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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1670/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27/09/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefania Cavalli e dall'avv. Davide Pasquali, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata al ricorso;
opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
1 convenuta opposta contro
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_3 convenuto contumace
Oggetto: Opposizione alla stima decreto esproprio n.5 emesso da CP_1
in data 21/8/23.
[...]
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: condannare le parti resistenti al pagamento della giusta indennità per la somma determinata nella perizia di stima redatta dalla ricorrente in data
17.07.2023 che si dimette in atti nella misura massima di Euro 573.029,30, ovvero, se ritenuta più congrua, nella misura minima ivi prevista di Euro
564.109,50, al netto di tutte le eventuali riduzioni e trattenute applicabili, oltre ad interessi legali e rivalutazione, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e/o che la Corte riterrà opportuna, previa, se necessario, disapplicazione di quanto contenuto nel Decreto di esproprio n. 05 del 21.08.2023, con riferimento all'indennità di esproprio ivi prevista;
in ogni caso: con integrale rifusione in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, dei compensi e delle spese di causa nonché di CTU da liquidarsi in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., rimborso forfetario 15%, contributo unificato e spese di registrazione.
Per parte opposta:
2 1) Siano respinte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti e, conseguentemente, sia confermata l'indennità provvisoria di espropriazione già indicata;
2) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce di tutte le osservazioni già articolate in atti, si chiede che Codesta Corte voglia valutare il rinnovo integrale della CTU ovvero, in subordine, la chiamata a chiarimenti affinché il CTU provveda a rettificare la sua stima uniformandosi ai criteri delineati quantomeno, in merito ai seguenti aspetti: 1) il fatto che i terreni de quibus ricadono nella fascia compresa entro i 100 metri dal depuratore esistente e considerata la natura conformativa del vincolo, essi devono essere considerati come non fabbricabili;
2) in subordine, deduca il CTU dall'unico comparativo utilizzato i costi di urbanizzazione ed edificazione.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 depositato in data 27/9/23, Parte_1 proponeva opposizione alla stima contenuta nel decreto di n. 5 del CP_1
21/8/23, con cui venivano espropriati gli immobili della ricorrente per i lavori di
“razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferente
(bacino VI6 P.R.R.A. Regione Veneto) - Stralcio 1. Impianto di popolazione di
Casale”. Precisava l'opponente di aver acquistato in data 18/2/2010 dall'
[...]
, l'area di circa 16.000 mq in località Campedello di Vicenza per il CP_3 corrispettivo di € 434.421,00, area classificata urbanisticamente, in parte prevalente, come zona F, in quanto destinata ad impianti tecnologici ed a servizi speciali, e, in minima parte, come zona E, in quanto agricola;
di aver ricevuto da
ATO-Consiglio di Bacino dell' la comunicazione, in data Controparte_2
20/3/2018, dell'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo
3 preordinato all'esproprio ed all'approvazione del progetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità per la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi, con delega a come da successiva determinazione n. 988 CP_1 del 16/7/2019; di aver ricevuto da in data 13/3/23 l'invito ad aderire CP_1 ad una proposta di indennità provvisoria calcolata sul presupposto del valore agricolo dell'area; di non aver aderito all'invito e di aver ricevuto la notifica del decreto di esproprio n. 5 del 21/8/23 con determinazione della relativa indennità in misura pari a € 32.435,40.
Chiedeva, pertanto, la condanna di Controparte_4
e di al pagamento della giusta indennità, quantificata
[...] CP_1 nella misura massima di € 573.029,30.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica ATO- Consiglio di Bacino dell'
[...]
restava contumace. CP_2
Disposta consulenza tecnica, all'udienza del giorno 01/07/2025, fissata avanti al collegio, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni come sopra riportate nonché alle note conclusionali e repliche preventivamente depositate, quindi, la
Corte tratteneva la causa in decisione.
***
I beni espropriati sono identificati al Catasto Terreni di Vicenza, alla Sez. U,
Foglio 21, mappale 86-87-98-91-94-23-22-102-101-457, destinati in sede di esproprio alla “razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti – I Stralcio – Impianto di depurazione di Casale, Vicenza (VI)”, siti nel
Comune di Vicenza, con ampliamento del vicino impianto di depurazione di
4 Casale e la realizzazione di una serie di impianti, di alcune aree verdi ed anche di una palazzina uffici.
Il Ctu ha verificato che i lavori, alla data del suo sopralluogo (15/4/24) non erano ancora stati avviati;
ha precisato che i terreni erano inseriti in zona sostanzialmente agricola, a bassa incidenza residenziale, in un'area ricompresa tra il fiume a ovest (tranne un piccolo appezzamento individuato CP_2 con il mappale 102 che si pone, invece, a ridosso dell'argine, a ovest del fiume stesso), la strada Casale a est, l'autostrada A4 a sud, terreni agricoli a nord.
Dall'analisi dei documenti di causa e da quelli reperiti, il Ctu ha riscontrato che, alla data del decreto di esproprio del 21/8/23, i mappali 94, 91, 87, 98, 86, erano,
e sono, destinati a strada di accesso all'impianto di depurazione esistente e ai terreni oggetto di esproprio.
I mappali 22, 23, 101, 457, confinanti gli uni con gli altri, costituivano, e costituiscono, area di conformazione regolare, con andamento pianeggiante, collocata tra l'impianto di depurazione e il fiume , tranne un piccolo CP_2 appezzamento posto ad ovest del fiume.
Il mappale 102, di mq 318, si trova al di là del fiume, a ridosso dello stesso, è difficilmente accessibile e non ha possibilità di utilizzo.
Dalla lettura del verbale di immissione di possesso, datato 15/9/23, si evince che le aree in questione erano definite come “area boschiva attualmente non coltivata”.
Secondo il Ctu, per la esatta qualificazione delle aree, deve essere preso a riferimento il primo Piano degli Interventi approvato dal in Controparte_5 data 07/2/2013 con delibera n.10; tale strumento urbanistico costituisce la normativa previgente alla concreta previsione dell'opera, dato che il progetto preliminare dell'ampliamento del depuratore è del 27/1/2015, l'approvazione del progetto definitivo è del 29/8/2019 e l'apposizione del vincolo preordinato
5 all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità è del 19/12/2019. E, in base a tale piano, risulta che le aree erano ricomprese:
- in zona Fb per una estensione di 11.867 mq (mapp. 86-87-98-91-23-22-
101). La zona ZTO F –“Attrezzatture, infrastrutture e impianti di interesse comune esistente/progetto”. Si tratta di area disciplinata dall'art. 44 delle Norme Tecniche Operative intitolato “ZTO F - Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale” - sottozona Fb (v. Ctu pag.). Il Ctu ha determinato il valore di tali beni operando una decurtazione del 30% al valore di € 39,15/mq e, quindi, € 27,40/mq, ritenendo congrua un'indennità pari a € 325.155,80. Il criterio di stima utilizzato è quello sintetico-comparativo, attraverso l'analisi di precedente transazione riguardante lo stesso terreno e di una compravendita, temporalmente antecedenti e riguardanti zone “F”, siti nel territorio del Comune di Vicenza;
- in zona E per una estensione di 4.811 mq (mapp. 102-457-94), ossia zona agricola E – rurale ambientale, disciplinata dall'art. 40 delle Norme
Tecniche Operative. Trattasi di aree agricole di limitata estensione, difficilmente accessibili in quanto vincolate al percorso della strada che porta al depuratore e dunque di scarsa appetibilità economica ai fini dello sfruttamento agricolo. Dunque, per il Ctu, il valore era così ricavato:
4.811 mq x € 1,35/mq = € 6.494,85, senza che risulti fondata la pretesa di parte opponente per ottenere il più elevato valore di € 8,45/mq, sulla base della astratta coltivabilità dell'area.
L'indennità complessiva, secondo il Ctu, poteva determinarsi, pertanto, in complessivi € 331.650,65.
Per la esatta estensione delle aree ricomprese in zona Fb ed in zona E, il Ctu ha precisato di aver preso a riferimento il dato certo rappresentato dalla perizia
6 dell' , redatta nel 2008 e riguardante anche le aree in Controparte_3 questione;
in tale perizia era indicata, per ogni singolo mappale, l'estensione compresa in zona F e quella compresa in zona E, facendo espresso richiamo al
Certificato di destinazione urbanistica allora rilasciato dal Comune di Vicenza. Il
Ctu ha, quindi, riscontrato che la cartografia di PRG delle aree in questione allegata alla perizia dell'anno 2008 corrispondeva, per le aree qui di interesse, a quella di cui al Piano degli Interventi approvato nell'anno 2013 (v. pag. 19 Ctu)
e ha verificato che era prevista, dalla regolamentazione vigente e previgente, la possibilità di realizzare attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune anche da parte di privati, previa apposita convenzione con il senza CP_5 alcuna prescrizione che imponesse la realizzazione specifica del depuratore o comunque di impianti relativi all'ampliamento dello stesso. Del resto, il Ctu, ha rilevato che la presenza del depuratore non aveva impedito la realizzazione di impianti di altro tipo, “compatibili” con il depuratore, tanto è vero che in area limitrofa, non oggetto di esproprio e posta in adiacenza al depuratore esistente, il
Ctu ha riscontrato la presenza di una piattaforma di stoccaggio dei residui di potatura e sfalci (v. Ctu pag. 28). contesta la correttezza della valutazione del Ctu, sostenendone la CP_1 criticabilità per i seguenti aspetti:
- sulla inedificabilità dell'area. Secondo il Ctu non avrebbe CP_1 tenuto conto della qualificazione e della portata dei pacifici vincoli esistenti sulle aree oggetto di esproprio che rendevano le aree sostanzialmente inedificabili, da sempre soggette all'ampliamento del depuratore.
Il rilievo è stato smentito dal Ctu, con argomenti che questa Corte ritiene di poter condividere.
7 Infatti, dalla ricostruzione effettuata dal Ctu si evince che la “Variante relativa alla frazione di Casale”, approvata con Delibera G.R.V. n. 1648 del 13/5/1998 prevedeva, in linea generale, futuri interventi riguardanti il potenziamento del depuratore ma non specificava concretamente l'ampliamento da realizzarsi, né la puntuale individuazione degli impianti.
Con la successiva variante tecnica al PRG, approvata con delibera di Giunta comunale n. 343 del 5/10/2005, a differenza dello strumento urbanistico precedente, era stata introdotta la possibilità che gli interventi previsti potessero essere realizzati anche da privati aventi titolo, una volta ottenuta la concessione da parte del previa stipula di una convenzione con l'Amministrazione CP_5 stessa, destinando le zone in questione alla costruzione di “edifici ed attrezzature per impianti tecnologici” secondo gli indici indicati dalle norme stesse.
Il Ctu non ha rinvenuto alcuna specifica disposizione che imponesse per le zone in questione esclusivamente l'ampliamento del depuratore esistente, né particolari prescrizioni per la realizzazione degli edifici ed attrezzature per impianti tecnologici.
Quanto rilevato è coerente con quanto risulta dalla perizia elaborata dall'
[...]
nel 2008 laddove si legge che si tratta di area scoperta in parte ad CP_3 uso agricolo ed in parte ad uso per servizi speciali, per i quali ultimi sono stati presi a riferimento, “… i valori di indennità di esproprio ed accordi bonari forniti dall'ufficio patrimonio del pari a €/mq 50 Controparte_5 opportunamente deprezzato del 30% in quanto il compendio oltre che essere in posizione decentrata e suburbana, in parte è inglobato nel depuratore cittadino
e la restante parte è a ridosso sia del depuratore stesso sia del corso del Part bacchiglione e pertanto a rischio esondazioni…” (v. pag. 8 doc.3 ).
Non risulta un vincolo di inedificabilità assoluta per l'area Fb, come vorrebbe sostenere dovendosi anche fare richiamo alla disciplina di cui all'art. 44 CP_1
8 NTO che, al punto 5, riporta: “..Gli interventi possono essere attuati da enti pubblici o da privati;
nel secondo caso l'intervento deve essere disciplinato da apposita convenzione urbanistica con il comune e con le eventuali ulteriori amministrazioni competenti, i cui contenuti assicurino: a. la sostenibilità economica dell'intervento e dell'esercizio a regime di libero mercato, salvaguardando l'accessibilità e la funzione sociale;
b. lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI;
c. la possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto delle finalità pubblicistiche e l'accessibilità sociale dei servizi. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alle distanze dalle strade…” (v. all. 6 Ctu pag. 68). La norma non prevede alcun vincolo di inedificabilità, specie se si considera che, al successivo punto 7, l'art. 44 NTO del PI prevede: “Le aree classificate come Zona per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune (Fb) comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche amministrative, culturali, sociali, associative, ricreative e per campeggi, residenziali di tipo sociale (ERP, social housing, ecc.), religiose, ospedaliere e sanitarie, cimiteriali, di pubblica sicurezza e vigilanza, nonché quelle destinate agli impianti tecnici e tecnologici.
L'attuazione degli interventi di cui al presente comma può essere subordinata alla formazione di un PUA, salvo specifiche procedure semplificate previste da
Leggi Regionali e Statali disciplinanti gli interventi pubblici e/o di interesse generale e comune. All'interno di tali zone è consentita la realizzazione, anche su parte dell'ambito, di servizi e strutture di accoglienza sociale, come previsto dall'art. 57 del PAT. Detti servizi e strutture dovranno essere allacciati ai servizi pubblici, dotati di idonee aree di sosta recintati e dotati delle opere complementari, igieniche e tecnologiche necessarie in riferimento alla dimensione e alla capacità di accoglienza di ciascuna area attrezzata. È
9 consentita la costruzione di un edificio di uso comune la cui Superficie utile sarà determinata in sede di redazione del progetto dell'opera. Per quanto non indicato nella presente disposizione, si farà riferimento al Prontuario di cui all'art.
9. Per le nuove costruzioni si applica il Rapporto di copertura massimo pari a 40%. A servizio delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella di cicli
e motocicli nella misura di legge per ciascuna delle destinazioni…” (v. all. 6 Ctu pag.69).
Inoltre, va rilevato che, in generale, non rientrano tra le aree edificabili, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (Cass. SU 7454 del 19/3/2020); ai fini indennitari, deve tenersi anche conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni (Cass.
6527/19; Cass. 3168/19; Cass. 23639/16). La stima deve essere fatta in base al criterio del valore venale pieno, per cui il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, può risultare suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. SU 7454/20; 27960/23).
Tali possibilità di sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo incidono – ed è il profilo essenziale – sul valore reale del bene e quindi, di riflesso, sulla determinazione dell'indennità. In particolare, la natura edificatoria non può
10 essere fatta derivare dal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territoriale avrebbero potuto esser realizzati anche da privati [Cass. 6527/19, la quale puntualizza: “Analoga conclusione è stata attinta per la zona concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, quale quello concretamente sussistente nella presente fattispecie (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Sez. 1,
10/05/2017, n. 11445; Sez. 1, 07/03/2017, n. 5686, Sez. 1, 21/06/2016, n.
12818); ovvero, più in generale, quanto alla destinazione pubblica dell'insediamento, che rende irrilevanti o assorbe le modalità della sua realizzazione, quand'anche gli interventi siano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti o imprese private (Sez. 1, 19/10/2016, n. 21185)”], bensì dal valore concretamente risultante dallo sfruttamento dell'area secondo le sue caratteristiche intrinseche ed ulteriori rispetto a quelle agricole nonché dalla necessità di parametrare il valore della superficie ablata alla situazione concreta del terreno ed alle sue caratteristiche reali (cfr. CEDU, 17 novembre 2015, Preite
c. Italia).
Ne consegue che l'inclusione di un'area in una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tenendo conto di quanto effettivamente già edificato nel rispetto dei vincoli di destinazione;
- sull'unico atto comparato. Secondo la Ctu non è corretta in CP_1 quanto ha utilizzato un unico comparativo, avente ad oggetto un'area
11 urbanizzata, a differenza di quella di cui si discute che è ancora da urbanizzare;
inoltre, il fatto che all'interno della fascia di rispetto esista un impianto diverso dal depuratore, di proprietà della ricorrente, destinato a smaltimento del fogliame, non comprova la possibilità di realizzare manufatti diversi dal depuratore trattandosi di un semplice piazzaletto pavimentato, privo di volumetrie fuori terra, mai accatastato, del quale il CTU non ha verificato né la legittimità né l'epoca di costruzione.
Il rilievo non è idoneo a superare le argomentazioni svolte dal Ctu.
Quest'ultimo ha preso a riferimento comparativo l'atto di compravendita del
7/12/22, n. 84441 rep. notaio , intervenuto tra lo stesso Per_1 CP_5
Vicenza, quale parte venditrice, e (soggetta all'attività di Direzione e CP_6
Coordinamento da parte della società AGSM – AIM Spa), quale parte acquirente, avente ad oggetto un immobile vicino a quello di cui si discute e facente parte di un compendio immobiliare di più ampie dimensioni destinato sin dagli anni sessanta a impianto di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, classificato dal Piano degli Interventi come zona Fb – Attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune, ceduto, quanto a mq 8237, unitamente agli impianti sovrastanti, per € 322.500, corrispondenti a € 39,15/mq.
Appare corretto, come ha operato il Ctu, considerare utile alla comparazione un tale atto, specie se si considera che è stato stipulato in un periodo prossimo a quello dell'esproprio in esame, avvenuto nel mese di agosto 2023, che aveva ad oggetto un terreno compreso per la gran parte in zona Fb, con impianti insistenti e convenzionamento con il in essere e che il Ctu ha operato una CP_5 ulteriore riduzione per la diversa posizione più decentrata del terreno in questione, per la pericolosità idraulica fluviale della zona e per la vicinanza al
12 depuratore, pervenendo a determinare l'indennizzo in € 27,40/mq (€ 39,15 -
30%).
Del resto, anche la perizia dell' , redatta nel 2008 ed avente Controparte_3 ad oggetto gli stessi mappali, ha applicato una riduzione del 30% del valore determinato in allora per tenere conto dell'esistenza della fascia di rispetto.
Infatti, così si legge: “per quanto riguarda i terreni ricadenti in zona per impianti tecnologici e servizi speciali i valori di indennità di esproprio ed accordi bonari forniti dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Vicenza pari a
Euro/mq 50 opportunamente deprezzato del 30% in quanto il compendio oltre che essere in posizione decentrata e suburbana, in parte è inglobato nel Part depuratore cittadino…” (v. doc. 3 ).
Tanto basta per ritenere che la riduzione del 30%, applicata sul valore di €
39,15/mq debba essere confermata;
- sulla natura conformativa del vincolo. Vi. sostiene l'erroneità della CP_7
Ctu in quanto non si sarebbe espresso neppure sulla natura conformativa o espropriativa del vincolo, nonostante l'art. 32 del DPR 327/2001 richieda di valutare "l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa".
L'elaborato peritale ha fornito tutti gli elementi per affermare che l'area in questione era inserita, per mq 16.360, in zona Fb, destinata ad attrezzature, infrastrutture ed impianti di interesse comune esistenti e di progetto e, per mq
318, in zona agricola E. L'inclusione nella zona Fb riguardava un'area più ampia e consentiva ai privati una limitata edificabilità, previo convenzionamento con l'Autorità pubblica, sulla base di uno strumento che prevedeva la destinazione d'uso del territorio in modo uniforme, senza prevedere un vincolo specifico per la realizzazione dell'ampliamento del depuratore.
13 Tali considerazioni consentono di ritenere superfluo il rinnovo della consulenza tecnica, in quanto appaiono chiare le risultanze istruttorie. Secondo il Ctu, deve trovare applicazione l'art. 32 del DPR 327/2001 che, al primo comma, recita:
“Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.”
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione alla stima proposta da Parte_1
avverso alla stima contenuta nel decreto di esproprio n. 5 di Vi.
[...] Parte_2 del 21/8/23, va determinata in € 331.650,65 l'indennità complessiva per l'espropriazione dei terreni identificati al Catasto Terreni di Vicenza, alla Sez. U,
Foglio 21, mappale 86-87-98-91-94-23-22-102-101-457, per la
“razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti – I
Stralcio – Impianto di depurazione di Casale, Vicenza (VI)”, con conseguente condanna di ente delegato all'espropriazione nonché beneficiario CP_1 della procedura ablativa quale unico gestore del Servizio Idrico Integrato, al pagamento dell'importo determinato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In assenza di prova del maggior danno, nulla può essere disposto a titolo di rivalutazione.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di Vi.Acqua, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM
55/14, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente
14 svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Spese di Ctu a carico di
Vi. Parte_2
Nulla per le spese di ATO- Consiglio di Bacino dell'ambito , non CP_2 costituito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. determina in € 331.650,65 l'indennità complessiva per l'espropriazione dei terreni identificati al Catasto Terreni di Vicenza, alla Sez. U, Foglio
21, mappale 86-87-98-91-94-23-22-102-101-457, per la
“razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti – I Stralcio – Impianto di depurazione di Casale, Vicenza (VI)”,
e, per l'effetto, condanna Vi. al pagamento di tale indennità , Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. pone a carico di Vi. le spese di Ctu;
Parte_2
3. condanna Vi. alla rifusione a favore di delle Parte_2 Parte_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 16.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 15/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1670/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27/09/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefania Cavalli e dall'avv. Davide Pasquali, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata al ricorso;
opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
1 convenuta opposta contro
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_3 convenuto contumace
Oggetto: Opposizione alla stima decreto esproprio n.5 emesso da CP_1
in data 21/8/23.
[...]
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: condannare le parti resistenti al pagamento della giusta indennità per la somma determinata nella perizia di stima redatta dalla ricorrente in data
17.07.2023 che si dimette in atti nella misura massima di Euro 573.029,30, ovvero, se ritenuta più congrua, nella misura minima ivi prevista di Euro
564.109,50, al netto di tutte le eventuali riduzioni e trattenute applicabili, oltre ad interessi legali e rivalutazione, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e/o che la Corte riterrà opportuna, previa, se necessario, disapplicazione di quanto contenuto nel Decreto di esproprio n. 05 del 21.08.2023, con riferimento all'indennità di esproprio ivi prevista;
in ogni caso: con integrale rifusione in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, dei compensi e delle spese di causa nonché di CTU da liquidarsi in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., rimborso forfetario 15%, contributo unificato e spese di registrazione.
Per parte opposta:
2 1) Siano respinte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti e, conseguentemente, sia confermata l'indennità provvisoria di espropriazione già indicata;
2) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce di tutte le osservazioni già articolate in atti, si chiede che Codesta Corte voglia valutare il rinnovo integrale della CTU ovvero, in subordine, la chiamata a chiarimenti affinché il CTU provveda a rettificare la sua stima uniformandosi ai criteri delineati quantomeno, in merito ai seguenti aspetti: 1) il fatto che i terreni de quibus ricadono nella fascia compresa entro i 100 metri dal depuratore esistente e considerata la natura conformativa del vincolo, essi devono essere considerati come non fabbricabili;
2) in subordine, deduca il CTU dall'unico comparativo utilizzato i costi di urbanizzazione ed edificazione.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 depositato in data 27/9/23, Parte_1 proponeva opposizione alla stima contenuta nel decreto di n. 5 del CP_1
21/8/23, con cui venivano espropriati gli immobili della ricorrente per i lavori di
“razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferente
(bacino VI6 P.R.R.A. Regione Veneto) - Stralcio 1. Impianto di popolazione di
Casale”. Precisava l'opponente di aver acquistato in data 18/2/2010 dall'
[...]
, l'area di circa 16.000 mq in località Campedello di Vicenza per il CP_3 corrispettivo di € 434.421,00, area classificata urbanisticamente, in parte prevalente, come zona F, in quanto destinata ad impianti tecnologici ed a servizi speciali, e, in minima parte, come zona E, in quanto agricola;
di aver ricevuto da
ATO-Consiglio di Bacino dell' la comunicazione, in data Controparte_2
20/3/2018, dell'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo
3 preordinato all'esproprio ed all'approvazione del progetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità per la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi, con delega a come da successiva determinazione n. 988 CP_1 del 16/7/2019; di aver ricevuto da in data 13/3/23 l'invito ad aderire CP_1 ad una proposta di indennità provvisoria calcolata sul presupposto del valore agricolo dell'area; di non aver aderito all'invito e di aver ricevuto la notifica del decreto di esproprio n. 5 del 21/8/23 con determinazione della relativa indennità in misura pari a € 32.435,40.
Chiedeva, pertanto, la condanna di Controparte_4
e di al pagamento della giusta indennità, quantificata
[...] CP_1 nella misura massima di € 573.029,30.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica ATO- Consiglio di Bacino dell'
[...]
restava contumace. CP_2
Disposta consulenza tecnica, all'udienza del giorno 01/07/2025, fissata avanti al collegio, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni come sopra riportate nonché alle note conclusionali e repliche preventivamente depositate, quindi, la
Corte tratteneva la causa in decisione.
***
I beni espropriati sono identificati al Catasto Terreni di Vicenza, alla Sez. U,
Foglio 21, mappale 86-87-98-91-94-23-22-102-101-457, destinati in sede di esproprio alla “razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti – I Stralcio – Impianto di depurazione di Casale, Vicenza (VI)”, siti nel
Comune di Vicenza, con ampliamento del vicino impianto di depurazione di
4 Casale e la realizzazione di una serie di impianti, di alcune aree verdi ed anche di una palazzina uffici.
Il Ctu ha verificato che i lavori, alla data del suo sopralluogo (15/4/24) non erano ancora stati avviati;
ha precisato che i terreni erano inseriti in zona sostanzialmente agricola, a bassa incidenza residenziale, in un'area ricompresa tra il fiume a ovest (tranne un piccolo appezzamento individuato CP_2 con il mappale 102 che si pone, invece, a ridosso dell'argine, a ovest del fiume stesso), la strada Casale a est, l'autostrada A4 a sud, terreni agricoli a nord.
Dall'analisi dei documenti di causa e da quelli reperiti, il Ctu ha riscontrato che, alla data del decreto di esproprio del 21/8/23, i mappali 94, 91, 87, 98, 86, erano,
e sono, destinati a strada di accesso all'impianto di depurazione esistente e ai terreni oggetto di esproprio.
I mappali 22, 23, 101, 457, confinanti gli uni con gli altri, costituivano, e costituiscono, area di conformazione regolare, con andamento pianeggiante, collocata tra l'impianto di depurazione e il fiume , tranne un piccolo CP_2 appezzamento posto ad ovest del fiume.
Il mappale 102, di mq 318, si trova al di là del fiume, a ridosso dello stesso, è difficilmente accessibile e non ha possibilità di utilizzo.
Dalla lettura del verbale di immissione di possesso, datato 15/9/23, si evince che le aree in questione erano definite come “area boschiva attualmente non coltivata”.
Secondo il Ctu, per la esatta qualificazione delle aree, deve essere preso a riferimento il primo Piano degli Interventi approvato dal in Controparte_5 data 07/2/2013 con delibera n.10; tale strumento urbanistico costituisce la normativa previgente alla concreta previsione dell'opera, dato che il progetto preliminare dell'ampliamento del depuratore è del 27/1/2015, l'approvazione del progetto definitivo è del 29/8/2019 e l'apposizione del vincolo preordinato
5 all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità è del 19/12/2019. E, in base a tale piano, risulta che le aree erano ricomprese:
- in zona Fb per una estensione di 11.867 mq (mapp. 86-87-98-91-23-22-
101). La zona ZTO F –“Attrezzatture, infrastrutture e impianti di interesse comune esistente/progetto”. Si tratta di area disciplinata dall'art. 44 delle Norme Tecniche Operative intitolato “ZTO F - Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale” - sottozona Fb (v. Ctu pag.). Il Ctu ha determinato il valore di tali beni operando una decurtazione del 30% al valore di € 39,15/mq e, quindi, € 27,40/mq, ritenendo congrua un'indennità pari a € 325.155,80. Il criterio di stima utilizzato è quello sintetico-comparativo, attraverso l'analisi di precedente transazione riguardante lo stesso terreno e di una compravendita, temporalmente antecedenti e riguardanti zone “F”, siti nel territorio del Comune di Vicenza;
- in zona E per una estensione di 4.811 mq (mapp. 102-457-94), ossia zona agricola E – rurale ambientale, disciplinata dall'art. 40 delle Norme
Tecniche Operative. Trattasi di aree agricole di limitata estensione, difficilmente accessibili in quanto vincolate al percorso della strada che porta al depuratore e dunque di scarsa appetibilità economica ai fini dello sfruttamento agricolo. Dunque, per il Ctu, il valore era così ricavato:
4.811 mq x € 1,35/mq = € 6.494,85, senza che risulti fondata la pretesa di parte opponente per ottenere il più elevato valore di € 8,45/mq, sulla base della astratta coltivabilità dell'area.
L'indennità complessiva, secondo il Ctu, poteva determinarsi, pertanto, in complessivi € 331.650,65.
Per la esatta estensione delle aree ricomprese in zona Fb ed in zona E, il Ctu ha precisato di aver preso a riferimento il dato certo rappresentato dalla perizia
6 dell' , redatta nel 2008 e riguardante anche le aree in Controparte_3 questione;
in tale perizia era indicata, per ogni singolo mappale, l'estensione compresa in zona F e quella compresa in zona E, facendo espresso richiamo al
Certificato di destinazione urbanistica allora rilasciato dal Comune di Vicenza. Il
Ctu ha, quindi, riscontrato che la cartografia di PRG delle aree in questione allegata alla perizia dell'anno 2008 corrispondeva, per le aree qui di interesse, a quella di cui al Piano degli Interventi approvato nell'anno 2013 (v. pag. 19 Ctu)
e ha verificato che era prevista, dalla regolamentazione vigente e previgente, la possibilità di realizzare attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune anche da parte di privati, previa apposita convenzione con il senza CP_5 alcuna prescrizione che imponesse la realizzazione specifica del depuratore o comunque di impianti relativi all'ampliamento dello stesso. Del resto, il Ctu, ha rilevato che la presenza del depuratore non aveva impedito la realizzazione di impianti di altro tipo, “compatibili” con il depuratore, tanto è vero che in area limitrofa, non oggetto di esproprio e posta in adiacenza al depuratore esistente, il
Ctu ha riscontrato la presenza di una piattaforma di stoccaggio dei residui di potatura e sfalci (v. Ctu pag. 28). contesta la correttezza della valutazione del Ctu, sostenendone la CP_1 criticabilità per i seguenti aspetti:
- sulla inedificabilità dell'area. Secondo il Ctu non avrebbe CP_1 tenuto conto della qualificazione e della portata dei pacifici vincoli esistenti sulle aree oggetto di esproprio che rendevano le aree sostanzialmente inedificabili, da sempre soggette all'ampliamento del depuratore.
Il rilievo è stato smentito dal Ctu, con argomenti che questa Corte ritiene di poter condividere.
7 Infatti, dalla ricostruzione effettuata dal Ctu si evince che la “Variante relativa alla frazione di Casale”, approvata con Delibera G.R.V. n. 1648 del 13/5/1998 prevedeva, in linea generale, futuri interventi riguardanti il potenziamento del depuratore ma non specificava concretamente l'ampliamento da realizzarsi, né la puntuale individuazione degli impianti.
Con la successiva variante tecnica al PRG, approvata con delibera di Giunta comunale n. 343 del 5/10/2005, a differenza dello strumento urbanistico precedente, era stata introdotta la possibilità che gli interventi previsti potessero essere realizzati anche da privati aventi titolo, una volta ottenuta la concessione da parte del previa stipula di una convenzione con l'Amministrazione CP_5 stessa, destinando le zone in questione alla costruzione di “edifici ed attrezzature per impianti tecnologici” secondo gli indici indicati dalle norme stesse.
Il Ctu non ha rinvenuto alcuna specifica disposizione che imponesse per le zone in questione esclusivamente l'ampliamento del depuratore esistente, né particolari prescrizioni per la realizzazione degli edifici ed attrezzature per impianti tecnologici.
Quanto rilevato è coerente con quanto risulta dalla perizia elaborata dall'
[...]
nel 2008 laddove si legge che si tratta di area scoperta in parte ad CP_3 uso agricolo ed in parte ad uso per servizi speciali, per i quali ultimi sono stati presi a riferimento, “… i valori di indennità di esproprio ed accordi bonari forniti dall'ufficio patrimonio del pari a €/mq 50 Controparte_5 opportunamente deprezzato del 30% in quanto il compendio oltre che essere in posizione decentrata e suburbana, in parte è inglobato nel depuratore cittadino
e la restante parte è a ridosso sia del depuratore stesso sia del corso del Part bacchiglione e pertanto a rischio esondazioni…” (v. pag. 8 doc.3 ).
Non risulta un vincolo di inedificabilità assoluta per l'area Fb, come vorrebbe sostenere dovendosi anche fare richiamo alla disciplina di cui all'art. 44 CP_1
8 NTO che, al punto 5, riporta: “..Gli interventi possono essere attuati da enti pubblici o da privati;
nel secondo caso l'intervento deve essere disciplinato da apposita convenzione urbanistica con il comune e con le eventuali ulteriori amministrazioni competenti, i cui contenuti assicurino: a. la sostenibilità economica dell'intervento e dell'esercizio a regime di libero mercato, salvaguardando l'accessibilità e la funzione sociale;
b. lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI;
c. la possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto delle finalità pubblicistiche e l'accessibilità sociale dei servizi. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alle distanze dalle strade…” (v. all. 6 Ctu pag. 68). La norma non prevede alcun vincolo di inedificabilità, specie se si considera che, al successivo punto 7, l'art. 44 NTO del PI prevede: “Le aree classificate come Zona per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune (Fb) comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche amministrative, culturali, sociali, associative, ricreative e per campeggi, residenziali di tipo sociale (ERP, social housing, ecc.), religiose, ospedaliere e sanitarie, cimiteriali, di pubblica sicurezza e vigilanza, nonché quelle destinate agli impianti tecnici e tecnologici.
L'attuazione degli interventi di cui al presente comma può essere subordinata alla formazione di un PUA, salvo specifiche procedure semplificate previste da
Leggi Regionali e Statali disciplinanti gli interventi pubblici e/o di interesse generale e comune. All'interno di tali zone è consentita la realizzazione, anche su parte dell'ambito, di servizi e strutture di accoglienza sociale, come previsto dall'art. 57 del PAT. Detti servizi e strutture dovranno essere allacciati ai servizi pubblici, dotati di idonee aree di sosta recintati e dotati delle opere complementari, igieniche e tecnologiche necessarie in riferimento alla dimensione e alla capacità di accoglienza di ciascuna area attrezzata. È
9 consentita la costruzione di un edificio di uso comune la cui Superficie utile sarà determinata in sede di redazione del progetto dell'opera. Per quanto non indicato nella presente disposizione, si farà riferimento al Prontuario di cui all'art.
9. Per le nuove costruzioni si applica il Rapporto di copertura massimo pari a 40%. A servizio delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella di cicli
e motocicli nella misura di legge per ciascuna delle destinazioni…” (v. all. 6 Ctu pag.69).
Inoltre, va rilevato che, in generale, non rientrano tra le aree edificabili, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (Cass. SU 7454 del 19/3/2020); ai fini indennitari, deve tenersi anche conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni (Cass.
6527/19; Cass. 3168/19; Cass. 23639/16). La stima deve essere fatta in base al criterio del valore venale pieno, per cui il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, può risultare suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. SU 7454/20; 27960/23).
Tali possibilità di sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo incidono – ed è il profilo essenziale – sul valore reale del bene e quindi, di riflesso, sulla determinazione dell'indennità. In particolare, la natura edificatoria non può
10 essere fatta derivare dal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territoriale avrebbero potuto esser realizzati anche da privati [Cass. 6527/19, la quale puntualizza: “Analoga conclusione è stata attinta per la zona concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, quale quello concretamente sussistente nella presente fattispecie (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Sez. 1,
10/05/2017, n. 11445; Sez. 1, 07/03/2017, n. 5686, Sez. 1, 21/06/2016, n.
12818); ovvero, più in generale, quanto alla destinazione pubblica dell'insediamento, che rende irrilevanti o assorbe le modalità della sua realizzazione, quand'anche gli interventi siano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti o imprese private (Sez. 1, 19/10/2016, n. 21185)”], bensì dal valore concretamente risultante dallo sfruttamento dell'area secondo le sue caratteristiche intrinseche ed ulteriori rispetto a quelle agricole nonché dalla necessità di parametrare il valore della superficie ablata alla situazione concreta del terreno ed alle sue caratteristiche reali (cfr. CEDU, 17 novembre 2015, Preite
c. Italia).
Ne consegue che l'inclusione di un'area in una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tenendo conto di quanto effettivamente già edificato nel rispetto dei vincoli di destinazione;
- sull'unico atto comparato. Secondo la Ctu non è corretta in CP_1 quanto ha utilizzato un unico comparativo, avente ad oggetto un'area
11 urbanizzata, a differenza di quella di cui si discute che è ancora da urbanizzare;
inoltre, il fatto che all'interno della fascia di rispetto esista un impianto diverso dal depuratore, di proprietà della ricorrente, destinato a smaltimento del fogliame, non comprova la possibilità di realizzare manufatti diversi dal depuratore trattandosi di un semplice piazzaletto pavimentato, privo di volumetrie fuori terra, mai accatastato, del quale il CTU non ha verificato né la legittimità né l'epoca di costruzione.
Il rilievo non è idoneo a superare le argomentazioni svolte dal Ctu.
Quest'ultimo ha preso a riferimento comparativo l'atto di compravendita del
7/12/22, n. 84441 rep. notaio , intervenuto tra lo stesso Per_1 CP_5
Vicenza, quale parte venditrice, e (soggetta all'attività di Direzione e CP_6
Coordinamento da parte della società AGSM – AIM Spa), quale parte acquirente, avente ad oggetto un immobile vicino a quello di cui si discute e facente parte di un compendio immobiliare di più ampie dimensioni destinato sin dagli anni sessanta a impianto di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, classificato dal Piano degli Interventi come zona Fb – Attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune, ceduto, quanto a mq 8237, unitamente agli impianti sovrastanti, per € 322.500, corrispondenti a € 39,15/mq.
Appare corretto, come ha operato il Ctu, considerare utile alla comparazione un tale atto, specie se si considera che è stato stipulato in un periodo prossimo a quello dell'esproprio in esame, avvenuto nel mese di agosto 2023, che aveva ad oggetto un terreno compreso per la gran parte in zona Fb, con impianti insistenti e convenzionamento con il in essere e che il Ctu ha operato una CP_5 ulteriore riduzione per la diversa posizione più decentrata del terreno in questione, per la pericolosità idraulica fluviale della zona e per la vicinanza al
12 depuratore, pervenendo a determinare l'indennizzo in € 27,40/mq (€ 39,15 -
30%).
Del resto, anche la perizia dell' , redatta nel 2008 ed avente Controparte_3 ad oggetto gli stessi mappali, ha applicato una riduzione del 30% del valore determinato in allora per tenere conto dell'esistenza della fascia di rispetto.
Infatti, così si legge: “per quanto riguarda i terreni ricadenti in zona per impianti tecnologici e servizi speciali i valori di indennità di esproprio ed accordi bonari forniti dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Vicenza pari a
Euro/mq 50 opportunamente deprezzato del 30% in quanto il compendio oltre che essere in posizione decentrata e suburbana, in parte è inglobato nel Part depuratore cittadino…” (v. doc. 3 ).
Tanto basta per ritenere che la riduzione del 30%, applicata sul valore di €
39,15/mq debba essere confermata;
- sulla natura conformativa del vincolo. Vi. sostiene l'erroneità della CP_7
Ctu in quanto non si sarebbe espresso neppure sulla natura conformativa o espropriativa del vincolo, nonostante l'art. 32 del DPR 327/2001 richieda di valutare "l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa".
L'elaborato peritale ha fornito tutti gli elementi per affermare che l'area in questione era inserita, per mq 16.360, in zona Fb, destinata ad attrezzature, infrastrutture ed impianti di interesse comune esistenti e di progetto e, per mq
318, in zona agricola E. L'inclusione nella zona Fb riguardava un'area più ampia e consentiva ai privati una limitata edificabilità, previo convenzionamento con l'Autorità pubblica, sulla base di uno strumento che prevedeva la destinazione d'uso del territorio in modo uniforme, senza prevedere un vincolo specifico per la realizzazione dell'ampliamento del depuratore.
13 Tali considerazioni consentono di ritenere superfluo il rinnovo della consulenza tecnica, in quanto appaiono chiare le risultanze istruttorie. Secondo il Ctu, deve trovare applicazione l'art. 32 del DPR 327/2001 che, al primo comma, recita:
“Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.”
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione alla stima proposta da Parte_1
avverso alla stima contenuta nel decreto di esproprio n. 5 di Vi.
[...] Parte_2 del 21/8/23, va determinata in € 331.650,65 l'indennità complessiva per l'espropriazione dei terreni identificati al Catasto Terreni di Vicenza, alla Sez. U,
Foglio 21, mappale 86-87-98-91-94-23-22-102-101-457, per la
“razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti – I
Stralcio – Impianto di depurazione di Casale, Vicenza (VI)”, con conseguente condanna di ente delegato all'espropriazione nonché beneficiario CP_1 della procedura ablativa quale unico gestore del Servizio Idrico Integrato, al pagamento dell'importo determinato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In assenza di prova del maggior danno, nulla può essere disposto a titolo di rivalutazione.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di Vi.Acqua, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM
55/14, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente
14 svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Spese di Ctu a carico di
Vi. Parte_2
Nulla per le spese di ATO- Consiglio di Bacino dell'ambito , non CP_2 costituito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. determina in € 331.650,65 l'indennità complessiva per l'espropriazione dei terreni identificati al Catasto Terreni di Vicenza, alla Sez. U, Foglio
21, mappale 86-87-98-91-94-23-22-102-101-457, per la
“razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti – I Stralcio – Impianto di depurazione di Casale, Vicenza (VI)”,
e, per l'effetto, condanna Vi. al pagamento di tale indennità , Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. pone a carico di Vi. le spese di Ctu;
Parte_2
3. condanna Vi. alla rifusione a favore di delle Parte_2 Parte_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 16.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 15/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
15 16