Articolo 2336 del Codice civile
Articolo 2335Articolo 2337
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2336.

(( (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). )) ((Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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