Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 4208/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4208/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. TORTORA Parte_1 C.F._1
LOREDANA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, già Sovraintendente Capo presso la sino alle Controparte_2 dimissioni rese il 31.01.2016, chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare il proprio diritto ai 6 scatti sul trattamento di fine servizio,
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CP_ inopinatamente negati dall nonostante i requisiti di anzianità della pensione.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15.01.2025, concludendo come in atti.
Va, in primo luogo, accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, atteso che la parte ricorrente era un dipendente della Polizia di Stato.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità pienamente condivisa dal decidente, la controversia introdotta ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio non ha per oggetto l'an o il quantum del trattamento pensionistico, ma piuttosto la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TFS, e quindi una questione da devolvere non alla giurisdizione del giudice contabile, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego (cfr. Cass. S.U. n. 25039/13).
Sotto quest'ultimo aspetto, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. 165/01
“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo…in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi” e l'art. 3 contempla al suo interno proprio “il personale militare e delle Forze di polizia di Stato” qual era la parte attrice. CP_ Ne deriva che, a nulla rilevando che sia l l'ente erogatore del
TFR per le forze di Polizia, la cognizione sulle relative controversie per la determinazione degli elementi di computo è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Spese compensate per la natura in rito della decisione.
P. Q. M.
1) dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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