Ordinanza cautelare 19 novembre 2021
Sentenza 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04695/2025REG.PROV.COLL.
N. 07721/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7721 del 2024, proposto da Tenuta Agricola Castello di LE RL e C. S.S., P.A.B. Produzioni Agricole Brianco S.S., Bovindoc S.S., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, IE NN LEe, AR LE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Hebert D'Herin, Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Acqua & Sole s.r.l., n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;
Comune di Santhià, Comune di Carisio, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Orbetello, via Buonarroti 16;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7373.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, di Acqua & Sole s.r.l. e dei Comuni di Santhià e di Comune di Carisio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio di revocazione prende le mosse da una controversia relativa alla realizzazione di una discarica per lo smaltimento di materiali contenenti amianto.
Con quattro distinti ricorsi proposti dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, tra i quali il ricorso n. r.g. 890/2021 proposto dagli odierni ricorrenti, è stata impugnata la determinazione del dirigente responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella 21 luglio 2021, n. 1128 recante “provvedimento di rilascio compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale A.I.A. per installazioni I.P.P.C. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis per la Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco”, nel Comune di Salussola (BI), presentato dalla società Acqua e Sole S.r.l.
Con sentenza n. 1119, del 15 dicembre 2022, il T.a.r. per il Piemonte ha, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Consorzio di Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, annullato il provvedimento provinciale n. 1128 del 21 luglio 2021, recante il riconoscimento di compatibilità ambientale con prescrizioni e la contestuale AIA del progetto di discarica di materiale da costruzione contenente amianto presentato dall’odierna appellante, ubicato in Comune di Salussola.
La società Acqua&Sole ha interposto appello.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3 settembre 2024, n. 7373 ha:
i)accolto gli appelli principali svolti dalla società Acqua&Sole S.r.l.;
ii) rigettato gli appelli incidentali svolti: dal Consorzio di Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese; dai Comuni di Santhià e di Carisio; da Tenuta Agricola Castello di LE RL e C. s.s., P.A.B. Produzioni Agricole Brianco s.s., Bovindoc s.s., IE NN LE e AR LE; da Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa Ets e Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” Odv;
ii) per l’effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, rigettato integralmente i ricorsi di prime cure.
Contro la sentenza del Consiglio di Stato l’odierna parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, Acqua & Sole s.r.l. e i Comuni di Santhià e di Carisio, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza del 20 febbraio 2025.
Con un unico motivo di ricorso, in relazione alla fase rescindente del presente giudizio di revocazione, la parte ricorrente lamenta che da una lettura integrale della sentenza revocanda emergerebbe chiaramente che in nessun punto di essa il Collegio giudicante ha dato atto dell’esistenza dei motivi riproposti in appello, ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., nella memoria dell’8 settembre 2023 (depositata in data 11 settembre 2023).
In particolare, il primo motivo riproposto riguardava il tema della distanza dei campi coltivati (cascina Briaco) dalla discarica. Il secondo motivo riproposto riguardava, invece, il tema dell’inserimento della discarica nella zona DOP (esaminato ai punti 3 e 4 della decisione revocanda).
Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato su tali motivi neppure in occasione della trattazione di altri motivi e - per così dire - indirettamente.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente le coordinate normative e giurisprudenziali in materia di vizio revocatorio.
L'art. 106 del c.p.a. prevede che, "salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile".
A sua volta, il citato art. 395, c.p.c., prevede, tra i casi di revocazione quello in cui (n. 4) "la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare."
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione hanno univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi delle suindicate disposizioni, può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.
A tal riguardo è stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative, deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia, quindi, in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (C.d.S., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.), i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, C.d.S., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali(cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406; Id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928; Id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610; Id., sez. V, 12 gennaio 2017 n. 56).
Alla stregua dei fondamentali principi suesposti, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, la sentenza impugnata ha, nella sostanza, esaminato il primo motivo riproposto con la memoria dell’8 settembre 2023, relativo al tema della distanza della discarica dai campi coltivati della cascina Brianco, allorquando, al punto 5 della decisione revocanda, si è osservato che “La Cascina, in definitiva, è sussumibile, al più, entro il ben diverso concetto giuridico di “insediamento sparso”, la cui insistenza entro i cinquecento metri dalla discarica è, in base alla disciplina di Piano provinciale, mero fattore penalizzante, ma non tout court ostativo.Ne consegue l’infondatezza di tutte le doglianze incentrate sulla modalità di computo delle relative distanze dalla discarica ”.
Parimenti, la sentenza impugnata ha nella sostanza esaminato anche il secondo motivo riproposto con la memoria dell’8 settembre 2023, relativo al tema dell’inserimento della discarica nella zona DOP, allorquando, al punto 4 della decisione revocanda, ha affermato che “ Sempre in ordine ai profili lato sensu agronomici, da un lato non consta alcun divieto normativo di allocare impianti quali quello di specie in zone agricole (e, prima ancora, un dovere di allocazione “all’interno di siti dismessi oggetto di precedenti attività estrattive o comunque in quelli dichiarati idonei dalla Regione”, come del resto riconosciuto dallo stesso Consorzio – cfr., da ultimo, memoria depositata in data 3 maggio 2024, pag. 32), dall’altro le possibili alternative, ivi inclusa l’opzione zero, sono state debitamente vagliate in sede istruttoria (cfr. doc. 18 di prime cure della società Acqua&Sole, pag. 26 e ss.) e giudicate:- o deteriori (l’alternativa dimensionale ridotta, a motivo del “traffico indotto” e del “consumo di suolo” conseguenti all’ineludibile realizzazione di “un’altra discarica o altro sito di smaltimento della quota di volumetria necessaria per garantire lo smaltimento della stessa quantità di rifiuti”; l’alternativa zero, giudicata addirittura “la peggiore”, a motivo delle “emissioni derivanti dal traffico indotto, soprattutto in considerazione della prevalente destinazione all’estero, Germania, dei rifiuti”);- o, comunque, prive di parametri migliorativi (le due alternative localizzative proposte, ubicate in due cave dismesse).”.
Alla luce delle riportate argomentazioni della decisione revocanda, ritiene il Collegio che con i motivi di revocazione proposti, la parte appellante, lungi dal far valere un vizio revocatorio, miri, inammissibilmente, a censurare l’incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero l’anomalia del procedimento di interpretazione del materiale probatorio.
Per le ragioni complessivamente esposte, il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile.
Le spese del presente giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO