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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto responsabilità professionale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Orlando, domiciliatario in Parte_1
Napoli, alla via Giotto, 25;
-Attore-
E
in Controparte_1
persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adele Vicidomini, domiciliataria in Monte di Procida (NA) alla Via Allegra, 4;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: “chiede dichiararsi la responsabilità civile della convenuta per i fatti di causa e per l'effetto condannar[la]… al pagamento in [suo] favore … della somma complessiva di €
30.937,05 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi … di natura … patrimoniale
e non… ivi compreso il danno biologico differenziale nella misura del 10% (per euro
18.431,00), morale (per euro 4.792,00), ITP (20gg al 75% per euro 1.485,00, 30gg al 50% per euro 1.485,00 e 30 gg al 25% per euro 742,50), ITT (20 gg per euro 1.980,00), nonché per spese effettuate e documentate (per euro 2.021,55 …) e per quanto altro dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo”, vinte le distraende spese di lite;
2
per la convenuta: “a) nel merito, rigettare la domanda attorea infondata in fatto e diritto e carente dei presupposti e delle condizioni dell'azione; b) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese, ed onorari della presente procedura”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare, vinte le distraende spese di lite, al risarcimento di tutti i
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (danno biologico permentente differanziale, danno biologico temporaneo, danno morale, differenziale, “spese effettuate e da effettuarsi”), oltre interessi e rivalutazione, per la responsabilità dei sanitari preposti alla II Divisione di
Ortopedia della struttura sanitaria convenuta in suo danno.
Ha esposto, in particolare, che:
-. ricoveratosi il 14.6.2014 per “frattura scomposta dell'estremo distale di omero” e
“frattura-distacco del processo coronoideo dell'ulna” e sottoposto il 17.6.2014 ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con due viti in titanio canulate”, era stato poi dimesso il
20.6.2014 “con prenotazione di un successivo intervento di rimozione di una sola vite”;
-. ricoveratosi nuovamente presso la predetta struttura sanitaria il 31.7.2014, era stato sottoposto, in pari data, ad intervento di rimozione di entrambe le viti canulate;
-. presentatisi“sin da subito dolore ed una grave limitazione funzionale” del gomito, nonostente l'inzio della terapia riabilitativa prescritta, si era ricoverato presso l'Ospedale
Buon Consiglio di Napoli, ove, diagnosticatagli una “pseudoartrosi paletta omerale sx” nonché una “frattura non ancora consolidata pluriframmentata della troclea e dell'epicondilo laterale”, gli è stato consigliato di “rivolgersi ad una struttura ultraspecialistica”;
-. rivoltosi, pertanto, al P.O. di Cattolica, il 27.1.2015 era stato ivi sottoposto ad intervento chirurgico di emiartroprotesi del gomito sinistro e di ricostruzione dell'epicondilo con due placche e viti, con successiva insorgenza di una fistola cutanea che richiedeva due ulteriori interventi di revisione chirurgica;
-. sussiste la responsabilità della convenuta in relazione al primo intervento chirurgico, poiché
i medici della stessa: 1) hanno errato nella scelta terapeutica, avendo optato per un intervento di osteosintesi e riduzione con due viti canulate piuttosto che per una osteosintesi con placca e viti: 2) non hanno eseguito correttamente la riduzione dei frammenti della frattura e il posizionamento delle viti canulate;
3) hanno rimosso entrambe le viti canulate precocemente,
a distanza di poco più di trenta giorni dall'intervento chirurgico;
4) hanno omesso di indicare nuove opzioni chirurgiche e qualsivoglia indicazione terapeutica;
3
-. Qualora il primo intervento fosse stato eseguito correttamente, “esso sarebbe esitato in una minima limitazione articolare e comunque si sarebbe potuto evitare il successivo e nettamente più demolitivo intervento di emi-artroprotesi di gomito sinistro, olotre che evitare
l'insorgenza di una fistola cutanea”.
L costituitasi, ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda, infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite.
Prodotta documentazione, espletata una CTU e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). L'esposizione dei fatti effettuata dall'attore nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalla struttura sanitaria con l'attore.
Giova riportare, pertanto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.
2.1.- La domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. sez.
III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno
2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 n.
6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo 4
contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale)
e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593,
Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995
n. 5150).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista
(ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, 5
non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.
577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
2.2.- Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal 6
paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del
17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
3). Applicando i superiori principi al caso di specie, l' Controparte_1
certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni
[...]
direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.
