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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2023 379/2023 380/2023 522/2023 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di RA
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 202/2023, 380/2023, 379/2023, 522/2023 e 572/2023, promosse da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f. C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Borgomanero (NO), corso C.F._4
Garibaldi n. 106, presso lo studio dell'Avv. NIGITO Teresa Luana, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. AMERICO Francesco, giuste procure in calce al ricorso introduttivo e all'atto di costituzione di nuovo difensore, (c.f. CP_1
), elettivamente domiciliata in Vercelli, via Dante Alighieri n. C.F._5
80, presso lo Studio dell'Avv. BERTONE Silvia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l Controparte_3
di RA, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa CARMELA DE MATTEIS;
- convenuto (contumace nella causa di cui al n. r.g. 572/2023);
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1 -Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione della normativa richiamata in narrativa nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della «Carta elettronica del docente» anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la Carta elettronica del docente corrispondente all'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condannare il alla corresponsione dell'importo nominale Controparte_2 complessivo di € 1.500,00 a favore del ricorrente stesso per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA e quant'altro dovuto per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Analoghe conclusioni venivano assunte nelle cause iscritte ai nn. r.g. 379/2023, 380/2023, 522/2023 e 572/2023, in riferimento agli anni di servizio a tempo determinato rispettivamente prestati da ciascuno dei ricorrenti.
PER IL CONVENUTO nella Controparte_2 causa di cui al n. r.g. 202/2023:
- Rigettare il ricorso.
-previa declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di pagamento degli interessi legali sulle somme pretese ex adverso, limitare il condannatorio nei confronti del resistente all'attivazione della c.d. “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la CP_2 formazione del personale docente di cui all'articolo 1 della Legge n. 107/2015 con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi limiti temporali con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato. In particolare, tenuto conto che, nell'a.s. 2019/20, il docente è stato titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto vacante e disponibile o vacante (annuale), si chiede di non considerare, ai fini dell'attivazione della Carta, l'a.s. 2019/20.
- Con compensazione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
Analoghe conclusioni venivano assunte nelle cause iscritte ai nn. r.g. 379/2023,
380/2023 e 522/2023, in riferimento agli anni di servizio a tempo determinato rispettivamente prestati da ciascuno dei ricorrenti. Inoltre, nella causa di cui al n. r.g. 379/2023, il chiedeva: CP_2
- In via subordinata, previa declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di pagamento degli interessi legali sulle somme pretese ex adverso, limitare il condannatorio nei confronti del resistente all'attivazione della c.d. “Carta elettronica” per CP_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo 1 della Legge n. 107/2015 con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi limiti temporali con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato. In particolare, tenuto conto che, nell'a.s. 2019/20, il docente è stato titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto
2 vacante e disponibile o vacante (annuale), si chiede di non considerare, ai fini dell'attivazione della Carta, gli a.s. 2018/19 e 2019/20. Nella causa di cui al n. r.g. 380/2023, il chiedeva: CP_2
- Rigettare il ricorso poiché la docente è stata titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto vacante e disponibile (annuale) per tutti gli anni scolastici per i quali è stata presentata istanza (aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22). Infine, nella causa di cui al n. r.g. 522/2023, il chiedeva: CP_2
- In via subordinata, si chiede il non riconoscimento del bonus docenti riferito all'a.s. 2019/20 poiché l'odierna ricorrente è stata titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto vacante e disponibile (annuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 14.3.2023, 8.5.2023, 8.5.2023, 20.6.2023 e 3.11.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano il Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano, i ricorrenti, di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_2 convenuto, in forza di successivi contratti a tempo determinato, rispettivamente:
- RA NI PP: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022;
- : dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023; Parte_2
- dall'a.s.2018/2019 all'a.s. 2022/2023; Parte_3
- : dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022; Parte_4
- dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 CP_1
Allegavano di essere stati esclusi dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Lamentavano l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Deducevano altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineavano che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardava indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione.
3 Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui era stato titolare di contratti a tempo determinato.
Con note difensive depositate in data 15.1.2024, il Difensore del ricorrente domandava di essere autorizzato a estendere la domanda Parte_1 all'a.s. 2022/2023, in quanto tale annualità già risultava dallo stato matricolare in atti.
Si costitutiva il nelle cause di cui ai nn. Controparte_2
r.g. 379/2023, 380/2023, 522/2023 con memorie difensive tempestivamente depositate.
Si opponeva, in tutte le cause, al riconoscimento della carta docenti, a favore del docente per l'a.s. 2019/2020, a favore della docente Persona_1
gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, a favore della docente Parte_2 [...]
per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, infine, a Parte_3 favore della docente , per l'a.s. 2019/2020, poiché quest'ultimi Parte_4 erano stati individuati per supplenze brevi e saltuarie. Riferiva, inoltre, che i ricorrenti, nel corso degli anni, non avevano ricevuto la carta docente in quanto riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, cionondimeno, avevano fruito, al pari del restante personale, dell'attività formativa obbligatoria, erogata dall'istituzione scolastica di appartenenza. Citava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015, sottolineando che il beneficio riguardava i soli docenti di ruolo e che esso non costituiva retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Rilevava che anche la normativa secondaria (d.p.c.m. 23.9.2015 e 28.11.2016) aveva escluso il personale non di ruolo dalla fruizione della carta. Criticava l'interpretazione avversaria e quella della decisione resa dalla Corte di giustizia, con l'ordinanza del 18.5.2022, in quanto si erano fondate sul presupposto dell'inclusione del beneficio nel trattamento economico del lavoratore, trascurando che la l. 107/2015 lo aveva, al contrario, escluso dalla nozione di retribuzione. Di conseguenza, la carta docente non sarebbe, a suo avviso, rientrata nella nozione di
“condizioni di impiego”.
