Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell' 08.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 627/2022
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] (CF C.F. 1 ), residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Delia e presso lo studio stesso elettivamente domiciliato a Messina Via S. Agostino 4 giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale pro tempore con sede in Messina, S.S. 113, Via Provinciale Palermo, C.da Casazza, Partita I.V.A.: P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Messina, Viale R. Margherita -Viale Boccetta Is.
378 presso e nello studio dell'Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca che lo rappresenta e difende giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 09.02.2022, pubblicata il
13.02.2022
Resistente
Controparte_2 nato a [...] il [...] c.f.: C.F. 2 rapp.to e difeso,
dall'avv. Salvatore Marziano del Foro di Siracusa con studio in Pachino via Cavour n. 28 c.f.:
C.F. 3 , giusta procura in atti
Controinteressato
Controparte_3
Controinteressati contumaci
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1- ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 04/02/2022 la sig.ra Parte 1 adiva questo tribunale per chiedere l'annullamento e/o la disapplicazione - della graduatoria rettificata pubblicata in data 30 dicembre 2021 resa all'esito della procedura di stabilizzazione ove la ricorrente è collocata al quarto posto pur con punteggio più alto degli altri concorrenti;
- ove occorra del contratto stipulato dalla controinteressata in data 31 dicembre 2021; - della nota 1 febbraio 2022, prot. n. 1356; - ove occorra in parte qua della deliberazione n. 859 del 23 dicembre 2021. - e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata al primo posto della graduatoria. - nel merito, accertare il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata e, per l'effetto ordinare all'IRCSS l'assunzione della ricorrente annullando, se del caso, il contratto sottoscritto dalla controinteressata. Solo
in via subordinata condannare l' CP_4 resistente al risarcimento anche per equivalente di tutti i danni patiti.
Premetteva la ricorrente che, con avviso del 4/11/2021 prot. 12171, 1' CP 4 convenuto bandiva una procedura per la "ricognizione del personale appartenente all'area della Dirigenza
Medica e Sanitaria a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 20 commi 1,10,11 e 11bis del d.l.vo 75/2017 come modificato ed integrato dall'art. 1 commi 466 e 468 della legge n. 160 del 27/12/2019".
All'esito della suddetta selezione la Parte 1 risultava collocata in graduatoria all'ultimo posto su 4 candidati in quanto, nonostante la maggiore anzianità di servizio, “non in servizio ad oggi presso questo IRCCS".
Contestando la legittimità del criterio discretivo applicato la Parte_1 con atto extragiudiziale del 31/12/2021, diffidava l' CP_4 a rettificare le posizioni in graduatoria evidenziando che nessuna norma di Legge autorizzava il criterio applicato.
In data 02/02/2022 1' CP 1 riscontrava la diffida, giustificando tale scelta in ragione di una non meglio precisata prassi regionale.
Ritenendo di essere stata lesa nei suoi diritti la Parte 1 depositava il presente ricorso svolgendo contestualmente domanda cautelare volta all'immediata rettifica della graduatoria.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente eccependo la legittimità della scelta discretiva, anche alla luce dell'interpretazione restrittiva della normativa sulla stabilizzazione, nonché
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.
Integrato il contraddittorio con gli altri controinteressati si costituiva il solo Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso e istando, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento, per la rivalutazione dei suoi titoli di servizio. La domanda cautelare, rigettata in prima istanza, veniva accolta in sede di reclamo anche perché il Collegio investito della decisione non teneva conto della richiesta di cessata materia del contendere depositata dalla ricorrente la quale, con note depositate in data 31/10/2022, testualmente dichiarava “Con il presente atto si deposita la delibera dell'istituto reclamato 23 ottobre 2022, n. 780 con la quale è stato deciso lo scorrimento della graduatoria in cui è inserita la Dott.ssa Parte 1 ai fini della sua stabilizzazione.
Per tali ragioni, non sussiste più alcun interesse alla decisione sull'originaria istanza cautelare per la quale deve essere dichiarata la cessata materia del contendere che, chiaramente, riguarderà anche il presente reclamo."
In punto di fatto occorre rilevare che a quella data la Parte 1 aveva già sottoscritto con altra struttura sanitaria pubblica un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
A questo punto l' CP_1 convocava la ricorrente per la sottoscrizione del contratto di lavoro ma, all'atto di rendere le necessarie dichiarazioni, la Parte 1 non poteva esimersi dal dichiarare la sussistenza di una circostanza impeditiva della sottoscrizione stessa, ovvero la sussistenza di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altro istituto.
Seguivano scambi epistolari e ulteriori convocazioni della Parte 1 da parte dell' CP_1 per la sottoscrizione del contratto di lavoro alla quale, tuttavia, la ricorrente non aderiva stante la persistenza della dedotta condizione impeditiva.
Essendo la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte ricorrente.
Col ricorso introduttivo la Parte 1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"1) in via cautelare, adottare un provvedimento con il quale ordini all' Pt_2 di riformulare la graduatoria espungendo il criterio della presenza in servizio presso l'Istituto stesso alla data del 31 dicembre 2021 e, per l'effetto, collocando la ricorrente al primo posto della graduatoria;
2) nel merito, accertare il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata e, per l'effetto ordinare all'IRCSS l'assunzione della ricorrente annullando, se del caso, il contratto sottoscritto dalla controinteressata.