4). I dati di fatto esposti dall'attore relativi al ricovero, agli interventi chirurgici, ai trattamenti sanitari ricevuti e alle dimissioni presso l' ed ai rispettivi esiti Controparte_2
non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U.
In particolare, l'attore ha fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dell' rappresentato dal contratto Controparte_3
atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta.
5). Va stabilito, pertanto, se:
-. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura a seguito del suo accesso e ricovero presso l' Parte_1 Controparte_2
avvenuto in data 14.6.2014, e che provvidero altresì all'esecuzione degli interventi chirurgici del 17.6.2014 e del 31.7.2014 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attore, 7
conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, agli inadempimenti sopra evidenziati;
-. la condotta dei sanitari e, quindi, della struttura ospedaliera, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio e sopra riportati.
6). I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di
CTU espletata nel presente giudizio (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 16 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, il Collegio Peritale composto dai CTU dott.ssa e prof. , Persona_1 Persona_2
all'esito di condivisibili ragionamento fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici- chirurghi dell addetti al reparto in cui il venne ricoverato, Controparte_2 Pt_1
nel trattamento del suo caso che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2336 c.c.).
Giova, sul punto, riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. pagg. 12 e ss. della relazione):
<Venendo innanzitutto alla scelta chirurgica rispetto alla lesione riportata si ricorda come la frattura diagnosticata richiedesse certamente l'intervento chirurgico trattandosi di una
“frattura scomposta dell'estremo distale di omero (paletta omerale) interessante in particolare l'epicondilo ed il condilo omerale, frattura distacco del processo coronoideo dell'ulna”. … La scelta del tipo di intervento non è di univoca interpretazione potendosi preferire di volta in volta la tecnica che meglio si addice al caso e all'operatore stesso, 8
purchè la finalità sia la corretta e stabile riduzione dei frammenti. In tal senso, pur riconoscendo come la sintesi con placca e viti in casi come quello in oggetto consenta una migliore stabilizzazione, non è possibile dire che la scelta delle sole viti non sia indicata per cui non si riconosce un concreto errore di indicazione nel caso di specie. Ovviamente la corretta indicazione non esime dalla corretta esecuzione che purtroppo nel caso del ... MA non è possibile riconoscere. Il convincimento viene da quanto rilevato alla RXgrafia di gomito sinistro praticata in data 08.07.2014 in preospedalizzazione per il programmato intervento di rimozione viti che era così refertata “… controllo di frattura dell'epicondilo omerale trattata con viti metalliche: scomposta, con sublussazione anteriore dell'epifisi omerale e con scarsi segni di consolidamento come da evoluzione pseudoartrosica…”. Il dato rilevato a distanza di circa 20 giorni dall'intervento di stabilizzazione (17.06.2014) diviene dirimente nel senso di una cattiva riduzione rilevandosi ancora chiaramente la scomposizione, la sublussazione e gli scarsi segni di consolidamento non potendosi parlare già di pseudoartrosi a così breve termine. In tal senso va specificato che proprio la cattiva riduzione ha condizionato l'evoluzione in senso negativo della consolidazione fino alla pseudoartrosi. In pratica lo scorretto accostamento dei margini di frattura ha consentito
l'interposizione di tessuti molli con impossibilità alla calcificazione fino alla evoluzione pseudoartrosica.
Va da sé che una siffatta condizione non può consentire la serena rimozione dei mezzi di sintesi che invero, nel caso in esame, sarebbero dovuti essere rimossi per il confezionamento di una nuova e corretta riduzione. La condizione evidenziata alla RX dell'8 luglio è stata sottovalutata e non ha fermato l'indicazione ad una cauta mobilizzazione fin dal 14.07.2014 e alla successiva rimozione dei mezzi di sintesi in data 31.07.2014, segnalando come nel tempo intercorso fra la RX del 8.07.2014 e l'intervento di rimozione del 31.07.2014 non vi siano stati altri controlli strumentali per la valutazione dell'evoluzione. … I sottoscritti CCTTU, avendo letto anche la relazione dei CCTTPP dell regolarmente depositata Controparte_2
in atti dai convenuti, hanno avuto modo di vedere le immagini riportate e solo per completezza si ritiene di dover segnalare come anche in una di queste immagini è comunque possibile apprezzare la presenza di frattura e il mancato allineamento dei frammenti.
Va chiarito anche che le viti venivano rimosse entrambe come riportato nella descrizione dell'intervento e come indirettamente segnalato ai successivi approfondimenti strumentali che non rilevavano la presenza di alcun mezzo di sintesi. Di qui la persistenza e
l'aggravamento della condizione anatomica che induceva il a rivolgersi al Pt_1
nel settembre 2014 quando, praticato esame TC, era rilevata ancora la Controparte_4 9
presenza di “frattura scomposta intra-articolare distale di omero, caratterizzata da frattura pluriframmentaria della porzione posteriore della troclea, con sublussazione antero distale della stessa e visibilità di piccoli frammenti in sede articolare;
frattura distacco del complesso Capitulum Humeri ed epicondilo laterale con piccolo distacco di frammento sul versante anteriore dell'epicondilo, frattura parcellare dell'apofisi coronoide” con necessità di ricorrere a struttura specialistica che veniva identificata nell'Ospedale di Cattolica dove, come noto, veniva praticato intervento di impianto di emiartroprotesi non potendosi praticare le altre modalità di riduzione e sintesi.
In estrema sintesi è possibile rimarcare che, seppur ritenuta plausibile l'indicazione con due sole viti cannulate (mezzi di sintesi che hanno proprietà autofilettanti ed autobloccanti), si è rilevato come l'intervento non sia stato eseguito lege artis con persistenza di scomposizione e cattivo allineamento dei frammenti condizionante una cattiva riparazione osteogenetica in presenza della quale si è proceduto comunque alla rimozione dei mezzi di sintesi che non era indicata se non per emendare il quadro del precedente intervento”.
I CTU, quindi, hanno concluso (cfr. pag. 14 della relazione) per “la responsabilità dei
Sanitari dell' tanto nella esecuzione del primo intervento quanto nella Controparte_2
precoce rimozione dei mezzi sintesi”.
In risposta alle osservazioni dei CTP della struttura resistente, i CTU hanno poi evidenziato che “non è possibile concordare con quanto sollevato dai CCTTPP dell' Controparte_2
laddove non è di fatto mai comprovata la corretta riduzione dei frammenti di frattura. In tal senso si ricorda ancora la RX del 08.07.2014, a 20 giorni dall'intervento di stabilizzazione
(17.06.2014), e in preospedalizzazione per il programmato intervento di rimozione viti che era così refertata “ … controllo di frattura dell'epicondilo omerale trattata con viti metalliche: scomposta, con sublussazione anteriore dell'epifisi omerale e con scarsi segni di consolidamento come da evoluzione pseudoartrosica …”. Il dato a così breve distanza è del tutto dirimente nel senso di una cattiva riduzione rilevandosi ancora chiaramente la scomposizione, la sublussazione e gli scarsi segni di consolidamento. La condizione così refertata, è stata sottovalutata e non ha fermato l'indicazione ad una cauta mobilizzazione fin dal 14.07.2014 e alla successiva rimozione dei mezzi di sintesi in data 31.07.2014, segnalando come nel tempo intercorso fra la RX del 8.07.2014 e l'intervento di rimozione del
31.07.2014 non vi siano stati altri controlli strumentali per la valutazione dell'evoluzione. Si ricorda ancora che la stessa foto della RX del 31.07.2014 allegata alla relazione dei consulenti di convenuta, mostrava la presenza di frattura e il mancato allineamento dei frammenti. Dopo la rimozione delle viti mal poste e senza attuare corretta sintesi si 10
produceva quell'aggravamento della condizione anatomica che induceva il a Pt_1
rivolgersi al nel settembre 2014 quando, praticato esame TC, era rilevata Controparte_4 ancora la presenza di “frattura scomposta intra-articolare distale di omero, caratterizzata da frattura pluriframmentaria della porzione posteriore della troclea, con sublussazione antero distale della stessa e visibilità di piccoli frammenti in sede articolare;
frattura distacco del complesso Capitulum Humeri ed epicondilo laterale con piccolo distacco di frammento sul versante anteriore dell'epicondilo, frattura parcellare dell'apofisi coronoide” con necessità di ricorrere a struttura specialistica che veniva identificata nell'Ospedale di Cattolica dove, come noto, veniva praticato intervento di impianto di emiartroprotesi non potendosi praticare le altre modalità di riduzione e sintesi.