Sosteneva, poi, che vi fossero ragioni oggettive alla base dell'esclusione, consistenti nel “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe CP_2 nel docente precario”, stante l'assenza di certezza sulla permanenza in servizio del medesimo. Inoltre, riteneva che ne casi di specie non fosse applicabile la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo, ma la clausola 6, riguardante la formazione, che prevedeva solo un obbligo datoriale di agevolare le opportunità formative.
Per altro verso, evidenziava che, a norma dell'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, era stato predisposto un sistema di formazione, organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo. Ad avviso del , la carta docente costituiva solo una parte del nuovo sistema formativo, CP_2
4 comunque costituiva la contropartita per il più gravoso servizio di formazione, attribuito al personale di ruolo e consentendo anche l'acquisto di beni durevoli, mal si conciliava con la natura precaria del contratto a tempo determinato.
Si opponeva alla condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa. L'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si opponeva altresì al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015, imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sosteneva, quindi, richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
Depositate, dalle parti, note difensive autorizzate, in cui ciascuna ribadiva le proprie conclusioni, argomentando in ordine alla spettanza della cd. carta docente ai titolari di supplenze brevi, all'udienza dell'8.2.2024, le cause venivano riunite ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Con ordinanza del 16.2.2024, il Tribunale disponeva rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione, in ordine a plurime questioni interpretative inerenti al diritto dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie di beneficiare della
“Carta docente”, di cui all'art. 1, comma 121 e 122 della l. n. 107/2025. La Prima presidente della Corte di cassazione, con decreto n. 7254/2024, pubblicato in data 19.3.2024, dichiarava il rinvio inammissibile. Su istanza delle parti, con decreto del 28.6.2024, questo Tribunale disponeva, pertanto, la prosecuzione del giudizio.
All'odierna udienza, il Difensore Avv. Nigito Teresa Luana domandava di essere autorizzata a estendere la domanda agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, per i ricorrenti , e , in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 tali annualità già risultavano dai contratti in atti e ribadiva la propria istanza, già formulata nelle note difensive, di estensione della domanda del ricorrente Parte_1 all'a.s. 2022/2023. Il nulla opponeva all'estensione della domanda. Udite le CP_2 conclusioni delle parti, le cause venivano poste in decisione.
***
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono. I ricorrenti agiscono, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità,
5 “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_2
Non è controversa tra le parti la circostanza che nessuno dei ricorrenti, per gli anni di cui alla domanda, ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_2 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di
6 formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che
7 beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_2 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_2 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è
8 conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 4. Le medesime considerazioni in punto di comparabilità si impongono anche quanto ai servizi di docenza che, pur aventi natura giuridica di supplenza breve e saltuaria e non diretti alla copertura di posti vacanti e disponibili o disponibili, siano stati, di fatto, prestati per l'intero anno scolastico. Tali sono quelli prestati dal ricorrente nell'a.s. Parte_1
2019/2020, dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019, dalla ricorrente Parte_2
negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Parte_3
Diversamente, non risultano assimilabili – per durata e continuità – a un incarico annuale e, pertanto, non appaiono idonei a fondare il diritto al beneficio richiesto, i servizi prestati dalla ricorrente , nell'a.s. 2019/2020, dalla ricorrente Parte_2
nell'a.s. 2020/2021, dalla ricorrente nell'a.s. Parte_3 Parte_4
2019/2020 e dalla ricorrente nell'a.s. 2022/2023. CP_1
Si devono, qui, reiterare i rilievi fattuali già svolti, in sede di ordinanza di rinvio pregiudiziale. Dai contratti prodotti in atti emerge quanto segue, circa i contratti di supplenza breve, di cui i ricorrenti sono stati titolari. (R.G. 202/2023): Parte_1
• a.s. 2019/2020:
- dal 12.12.2019 al 27.1.2020 presso I.C. “San Giulio” di san Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 12.12.2019 al 27.1.2020 presso I.C. “San Giulio” di san Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
9 - dal 28.1.2020 al 27.3.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
- dal 28.1.2020 al 27.3.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 28.1.2020 al 27.3.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
- dal 28.3.2020 all'11.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 28.3.2020 all'11.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
- dal 15.6.2020 al 16.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 15.6.2020 al 16.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno.
(R.G. 379/2023) Parte_2
• a.s. 2018/2019:
- dal 28.9.2018 al 14.10.2018 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Borgomanero per n. 9 ore settimanali su posto normale (materia: lingua spagnola);
- dal 19.10.2018 al 12.12.2018 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Borgomanero con orario completo su posto normale (materia: lingua spagnola);
- dal 13.12.2018 al 21.12.2018 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Borgomanero con orario completo su posto normale (materia: lingua spagnola);
- dall'8.1.2019 al 7.6.2019 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Borgomanero per n. 4 ore settimanali su posto normale (materia: lingua spagnola);
• a.s. 2019/2020: contratto dal 14.1.2020 al 6.2.2020. (R.G. 380/2023) Parte_3
•a.s. 2018/2019:
- dal 12.10.2018 al 1.2.2019, presso la scuola primaria “Don CA Felice Saino” di
Cerano, con orario completo su posto comune;
- dal 12.2.2019 al 15.2.2019, presso la scuola dell'infanzia dell'I.C “Fornara Ossola” di RA, con orario completo su posto comune;
10 - dal 21.2.2019 al 1.3.2019, presso la scuola primaria I.C. “Don Lorenzo Milani” di
RA, con orario completo su posto di sostegno;
- dal 15.3.2019 al 30.6.2019, presso la scuola dell'infanzia I.C “Fornara Ossola” di
RA con orario completo su posto di sostegno.
•a.s. 2019/2020:
- dal 9.9.2019 al 12.9.2019, dal 23.9.2019 al 27.10.2019, dal 28.10.2019 al
27.1.2020 presso la scuola primaria I.C. “Don Lorenzo Milani” di RA, con orario completo su posto di sostegno;
- dal 28.1.2020 al 20.3.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria
Istituto “Rigutini” di RA, con orario completo su posto comune;
- dal 21.3.2020 al 23.3.2020 presso l'I.C. LL di RA (NO), scuola primaria
M. Coppino (NO), con orario completo su posto comune;
- dal 24.3.2020 al 10.6.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria M.
Coppino (NO), con orario completo su posto comune;
- dall'11.6.2020 all'11.6.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria Istituto “Rigutini” di RA, con orario completo su posto comune.
•a.s. 2020/2021:
- dal 13.10.2020 al 21.10.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria
Coppino (NO) con orario completo su posto comune;
- dal 26.10.2020 al 18.12.2020 presso Convitto CA LB RA (NO), con orario completo su posto comune, con inquadramento di “personale educativo”;
- dal 12.1.2021 al 12.2.2021 presso Liceo LL di RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 18.2.2021 al 31.3.2021 presso Liceo LL di RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 7.4.2021 al 13.4.2021 presso Liceo LL di RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
•a.s. 2021/2022:
- dal 22.9.2021 al 21.12.2021 presso Liceo OR RA (NO), con orario completo su posto di sostegno;
11 - dal 10.1.2022 al 23.1.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 24.1.2022 al 1.2.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 2.2.2022 al 8.6.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 14.6.2022 al 14.6.2022 presso IPS RA RA (NO), con orario completo su posto di sostegno;
- dal 20.6.2022 al 20.6.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 22.6.2022 al 23.6.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno.
(R.G. 522/2023) Parte_4
•a.s. 2019/2020:
- dal 10.10.2019 al 11.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 12.10.2019 al 14.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 15.10.2019 al 16.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 24.10.2019 al 25.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 26.10.2019 al 9.11.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 11.11.2019 al 16.11.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 17.11.2019 al 27.11.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 3.12.2019 al 6.12.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
12 - dal 9.12.2019 al 17.12.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 19.12.2019 al 20.12.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 7.1.2020 al 17.1.2020 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 18.1.2020 al 24.1.2020 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 27.1.2020 al 31.1.2020 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 5.2.2020 al 19.2.2020 presso l'I.C. “Piazza Vittorio Veneto” di VI (PV) con orario completo su posto comune;
- dal 20.2.2020 al 6.3.2020 presso l'I.C. “Piazza Vittorio Veneto” di VI (PV) con orario completo su posto comune.
(R.G. 572/2023) CP_1
•a.s. 2021/2022 - presso I. C. TA di RA (scuola dell'infanzia):
- dal 4.10.2021 al 30.12.2021 con orario completo su posto di sostegno;
- dal 31.12.2021 al 31.3.2022 con orario completo su posto di sostegno;
- dal 1.4.2022 al 30.6.2022 con orario completo su posto comune;
•a.s. 2022/2023 presso I. C. TA di RA (scuola dell'infanzia):
- dal 12.9.2022 al 23.12.2022 con orario completo su posto comune;
- dal 24.12.2022 al 31.1.2023 con orario completo su posto comune;
- dal 1.3.2023 al 31.3.2023 con orario completo su posto comune.
Quanto alla posizione del ricorrente dai contratti Parte_1 prodotti in atti risulta che egli ha prestato servizio presso il medesimo istituto scolastico, per l'insegnamento di due materie differenti, mediante la stipulazione di una serie di contratti a termine, ciascuno dei quali di breve durata, ma senza interruzioni. La continuità del servizio, unita alla sua estensione temporale, consente di ritenere che, sia sotto il profilo qualitativo, sia quantitativo, la prestazione abbia assunto carattere annuale e del tutto comparabile a quella svolta da un docente a tempo indeterminato. Quanto alla posizione della ricorrente , l'eccezione sollevata dal Parte_2
e del merito deve essere accolta con riferimento all'anno Controparte_2 scolastico 2019/2020, ma non per l'anno scolastico 2018/2019. 13 Dai contratti prodotti in atti risulta, infatti, che la ricorrente, nell'a.s. 2018/2019, ha prestato servizio presso il medesimo istituto scolastico e per l'insegnamento della medesima disciplina, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, tra i quali non si rilevano significative cesure temporali. Con riferimento a tale annualità, la posizione della ricorrente risulta, pertanto, comparabile, per durata e continuità, a quella dei docenti di ruolo. Diversamente, per quanto riguarda l'a.s. 2019/2020, la ricorrente ha prestato servizio dal 14.1.2020 al 6.2.2020, con un incarico pari a 24 ore settimanali. La durata complessiva del servizio risulta inferiore a trenta giorni, circostanza che impedisce di configurare una situazione comparabile a quella del personale docente a tempo indeterminato. Ne consegue, dunque, l'insussistenza del diritto al beneficio richiesto, per tale anno scolastico. Quanto alla posizione della ricorrente l'eccezione sollevata dal Parte_3 Contr
deve essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, ma non per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Con riferimento all'a.s. 2018/2019, la ricorrente ha prestato servizio mediante la stipulazione di contratti di breve durata, presso tre istituzioni scolastiche differenti, su posto comune e su sostegno. Il primo contratto risulta avere decorrenza dal 12.10.2018 all'1.2.2019, l'ultimo dal 15.3.2019 al 30.6.2019. Non si rilevano significative cesure temporali tra i diversi incarichi. Per l'a.s. 2019/2020, la ricorrente ha prestato servizio, sempre mediante contratti di supplenza breve, presso tre scuole differenti, su posti comune e di sostegno. Il primo incarico ha avuto decorrenza dal 9.9.2019 al 12.9.2019, l'ultimo dall'11.6.2020 all'11.6.2020. Anche in questo caso, non emergono interruzioni rilevanti tali da compromettere la continuità della prestazione. Nell'a.s. 2021/2022, la ricorrente ha svolto servizio presso due scuole diverse, per l'insegnamento della medesima disciplina, con contratti di breve durata, tra i quali non si riscontrano cesure significative. Pertanto, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, la posizione della ricorrente risulta comparabile, per durata e continuità, a quella dei docenti di ruolo. Diversamente, per quanto riguarda l'a.s. 2020/2021, la ricorrente ha prestato servizio mediante contratti di breve durata, il primo dei quali ha avuto decorrenza dal 13.10.2020 al 21.10.2020 e l'ultimo dal 7.4.2021 al 13.4.2021. La limitata estensione temporale degli incarichi, la diversità di inquadramento professionale tra di essi (in parte come “docente” e in parte come “educatore”) e la frammentarietà del servizio reso impediscono di considerare detta attività come assimilabile, per continuità e durata, a quella dei docenti di ruolo. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione del per l'anno CP_2 scolastico 2020/2021.
14 Quanto alla posizione della ricorrente con riferimento Parte_4 all'anno scolastico 2019/2020, risulta che la stessa abbia prestato servizio presso due istituti scolastici differenti, per l'insegnamento della medesima disciplina, mediante la stipulazione di contratti a termine di breve durata. Il primo incarico ha avuto decorrenza dal 10.10.2019 all'11.10.2019, l'ultimo dal 20.2.2020 al 6.3.2020. Tra diversi contratti, vi sono anche significative cesure temporali. Essendo l'ultimo contratto cessato in data 6.3.2020, ben prima della conclusione delle attività didattiche, la durata complessiva e la discontinuità del servizio prestato non consentono di ritenere la posizione della ricorrente comparabile, per stabilità e continuità, a quella dei docenti di ruolo. Infine, quanto alla posizione della ricorrente non può essere CP_1 riconosciuta l'annualità 2022/2023. Nel corso di tale anno scolastico, la ricorrente ha prestato servizio mediante contratti di breve durata, il primo dei quali con decorrenza dal 12.9.2022 al 23.12.2022 e l'ultimo dall'1.3.2023 al 31.3.2023. Tra i due contratti, vi è una significativa cesura temporale. Poiché l'ultimo incarico risulta cessato in data 31.3.2020, prima del termine delle attività didattiche, la posizione della ricorrente non appare comparabile, per durata e continuità, a quella dei docenti di ruolo. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché Per_2 del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del
15 sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che , ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. Contr 5. Non può essere accolta l'eccezione del , volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente. Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici. La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno
16 fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio.
Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 6. Va accolta l'istanza dei ricorrenti , , e volta alla Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 modifica in senso estensivo della domanda, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 per il ricorrente , e agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per i Parte_1 ricorrenti , e . Pt_2 Pt_3 Parte_4
In primo luogo, il Tribunale ritiene sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 420, primo comma, c.p.c., atteso che i fatti posti alla base dell'istanza di estensione del petitum si sono verificati dopo il deposito del ricorso. In secondo luogo, deve darsi atto dell'espresso consenso del convenuto e CP_2 dei positivi effetti deflattivi dell'accoglimento dell'istanza, che eviterà di imporre ai ricorrenti l'instaurazione di nuovi giudizi. 7. Il valore del beneficio riconosciuto ai ricorrenti, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 12.000), della natura documentale della causa, del criterio di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c., dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto (in particolare, per i contratti annuali), del deposito di note difensive in vista del rinvio pregiudiziale e dell'aumento dei compensi per la difesa di più parti, aventi la medesima posizione processuale, in una somma parametrata a euro 1.200 per ciascuno dei ricorrenti e così in euro 4.800 per i ricorrenti , , Parte_1 Pt_2
e , assistiti dai medesimi Difensori, oltre rimborso spese forfettario Pt_3 Parte_4
15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato e per la ricorrente in euro 1.200 oltre rimborso spese forfettario 15% CP_1
e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per c.u. Va disposta la distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
17
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento dei ricorsi, condanna il Controparte_2
a consegnare ai ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
[...] formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
euro 2.000 per;
Pt_1 Parte_1
euro 3.000 per;
Parte_2
euro 3.000 per Parte_3
euro 2.500 per;
Parte_4
euro 1.500 per CP_1 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro:
- 4.800 per i ricorrenti , , e , in solido, oltre rimborso Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato, con distrazione in favore con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Luana Nigito;
- 1.200 per la ricorrente oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori CP_1 fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Silvia Bertone. Così deciso il 17.4.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di RA
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 202/2023, 380/2023, 379/2023, 522/2023 e 572/2023, promosse da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f. C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Borgomanero (NO), corso C.F._4
Garibaldi n. 106, presso lo studio dell'Avv. NIGITO Teresa Luana, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. AMERICO Francesco, giuste procure in calce al ricorso introduttivo e all'atto di costituzione di nuovo difensore, (c.f. CP_1
), elettivamente domiciliata in Vercelli, via Dante Alighieri n. C.F._5
80, presso lo Studio dell'Avv. BERTONE Silvia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l Controparte_3
di RA, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa CARMELA DE MATTEIS;
- convenuto (contumace nella causa di cui al n. r.g. 572/2023);
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1 -Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione della normativa richiamata in narrativa nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della «Carta elettronica del docente» anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la Carta elettronica del docente corrispondente all'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condannare il alla corresponsione dell'importo nominale Controparte_2 complessivo di € 1.500,00 a favore del ricorrente stesso per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA e quant'altro dovuto per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Analoghe conclusioni venivano assunte nelle cause iscritte ai nn. r.g. 379/2023, 380/2023, 522/2023 e 572/2023, in riferimento agli anni di servizio a tempo determinato rispettivamente prestati da ciascuno dei ricorrenti.
PER IL CONVENUTO nella Controparte_2 causa di cui al n. r.g. 202/2023:
- Rigettare il ricorso.
-previa declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di pagamento degli interessi legali sulle somme pretese ex adverso, limitare il condannatorio nei confronti del resistente all'attivazione della c.d. “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la CP_2 formazione del personale docente di cui all'articolo 1 della Legge n. 107/2015 con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi limiti temporali con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato. In particolare, tenuto conto che, nell'a.s. 2019/20, il docente è stato titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto vacante e disponibile o vacante (annuale), si chiede di non considerare, ai fini dell'attivazione della Carta, l'a.s. 2019/20.
- Con compensazione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
Analoghe conclusioni venivano assunte nelle cause iscritte ai nn. r.g. 379/2023,
380/2023 e 522/2023, in riferimento agli anni di servizio a tempo determinato rispettivamente prestati da ciascuno dei ricorrenti. Inoltre, nella causa di cui al n. r.g. 379/2023, il chiedeva: CP_2
- In via subordinata, previa declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di pagamento degli interessi legali sulle somme pretese ex adverso, limitare il condannatorio nei confronti del resistente all'attivazione della c.d. “Carta elettronica” per CP_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo 1 della Legge n. 107/2015 con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi limiti temporali con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato. In particolare, tenuto conto che, nell'a.s. 2019/20, il docente è stato titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto
2 vacante e disponibile o vacante (annuale), si chiede di non considerare, ai fini dell'attivazione della Carta, gli a.s. 2018/19 e 2019/20. Nella causa di cui al n. r.g. 380/2023, il chiedeva: CP_2
- Rigettare il ricorso poiché la docente è stata titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto vacante e disponibile (annuale) per tutti gli anni scolastici per i quali è stata presentata istanza (aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22). Infine, nella causa di cui al n. r.g. 522/2023, il chiedeva: CP_2
- In via subordinata, si chiede il non riconoscimento del bonus docenti riferito all'a.s. 2019/20 poiché l'odierna ricorrente è stata titolare di supplenze brevi e saltuarie e non su posto vacante e disponibile (annuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 14.3.2023, 8.5.2023, 8.5.2023, 20.6.2023 e 3.11.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano il Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano, i ricorrenti, di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_2 convenuto, in forza di successivi contratti a tempo determinato, rispettivamente:
- RA NI PP: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022;
- : dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023; Parte_2
- dall'a.s.2018/2019 all'a.s. 2022/2023; Parte_3
- : dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022; Parte_4
- dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 CP_1
Allegavano di essere stati esclusi dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Lamentavano l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Deducevano altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineavano che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardava indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione.
3 Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui era stato titolare di contratti a tempo determinato.
Con note difensive depositate in data 15.1.2024, il Difensore del ricorrente domandava di essere autorizzato a estendere la domanda Parte_1 all'a.s. 2022/2023, in quanto tale annualità già risultava dallo stato matricolare in atti.
Si costitutiva il nelle cause di cui ai nn. Controparte_2
r.g. 379/2023, 380/2023, 522/2023 con memorie difensive tempestivamente depositate.
Si opponeva, in tutte le cause, al riconoscimento della carta docenti, a favore del docente per l'a.s. 2019/2020, a favore della docente Persona_1
gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, a favore della docente Parte_2 [...]
per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, infine, a Parte_3 favore della docente , per l'a.s. 2019/2020, poiché quest'ultimi Parte_4 erano stati individuati per supplenze brevi e saltuarie. Riferiva, inoltre, che i ricorrenti, nel corso degli anni, non avevano ricevuto la carta docente in quanto riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, cionondimeno, avevano fruito, al pari del restante personale, dell'attività formativa obbligatoria, erogata dall'istituzione scolastica di appartenenza. Citava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015, sottolineando che il beneficio riguardava i soli docenti di ruolo e che esso non costituiva retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Rilevava che anche la normativa secondaria (d.p.c.m. 23.9.2015 e 28.11.2016) aveva escluso il personale non di ruolo dalla fruizione della carta. Criticava l'interpretazione avversaria e quella della decisione resa dalla Corte di giustizia, con l'ordinanza del 18.5.2022, in quanto si erano fondate sul presupposto dell'inclusione del beneficio nel trattamento economico del lavoratore, trascurando che la l. 107/2015 lo aveva, al contrario, escluso dalla nozione di retribuzione. Di conseguenza, la carta docente non sarebbe, a suo avviso, rientrata nella nozione di
“condizioni di impiego”.
Sosteneva, poi, che vi fossero ragioni oggettive alla base dell'esclusione, consistenti nel “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe CP_2 nel docente precario”, stante l'assenza di certezza sulla permanenza in servizio del medesimo. Inoltre, riteneva che ne casi di specie non fosse applicabile la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo, ma la clausola 6, riguardante la formazione, che prevedeva solo un obbligo datoriale di agevolare le opportunità formative.
Per altro verso, evidenziava che, a norma dell'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, era stato predisposto un sistema di formazione, organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo. Ad avviso del , la carta docente costituiva solo una parte del nuovo sistema formativo, CP_2
4 comunque costituiva la contropartita per il più gravoso servizio di formazione, attribuito al personale di ruolo e consentendo anche l'acquisto di beni durevoli, mal si conciliava con la natura precaria del contratto a tempo determinato.
Si opponeva alla condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa. L'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si opponeva altresì al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015, imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sosteneva, quindi, richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
Depositate, dalle parti, note difensive autorizzate, in cui ciascuna ribadiva le proprie conclusioni, argomentando in ordine alla spettanza della cd. carta docente ai titolari di supplenze brevi, all'udienza dell'8.2.2024, le cause venivano riunite ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Con ordinanza del 16.2.2024, il Tribunale disponeva rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione, in ordine a plurime questioni interpretative inerenti al diritto dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie di beneficiare della
“Carta docente”, di cui all'art. 1, comma 121 e 122 della l. n. 107/2025. La Prima presidente della Corte di cassazione, con decreto n. 7254/2024, pubblicato in data 19.3.2024, dichiarava il rinvio inammissibile. Su istanza delle parti, con decreto del 28.6.2024, questo Tribunale disponeva, pertanto, la prosecuzione del giudizio.
All'odierna udienza, il Difensore Avv. Nigito Teresa Luana domandava di essere autorizzata a estendere la domanda agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, per i ricorrenti , e , in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 tali annualità già risultavano dai contratti in atti e ribadiva la propria istanza, già formulata nelle note difensive, di estensione della domanda del ricorrente Parte_1 all'a.s. 2022/2023. Il nulla opponeva all'estensione della domanda. Udite le CP_2 conclusioni delle parti, le cause venivano poste in decisione.
***
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono. I ricorrenti agiscono, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità,
5 “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_2
Non è controversa tra le parti la circostanza che nessuno dei ricorrenti, per gli anni di cui alla domanda, ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_2 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di
6 formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che
7 beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_2 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_2 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è
8 conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 4. Le medesime considerazioni in punto di comparabilità si impongono anche quanto ai servizi di docenza che, pur aventi natura giuridica di supplenza breve e saltuaria e non diretti alla copertura di posti vacanti e disponibili o disponibili, siano stati, di fatto, prestati per l'intero anno scolastico. Tali sono quelli prestati dal ricorrente nell'a.s. Parte_1
2019/2020, dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019, dalla ricorrente Parte_2
negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Parte_3
Diversamente, non risultano assimilabili – per durata e continuità – a un incarico annuale e, pertanto, non appaiono idonei a fondare il diritto al beneficio richiesto, i servizi prestati dalla ricorrente , nell'a.s. 2019/2020, dalla ricorrente Parte_2
nell'a.s. 2020/2021, dalla ricorrente nell'a.s. Parte_3 Parte_4
2019/2020 e dalla ricorrente nell'a.s. 2022/2023. CP_1
Si devono, qui, reiterare i rilievi fattuali già svolti, in sede di ordinanza di rinvio pregiudiziale. Dai contratti prodotti in atti emerge quanto segue, circa i contratti di supplenza breve, di cui i ricorrenti sono stati titolari. (R.G. 202/2023): Parte_1
• a.s. 2019/2020:
- dal 12.12.2019 al 27.1.2020 presso I.C. “San Giulio” di san Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 12.12.2019 al 27.1.2020 presso I.C. “San Giulio” di san Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
9 - dal 28.1.2020 al 27.3.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
- dal 28.1.2020 al 27.3.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 28.1.2020 al 27.3.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
- dal 28.3.2020 all'11.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 28.3.2020 all'11.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno;
- dal 15.6.2020 al 16.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 12 ore settimanali, su posto normale (materia: musica);
- dal 15.6.2020 al 16.6.2020 presso I.C. “San Giulio” di San Maurizio d'Opaglio per n. 6 ore settimanali, su posto di sostegno.
(R.G. 379/2023) Parte_2
• a.s. 2018/2019:
- dal 28.9.2018 al 14.10.2018 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Borgomanero per n. 9 ore settimanali su posto normale (materia: lingua spagnola);
- dal 19.10.2018 al 12.12.2018 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Borgomanero con orario completo su posto normale (materia: lingua spagnola);
- dal 13.12.2018 al 21.12.2018 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Borgomanero con orario completo su posto normale (materia: lingua spagnola);
- dall'8.1.2019 al 7.6.2019 presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Borgomanero per n. 4 ore settimanali su posto normale (materia: lingua spagnola);
• a.s. 2019/2020: contratto dal 14.1.2020 al 6.2.2020. (R.G. 380/2023) Parte_3
•a.s. 2018/2019:
- dal 12.10.2018 al 1.2.2019, presso la scuola primaria “Don CA Felice Saino” di
Cerano, con orario completo su posto comune;
- dal 12.2.2019 al 15.2.2019, presso la scuola dell'infanzia dell'I.C “Fornara Ossola” di RA, con orario completo su posto comune;
10 - dal 21.2.2019 al 1.3.2019, presso la scuola primaria I.C. “Don Lorenzo Milani” di
RA, con orario completo su posto di sostegno;
- dal 15.3.2019 al 30.6.2019, presso la scuola dell'infanzia I.C “Fornara Ossola” di
RA con orario completo su posto di sostegno.
•a.s. 2019/2020:
- dal 9.9.2019 al 12.9.2019, dal 23.9.2019 al 27.10.2019, dal 28.10.2019 al
27.1.2020 presso la scuola primaria I.C. “Don Lorenzo Milani” di RA, con orario completo su posto di sostegno;
- dal 28.1.2020 al 20.3.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria
Istituto “Rigutini” di RA, con orario completo su posto comune;
- dal 21.3.2020 al 23.3.2020 presso l'I.C. LL di RA (NO), scuola primaria
M. Coppino (NO), con orario completo su posto comune;
- dal 24.3.2020 al 10.6.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria M.
Coppino (NO), con orario completo su posto comune;
- dall'11.6.2020 all'11.6.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria Istituto “Rigutini” di RA, con orario completo su posto comune.
•a.s. 2020/2021:
- dal 13.10.2020 al 21.10.2020 presso I.C. LL di RA (NO), scuola primaria
Coppino (NO) con orario completo su posto comune;
- dal 26.10.2020 al 18.12.2020 presso Convitto CA LB RA (NO), con orario completo su posto comune, con inquadramento di “personale educativo”;
- dal 12.1.2021 al 12.2.2021 presso Liceo LL di RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 18.2.2021 al 31.3.2021 presso Liceo LL di RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 7.4.2021 al 13.4.2021 presso Liceo LL di RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
•a.s. 2021/2022:
- dal 22.9.2021 al 21.12.2021 presso Liceo OR RA (NO), con orario completo su posto di sostegno;
11 - dal 10.1.2022 al 23.1.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 24.1.2022 al 1.2.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 2.2.2022 al 8.6.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 14.6.2022 al 14.6.2022 presso IPS RA RA (NO), con orario completo su posto di sostegno;
- dal 20.6.2022 al 20.6.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno;
- dal 22.6.2022 al 23.6.2022 presso IPS RA RA (NO) con orario completo su posto di sostegno.
(R.G. 522/2023) Parte_4
•a.s. 2019/2020:
- dal 10.10.2019 al 11.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 12.10.2019 al 14.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 15.10.2019 al 16.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 24.10.2019 al 25.10.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 26.10.2019 al 9.11.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 11.11.2019 al 16.11.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 17.11.2019 al 27.11.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 3.12.2019 al 6.12.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
12 - dal 9.12.2019 al 17.12.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 19.12.2019 al 20.12.2019 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 7.1.2020 al 17.1.2020 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 18.1.2020 al 24.1.2020 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 27.1.2020 al 31.1.2020 presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di RA con orario completo su posto comune;
- dal 5.2.2020 al 19.2.2020 presso l'I.C. “Piazza Vittorio Veneto” di VI (PV) con orario completo su posto comune;
- dal 20.2.2020 al 6.3.2020 presso l'I.C. “Piazza Vittorio Veneto” di VI (PV) con orario completo su posto comune.
(R.G. 572/2023) CP_1
•a.s. 2021/2022 - presso I. C. TA di RA (scuola dell'infanzia):
- dal 4.10.2021 al 30.12.2021 con orario completo su posto di sostegno;
- dal 31.12.2021 al 31.3.2022 con orario completo su posto di sostegno;
- dal 1.4.2022 al 30.6.2022 con orario completo su posto comune;
•a.s. 2022/2023 presso I. C. TA di RA (scuola dell'infanzia):
- dal 12.9.2022 al 23.12.2022 con orario completo su posto comune;
- dal 24.12.2022 al 31.1.2023 con orario completo su posto comune;
- dal 1.3.2023 al 31.3.2023 con orario completo su posto comune.
Quanto alla posizione del ricorrente dai contratti Parte_1 prodotti in atti risulta che egli ha prestato servizio presso il medesimo istituto scolastico, per l'insegnamento di due materie differenti, mediante la stipulazione di una serie di contratti a termine, ciascuno dei quali di breve durata, ma senza interruzioni. La continuità del servizio, unita alla sua estensione temporale, consente di ritenere che, sia sotto il profilo qualitativo, sia quantitativo, la prestazione abbia assunto carattere annuale e del tutto comparabile a quella svolta da un docente a tempo indeterminato. Quanto alla posizione della ricorrente , l'eccezione sollevata dal Parte_2
e del merito deve essere accolta con riferimento all'anno Controparte_2 scolastico 2019/2020, ma non per l'anno scolastico 2018/2019. 13 Dai contratti prodotti in atti risulta, infatti, che la ricorrente, nell'a.s. 2018/2019, ha prestato servizio presso il medesimo istituto scolastico e per l'insegnamento della medesima disciplina, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, tra i quali non si rilevano significative cesure temporali. Con riferimento a tale annualità, la posizione della ricorrente risulta, pertanto, comparabile, per durata e continuità, a quella dei docenti di ruolo. Diversamente, per quanto riguarda l'a.s. 2019/2020, la ricorrente ha prestato servizio dal 14.1.2020 al 6.2.2020, con un incarico pari a 24 ore settimanali. La durata complessiva del servizio risulta inferiore a trenta giorni, circostanza che impedisce di configurare una situazione comparabile a quella del personale docente a tempo indeterminato. Ne consegue, dunque, l'insussistenza del diritto al beneficio richiesto, per tale anno scolastico. Quanto alla posizione della ricorrente l'eccezione sollevata dal Parte_3 Contr
deve essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, ma non per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Con riferimento all'a.s. 2018/2019, la ricorrente ha prestato servizio mediante la stipulazione di contratti di breve durata, presso tre istituzioni scolastiche differenti, su posto comune e su sostegno. Il primo contratto risulta avere decorrenza dal 12.10.2018 all'1.2.2019, l'ultimo dal 15.3.2019 al 30.6.2019. Non si rilevano significative cesure temporali tra i diversi incarichi. Per l'a.s. 2019/2020, la ricorrente ha prestato servizio, sempre mediante contratti di supplenza breve, presso tre scuole differenti, su posti comune e di sostegno. Il primo incarico ha avuto decorrenza dal 9.9.2019 al 12.9.2019, l'ultimo dall'11.6.2020 all'11.6.2020. Anche in questo caso, non emergono interruzioni rilevanti tali da compromettere la continuità della prestazione. Nell'a.s. 2021/2022, la ricorrente ha svolto servizio presso due scuole diverse, per l'insegnamento della medesima disciplina, con contratti di breve durata, tra i quali non si riscontrano cesure significative. Pertanto, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, la posizione della ricorrente risulta comparabile, per durata e continuità, a quella dei docenti di ruolo. Diversamente, per quanto riguarda l'a.s. 2020/2021, la ricorrente ha prestato servizio mediante contratti di breve durata, il primo dei quali ha avuto decorrenza dal 13.10.2020 al 21.10.2020 e l'ultimo dal 7.4.2021 al 13.4.2021. La limitata estensione temporale degli incarichi, la diversità di inquadramento professionale tra di essi (in parte come “docente” e in parte come “educatore”) e la frammentarietà del servizio reso impediscono di considerare detta attività come assimilabile, per continuità e durata, a quella dei docenti di ruolo. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione del per l'anno CP_2 scolastico 2020/2021.
14 Quanto alla posizione della ricorrente con riferimento Parte_4 all'anno scolastico 2019/2020, risulta che la stessa abbia prestato servizio presso due istituti scolastici differenti, per l'insegnamento della medesima disciplina, mediante la stipulazione di contratti a termine di breve durata. Il primo incarico ha avuto decorrenza dal 10.10.2019 all'11.10.2019, l'ultimo dal 20.2.2020 al 6.3.2020. Tra diversi contratti, vi sono anche significative cesure temporali. Essendo l'ultimo contratto cessato in data 6.3.2020, ben prima della conclusione delle attività didattiche, la durata complessiva e la discontinuità del servizio prestato non consentono di ritenere la posizione della ricorrente comparabile, per stabilità e continuità, a quella dei docenti di ruolo. Infine, quanto alla posizione della ricorrente non può essere CP_1 riconosciuta l'annualità 2022/2023. Nel corso di tale anno scolastico, la ricorrente ha prestato servizio mediante contratti di breve durata, il primo dei quali con decorrenza dal 12.9.2022 al 23.12.2022 e l'ultimo dall'1.3.2023 al 31.3.2023. Tra i due contratti, vi è una significativa cesura temporale. Poiché l'ultimo incarico risulta cessato in data 31.3.2020, prima del termine delle attività didattiche, la posizione della ricorrente non appare comparabile, per durata e continuità, a quella dei docenti di ruolo. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché Per_2 del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del
15 sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che , ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. Contr 5. Non può essere accolta l'eccezione del , volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente. Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici. La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno
16 fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio.
Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 6. Va accolta l'istanza dei ricorrenti , , e volta alla Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 modifica in senso estensivo della domanda, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 per il ricorrente , e agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per i Parte_1 ricorrenti , e . Pt_2 Pt_3 Parte_4
In primo luogo, il Tribunale ritiene sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 420, primo comma, c.p.c., atteso che i fatti posti alla base dell'istanza di estensione del petitum si sono verificati dopo il deposito del ricorso. In secondo luogo, deve darsi atto dell'espresso consenso del convenuto e CP_2 dei positivi effetti deflattivi dell'accoglimento dell'istanza, che eviterà di imporre ai ricorrenti l'instaurazione di nuovi giudizi. 7. Il valore del beneficio riconosciuto ai ricorrenti, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 12.000), della natura documentale della causa, del criterio di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c., dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto (in particolare, per i contratti annuali), del deposito di note difensive in vista del rinvio pregiudiziale e dell'aumento dei compensi per la difesa di più parti, aventi la medesima posizione processuale, in una somma parametrata a euro 1.200 per ciascuno dei ricorrenti e così in euro 4.800 per i ricorrenti , , Parte_1 Pt_2
e , assistiti dai medesimi Difensori, oltre rimborso spese forfettario Pt_3 Parte_4
15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato e per la ricorrente in euro 1.200 oltre rimborso spese forfettario 15% CP_1
e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per c.u. Va disposta la distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
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P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento dei ricorsi, condanna il Controparte_2
a consegnare ai ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
[...] formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
euro 2.000 per;
Pt_1 Parte_1
euro 3.000 per;
Parte_2
euro 3.000 per Parte_3
euro 2.500 per;
Parte_4
euro 1.500 per CP_1 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro:
- 4.800 per i ricorrenti , , e , in solido, oltre rimborso Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato, con distrazione in favore con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Luana Nigito;
- 1.200 per la ricorrente oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori CP_1 fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Silvia Bertone. Così deciso il 17.4.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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