Solo in via subordinata condannare l' CP_4 resistente al risarcimento anche per equivalente di tutti i danni patiti."
2.1 Sulla domanda cautelare
In merito alla tutela cautelare invocata dalla ricorrente, come correttamente eccepito anche dall' CP 1 e dal CP_2 non può non tenersi conto di quanto espressamente dichiarato dalla Parte 1 nelle note depositate in data 31/10/2022 quando, ancora, non era noto l'esito del reclamo frapposto dalla ricorrente al provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare. Nelle suddette note la Parte 1 dichiara: “Con il presente atto si deposita la delibera dell'istituto reclamato 23 ottobre 2022, n. 780 con la quale è stato deciso lo scorrimento della graduatoria in cui è inserita la Dott.ssa Parte_1 ai fini della sua stabilizzazione."
Da quanto sopra emerge in maniera incontrovertibile che la delibera n. 780 del 23/10/2022, con la quale l'IRCCS ha disposto la stabilizzazione della ricorrente a seguito dello scorrimento della graduatoria, ha pienamente soddisfatto l'interesse della Parte 1 la quale, appunto, espressamente dichiara: “Per tali ragioni, non sussiste più alcun interesse alla decisione sull'originaria istanza cautelare per la quale deve essere dichiarata la cessata materia del contendere che, chiaramente, riguarderà anche il presente reclamo".
Tale dichiarazione rende palese che l'atto posto in essere dall'ente resistente (scorrimento della graduatoria) ha pienamente soddisfatto e realizzato il “bene della vita” oggetto delle istanze cautelari della Parte 1 (collocazione al primo posto della graduatoria al fine della stabilizzazione) la quale, senza riserva alcuna all'esito del reclamo, afferma che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Tuttavia, il Collegio investito del reclamo non acquisiva tempestivamente la suddetta dichiarazione e si pronunciava per l'accoglimento disponendo la collocazione della Parte_1 al primo posto della graduatoria.
A questo punto, nonostante la precedente chiarissima presa di posizione, la ricorrente muta atteggiamento processuale e insiste affinchè l' CP_1 ottemperi al provvedimento di accoglimento della misura cautelare.
L'istituto resistente, disponeva formale convocazione della Parte 1 al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato quale atto conclusivo della procedura di stabilizzazione avviata col bando di cui all'avviso del 4/11/2021 prot. 12171.
Tuttavia, come risulta dal verbale del 27/10/2022, la ricorrente, presentatasi per la sottoscrizione del contratto, non poteva esimersi dal dichiarare la sussistenza di una causa impeditiva della sottoscrizione, ovvero di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altro ente o azienda del SSN.
Successivamente, preso atto del provvedimento di accoglimento del reclamo, l' CP_1 convocava la Parte 1 per il giorno 07/12/2022 al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro. In quella sede, tuttavia la ricorrente, pur persistendo la causa impeditiva della sottoscrizione, chiedeva "il differimento della decorrenza giuridica ed economica del contratto in maniera compatibile con la concessione, ex lege, dell'eventuale preavviso all'altra azienda sanitaria."
L'Istituto, preso atto della permanenza della causa impeditiva della sottoscrizione e dell'atteggiamento interlocutorio della Parte 1 la invitava a chiarire entro 7 giorni i suoi intendimenti in ordine alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Seguiva una ulteriore convocazione per il giorno 16/01/2023 finalizzata a concordare data di presa servizio e sottoscrizione del contratto, evidenziando che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come rinuncia.
La Parte_1 in effetti non si presentava e, tramite il suo procuratore, inviava una nota nella quale si contestavano le determinazioni dell' CP_4 attribuendo allo stesso ogni responsabilità in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto.
In particolare, la ricorrente evidenziava che l'assunzione sarebbe dovuta avvenire “ora per allora" in quanto la graduatoria sarebbe stata illegittima ab origine;
attribuiva a fatto e colpa esclusivi dell'ente la circostanza della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con altra azienda del SSN;
pretendeva che gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione fossero rinviati a data utile al fine del preavviso di dimissioni dall'attuale azienda datrice di lavoro.
Esaminando l'articolata posizione assunta dalla Parte_1 in giudizio deve rilevarsi l'intima contraddizione in cui cade la stessa nel momento in cui, da un lato, chiede di far retroagire gli effetti dell'assunzione al momento dell'approvazione della graduatoria, così come modificata per l'accoglimento della domanda cautelare, dall'altro, pretende che gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione vengano differiti a data utile per la comunicazione del preavviso di licenziamento.
Appare evidente che le due istanze siano del tutto inconciliabili.
Ma ciò che più importa rilevare è che allo stato del giudizio è venuto a mancare l'interesse ad agire della ricorrente in ordine al bene della vita preteso.
In merito occorre chiarire che la procedura bandita dall'IRCCS tendeva alla stabilizzazione di personale in virtù del disposto di cui alla c.d. Legge Madia.
Presupposto indefettibile di tale stabilizzazione è che l'interessato non sia già assunto a tempo indeterminato presso altro ente.
Appare opportuno richiamare la normativa in materia.
L'art. 20 comma 1 del dlg.vo n.75/2017 dispone che: "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".
La lettera della legge è chiara nel definire i requisiti di accesso a tale forma eccezionale di assunzione nel pubblico impiego, derogatoria delle regole generali previste dall'art. 97 Cost.
e dal T.U.P.I, che devono essere interpretati in senso restrittivo, assicurando il rispetto dei principi sistematici regolatori della materia.
Il contrasto al precariato, principio ispiratore della legge richiamata, è vincolato quindi alla sussistenza di due requisiti: 1) l'assenza di un rapporto di lavoro stabile in capo all'interessato;
2) la sussistenza, al momento dell'indizione della procedura, di personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede.
Da ciò emerge pertanto la conseguente esclusione di coloro i quali sono legati ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra amministrazione e che in un precedente periodo sono stati "precari" presso la p.a. procedente (vedi Cass. Civ. 6310/2021 e Corte d'Appello di
Messina sent.n.216/2022) o che, al momento della valutazione dell'ente circa il bacino di precariato ancora presente in Azienda, onde procedere alla stabilizzazione, non sia di fatto in servizio.
Vanno richiamati, anche ex art. 118 disp.att.c.p.c. i principi di diritto esaminati dalla Corte
Territoriale menzionata.
I fondamenti ermeneutici della citata sentenza possono così riassumersi: - l'estromissione del soggetto interessato dalla procedura di stabilizzazione trova fondamento in un indefettibile presupposto richiesto ex lege, ovvero l'appartenenza alla categoria dei "precari"; - in virtù dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 2013 “se il principio dettato dall'art. 97 Cost., può consentire la previsione di condizioni di accesso inteso a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione" (Corte Cost. n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che "l'area delle eccezioni alla regola del concorso" sia
"rigorosamente delimitata" e non si risolva "in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati" e, tuttavia, non può prescindersi dalla ratio della riforma che è quella di "perseguire una politica di stabilizzazione attraverso la graduale eliminazione del lavoro precario, inteso dal legislatore come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che costituisce obiettivo generale delle previste procedure speciali”; -l'interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui si discute consente di garantire la compatibilità di esse con l'art. 97 Cost., anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima Carta;
-che la stabilizzazione non può essere considerata semplicemente una forma di riconoscimento degli anni di lavoro precedentemente espletati, ossia uno strumento di mera valorizzazione dell'esperienza acquisita quale titolo per l'inquadramento bensì lo strumento attraverso cui realizzare “un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicchè, insussistente la prima condizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore aveva già in essere un contratto a tempo indeterminato), non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata".
Diversamente opinando, la disciplina legislativa eccezionale travalicherebbe l'ambito della stabilizzazione tramutandosi in sistema alternativo di mobilità da un'amministrazione all'altra o di progressione in carriera sulla base della maggiore professionalità acquisita nel tempo, senza alcun limite di contingenza che, si ribadisce, si ritiene debba essere ancorata ad una valutazione rebus sic stantibus, del rapporto tra fabbisogno in pianta organica e precariato interno.
Nel caso di specie è del tutto pacifico che la Parte_1 per sua libera scelta, goda allo stato di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con altra azienda del SSN, pertanto è priva del requisito previsto dalla legge per la stabilizzazione.
Tale circostanza incide sulla sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente.
Secondo la Suprema Corte, “la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove (cfr. Cass. – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410).
Applicando il suddetto principio al caso in oggetto, posto che già con lo scorrimento della graduatoria la ricorrente ha ottenuto il diritto alla stabilizzazione (tanto da chiedere la cessata materia sul punto), si deve rilevare che l'ente resistente ha più volte convocato la Parte_1 per la sottoscrizione del contratto e che alla stessa non si è potuto procedere per fatto e colpa esclusivi della ricorrente stessa la quale, essendo impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altra azienda del SSN, non possiede i requisiti richiesti dalla legge per la stabilizzazione.
Di conseguenza, il bene della vita alla tutela del quale era finalizzata l'azione svolta dalla Parte 1 era la stabilizzazione e, dunque, il superamento della posizione di precariato sfruttando i benefici previsti dal D.Lgs. n. 75/2017.
Una volta venuta meno la sua posizione di precariato, in forza della sua assunzione a tempo determinato, è venuto meno anche il bene della vita tutelato dalla norma di cui sopra e, dunque,
l'interesse ad agire per il suo conseguimento.
In merito la Suprema Corte ha stabilito: "l' interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Se non l'attualità è necessaria tuttavia l'esistenza della lesione dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione) ma anche al momento della decisione poiché è in relazione a quest'ultimo e alla domanda originariamente formulata che l'interesse va valutato." (cfr. Cass. 604/2022)
Applicando il suddetto principio al caso di specie deve ritenersi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Considerato l'esito complessivo della lite e la circostanza che la carenza di interesse è sopravvenuta per una circostanza esterna, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
627/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Così deciso in Messina il 09.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando