- dizione, (ad oggi dodicenne) ha manifestato la ferma volontà di mantenere il suo attuale co- R_ gnome ( , senza aggiungere il cognome del padre. R_
A giudizio del Collegio, la volontà manifestata da parte della minore merita di essere rispettata in questa sede, tenuto anche conto del fatto che la stessa per lungo tempo è stata identificata esclusi- vamente con il cognome materno, dovendo pertanto statuirsi che, a fronte della dichiarazione giu- diziale di paternità, la minore mantenga il suo attuale cognome.
2.2. In ordine all'affido della figlia, non può che darsi atto che ad oggi, non risulta aver mai R_ avuto alcun significativo rapporto con il padre biologico che, per la minore, si è posto per lungo tempo come un vero e proprio estraneo.
Tale rilievo porta inevitabilmente a ritenere che allo stato il regime più idoneo a garantire il benes- sere psico-fisico della minore sia rappresentato dal suo affido super-esclusivo alla madre, che, da sempre, si è occupata in totale autonomia di tutte le sue esigenze di cura e di crescita.
pagina 5 di 14 Per le medesime ragioni, la minore non può che rimanere collocata in via prevalente presso la ma- dre.
Le frequentazioni tra e il padre, nella prospettiva di un graduale avvicinamento della minore R_ alla figura paterna, in questa fase pare possano esser rimesse ad accordi tra i genitori, secondo quanto prospettato dalle parti nel corso del giudizio, ma, tenuto anche conto delle diverse rappre- sentazioni offerte dai difensori negli scritti conclusivi in merito all'andamento di questo percorso di avvicinamento, risulta opportuno, in via subordinata, delegare i Servizi Sociali ad organizzare in- contri tra il padre e la figlia, qualora il padre ne faccia richiesta, secondo quanto specificato in di- spositivo.
2.3. È noto che la dichiarazione giudiziale di filiazione comporta come naturale corollario il sorgere in capo al genitore di tutti i doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.
A riguardo, deve darsi atto che le risultanze acquisite agli atti attestano un certo squilibrio nella at- tuale situazione economico patrimoniale delle parti, in quanto, nel triennio 2021-2023, la R_ risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente mediamente pari a circa € 1.360,00 netti mensili
[nel dettaglio: Anno 2021/€ 17559 netto annuo (€ 1463 netti mese); Anno 2022/€ 16352 netto annuo (€
1362 netti mese); Anno 2023/€ 15216 netto annuo (€ 1268 netti mese)]1, mentre il nello stesso CP_1 periodo risulta aver percepito redditi come dipendente mediamente pari a circa € 1.630,00 mensili
[nel dettaglio: Anno 2021/CU € 17720 netto annuo (€ 1476 netti mese); Anno 2022/CU € 19676 netto an- nuo (€ 1646 netti mese); Anno 2023/CU € 21533 netto annuo (€ 1794 netti mese)].
Peraltro, sebbene la stessa attrice nell'atto introduttivo abbia dato conto dell'esistenza di una figlia del nata da una precedente relazione, nessuna delle parti ha documentato agli atti alcun CP_1 particolare onere su sé gravante per il mantenimento di altri figli o per qualsiasi altra ragione, limi- tandosi il convenuto nella comparsa conclusionale (pag. 2) ad allegare genericamente spese per ca- noni di locazione e per l'acquisto dell'auto.
In questo contesto, al fine di dare attuazione al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 bis c.c., si ritiene equo determinare in questa sede un contributo in capo al convenuto per il manteni- mento della figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
1 La necessità di fare riferimento, quando si tratta di mantenimento dei figli, al reddito netto dei genitori, calcolato sottraen- do dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluribus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 23/04/2010. pagina 6 di 14 importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat che il sarà tenuto a versare alla CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2020). R_
La determinazione del contributo nella misura sopra indicata, invero, appare congrua tenuto anche conto del fatto che ad oggi non risulta che il abbia un regime di stabile frequentazioni CP_1 con la figlia minore che induca a ritenere che lo stesso la tenga presso di sé (facendosi carico diret- tamente dei relativi obblighi di mantenimento) per tempi significativi.
3. Con riguardo alla domanda attorea volta ad ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia per il periodo anteriore alla instaurazione del giudizio, appare op- portuno ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la sen- tenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, inclu- so quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considera- zione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso
"pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente eser- citabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.» (Cass. Sez. 1, Senten- za n. 15756 del 11/07/2006 e successive conformi;
di recente: Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2020, n.
16561).
Nel caso di specie, è incontestato che la madre si sia sempre fatta carico, senza alcun aiuto da parte del padre, di tutte le esigenze della figlia, dalla nascita e fino all'introduzione del presente giudizio
(maggio 2020), per un periodo totale di 7 anni e 8 mesi.
Sebbene non siano state specificamente documentate e indicate agli atti spese dalla stessa sostenute per il mantenimento pregresso della figlia, è indubbio che la madre abbia provveduto nel suddetto periodo a far fronte in via esclusiva al sostentamento della minore, giustificando una quantificazio- ne dell'importo a lei spettante per il titolo in esame sulla base di una valutazione equitativa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché tro-
pagina 7 di 14 vi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha ef- fettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantifi- cabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigen- ze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando co- munque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza
(Cass. 16916/2022).
Nella prospettiva sopra richiamata, in particolare, deve rilevarsi che la documentazione agli atti (si vedano le dichiarazioni trasmesse dall'AdE e quelle depositate dalla difesa della ricorrente con la seconda memoria istruttoria) attesta una situazione della madre caratterizzata dal percepimento di redditi minimali e irregolari sino al 2015, assestatisi stabilmente a circa € 1.000,00 mensili tra il 2015
e il 2018 e arrivati nell'anno di imposta 2019 a circa € 1.400,00 netti mensili.
A fronte di questi elementi, sulla base di canoni di comuni esperienza può ritenersi che la madre nel corso del tempo abbia speso per il mantenimento della figlia una somma quantificabile in me- dia in € 550,00 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie.
Ciò corrisponde, per il periodo sopra indicato (7 anni e 8 mesi), ad un importo di € 50.600,00, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsare la metà, pari ad € 25.300,00, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, escluso il danno da ri- tardo, trattandosi di una somma liquidata in via equitativa.
4. Quanto alle domande risarcitorie avanzate da parte attrice, occorre rilevare che nel caso di specie merita indubbiamente di essere stigmatizzata la condotta tenuta da parte del convenuto che, pur pienamente consapevole della propria paternità nei confronti della minore (si vedano anche le di- chiarazioni rese nel corso del giudizio dai testi e ), non risulta in tutti Tes_1 Testimone_2 questi anni aver manifestato alcun interesse verso la figlia.
Invero, sono del tutto inverosimili le asserzioni del convenuto secondo cui sarebbe stata la madre ad allontanarlo dalla vita della minore, giacché le stesse non solo non trovano alcun riscontro in ri- sultanze istruttorie che diano conto di particolari condotte ostative tenute dall'attrice (non offrendo certo elementi in tal senso le dichiarazioni della teste che si è limitata a riferire di Tes_3 aver visto “due o tre volte” il avvicinarsi alla che portava in carrozzina la figlia, ve- CP_1 R_ nendo allontanato dalla madre), peraltro da sempre rimasta a vivere nello stesso contesto territoria- le in cui viveva il convenuto, ma sono anche agevolmente smentite dal rilievo che il se CP_1
pagina 8 di 14 davvero lo avesse voluto, aveva a disposizione tutti gli strumenti per poter instaurare un rapporto con la figlia.
Nonostante quanto sopra, ritiene il Collegio che le risultanze agli atti non offrano elementi per po- ter riconoscere un risarcimento a favore della minore a fronte della pur biasimevole condotta tenu- ta da parte del convenuto.
È vero, infatti, che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale non solo integra la violazione degli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, ma determina altresì la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano un elevato grado di riconoscimento e di tutela negli artt. 2 e 30 Cost. e nelle norme di natura internazionale recepite dall'ordinamento nazionale, sicché la condotta consistente nella violazione dei doveri geni- toriali è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima pertanto l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., dell'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole
(Cass. n. 3079/2015).
Affinché il genitore sia obbligato al risarcimento, tuttavia, devono ricorrere i presupposti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., segnatamente la condotta colposa o dolosa, il nesso di causalità e un danno ingiusto (in argomento cfr. anche Cass. n. 22496/2021).
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto agli atti alcun elemento che consenta di ravvisare, anche solo in via presuntiva, la sussistenza di particolari ricadute sul piano psico-fisico per la mino- re derivanti dal mancato riconoscimento, non potendo ricavarsi elementi utili in tal senso neanche dalle risultanze dell'audizione della minore (che di per sé non rappresenta un mezzo istruttorio tramite cui le parti possono assolvere ai propri oneri probatori).
In questo contesto, il danno endofamiliare asseritamente subito dalla minore è rimasto del tutto sfornito di supporto probatorio, con la conseguenza che la relativa domanda di risarcimento del danno avanzata da parte dell'attrice deve essere rigettata.
4.1. Deve essere parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata in proprio da parte dell'attrice, priva, al pari di quella avanzata nell'interesse della minore, di riscontri in ordine a specifiche ricadute negative sul piano non patrimoniale dalla stessa direttamente subite a causa del mancato riconoscimento.
A riguardo, invero, non può che rilevarsi come l'istanza risarcitoria sia accompagnata soltanto dalla generica allegazione delle difficoltà di una madre di crescere una figlia da sola, in assenza dell'altra pagina 9 di 14 figura genitoriale, che, per quanto comprensibili, sono del tutto inidonee ad integrare di per sé gli estremi di un danno risarcibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del parziale accoglimento delle doman- de attoree, vengono poste in capo al convenuto nella misura di 2/3, con compensazione delle stes- se nella residua misura di 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con liquidazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, vengono definitivamente poste a ca- rico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura, stante la riferibilità degli ac- certamenti ad un interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che , nata a [...] il [...], è figlia di Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_3
2. dispone che la minore mantenga il proprio attuale cognome e continui pertanto a chiamarsi
; Persona_1
3. dispone la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma, per quanto di competenza;
4. dispone che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con espressa autorizzazione per richiedere, anche in assenza del consen- so del padre, i documenti validi per l'espatrio per la figlia;
5. dispone che la minore rimanga collocata in via prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i genitori;
6. dispone che, in caso di disaccordo tra i genitori, i Servizi Sociali territorialmente competenti, qualora il padre ne faccia richiesta, provvedano ad organizzare incontri tra il padre e la figlia, indicandone le modalità e stilando un calendario in base alle necessità della minore e agli impe-
pagina 10 di 14 gni lavorativi dei genitori;
7. pone in capo a l'obbligo di versare a , con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dalla data della domanda (maggio 2020), a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplina- te secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medi- cinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva
e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concorda- ta;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad €
150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
pagina 11 di 14 • tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri fami- liari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problema- tiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 12 di 14 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documenta- zione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima
della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodica- mente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determina-
ta nel provvedimento.
8. condanna a corrispondere a l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 25.300,00 a titolo di rimborso del 50% delle spese pregresse sostenute dall'attrice per il man- tenimento della figlia, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
9. rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate da parte attrice;
10. condanna parte convenuta al rimborso nei confronti dell'attrice delle spese del presente giudi- zio, nella misura di 2/3, liquidandole in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato (per un importo posto in capo al convenuto pari ad € 5.077,34), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistata- rio;
11. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico so- lidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 30/04/2025 pagina 13 di 14 Il Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi
Il Presidente dott. Simone Medioli Devoto
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