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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1351 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosa Scaglione, presso il cui studio sito in Palermo via G. Bonanno n.122 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Alessi presso il cui Controparte_1
è elettivamente domiciliato appellato CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Nivola e dall'Avv.to Antonino Rizzo CP_2 nte domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.454/2022 il Tribunale G.L. di Trapani, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , ha ridotto “il credito dell'intimazione opposta per la Controparte_1 parte dei crediti che dichiara prescritti, come in motivazione”. In particolare, ha rilevato che dopo la notifica degli avvisi di addebito (regolarmente notificati dall' negli anni dal 2013 al 2016) non erano stati compiuti CP_2 ulteriori atti interruttivi dell ione. Che, pertanto, risultava superato il quinquennio per gli avvisi di addebito notificati sino all'anno 2014; che, al contrario, per gli altri tre avvisi di addebito notificati a partire dal 24.10.2016, il relativo termine di prescrizione non si era perfezionato. Ha, in definitiva, ritenuto prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59920120003113975, 59920130000925933 e 59920130002151210 “con conseguente riduzione del credito” e ha compensato tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione ha interposto appello l' , Parte_1 con ricorso depositato in Cancelleria il 14.12.2022. Parte appellante lamenta, l'erronea declaratoria di prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59920120003113975, 59920130000925933 e
Pag.1 59920130002151210 all'uopo rilevando che i termini erano stati interrotti dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.2992017900614378000. Segnatamente deduce di aver documentato la notifica con “la stampa della ricevuta di consegna ed accettazione della pec” e che tale documentazione non era stata specificamente contestata dal . CP_1
si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inam llo per difetto di legittimazione del concessionario e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado. L' si è costituito chiedendo declaratoria di cessata materia del contendere CP_2 in quanto le partite creditorie di cui agli avvisi di addebito oggetto di appello “sono state annullate d'ufficio da in data 4.1.2024 ai sensi dell'art. 4 del DL Controparte_3 119/18 e del DL 41/2021”. Concesso termine per dedurre sul prospettato sgravio degli ava oggetto di causa, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Premesso che non può dichiararsi cessata la materia del contendere non avendo il (cfr. memoria di costituzione del 20.5.2025) ammesso l'intervenuto sgravio per CP_1 gli ava oggetto di causa, va senz'altro rilevato il difetto di legittimazione dell' a CP_4 proporre appello (per come eccepito dal nella memoria in atti), perch e CP_1 all'art. 81 cpc nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi consentiti e salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato (Cass. SU n. 7514/2022). Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. sent. n.774/2023), infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”. L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di da Cass. n.16752/23 e Parte_1
n.14052/23. Da ciò deriva che non è legittimata ad Parte_1 impugnare la statuizione di il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007) e non essendovi dubbio che le questioni inerenti la
Pag.2 supposta regolarità di notifica degli atti interruttivi, siano funzionali al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ne deriva la inammissibilità del gravame.
3) Considerate le ragioni della decisione si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese tra le parti. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.454/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani. Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 29 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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