Alla luce della evidente cattiva riduzione non è plausibile invocare altri eventi traumatici eventualmente intercorsi fin al ricovero presso il e mai documentati o anche Controparte_4
solo riferiti. E' palese e comunque oltre il criterio del più probabile che non, che il quadro evidenziato presso la seconda struttura ( sia il risultato della evoluzione del Controparte_4
trattamento scorretto”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta struttura sanitaria – azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa – e la successiva pseudoartrosi riportata dal dalla quale sono derivate conseguenze dannose Pt_1 consistenti in “gomito eumorfico, atteggiato in lieve semiflessione e adduzione al tronco;
esito cicatriziale in regione epicondilare laterale di circa 8 cm e altro esito di circa 15 cm in regione epicondilare mediale. Flessione possibile poco oltre i 90°, estensione limitata degli ultimi 5-10°, completa ma riferita dolente la pronosupinazione. Chiusura a pugno completa.
Non deficit della abduzione del V dito”.
La condotta della convenuta – suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228
c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico del Controparte_2 Pt_1
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con 11
riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità del il quale, del resto, nulla ha CP_2
dedotto o provato con riguardo alla sussistenza di eventuali circostanze valevoli ad integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, come previsto dall'art. 1218 c.c., né, infine, ha allegato in maniera specifica la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), peraltro non riscontrati dal CTU.
7). Passando all'esame del quantum debeatur, i CTU hanno globalmente valutato il danno biologico riportato dal “in analogia a quanto previsto dai comuni baremes di Pt_1
riferimento tra cui si citano in via preferenziale le ultime Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA 2016” (cfr. pag. 14) nella misura del 18%, aggiungendo che “da questo valore va ovviamente sottratto il tasso che sarebbe derivato da una corretta riduzione e sintesi della frattura diagnosticata in conseguenza di infortunio stradale che può riconoscersi nel tasso del 8% (otto per cento) comportando la valutazione del 10% (dieci per cento) quale danno differenziale meritevole di ristoro”.
In relazione alla incapacità temporanea, infine, i CTU hanno rilevato che i comportamenti descritti hanno determinato un prolungamento del periodo di malattia (esigenza di ulteriori ricoveri per interventi chirurgici e successiva riabilitazione) pari a 20 giorni di incapacità temporanea assoluta, 20 giorni di incapacità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 50% e ulteriori 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 25%.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto;
ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio 12
nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Peraltro, trattandosi di danno c.d. differenziale, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza (pari al 10%) tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente accertati dallo stesso ausiliario (pari al 18%) e quello (pari all'8%) dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di mancato aggravamento dei postumi conseguito alle negligenze accertate a carico della azienda ospedaliera convenuta.
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” vanno applicati, in via equitativa i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano, con riguardo all'anno 2021, aggiornati al 2024.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 10% differenziale tra l'8% e il 18%, possono essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (37 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 37.845,00 per il danno biologico residuato all'attore per i suddetti Parte_1 postumi permanenti, pari alla differenza tra l'importo di € 52.697,00 relativo all'invalidità permanente al 18% e quello di € 14.852,00 relativo all'invalidità permanente all'8% che sarebbe residuata a carico del predetto attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito;
-. € 2.300,00 per 20 giorni di ITT;
-. € 1.725,00 per 20 giorni di ITP al 75%;
-. € 1.725,00 per 30 giorni di ITP al 50%;
-. € 862,50 per 30 giorni di ITP al 25%.
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attore è pari a complessivi € 44.457,50.
Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto e ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del danno non patrimoniale, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Sez.
Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. sez. Un., 13
11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico standard;
2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. Del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che 'la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III,
31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 44.457,50 all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta
Controparte_3
8). Alcuna somma può essere liquidata per il danno esistenziale del che non Pt_1
costituisce una forma autonoma di danno, ma è già ricompreso nella liquidazione del danno non patrimoniale globalmente considerato, alla luce dei principi sopra esposti.
9). Va rigettata la domanda dell'attore di risarcimento dei danni patrimoniali, del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
10).- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata 14
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 44.457,50, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (17.6.2014) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2014 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 17.6.2015 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 17.6.2014 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente ordinanza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
11.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore . Controparte_3 Parte_1
Le spese di CTU medico legale, liquidate nel corso del giudizio, vanno poste, infine, definitivamente a carico dell che va condannata a rivalere l'attore Controparte_3
delle eventuali somme a tale titolo corrisposte ai CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando: 15
-. Condanna la convenuta in persona Controparte_1
del direttore generale p.t., al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale, della somma di euro € 44.457,50, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda;
-. Condanna l' in persona del Controparte_1
direttore generale p.t, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in euro 550,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Gennaro Orlando, anticipatario.
Napoli, 16.4.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto responsabilità professionale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Orlando, domiciliatario in Parte_1
Napoli, alla via Giotto, 25;
-Attore-
E
in Controparte_1
persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adele Vicidomini, domiciliataria in Monte di Procida (NA) alla Via Allegra, 4;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: “chiede dichiararsi la responsabilità civile della convenuta per i fatti di causa e per l'effetto condannar[la]… al pagamento in [suo] favore … della somma complessiva di €
30.937,05 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi … di natura … patrimoniale
e non… ivi compreso il danno biologico differenziale nella misura del 10% (per euro
18.431,00), morale (per euro 4.792,00), ITP (20gg al 75% per euro 1.485,00, 30gg al 50% per euro 1.485,00 e 30 gg al 25% per euro 742,50), ITT (20 gg per euro 1.980,00), nonché per spese effettuate e documentate (per euro 2.021,55 …) e per quanto altro dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo”, vinte le distraende spese di lite;
2
per la convenuta: “a) nel merito, rigettare la domanda attorea infondata in fatto e diritto e carente dei presupposti e delle condizioni dell'azione; b) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese, ed onorari della presente procedura”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare, vinte le distraende spese di lite, al risarcimento di tutti i
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (danno biologico permentente differanziale, danno biologico temporaneo, danno morale, differenziale, “spese effettuate e da effettuarsi”), oltre interessi e rivalutazione, per la responsabilità dei sanitari preposti alla II Divisione di
Ortopedia della struttura sanitaria convenuta in suo danno.
Ha esposto, in particolare, che:
-. ricoveratosi il 14.6.2014 per “frattura scomposta dell'estremo distale di omero” e
“frattura-distacco del processo coronoideo dell'ulna” e sottoposto il 17.6.2014 ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con due viti in titanio canulate”, era stato poi dimesso il
20.6.2014 “con prenotazione di un successivo intervento di rimozione di una sola vite”;
-. ricoveratosi nuovamente presso la predetta struttura sanitaria il 31.7.2014, era stato sottoposto, in pari data, ad intervento di rimozione di entrambe le viti canulate;
-. presentatisi“sin da subito dolore ed una grave limitazione funzionale” del gomito, nonostente l'inzio della terapia riabilitativa prescritta, si era ricoverato presso l'Ospedale
Buon Consiglio di Napoli, ove, diagnosticatagli una “pseudoartrosi paletta omerale sx” nonché una “frattura non ancora consolidata pluriframmentata della troclea e dell'epicondilo laterale”, gli è stato consigliato di “rivolgersi ad una struttura ultraspecialistica”;
-. rivoltosi, pertanto, al P.O. di Cattolica, il 27.1.2015 era stato ivi sottoposto ad intervento chirurgico di emiartroprotesi del gomito sinistro e di ricostruzione dell'epicondilo con due placche e viti, con successiva insorgenza di una fistola cutanea che richiedeva due ulteriori interventi di revisione chirurgica;
-. sussiste la responsabilità della convenuta in relazione al primo intervento chirurgico, poiché
i medici della stessa: 1) hanno errato nella scelta terapeutica, avendo optato per un intervento di osteosintesi e riduzione con due viti canulate piuttosto che per una osteosintesi con placca e viti: 2) non hanno eseguito correttamente la riduzione dei frammenti della frattura e il posizionamento delle viti canulate;
3) hanno rimosso entrambe le viti canulate precocemente,
a distanza di poco più di trenta giorni dall'intervento chirurgico;
4) hanno omesso di indicare nuove opzioni chirurgiche e qualsivoglia indicazione terapeutica;
3
-. Qualora il primo intervento fosse stato eseguito correttamente, “esso sarebbe esitato in una minima limitazione articolare e comunque si sarebbe potuto evitare il successivo e nettamente più demolitivo intervento di emi-artroprotesi di gomito sinistro, olotre che evitare
l'insorgenza di una fistola cutanea”.
L costituitasi, ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda, infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite.
Prodotta documentazione, espletata una CTU e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). L'esposizione dei fatti effettuata dall'attore nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalla struttura sanitaria con l'attore.
Giova riportare, pertanto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.
2.1.- La domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. sez.
III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno
2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 n.
6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo 4
contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale)
e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593,
Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995
n. 5150).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista
(ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, 5
non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.
577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
2.2.- Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal 6
paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del
17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
3). Applicando i superiori principi al caso di specie, l' Controparte_1
certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni
[...]
direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.
4). I dati di fatto esposti dall'attore relativi al ricovero, agli interventi chirurgici, ai trattamenti sanitari ricevuti e alle dimissioni presso l' ed ai rispettivi esiti Controparte_2
non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U.
In particolare, l'attore ha fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dell' rappresentato dal contratto Controparte_3
atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta.
5). Va stabilito, pertanto, se:
-. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura a seguito del suo accesso e ricovero presso l' Parte_1 Controparte_2
avvenuto in data 14.6.2014, e che provvidero altresì all'esecuzione degli interventi chirurgici del 17.6.2014 e del 31.7.2014 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attore, 7
conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, agli inadempimenti sopra evidenziati;
-. la condotta dei sanitari e, quindi, della struttura ospedaliera, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio e sopra riportati.
6). I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di
CTU espletata nel presente giudizio (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 16 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, il Collegio Peritale composto dai CTU dott.ssa e prof. , Persona_1 Persona_2
all'esito di condivisibili ragionamento fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici- chirurghi dell addetti al reparto in cui il venne ricoverato, Controparte_2 Pt_1
nel trattamento del suo caso che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2336 c.c.).
Giova, sul punto, riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. pagg. 12 e ss. della relazione):
<Venendo innanzitutto alla scelta chirurgica rispetto alla lesione riportata si ricorda come la frattura diagnosticata richiedesse certamente l'intervento chirurgico trattandosi di una
“frattura scomposta dell'estremo distale di omero (paletta omerale) interessante in particolare l'epicondilo ed il condilo omerale, frattura distacco del processo coronoideo dell'ulna”. … La scelta del tipo di intervento non è di univoca interpretazione potendosi preferire di volta in volta la tecnica che meglio si addice al caso e all'operatore stesso, 8
purchè la finalità sia la corretta e stabile riduzione dei frammenti. In tal senso, pur riconoscendo come la sintesi con placca e viti in casi come quello in oggetto consenta una migliore stabilizzazione, non è possibile dire che la scelta delle sole viti non sia indicata per cui non si riconosce un concreto errore di indicazione nel caso di specie. Ovviamente la corretta indicazione non esime dalla corretta esecuzione che purtroppo nel caso del ... MA non è possibile riconoscere. Il convincimento viene da quanto rilevato alla RXgrafia di gomito sinistro praticata in data 08.07.2014 in preospedalizzazione per il programmato intervento di rimozione viti che era così refertata “… controllo di frattura dell'epicondilo omerale trattata con viti metalliche: scomposta, con sublussazione anteriore dell'epifisi omerale e con scarsi segni di consolidamento come da evoluzione pseudoartrosica…”. Il dato rilevato a distanza di circa 20 giorni dall'intervento di stabilizzazione (17.06.2014) diviene dirimente nel senso di una cattiva riduzione rilevandosi ancora chiaramente la scomposizione, la sublussazione e gli scarsi segni di consolidamento non potendosi parlare già di pseudoartrosi a così breve termine. In tal senso va specificato che proprio la cattiva riduzione ha condizionato l'evoluzione in senso negativo della consolidazione fino alla pseudoartrosi. In pratica lo scorretto accostamento dei margini di frattura ha consentito
l'interposizione di tessuti molli con impossibilità alla calcificazione fino alla evoluzione pseudoartrosica.
Va da sé che una siffatta condizione non può consentire la serena rimozione dei mezzi di sintesi che invero, nel caso in esame, sarebbero dovuti essere rimossi per il confezionamento di una nuova e corretta riduzione. La condizione evidenziata alla RX dell'8 luglio è stata sottovalutata e non ha fermato l'indicazione ad una cauta mobilizzazione fin dal 14.07.2014 e alla successiva rimozione dei mezzi di sintesi in data 31.07.2014, segnalando come nel tempo intercorso fra la RX del 8.07.2014 e l'intervento di rimozione del 31.07.2014 non vi siano stati altri controlli strumentali per la valutazione dell'evoluzione. … I sottoscritti CCTTU, avendo letto anche la relazione dei CCTTPP dell regolarmente depositata Controparte_2
in atti dai convenuti, hanno avuto modo di vedere le immagini riportate e solo per completezza si ritiene di dover segnalare come anche in una di queste immagini è comunque possibile apprezzare la presenza di frattura e il mancato allineamento dei frammenti.
Va chiarito anche che le viti venivano rimosse entrambe come riportato nella descrizione dell'intervento e come indirettamente segnalato ai successivi approfondimenti strumentali che non rilevavano la presenza di alcun mezzo di sintesi. Di qui la persistenza e
l'aggravamento della condizione anatomica che induceva il a rivolgersi al Pt_1
nel settembre 2014 quando, praticato esame TC, era rilevata ancora la Controparte_4 9
presenza di “frattura scomposta intra-articolare distale di omero, caratterizzata da frattura pluriframmentaria della porzione posteriore della troclea, con sublussazione antero distale della stessa e visibilità di piccoli frammenti in sede articolare;
frattura distacco del complesso Capitulum Humeri ed epicondilo laterale con piccolo distacco di frammento sul versante anteriore dell'epicondilo, frattura parcellare dell'apofisi coronoide” con necessità di ricorrere a struttura specialistica che veniva identificata nell'Ospedale di Cattolica dove, come noto, veniva praticato intervento di impianto di emiartroprotesi non potendosi praticare le altre modalità di riduzione e sintesi.
In estrema sintesi è possibile rimarcare che, seppur ritenuta plausibile l'indicazione con due sole viti cannulate (mezzi di sintesi che hanno proprietà autofilettanti ed autobloccanti), si è rilevato come l'intervento non sia stato eseguito lege artis con persistenza di scomposizione e cattivo allineamento dei frammenti condizionante una cattiva riparazione osteogenetica in presenza della quale si è proceduto comunque alla rimozione dei mezzi di sintesi che non era indicata se non per emendare il quadro del precedente intervento”.
I CTU, quindi, hanno concluso (cfr. pag. 14 della relazione) per “la responsabilità dei
Sanitari dell' tanto nella esecuzione del primo intervento quanto nella Controparte_2
precoce rimozione dei mezzi sintesi”.
In risposta alle osservazioni dei CTP della struttura resistente, i CTU hanno poi evidenziato che “non è possibile concordare con quanto sollevato dai CCTTPP dell' Controparte_2
laddove non è di fatto mai comprovata la corretta riduzione dei frammenti di frattura. In tal senso si ricorda ancora la RX del 08.07.2014, a 20 giorni dall'intervento di stabilizzazione
(17.06.2014), e in preospedalizzazione per il programmato intervento di rimozione viti che era così refertata “ … controllo di frattura dell'epicondilo omerale trattata con viti metalliche: scomposta, con sublussazione anteriore dell'epifisi omerale e con scarsi segni di consolidamento come da evoluzione pseudoartrosica …”. Il dato a così breve distanza è del tutto dirimente nel senso di una cattiva riduzione rilevandosi ancora chiaramente la scomposizione, la sublussazione e gli scarsi segni di consolidamento. La condizione così refertata, è stata sottovalutata e non ha fermato l'indicazione ad una cauta mobilizzazione fin dal 14.07.2014 e alla successiva rimozione dei mezzi di sintesi in data 31.07.2014, segnalando come nel tempo intercorso fra la RX del 8.07.2014 e l'intervento di rimozione del
31.07.2014 non vi siano stati altri controlli strumentali per la valutazione dell'evoluzione. Si ricorda ancora che la stessa foto della RX del 31.07.2014 allegata alla relazione dei consulenti di convenuta, mostrava la presenza di frattura e il mancato allineamento dei frammenti. Dopo la rimozione delle viti mal poste e senza attuare corretta sintesi si 10
produceva quell'aggravamento della condizione anatomica che induceva il a Pt_1
rivolgersi al nel settembre 2014 quando, praticato esame TC, era rilevata Controparte_4 ancora la presenza di “frattura scomposta intra-articolare distale di omero, caratterizzata da frattura pluriframmentaria della porzione posteriore della troclea, con sublussazione antero distale della stessa e visibilità di piccoli frammenti in sede articolare;
frattura distacco del complesso Capitulum Humeri ed epicondilo laterale con piccolo distacco di frammento sul versante anteriore dell'epicondilo, frattura parcellare dell'apofisi coronoide” con necessità di ricorrere a struttura specialistica che veniva identificata nell'Ospedale di Cattolica dove, come noto, veniva praticato intervento di impianto di emiartroprotesi non potendosi praticare le altre modalità di riduzione e sintesi.
