Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA - Presidente relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere
Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 617/2020, avverso la sentenza n.
4167/2019 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata l'11.11.2019, all'esito del giudizio
RG n. 2279/2014, non notificata tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta mandato a
[...] C.F._2 margine dell'atto di appello, dagli Avv.ti Antonella Giorgio e Domenico Giorgio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Acquaviva delle Fonti, via Maselli Campagna,
14
-Appellanti-
e
Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vinci, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Cerabino in Bari alla via Stefano Jacini n. 74
-Appellato–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio. pagina 1 di 19
1.Con atto di citazione del 27.1.2014, ritualmente notificato, i Sigg.ri Parte_1
e convenivano in giudizio l'
[...] Parte_2 [...]
per l'accertamento della responsabilità per i Controparte_2 danni subiti in conseguenza del decesso della figlioletta, e la Persona_1 conseguente condanna al risarcimento del danno subìto.
Esponevano quanto segue:
-la sig.ra dopo un decorso gestazionale tranquillo, senza riscontro Parte_2 di anomalie e/o alterazioni a carico dei vari organi ed apparati del feto, seguita dal dott.
della struttura sanitaria Persona_2 Controparte_1 di Acquaviva delle Fonti, in data 11.05.2011, veniva ricoverata presso il detto nosocomio con diagnosi di ammissione “Travaglio di parto”, tipo ricovero “Ricovero urgente” (V. copia cartella clinica allegata). Parte_2
-in data 13.05.2011, con “Taglio cesareo d'urgenza” veniva alla luce la piccola
[...]
Per_1
-alla nascita la piccola presentava gravi lesioni da encefalopatia ipossica neonatale, Per_1 dovute a colpa, negligenza, imperizia ed imprudenza posta in atto dal personale dell convenuto. Infatti alle ore 7:30 del 13.05.2011 veniva eseguito CTG del CP_1 feto che veniva refertato alle ore 8:40; il CTG si presentava del tutto alterato (Reattività cardiaca assente- Referto a firma del dott. ). Sulla base dell'esito di tale Persona_2 esame, veniva disposto il taglio cesareo d'urgenza eseguito alle ore 13.15, con nascita della piccola alle ore 13.22, ovvero cinque ore dopo, senza che si provvedesse ad ulteriore monitoraggio del feto né a prestare assistenza alcuna.
-i consulenti di parte, prof. e dott. – nella relazione allegata Persona_3 Persona_4 unitamente alla documentazione medica - così concludevano “Posto quindi che preesistevano i segnali di una condizione ipossica fetale prenatale, evidenti a tratti nei tracciati CTG prenascita, deve ritenersi che durante l'omessa sorveglianza del feto, nelle ore che hanno preceduto l'esecuzione del taglio cesareo, si sono maggiormente aggravate le condizioni asfittiche già presenti, che hanno determinato le lesioni encefaliche di tipo ischemico a carico del feto. Non possono essere inoltre invocate cause patologiche diverse visto che tutte le indagini biologiche, molecolari e di laboratorio sono risultate negative ”.
-sulla scorta di tale evidenze, avanzavano domanda di risarcimento danni all CP_1
ma, ancor prima di essere sottoposta a visita dal medico fiduciario della
[...]
pagina 2 di 19 Assicurazione, che copre la R.C. dell'Ospedale Miulli ( AM Trust) la piccola in Per_1 data 06.03.2013 decedeva.
-a seguito di esposto, la Procura disponeva l'esame autoptico, nominando CTU i proff.
(Medico Legale) e ( Ginecologo). La perizia, Controparte_3 CP_4 depositata in data 26 giugno 2013, così concludeva: “1) La causa del decesso della piccola fu una broncopolmonite purulenta;
2) La piccola era affetta da esiti di Per_1 encefalopatia ipossica-ischemica neonatale che costituisce fattore di rischio per
l'insorgenza di patologie quali quella che ha portato al decesso della piccola. Non è possibile però definire con certezza o con alto grado di razionalità logica quanto nella fattispecie tale condizione abbia avuto ruolo concausale. 3) Le patologie preesistenti sono da porre in relazione ad una sofferenza fetale pre-parto o intrapartum. In particolare, nei giorni 11 e 12 maggio 2011, sarebbe stato opportuno un monitoraggio più costante dell'evoluzione del parto anche mediante cardiotocografia. 4) Eventuali comportamenti alternativi avrebbero potuto, con ogni verosimiglianza, evitare o ridurre
l'encefalopatia. 5) Il ritardo della messa a disposizione dell'A.G. del cadaverino ha prodotto un modesto incremento delle difficoltà tecniche senza impedire od ostacolare
l'accertamento delle cause della morte.”
-con relazione di parte aggiuntiva del 3.1.2014, il prof. presa visione della Persona_3
CTU redatta dai proff. e con riferimento al decesso Controparte_3 CP_4 della piccola così concluso: “ Si conclude pertanto affermando che il ritardo della Per_1 diagnosi ed il mancato inizio terapeutico della terapia antibiotica (momenti essenziali per un successo terapeutico), giustificato dalla impossibilità della piccola di comunicare con l'ambiente esterno a causa degli esiti della grave encefalopatia anossica, hanno condotto a morte la piccola con elevato grado di Persona_1 probabilità pari al 98-99 % (novanotto – novantanove per cento)”.
Tanto esposto, gli attori così concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare che i danni tutti subiti dagli attori, Parte_1
e sono riconducibili ad un comportamento colposo
[...] Parte_2 dell convenuto e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente CP_1 assunti dal convenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali comprensivi dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale , nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi compresi contributo spese generali, iva e c.a..”.
1.2 Con comparsa di risposta depositata in data 4.6.2014 si costituiva l
[...]
(di qui, per brevità,“ Controparte_2 CP_1
pagina 3 di 19 ) che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, CP_2 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria, chiedeva altresì disporsi CTU di tipo collegiale, con l'affiancamento ad un medico-legale, di uno specialista in ginecologia per lettura tracciati nonché di un pediatra/neurologo esperto in ipotonia neonatale.
1.3 All'esito delle prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentate dell'Ente convenuto, e prove testimoniali) veniva espletata c.t.u. medico-legale; indi il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4167/2019 rigettava la domanda e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Rigettata in via preliminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, essendo il titolo della responsabilità dell'Ente ospedaliero per fatto del dipendente, riteneva – sulla base della ctu svolta nel giudizio - che nel caso di specie mancasse la prova del nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta omissiva colposa imputata al personale sanitario e l'evento lesivo “morte”, subito dalla nascitura dopo quasi due anni dalla nascita.
Il Tribunale -in particolare - aderiva a quanto concluso dal CTU, secondo cui non vi era prova circa l'incidenza causale tra il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e l'aggravamento della sofferenza fetale così come non provato il nesso causale tra la condotta omissiva del personale sanitario e le lesione encefaliche a carico del feto, e, ancor di più, rispetto all'evento morte per broncopolmonite massiva purulenta avvenuto a distanza di quasi due anni dalla nascita.
2.1 Con atto di appello notificato il 4.6.2020 i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la predetta sentenza, per sentire accogliere le conclusioni
[...] già formulate in primo grado.
Con il primo motivo lamentano l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado per aver erroneamente valutato la perizia autoptica redatta dal prof. e prof. e la CTP redatta dal prof. , Controparte_3 CP_4 Persona_3 nonché le risultanze della CTU espletata nel primo grado di giudizio. Per gli appellanti tutta la documentazione prodotta e le prove istruttorie portano alla medesima conclusione: da parte dell vi è stato un colpevole ritardo Controparte_1 nella esecuzione del “taglio cesareo d'urgenza”; non vi è stata assistenza e monitoraggio della sig.ra nel lasso di tempo tra il CTG delle 7:30 del 13.5.2011 e la Parte_2 esecuzione del taglio cesareo alle ore 13.22; non sono stati tenuti in debito conto gli esiti dei precedenti referti di CTG.
pagina 4 di 19 Con il secondo motivo eccepiscono la attendibilità delle risultanze istruttorie della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio sul presupposto che la lettura dei tracciati debba essere effettuata da Ginecologi specialisti. A tal proposito si riportano alla richiesta della difesa dell'Ente convenuto di “disporre indagini di tipo collegiale affiancando ad un ausiliario medico-legale anche uno specialista in ginecologia per la lettura dei tracciati nonché un pediatra/neurologo esperto in ipossia neonatale”. Con il terzo motivo rilevano l'erroneità del giudice di prime cure che ha deciso senza aver fatto alcun riferimento in ordine al risultato ipoteticamente positivo che sarebbe conseguito se si fosse anticipato il taglio cesareo, nonostante il quesito n.6) fosse del seguente tenore: “dica il CTU se il medico ha violato una o più regole doverose “di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal “codice di deontologia medica, dalle linee nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti”.
Con il quarto ed ultimo motivo lamentano la ingiustizia della sentenza di primo grado per aver ritenuto non provata la sussistenza del nesso causale. Per gli appellanti, infatti, tale nesso causale è oltremodo provato: 1) dalla cartella clinica depositata in atti da cui risulta che il taglio cesareo, a fronte di tracciato CTG piatto, comprovante l'assenza del battito cardiaco nel feto, sia stato effettuato dopo oltre quattro ore e mezza, nonostante sia stato lo stesso personale medico a richiedere il taglio cesareo d'urgenza; in questo lasso di tempo non è stata approntata alcuna assistenza. né la sig.ra è stata Parte_2 sottoposta ad ulteriori esami o terapia. Evidenziano inoltre che il nesso di causalità tra l'evento morte della piccola ed il comportamento omissivo dei sanitari (imperizia, Per_1 imprudenza e negligenza), che ha determinato la encefalopatia ipossica-ischemica nella minore, non è stato interrotto per effetto della affezione polmonare sopraggiunta, trattandosi di fattore concausale non anormale od eccezionale ma del tutto ragionevolmente prevedibile. Per gli appellanti, infatti, così come scientificamente dimostrato dai Consulenti di parte, la broncopolmonite massiva purulenta non avrebbe portato alla morte una bimba nata sana.
Tutto ciò premesso, ripropongono le seguenti conclusioni: “accertare che i danni tutti subiti dagli attori, e sono Parte_1 Parte_2 riconducibili ad un comportamento colposo dell convenuto e comunque alla CP_1 violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal convenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali comprensivi dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale , nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU.
pagina 5 di 19 In via istruttoria, gli appellanti hanno insistito nella richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con sostituzione del consulente nominato in primo grado e la nomina di un collegio peritale.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 5.11.2020 si è costituito l che, preliminarmente, ha chiesto di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di citazione in appello e, nel merito, ha chiesto di respingere integralmente il gravame proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio.
2.3 All'udienza del 27.09.2023 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc;
indi la Corte, ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della c.t.u. a mezzo di un collegio peritale composto da medico ginecologo e medico legale, e all'uopo ha nominato quali CCTTUU il Dott. (medico- Per_5 legale) e il dott. (ginecologo), affinchè rispondessero ai seguenti quesiti Persona_6
(già posti al c.t.u. nel giudizio di primo grado): “1) quale è stata la causa biologica della morte di;
2) se la morte è, o meno, da porsi in nesso di causalità con il Persona_1 trattamento medico chirurgico (indipendentemente dalla sussistenza di una condotta eventualmente colposa); 3) in caso di risposta affermativa, se il trattamento medico chirurgico è stato la causa unica dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute;
4) se la prestazione d'opera comportava una
“speciale difficoltà” in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e, tenendo conto delle condizioni del paziente;
5) a quale epoca risale la morte ed in particolare se è sopraggiunta immediatamente ovvero in brevissimo tempo ovvero dopo un decorso nel quale il quadro clinico, in nesso causale con il trattamento, ha configurato danno biologico;
6) se il medico ha violato una o più regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica, dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti;
7) analizzi in particolare l'adeguatezza e tempestività delle procedure diagnostiche, le indicazioni, il trattamento terapeutico medico o chirurgico prescelto e concordato con il paziente, se cosciente, o con il suo legale rappresentante, le eventuali controindicazioni, le modalità dell'esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso;
8) dica il CTU, inoltre, qualora le scelte dei mezzi e dei tempi diagnostici rientrassero nell'ambito della opzionalità, quale di esse risponda al criterio della doverosa prudenza e diligenza;
9) nel caso di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, dica il CTU se la morte del paziente sia stata, o meno, in nesso causale con pagina 6 di 19 dette violazioni, indicando, in caso di condotta omissiva, il grado di probabilità, bassa media od elevata del nesso causale;
nonché ai seguenti ulteriori quesiti : 10) precisino i
c.t.u. se la gravidanza della sig.ra è proceduta senza complicanze e se e da Parte_2 quando fosse rilevabile, negli esami compiuti a carico del feto, con certezza o con elevata probabilità, una sofferenza fetale o un'ipossia fetale;
11 ) dicano i c.t.u. quale sarebbe stata la condotta doverosa prescritta dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti eventualmente omessa e se, in base ad un ragionamento controfattuale, tale condotta doverosa, se compiuta, avrebbe potuto scongiurare, con certezza o con elevata probabilità, le gravi lesioni riportate dalla piccola (encefalopatia epilettica), o evitarne l'aggravamento, precisando se dette Pt_3 lesioni possano essere ricondotte ad altra diversa causa (specificando eventualmente quale); 12) in caso di accertamento del nesso causale ( tra la condotta sanitaria doverosa omessa e le lesioni accertate), quantifichino i c.t.u. la percentuale di invalidità permanente riportata dalla piccola in conseguenza delle predette lesioni;
13) Pt_3 verifichino, infine, i c.t.u. se è possibile individuare, con certezza o con elevata probabilità, l'eventuale ruolo causale o concausale che tale patologia (encefalopatia epilettica) può aver avuto nel determinismo della broncopolmonite che ha comportato
l'exitus, precisando in particolare se detto apporto causale possa essere quantificato, in base al principio del più probabile che non, in una percentuale specifica indicando eventualmente quale.”
Depositata la CTU in data 19.11.2024, all'udienza dell'11.12.2024 il Collegio ha nuovamente riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni con comparse conclusionali depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accoglimento e i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente dal momento che tutti attengono alla dedotta responsabilità dei sanitari, esclusa dal giudice di prime cure.
Nel giudizio di primo grado il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , Persona_7 dopo aver esaminato i vari elaborati peritali formati in ambito penale e tutta la documentazione sanitaria, aveva rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
"1) La causa biologica della morte – in data 06/03/2013 – di è stata Persona_1 una broncopolmonite massiva purulenta a focolai multipli.
La morte non è da porsi in nesso di causalità con il trattamento medico chirurgico.
pagina 7 di 19 La patologia (idrosalpinge sinistra) da cui è affetta (in base a quanto documentato in
Atti) non incide in misura quantificabile sulla capacità Parte_2 procreatrice dell'attrice" (cfr. pag. 23).
In sintesi, si era accertato che la causa del decesso della piccola (accertata dai Per_1 consulenti tecnici nominati dal P.M. in sede penale), broncopolmonite massiva purulenta a focolai multipli (sopravvenuta a distanza di circa due anni dalla nascita), è stata del tutto indipendente dalla condotta assistenziale ostetrico – neonatologica tenuta dai Cont Sanitari Presidio Ospedaliero di Acquaviva delle Fonti.
Il Tribunale ha correttamente osservato che "Sennonché, manca, nel caso di specie, la prova del nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta omissiva colposa imputata al personale sanitario e l'evento lesivo “morte”, subito dalla nascitura dopo quasi due anni dalla nascita (in particolare, il 6.3.2013)".
3.1 I nuovi consulenti tecnici d'ufficio, Prof. (Specialista in Medicina Legale) Per_5
e Prof. (Specialista in Ginecologia), sono pervenuti alle medesime Persona_6 conclusioni sovrapponibili ai professionisti che le avevano precedute in sede civile e penale:
Ed invero, afferma il collegio peritale:
" Quesito n.1: “qual è stata la causa biologica della morte di ”. Persona_1
L'esame della documentazione sanitaria non ha identificato dati in contrasto con la causa di morte circostanziata nelle precedenti Consulenze Tecniche, segnatamente consistente in “massiva broncopolmonite purulenta a focolai multipli”, cfr., in particolare, Consulenza a firma del Prof. e del Prof. . Persona_8 Persona_9
Quesito n. 2: “[stabilire se] la morte è, o meno, da porsi in nesso di causalità con il trattamento medico chirurgico (indipendentemente dalla sussistenza di una condotta eventualmente colposa)”. Nel caso specifico, come sopra discusso, non è possibile individuare la precisa causa della sindrome di West che spesso rimane ignota e può avere alla base fattori strutturali, genetici o acquisiti. Peraltro, l'esame dei tracciati CTG disponibili e la pertinente criteriologia stabilita da ACOG e discussa nel precedente paragrafo non sembrano confermare una correlazione tra un insulto asfittico peri-partum (anche eventualmente verificatosi nella mattinata del 13 maggio 2011 in assenza di monitoraggio CTG) e il realizzarsi della Sindrome di West. Anche l'esame della documentazione relativa al decorso della gravidanza non identifica quadri patologici materno-fetali diagnosticabili e potenzialmente correlabili in termini fisiopatologici allo sviluppo di una Sindrome di
West.
pagina 8 di 19 Pertanto, sulla base dei dati disponibili agli atti, la morte di non è da Persona_1 porsi in nesso di causalità con il trattamento medico chirurgico, né tantomeno ad errori medici identificabili nel novero del medesimo trattamento.... OMISSIS...."
Quesito n.5: “a quale epoca risale la morte ed in particolare se è sopraggiunta immediatamente ovvero in brevissimo tempo ovvero dopo un decorso nel quale il quadro clinico, in nesso causale con il trattamento, ha configurato danno biologico”. Il decesso si è verificato all'età di 22 mesi per “massiva broncopolmonite purulenta a focolai multipli”. Il quadro patologico che ha determinato la morte esordiva, per quanto noto, in data 5 marzo 2013 con un leggero rialzo febbrile (37,5°C), che aumentava nella notte fino a raggiungere una temperatura di 39°C. Evolveva in maniera subdola, in assenza di documentati segni di tipo respiratorio o neurologico, durante il giorno successivo determinando la morte nel pomeriggio, alle ore 16.00 del 6 marzo 2013, nonostante la terapia corticosteroidea in atto.
Quesito n.6: “[stabilire] se il medico ha violato una o più regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica, dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti”.
In base a quanto desumibile dalla documentazione agli atti, non si ravvisano errori e/o inosservanze di doverose regole di condotta medica da parte dei sanitari che ebbero ad assistere durante la gravidanza e il parto la Sig.ra né dopo la nascita la Parte_2 piccola Persona_1
Per quanto riguarda l'asserito omesso monitoraggio nella mattinata del 13.05.2011, dopo le ore 08.40, la paziente, per quanto noto, non era ancora nella fase attiva del travaglio e pertanto non era indicato né perentorio un monitoraggio cardiotocografico. Rimane tuttavia poco chiaro, per quanto desumibile dalla documentazione agli atti, il razionale secondo cui il cesareo al termine della mattinata veniva indicato come “urgente”. Per quanto riguarda il quadro peri-mortale, come già evidenziato dai precedenti consulenti, per quanto desumibile dalla documentazione agli atti la sintomatologia risultava del tutto vaga e inidonea in un'ottica ex-ante a formulare la diagnosi o il sospetto diagnostico di una polmonite massiva in atto.
Quesito n.7: “analizzi in particolare l'adeguatezza e tempestività delle procedure diagnostiche, le indicazioni, il trattamento terapeutico medico o chirurgico prescelto e concordato con il paziente, se cosciente, o con il suo legale rappresentante, le eventuali controindicazioni, le modalità dell'esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso”. pagina 9 di 19 Non si identificano errori e/o inosservanze di doverose regole di condotta medica per quanto riguarda diagnosi, prognosi e/o terapie poste in essere nel caso specifico.
L'esame della documentazione agli atti non ha inoltre identificato difetti di consenso ai trattamenti posti in essere.
Quesito n.8: “dica il CTU, inoltre, qualora le scelte dei mezzi e dei tempi diagnostici rientrassero nell'ambito della opzionalità, quale di esse risponda al criterio della doverosa prudenza e diligenza”. In data 13.05.2011, dopo le ore 08.40, è stato lamentato un omesso monitoraggio CTG, sebbene questo non trovasse stretta indicazione poiché la paziente, per quanto noto, non era ancora nella fase attiva del travaglio. Rimane tuttavia poco chiaro, per quanto desumibile dalla documentazione agli atti, il razionale secondo cui il cesareo al termine della mattinata veniva indicato come “urgente”.
Si ipotizzerà, secondo il razionale prospettato dal quesito, un'opzionalità nella scelta di eseguire ulteriori monitoraggi nel corso della mattinata. L'esecuzione di ulteriori monitoraggi durante la fase latente o prodromi del travaglio di parto è tuttavia spesso addirittura fuorviante. Nel caso specifico, inoltre, è stato escluso che la Sindrome di
West dalla quale era affetta la piccola sia correlata ad un insulto asfittico peri- Per_1 partum. Pertanto, anche ammettendo l'esecuzione di ulteriori monitoraggi durante la mattinata del 13 maggio, non sono disponibili dati idonei a qualificarli come dirimenti per una modificazione dei successivi eventi. Risulta, al contrario e sulla base dei dati disponibili, quantomeno probabile che gli eventi si sarebbero realizzati in maniera pressoché analoga.
Quesito n.9: “nel caso di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, dica il CTU se la morte del paziente sia stata, o meno, in nesso causale con dette violazioni, indicando, in caso di condotta omissiva, il grado di probabilità, bassa media od elevata del nesso causale.”
Non sono state osservate violazioni di regole tecniche doverose o delle comuni regole di prudenza e diligenza" (cfr. pagg. 56 - 58).
Quesito n.10: “precisino i c.t.u. se la gravidanza della sig.ra è proceduta Parte_2 senza complicanze e se e da quando fosse rilevabile, negli esami compiuti a carico del feto, con certezza o con elevata probabilità, una sofferenza fetale o un'ipossia fetale”.
Da quanto si evince dalla documentazione agli atti risulta che durante la gravidanza della sig.ra non si siano registrate complicanze di alcun tipo né che dagli Parte_2
pagina 10 di 19 esami compiuti a carico del feto risultasse, tantomeno con certezza o con un elevato grado di probabilità, una sofferenza o un'ipossia fetale.
Quesito n.11: “dicano i c.t.u. quale sarebbe stata la condotta doverosa prescritta dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti eventualmente omessa e se, in base ad un ragionamento controfattuale, tale condotta doverosa, se compiuta, avrebbe potuto scongiurare, con certezza o con elevata probabilità, le gravi lesioni riportate dalla piccola (encefalopatia epilettica), o evitarne l'aggravamento, Per_1 precisando se dette lesioni possano essere ricondotte ad altra diversa causa
(specificando eventualmente quale)”.
La condotta degli operatori sanitari non è in contrasto con le linee guida nazionali e internazionali.
Quesito n. 11: “in caso di accertamento del nesso causale (tra la condotta sanitaria doverosa omessa e le lesioni accertate), quantifichino i c.t.u. la percentuale di invalidità permanente riportata dalla piccola in conseguenza delle predette lesioni”. Per_1
Come predetto, non sussiste un nesso causale tra la condotta degli operatori sanitari e le lesioni accertate, pertanto non è possibile identificare un'invalidità permanente conseguente a menomazioni imputabili a un'errata condotta medica.
Quesito n. 12: “verifichino, infine, i c.t.u. se è possibile individuare, con certezza o con elevata probabilità, l'eventuale ruolo causale o concausale che tale patologia (encefalopatia epilettica) può aver avuto nel determinismo della broncopolmonite che ha comportato l'exitus, precisando in particolare se detto apporto causale possa essere quantificato, in base al principio del più probabile che non, in una percentuale specifica indicando eventualmente quale.” In generale, gli esiti neurologici, Sindrome di West ed ipotonia, da cui era affetta la piccola possono determinare disturbi della funzionalità respiratoria e della Per_1 deglutizione, implicanti a loro volta un incremento del rischio di infezioni respiratorie.
Tale incremento del rischio non trova tuttavia riscontro da quanto desumibile dalla documentazione agli atti. Non sono infatti noti episodi infettivi respiratori recidivanti nel caso specifico. In tal senso, per quanto noto, non è possibile identificare un ruolo causale delle pre-esistenze patologiche di pertinenza neurologica nel determinismo dell'infezione broncopolmonitica che ha determinato la morte. Tuttavia, il processo infettivo che ha portato al decesso si manifestava in maniera del tutto subdola, in assenza di apparente disfunzionalità respiratoria né di tosse, quantomeno fino a poche ore prima della morte, quando era visitata dal pediatra curante. Tale dato è con elevata probabilità da ricondurre agli esiti neurologici da cui era affetta non Persona_1
pagina 11 di 19 era in grado comunicare con i propri genitori manifestando quindi un suo malessere e probabilmente non era in grado di tossire efficacemente a causa dell'ipotonia diffusa. In base a quanto predetto, pur non essendo individuabile un ruolo del quadro neurologico in termini eziopatogenetici nel determinismo della broncopolmonite che ha determinato la morte, la Sindrome di West e l'ipotonia con elevata probabilità hanno rivestito un ruolo determinante nel realizzarsi di un quadro broncopolmonitico subdolo e rapidamente ingravescente, senza lasciar spazio ad una diagnosi e ad una terapia aggressiva e precoce che avrebbero probabilmente scongiurato la morte.
3.2 Come correttamente evidenzia la difesa dell gli attori hanno sempre CP_1 ritenuto che fossero preesistenti "i segnali di una condizione ipossica fetale prenatale, evidenti a tratti nei tracciati CTG prenascita e che durante l'omessa sorveglianza del feto, nelle ore che hanno proceduto la esecuzione del taglio cesareo, si sono maggiormente aggravate le condizioni asfittiche già presenti, che hanno determinato le lesioni encefaliche di tipo ischemico a carico del feto. Non possono essere inoltre invocate cause patologiche diverse visto che tutte le indagini biologiche, molecolari e di laboratorio sono risultate negative".
Tali critiche sono risultate prive di obiettivo fondamento in quanto l'assistenza prestata alla sig.ra in occasione del travaglio e del successivo parto della Parte_2 piccola è stata adeguata e rispettosa di tutte le prescrizioni previste dai vigenti Per_1 protocolli.
In primo luogo, si segnala un'attenta sorveglianza in particolare durante la somministrazione del con la evidente finalità di stimolare il travaglio di parto;
il CP_6 farmaco era, infatti, somministrato dopo un tracciato cardiotocografico fisiologico ed era sospeso dopo l'insorgenza di un'attività cinetica uterina aumentata, quadro questo
(ipercinesia) che se si fosse presentato in prossimità dell'evento parto, poteva rimanere in sede per aiutare a portare a termine la dilatazione del collo uterino. Invece, il reperto locale della paziente descritto in cartella clinica era sovrapponibile a quello del suo ingresso in reparto e, quindi, un collo uterino chiuso e la testa fetale alta nello scavo pelvico.
I tracciati cardiotocografici sono stati correttamente eseguiti ed interpretati secondo le
Linee Guida più accreditate (RCGO, ACOG, SIGO), dovendosi valutare la frequenza di base normale entro i valori 120 – 160 bm, con discreta variabilità che connotava il tracciato come non patologico ovvero tale da non giustificare un intervento interruttivo della gravidanza a mezzo di taglio cesareo urgente.
Analogamente, i valori di APGAR riscontrati alla nascita di 7 al primo minuto e di 8 al quinto minuto, associati alle condizioni cliniche neonatali in assenza di manifestazioni pagina 12 di 19 neurologiche significative alla nascita e/o di disfunzioni multi – organo, portano scientificamente a escludere l'ipotesi di una sofferenza fetale acuta intra – partum: ciò in quanto non risultano soddisfatti i criteri essenziali unanimemente;
l'assenza di questi quattro elementi (che devono essere tutti presenti) estromette l'ipotesi di una sofferenza fetale intra partum causalmente riconducibile alla condotta assistenziale dei medici dell CP_2
Al riguardo, i consulenti tecnici d'ufficio, rispondendo alle considerazioni critiche alla bozza formulate da parte appellante, hanno osservato: "In primo luogo, i tracciati CTG eseguiti nei 2 giorni prima del parto e la mattina stessa del parto non mostravano MAI segni di allarme che avrebbero dovuto indurre a un monitoraggio continuo e eventualmente all'espletamento immediato del parto. In secondo luogo, l'encefalopatia da cui era affetta non risulta attribuibile a un evento Persona_1 ipossico/ischemico peripartum/intrapartum, in quanto non risulta soddisfatta la maggior parte dei criteri ACOG per cui non è possibile identificare evidenze scientifiche idonee a stabilire un nesso di causalità materiale tra l'encefalopatia da cui era affetta
ed un evento ipossico/ischemico peripartum/intrapartum. Vale la pena Persona_1 rilevare che il ragionamento medico-legale comunque è stato strutturato in un'ottica ex- ante per quanto riguarda la valutazione della condotta ostetrica. Da tale valutazione, non sono comunque emersi aspetti censurabili per le motivazioni sopra riportate.
3.3 Infine, il Collegio peritale, preso atto delle osservazioni critiche proposte dai
CCTTPP Dott.ssa e Dott. hanno in modo estremamente Persona_10 Persona_11 puntuale formulato le seguenti risposte.
A pagina 1 e 2 i CCTTPP avanzano la seguente osservazione critica: “si tratta di una gravida che nella prospettiva di imminente parto è stata lasciata per ben CINQUE (5) ore circa in totale carenza di attività documentate relative all'assistenza sanitaria- ostetrica non rinvenibile con modalità tracciabili. E' questa la realtà documentale, superficialmente analizzata con modalità incomprensibilmente opache dai CCTTUU e dalla quale traspare un evidente ed insanabile vulnus probatorio per la parte convenuta utile a fornire prova liberatoria del corretto adempimento dell'obbligazione dovuta.” La signora non era nella fase attiva del travaglio di parto. A tale Parte_2 proposito, come già sottolineato in relazione, le linee guida nazionali così affermano:
“qualora indicata, la CTG in continua va eseguita quando sia stata diagnosticata la fase attiva del travaglio”. Perché la donna sia considerata in travaglio di paro deve esservi la presenza di attività contrattile significativa:
3-4 contrazioni ogni 10 minuti, dilatazione del canale cervicale di 5-6 cm. Pertanto, nel caso di specie, le linee guida indicano come pagina 13 di 19 necessari né monitoraggio continuo, né auscultazione intermittente del battito cardiaco fetale.
I CCTTPP a pagina 3 affermano inoltre che: “dalle carte a disposizione la piccola Per_1 risultava affetta da una encefalopatia epilettica 'temporaneamente' inquadrata come sindrome di West. Come noto, nei soggetti affetti da encefalopatia epilettica convivono due condizioni: l'encefalopatia, con alterazioni strutturali e funzionali del cervello - congenite e/o acquisite - e l'epilessia. Sotto il profilo della presentazione clinica, la condizione patologica esprime da una parte disturbi neurologici variabili, per tipologia
e grado di severità, a seconda delle aree encefaliche coinvolte (disabilità intellettiva, disturbi motori e psicomotori, disturbi comportamentali delle relazioni sociali o quadri psichiatrici severi), dall'altra le crisi epilettiche che possono presentarsi con timing e tipologia variabili anche in dipendenza dalla compliance o refrattarietà alla terapia. Le carte a disposizione delineano chiaramente l'aspetto patologico correlato all'epilessia, ma non risultano descrittive componenti neuropsichiatriche attribuibili all'encefalopatia. Sul punto i CCTTUU non hanno ritenuto opportuno effettuare alcun doveroso approfondimento documentale né specialistico di pertinenza neuropsichiatrico/neurologico.”
In risposta a tali osservazioni, è doveroso precisare che dalla cartella clinica redatta durante il ricovero presso la U.O. dell'ospedale “ di Acquaviva Parte_4 CP_2 delle Fonti nelle prime settimane di vita e presso la U.O. dell'ospedale Parte_4 di Modena in seguito, nonché dai referti delle visite ambulatoriali eseguite presso il reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale “ , emergono chiaramente le CP_2 caratteristiche del quadro clinico di che si modifica nel tempo in Persona_1 quanto nelle prime settimane risultano prevalenti gli episodi di desaturazione ai pasti, oltre all'ipotonia assiale e agli arti. Nelle settimane e nei mesi seguenti invece le caratteristiche del quadro vengono meglio delineate e viene posta la diagnosi di sindrome di West.
La prima definizione della sindrome di West, riportata per la prima volta da W. J. West nel 1841, comprende la triade sintomatologica costituita da spasmi infantili, ipsaritmia e arresto dello sviluppo o regressione. Nei decenni successivi la patologia fu oggetto di ulteriori studi che delinearono in maniera più precisa il quadro, in particolari i cosiddetti spasmi infantili furono distinti dagli spasmi epilettici, vennero meglio descritte le caratteristiche elettroencefalografiche e la loro correlazione con la clinica (i.e. tipici fenomeni ictali non accompagnati a anomalie nell'EEG), l'entità del ritardo nello sviluppo, lo spettro delle anomalie genetiche associate, la patogenesi, le opzioni terapeutiche e la prognosi. In particolare la patogenesi non risulta ancora del tutto pagina 14 di 19 chiarita: negli anni sono stati scoperti sempre nuovi geni, proteine e meccanismi di signaling che giocano un ruolo cruciale nella patogenesi. In particolare, secondo le definizioni più recenti la sindrome di West è definita “sindrome degli spasmi infantili” associata ad altri fattori causali, di tipo strutturale, infettivo, metabolico e immunologico, che concorrono a determinare una predisposizione genetica22
22 P, Polizzi A, NO SD, G, Falsaperla R, NO S, M. Per_12 Per_13 Per_14
West syndrome: a comprehensive review. 2020 Dec;
41(12):3547-3562. doi: CP_7
10.1007/s10072-020-04600-5. Epub 2020 Aug 22. PMID: 32827285; PMCID:
PMC7655587. . Come deducibile, tra i fattori eziologici della sindrome di West non è annoverata la necrosi neuronale causata dal ridotto apporto di ossigeno nel peripartum, più in generale tale entità patologica non risulta in alcun modo riconducibile a un danno ipossico-ischemico perinatale.
Tornando al caso in oggetto, non ci si soffermerà ulteriormente sull'aspetto legato all'epilessia, già ben delineato, mentre per il resto, anche dopo la scomparsa delle crisi di desaturazione, persisteva l'ipotonia diffusa con ROT difficilmente evocabili e scarso controllo del capo e la motilità spontanea rimaneva estremamente povera. Questa condizione appare del tutto diversa rispetto ai quadri descritti in letteratura riconducibili a una quadriplegia spastica o a una paralisi cerebrale discinetica, se non addirittura con caratteristiche opposte, in quanto con “ipotonia” si intende “diminuzione del tono muscolare, cioè della resistenza alla mobilizzazione passiva e allo stiramento di un muscolo rilasciato, e dell'attivazione (intermittente o costante) dei muscoli del tronco e di quelli prossimali degli arti, per il mantenimento della postura “.
A pagina 4 e 5 i CCTTPP avanzano la seguente osservazione: “premesso che, come sopra evidenziato, l'oggetto di valutazione prioritario da cui far scaturire elementi tecnici utili per la valutazione medico legale del caso è la condotta sanitaria del personale ostetrico medico e paramedico che ebbe in cura la sig.ra durante il Parte_2 ricovero in cui venne alla luce . Per_1
Premesso che è proprio in funzione della valutazione della condotta sanitaria di cui sopra che deve tecnicamente stabilirsi la sussistenza di un nesso di causa giuridicamente rilevante, secondo un criterio di probabilità qualificata, tra la condotta sanitaria e gli esiti neonatali manifestatasi dalla piccola . Per_1
Queste premesse sostengono la fallacia logica del ragionamento proposto dal Collegio;
i CCTTUU effettuando una ricostruzione ex post degli eventi, come dagli stessi affermato a pag 33 dell'elaborato peritale (cosa inverosimile ndr!) spostano l'asse di ragionamento sulla sussistenza di evidenze che conducano ad escludere che nel caso
pagina 15 di 19 della piccola si sia concretamente instaurata una encefalopatia ipossico-ischemica Per_1 tale da giustificare di per sé il quadro di encefalopatia neonatale della piccola.
Al contrario Essi avrebbero dovuto valutare da una prospettazione ex ante in primis la condotta sanitaria ostetrica e solo successivamente (rectius conseguentemente) valutare gli effetti dannosi ad essa riconducibili (secondo una fenomenologia umana) applicando un criterio di probabilità qualificata. Ciò che emerge dalla lettura dell'elaborato peritale è che, nel caso, la valutazione ex ante della condotta ostetrica resti sullo sfondo rispetto all'interpretazione ex post dei reperti documentali di natura non ostetrica disponibili.”
In risposta a tale osservazione si ribadisce quanto affermato e argomentato nella precedente relazione. In primo luogo, i tracciati CTG eseguiti nei 2 giorni prima del parto e la mattina stessa del parto non mostravano mai segni di allarme che avrebbero dovuto indurre a un monitoraggio continuo e eventualmente all'espletamento immediato del parto. In secondo luogo, l'encefalopatia da cui era affetta non Persona_1 risulta attribuibile a un evento ipossico/ischemico peripartum/intrapartum, in quanto non risulta soddisfatta la maggior parte dei criteri ACOG per cui non è possibile identificare evidenze scientifiche idonee a stabilire un nesso di causalità materiale tra l'encefalopatia da cui era affetta ed un evento ipossico/ischemico Persona_1 peripartum/intrapartum. Vale la pena rilevare che il ragionamento medico-legale comunque è stato strutturato in un'ottica ex-ante per quanto riguarda la valutazione della condotta ostetrica. Da tale valutazione, non sono comunque emersi aspetti censurabili per le motivazioni sopra riportate.
Infine, in merito alle osservazioni circa la valutazione dei criteri ACOG, riportata a pagina 5, si riportano le seguenti risposte.
In primis, il punteggio di Apgar costituisce uno dei principali strumenti utilizzati a livello globale per stabilire le condizioni generali del neonato nei primi minuti dopo la nascita e il fatto che sia uno strumento operatore-dipendente non lo rende meno affidabile e per questo di scarso valore scientifico. Infatti, nel caso di specie l'indice di
Apgar a 1 minuto era pari a 7 e a 5 minuti era uguale a 8. Questi valori, pur ammettendo un margine di errore per il fatto di essere operatore-dipendente, ben si discostano dal cut-off definito dai criteri ACOG (“punteggio di Apgar inferiore a 5, rilevato a 5 minuti e a 10 minuti dalla nascita”). Per quanto riguarda la mancata esecuzione dell'emogasanalisi nel sangue del cordone ombelicale, è opportuno sottolineare che, qualora fosse stata rilevata un'acidemia e il criterio IIB fosse stato quindi soddisfatto, non sarebbero comunque cambiate le considerazioni finali in quanto anziché due sarebbero stati soddisfatti 3 criteri su 10, certamente ciò non configurerebbe il soddisfacimento della maggioranza dei criteri pagina 16 di 19 ACOG, criterio indispensabile per l'identificazione di una paralisi cerebrale correlata ad un insulto ipossico-ischemico intra-partum.
In merito alla rilettura delle immagini radiologiche, i CCTTPP affermano che “l'utilizzo di sequenze di acquisizione non specificatamente dedicate allo studio dell'encefalo neonatale rendono l'interpretazione del tutto inficiata da una tecnica non conforme alle esigenze di rianalisi dei risultati ottenuti, si evidenzia che nella prima RM eseguita presso l'ospedale di Acquaviva della Fonti in data 23/05/2011 la sequenza SE T1 CP_2 dipendente utilizzata è stata acquisita con un T1 (tempo di inversione) di 595 msec, quando è noto che nel neonato il T1 deve essere almeno di 800-850 msec a causa dei lunghi tempi di rilassamento T1 e T2 dell'encefalo neonatale, per l'elevato contenuto di acqua rispetto alle componenti lipidiche e proteiche. Nelle immagini T1 ottenute con questi parametri è possibile documentare un normale processo di mielinizzazione per
l'età, che comprende come noto il tronco encefalico dorsale, i talami laterali, il braccio posteriore della capsula interna, le fibre centrali della corona radiata ed i giri rolandici
e prerolandici;
meno agevole, a causa dei ridotti valori di T1 utilizzati, appare
l'individuazione di iniziali aspetti di necrosi selettiva neuronale, reperto tipico dell'encefalopatia ipossico-ischemica del neonato a termine, che nel caso in esame non possono pertanto essere esclusi, in particolare a livello dei nuclei della base…rappresentate le caratteristiche ed i limiti tecnici con cui è stata effettuata la prima RM nei termini sopra precisati che non consentono di approfondire l'etiologia di una necrosi neuronale selettiva profonda dei nuclei della base, si osserva come nella seconda RM eseguita in data 11/10/2011 il reperto esprime, come del resto evidenziato dall'Ausiliario, la presenza di una riduzione volumetrica della sostanza bianca fronto- parietale profonda bilaterale, con corrispondente lieve ectasia del sistema ventricolare degli spazi liquorali, associata a riduzione delle dimensioni delle fibre commissurali interemisferiche e ad aspetti atrofici delle strutture ippocampali. Tali aspetti sono solo accennati dall'Ausiliario neuroradiologo, valutati nel caso concreto di accordano con un quadro di atrofia cerebrale di natura multifattoriale per la quale, proprio per la caratteristica della multifattorialità include l'etiologia di una componente ipossica perinatale (della quale non se ne fa menzione).
In merito a tali osservazioni si riportano le seguenti risposte: in primo luogo i parametri tecnici per la valutazione del T1 sono adeguati, con un TR di 595ms (il TR ideale sarebbe 600, quindi molto vicino), in secondo luogo lo spessore di strato a 5 mm avrebbe potuto essere ridotto a 4 oppure 3 conducendo a un ulteriore incremento del TR, tuttavia questo avrebbe comportato un importante incremento della durata della sequenza ed è probabile che questo sia stato evitato per non causare una eccessiva durata dell'esame. pagina 17 di 19 In ogni caso la valutazione di tutte le sequenze, non solo del T1, non mette in evidenza alcuna forma di danno in fase acuta/sub acuta come sarebbe stato lecito attendersi se si fosse trattato di asfissia perinatale.
La seconda RM, al netto della attesa maturazione e mielinizzazione nei 4 mesi successivi, è invariata;
l'ipoplasia (non atrofia, non essendo evolutiva) della sostanza bianca è già presente e invariata, conducendo quindi all'ipotesi di un danno (congenito o acquisito) insorto in epoca prenatale.
3.4 Pertanto comparando risultanze e puntuali conclusioni medico – legali delle due consulenze tecniche di ufficio con i noti principi che regolano l'onere probatorio nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, si rileva come non possa configurarsi comportamento colposo dei medici dell per l'assistenza prestata CP_2 alla sig.ra all'atto del travaglio e nel parto che portò alla nascita della piccola Parte_2 ed in ogni caso non ricorra alcuna dimostrazione del nesso eziologico tra Per_1 inadeguato trattamento diagnostico, terapeutico ed assistenziale e gli ingenti danni allegati dagli appellanti.
3.5 Infine rileva la Corte che, a fronte delle puntuali, esaustive e condivisibili risposte date dal collegio peritale alle osservazioni critiche poste dai CTP degli appellanti, non vi sia motivo per rinnovare la CTU che non presenta motivi di nullità.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico degli appellanti secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile - complessità media - valori minimi). A carico degli appellanti vanno poste anche le spese di CTU svolta nel presente giudizio e liquidate con separato decreto
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.4167 /2019 del Tribunale di Bari pubblicata l'11.11.2019, proposto da e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione nei confronti di Controparte_1
pagina 18 di 19 in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore,così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6079,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e
C.A.P. come per legge;
3) pone in via definitiva le spese di ctu a carico degli appellanti, in solido tra loro, nella misura indicata con separato decreto;
4) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Paola Barracchia
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