Alla luce della evidente cattiva riduzione non è plausibile invocare altri eventi traumatici eventualmente intercorsi fin al ricovero presso il e mai documentati o anche Controparte_4
solo riferiti. E' palese e comunque oltre il criterio del più probabile che non, che il quadro evidenziato presso la seconda struttura ( sia il risultato della evoluzione del Controparte_4
trattamento scorretto”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta struttura sanitaria – azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa – e la successiva pseudoartrosi riportata dal dalla quale sono derivate conseguenze dannose Pt_1 consistenti in “gomito eumorfico, atteggiato in lieve semiflessione e adduzione al tronco;
esito cicatriziale in regione epicondilare laterale di circa 8 cm e altro esito di circa 15 cm in regione epicondilare mediale. Flessione possibile poco oltre i 90°, estensione limitata degli ultimi 5-10°, completa ma riferita dolente la pronosupinazione. Chiusura a pugno completa.
Non deficit della abduzione del V dito”.
La condotta della convenuta – suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228
c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico del Controparte_2 Pt_1
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con 11
riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità del il quale, del resto, nulla ha CP_2
dedotto o provato con riguardo alla sussistenza di eventuali circostanze valevoli ad integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, come previsto dall'art. 1218 c.c., né, infine, ha allegato in maniera specifica la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), peraltro non riscontrati dal CTU.
7). Passando all'esame del quantum debeatur, i CTU hanno globalmente valutato il danno biologico riportato dal “in analogia a quanto previsto dai comuni baremes di Pt_1
riferimento tra cui si citano in via preferenziale le ultime Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA 2016” (cfr. pag. 14) nella misura del 18%, aggiungendo che “da questo valore va ovviamente sottratto il tasso che sarebbe derivato da una corretta riduzione e sintesi della frattura diagnosticata in conseguenza di infortunio stradale che può riconoscersi nel tasso del 8% (otto per cento) comportando la valutazione del 10% (dieci per cento) quale danno differenziale meritevole di ristoro”.
In relazione alla incapacità temporanea, infine, i CTU hanno rilevato che i comportamenti descritti hanno determinato un prolungamento del periodo di malattia (esigenza di ulteriori ricoveri per interventi chirurgici e successiva riabilitazione) pari a 20 giorni di incapacità temporanea assoluta, 20 giorni di incapacità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 50% e ulteriori 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 25%.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto;
ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio 12
nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Peraltro, trattandosi di danno c.d. differenziale, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza (pari al 10%) tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente accertati dallo stesso ausiliario (pari al 18%) e quello (pari all'8%) dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di mancato aggravamento dei postumi conseguito alle negligenze accertate a carico della azienda ospedaliera convenuta.
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” vanno applicati, in via equitativa i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano, con riguardo all'anno 2021, aggiornati al 2024.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 10% differenziale tra l'8% e il 18%, possono essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (37 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 37.845,00 per il danno biologico residuato all'attore per i suddetti Parte_1 postumi permanenti, pari alla differenza tra l'importo di € 52.697,00 relativo all'invalidità permanente al 18% e quello di € 14.852,00 relativo all'invalidità permanente all'8% che sarebbe residuata a carico del predetto attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito;
-. € 2.300,00 per 20 giorni di ITT;
-. € 1.725,00 per 20 giorni di ITP al 75%;
-. € 1.725,00 per 30 giorni di ITP al 50%;
-. € 862,50 per 30 giorni di ITP al 25%.
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attore è pari a complessivi € 44.457,50.
Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto e ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del danno non patrimoniale, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Sez.
Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. sez. Un., 13
11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico standard;
2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. Del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che 'la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III,
31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 44.457,50 all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta
Controparte_3
8). Alcuna somma può essere liquidata per il danno esistenziale del che non Pt_1
costituisce una forma autonoma di danno, ma è già ricompreso nella liquidazione del danno non patrimoniale globalmente considerato, alla luce dei principi sopra esposti.
9). Va rigettata la domanda dell'attore di risarcimento dei danni patrimoniali, del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
10).- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata 14
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 44.457,50, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (17.6.2014) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2014 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 17.6.2015 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 17.6.2014 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente ordinanza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
11.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore . Controparte_3 Parte_1
Le spese di CTU medico legale, liquidate nel corso del giudizio, vanno poste, infine, definitivamente a carico dell che va condannata a rivalere l'attore Controparte_3
delle eventuali somme a tale titolo corrisposte ai CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando: 15
-. Condanna la convenuta in persona Controparte_1
del direttore generale p.t., al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale, della somma di euro € 44.457,50, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda;
-. Condanna l' in persona del Controparte_1
direttore generale p.t, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in euro 550,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Gennaro Orlando, anticipatario.
Napoli, 16.4.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise