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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 666/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato alla trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 666/2021 promosso da:
C.F. e P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale a Langhirano (PR), loc. Torrechiara, Strada Badia n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Carlo Ablondi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo Bruno Longhi,
n. 6;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 26.10.2021 e ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
chiedendo accertarsi il proprio diritto ad usufruire dell'esonero contributivo ex art. 1, comma 118-124, L. n. 190 del 2014, concernente l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore effettuata nel 2015, e per l'effetto, dichiararsi non dovute Persona_1
le somme pretese dall'Istituto , in data 9.04.2021, con l'invito trasmesso CP_4
alla società a regolarizzare l'importo di Euro 29.726,69, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dalla società a tale titolo.
A fondamento della domanda, la società ricorrente riferiva che:
- in data 30.9.2014, il sig. si dimetteva, con effetto immediato, dal Persona_1
precedente rapporto di lavoro intercorrente, a tempo indeterminato, con Elle. R. S.r.l.
(doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- che, successivamente, il sig. instaurava con la società Per_1 Controparte_1
un rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato, dall'1.10.2014 al
[...]
31.12.2014;
- che tale contratto veniva, successivamente, prorogato al 31.3.2015;
- che il rapporto di lavoro veniva, infine, convertito, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dall'1.4.2015;
- che l'istituto previdenziale, a fondamento della propria pretesa, aveva valorizzato il contenuto del modello C2 Storico, al quale Elle. R. S.r.l. aveva erroneamente comunicato, soltanto in data 18.3.2015 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), la cessazione del rapporto di lavoro con il sig. intervenuta, per contro, il 30.9.2014. Per_1
Poste tali premesse fattuali, eccepiva, dunque, la violazione e falsa applicazione della
L. n. 190 del 2014, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva che l' ha CP_3
determinato in Euro 28.774,14 (= Euro 15.376,40 + 13.397,74) con il già citato
“invito 9.4.2021 a regolarizzare”, nonché dei relativi presupposti, di fatto e di diritto;
- conseguentemente, condannare l a restituire al CP_3 Controparte_1
l'importo di Euro 28.774,14 oltre ad interessi ex artt. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'importo corrispondente alle sanzioni civili pretese dall' ex art. 116, comma 8, lettera b), l. n. 388/2000, pari ad Euro 5.678,38 CP_3
(= Euro 3.413,63 + Euro 2264,75), così come indicato nell'invito 9.4.2021 a regolarizzare;
- applicare le sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera a), l. n. 388/2000;
- accertare e dichiarare il diritto del a vedersi restituire Controparte_1
la differenza tra l'importo delle sanzioni civili versate, calcolate dall' ex art. 116, CP_3
comma 8, lettera b), l. n. 388/2000, pari ad Euro 5.678,38, e le sanzioni civili da calcolare ex art. 116, comma 8, lettera a), l. n. 388/2000, per l'importo che risulterà all'esito di apposita CTU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, rimb. forf. 15% come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 19.01.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree ed instando CP_3
per la reiezione del ricorso.
L' , in particolare, deduceva che la società ricorrente non avesse diritto alle CP_2
agevolazioni contributive, in quanto il lavoratore per il quale aveva beneficiato degli sgravi risultava, nei sei mesi antecedenti la nuova assunzione presso l'odierna ricorrente, occupato a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro, risultando, dunque, integrata, nel caso di specie, l'ipotesi di esclusione espressamente prevista dal legislatore.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 28.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Il thema decidendum investe l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'esonero contributivo ex L. n. 190 del 2014.
L'art. 1, comma 118 della L. n. 190 del 2014 riconosce l'esonero dal versamento dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato - con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico - decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
La norma in discussione, in particolare, così prevedeva: “118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di CP_5
esonero pari a 8.060 Euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.”.
Alla stregua della citata normativa, con riferimento all'esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. 23 dicembre 2014, n. 190, è, quindi, necessario:
- aver effettuato assunzioni con contratti a tempo indeterminato (con esclusione dell'apprendistato) stipulati entro il 31 dicembre 2015;
- aver assunto lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- non avere già fruito dei benefici in relazione ai medesimi lavoratori, in forza di precedente assunzione;
- aver assunto lavoratori che, nei tre mesi antecedenti, la data di entrata in vigore della legge non avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato con il soggetto richiedente (neanche per interposta persona), né con società controllate o collegate.
La norma, finalizzata a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro. Proprio in quanto norma eccezionale la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, di guisa che l'attività ermeneutica del giudicante deve attenersi al contenuto letterale della disposizione.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di sgravi contributivi ritiene che, siccome essi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti dalla fattispecie normativa di volta in volta invocata, fornire la prova dei relativi presupposti (cfr. ord. sez. L. n. 1157 del 18 gennaio 2018; Cass. sez. L. sent.
n. 21898 del 2010).
La giurisprudenza ha, invero, più volte chiarito che grava, appunto, sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i presupposti costitutivi del relativo diritto anche nel caso in cui questi si sostanzino nell'esistenza di fatti negativi;
e, ciò, mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o di fatti dai quali trarre presunzioni circa la sussistenza del fatto negativo
(cfr. Cass. n. 8988/2008, n. 5427/2002, n. 18487/2003).
Sulla scorta dell'enunciato principio, è, quindi, non già onere dell' di allegare a CP_3
dimostrare che, nel semestre antecedente la nuova assunzione presso l'odierna ricorrente, il lavoratore era stabilmente occupato presso altro datore di lavoro, ivi prestando regolare attività lavorativa a tempo indeterminato, bensì onere del soggetto debitore provare la ricorrenza dei requisiti posti dalla legge per ottenere gli sgravi;
di talché, in difetto di tale prova, il datore-debitore deve versare i contributi dovuti per legge.
In materia analoga (benefici contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori collocati in mobilità), la S.C. ha avuto modo di pronunciarsi rilevando, proprio in punto di onere della prova, e confermando la decisione dei giudici di merito, che incombeva sull'impresa che intendeva avvalersi del decorso del termine semestrale l'onere di provare detta decorrenza anche con riferimento alla previa assunzione a tempo determinato (cfr. cass. 14638/10). Sulla base di detta disposizione normativa, dunque, a fronte della contestazione svolta dall' la società ricorrente è tenuta a provare di avere effettuato Controparte_6
assunzioni con contratti a tempo indeterminato nell'anno 2015 per lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non erano stati occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale prova sia stata fornita.
2.3. Anzitutto, risulta per tabulas che:
- in data 30.9.2014, il sig. si è dimesso, con effetto immediato, dal Persona_1
precedente rapporto di lavoro intercorrente, a tempo indeterminato, con Elle. R. S.r.l.
(doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- successivamente, il sig. ha instaurato con la un Per_1 Controparte_1
rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato, dall'1.10.2014 al 31.12.2014 (doc. 25 fasc. parte ricorrente);
- tale contratto è stato, successivamente, prorogato al 31.3.2015 (doc. 26 fasc. parte ricorrente);
- il rapporto di lavoro è stato, infine, convertito, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 1.4.2015 (doc. 27 fasc. parte ricorrente).
Tali circostanze sono state, poi, confermate alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
Il sig. escusso nell'ambito del presente giudizio, ha, invero, confermato Persona_1
che, dopo aver formalizzato nelle forme di legge all'epoca vigenti – in data 30.9.2014
– l'interruzione del rapporto di lavoro con la Elle. R. S.r.l., ha cominciato a lavorare alle dipendenze della società ricorrente.
CP_ 1 Secondo l' in particolare, “non (erano) trascorsi 6 mesi dal precedente rapporto a tempo indeterminato”, in quanto “il contratto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal lavoratore con l'azienda “ELLE.R. SRL” si (sarebbe) interrotto per licenziamento per giusta causa Persona_1 a far data dal 13 marzo 2015” (cfr. doc. 10 e doc. 14 fasc. parte ricorrente). Tale circostanza è stata desunta, in particolare, dal modello C2 Storico del Centro per l'Impiego (doc. 11 fasc. parte ricorrente). Le contrarie risultanze documentali emergenti dal modello C2 Storico del Centro per l'Impiego risultano, dunque, contraddette dal compendio probatorio acquisito in corso di giudizio.
Come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, invero, ritiene il Tribunale che - dovendosi dare prevalenza, in tale accertamento, al dato sostanziale, piuttosto che valorizzazione il mero dato formale - la disposizione di legge in esame escluda la concessione dell'esonero contributivo in contestazione in presenza della fattuale – e non meramente giuridica – circostanza che i lavoratori assunti siano risultati occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro.
E, sotto tale profilo, risulta d'immediata evidenza come le risultanze istruttorie, convergenti ed univoche, confermino che il modello C2 Storico - al quale Elle. R. S.r.l. ha comunicato, quale data di risoluzione del rapporto di lavoro con il quella del Per_1
18.3.2015 (doc. 11 fasc. parte ricorrente) - contenga un errore materiale quanto alla data di cessazione del predetto rapporto di lavoro.
Le evidenze documentali, suffragate dalle deposizioni testimoniali, comprovano, invero, che il lavoratore ha prestato attività di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della società Elle. R. S.r.l. solo fino al 30.9.2014.
2.4. Alla luce di quanto esposto, deve, dunque, escludersi la ricorrenza di cause ostative al riconoscimento dell'esonero contributivo ex L. n. 190 del 2014; di talché; deve accertarsi e dichiararsi il diritto della società Controparte_1
a fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 1, comma
[...]
118, L. n. 190 del 2014, con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore per l'intero periodo contestato, e, per l'effetto, dichiarare non Persona_1
dovute le somme oggetto dell'invito a regolarizzare del 9.04.2021.
3. Sulle spese di lite.
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Considerato che le rivendicazioni economiche dell'Ente previdenziale sono scaturite da una comunicazione errata della società Elle. R. S.r.l., ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico dei convenuti in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55 del
2014; lo scaglione di riferimento è quello da Euro. 26.000,00 a Euro. 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della società Controparte_1
a fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 1, comma 118, L. n. 190
[...]
del 2014, con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore Per_1
per l'intero periodo contestato, e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme
[...]
oggetto dell'invito a regolarizzare del 9.04.2021 e condanna l' a restituire alla CP_3
società l'importo di Euro 28.774,14 oltre ad Controparte_1
interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della società CP_7
che liquida nella complessiva Controparte_1
somma di Euro. 3.043,00 - già ridotta del 50% -, di cui Euro. 43,00 per anticipazioni e Euro. 3.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.
55 del 2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.
3. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
Così deciso in Parma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato alla trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 666/2021 promosso da:
C.F. e P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale a Langhirano (PR), loc. Torrechiara, Strada Badia n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Carlo Ablondi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo Bruno Longhi,
n. 6;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 26.10.2021 e ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
chiedendo accertarsi il proprio diritto ad usufruire dell'esonero contributivo ex art. 1, comma 118-124, L. n. 190 del 2014, concernente l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore effettuata nel 2015, e per l'effetto, dichiararsi non dovute Persona_1
le somme pretese dall'Istituto , in data 9.04.2021, con l'invito trasmesso CP_4
alla società a regolarizzare l'importo di Euro 29.726,69, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dalla società a tale titolo.
A fondamento della domanda, la società ricorrente riferiva che:
- in data 30.9.2014, il sig. si dimetteva, con effetto immediato, dal Persona_1
precedente rapporto di lavoro intercorrente, a tempo indeterminato, con Elle. R. S.r.l.
(doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- che, successivamente, il sig. instaurava con la società Per_1 Controparte_1
un rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato, dall'1.10.2014 al
[...]
31.12.2014;
- che tale contratto veniva, successivamente, prorogato al 31.3.2015;
- che il rapporto di lavoro veniva, infine, convertito, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dall'1.4.2015;
- che l'istituto previdenziale, a fondamento della propria pretesa, aveva valorizzato il contenuto del modello C2 Storico, al quale Elle. R. S.r.l. aveva erroneamente comunicato, soltanto in data 18.3.2015 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), la cessazione del rapporto di lavoro con il sig. intervenuta, per contro, il 30.9.2014. Per_1
Poste tali premesse fattuali, eccepiva, dunque, la violazione e falsa applicazione della
L. n. 190 del 2014, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva che l' ha CP_3
determinato in Euro 28.774,14 (= Euro 15.376,40 + 13.397,74) con il già citato
“invito 9.4.2021 a regolarizzare”, nonché dei relativi presupposti, di fatto e di diritto;
- conseguentemente, condannare l a restituire al CP_3 Controparte_1
l'importo di Euro 28.774,14 oltre ad interessi ex artt. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'importo corrispondente alle sanzioni civili pretese dall' ex art. 116, comma 8, lettera b), l. n. 388/2000, pari ad Euro 5.678,38 CP_3
(= Euro 3.413,63 + Euro 2264,75), così come indicato nell'invito 9.4.2021 a regolarizzare;
- applicare le sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera a), l. n. 388/2000;
- accertare e dichiarare il diritto del a vedersi restituire Controparte_1
la differenza tra l'importo delle sanzioni civili versate, calcolate dall' ex art. 116, CP_3
comma 8, lettera b), l. n. 388/2000, pari ad Euro 5.678,38, e le sanzioni civili da calcolare ex art. 116, comma 8, lettera a), l. n. 388/2000, per l'importo che risulterà all'esito di apposita CTU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, rimb. forf. 15% come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 19.01.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree ed instando CP_3
per la reiezione del ricorso.
L' , in particolare, deduceva che la società ricorrente non avesse diritto alle CP_2
agevolazioni contributive, in quanto il lavoratore per il quale aveva beneficiato degli sgravi risultava, nei sei mesi antecedenti la nuova assunzione presso l'odierna ricorrente, occupato a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro, risultando, dunque, integrata, nel caso di specie, l'ipotesi di esclusione espressamente prevista dal legislatore.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 28.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Il thema decidendum investe l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'esonero contributivo ex L. n. 190 del 2014.
L'art. 1, comma 118 della L. n. 190 del 2014 riconosce l'esonero dal versamento dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato - con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico - decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
La norma in discussione, in particolare, così prevedeva: “118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di CP_5
esonero pari a 8.060 Euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.”.
Alla stregua della citata normativa, con riferimento all'esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. 23 dicembre 2014, n. 190, è, quindi, necessario:
- aver effettuato assunzioni con contratti a tempo indeterminato (con esclusione dell'apprendistato) stipulati entro il 31 dicembre 2015;
- aver assunto lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- non avere già fruito dei benefici in relazione ai medesimi lavoratori, in forza di precedente assunzione;
- aver assunto lavoratori che, nei tre mesi antecedenti, la data di entrata in vigore della legge non avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato con il soggetto richiedente (neanche per interposta persona), né con società controllate o collegate.
La norma, finalizzata a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro. Proprio in quanto norma eccezionale la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, di guisa che l'attività ermeneutica del giudicante deve attenersi al contenuto letterale della disposizione.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di sgravi contributivi ritiene che, siccome essi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti dalla fattispecie normativa di volta in volta invocata, fornire la prova dei relativi presupposti (cfr. ord. sez. L. n. 1157 del 18 gennaio 2018; Cass. sez. L. sent.
n. 21898 del 2010).
La giurisprudenza ha, invero, più volte chiarito che grava, appunto, sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i presupposti costitutivi del relativo diritto anche nel caso in cui questi si sostanzino nell'esistenza di fatti negativi;
e, ciò, mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o di fatti dai quali trarre presunzioni circa la sussistenza del fatto negativo
(cfr. Cass. n. 8988/2008, n. 5427/2002, n. 18487/2003).
Sulla scorta dell'enunciato principio, è, quindi, non già onere dell' di allegare a CP_3
dimostrare che, nel semestre antecedente la nuova assunzione presso l'odierna ricorrente, il lavoratore era stabilmente occupato presso altro datore di lavoro, ivi prestando regolare attività lavorativa a tempo indeterminato, bensì onere del soggetto debitore provare la ricorrenza dei requisiti posti dalla legge per ottenere gli sgravi;
di talché, in difetto di tale prova, il datore-debitore deve versare i contributi dovuti per legge.
In materia analoga (benefici contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori collocati in mobilità), la S.C. ha avuto modo di pronunciarsi rilevando, proprio in punto di onere della prova, e confermando la decisione dei giudici di merito, che incombeva sull'impresa che intendeva avvalersi del decorso del termine semestrale l'onere di provare detta decorrenza anche con riferimento alla previa assunzione a tempo determinato (cfr. cass. 14638/10). Sulla base di detta disposizione normativa, dunque, a fronte della contestazione svolta dall' la società ricorrente è tenuta a provare di avere effettuato Controparte_6
assunzioni con contratti a tempo indeterminato nell'anno 2015 per lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non erano stati occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale prova sia stata fornita.
2.3. Anzitutto, risulta per tabulas che:
- in data 30.9.2014, il sig. si è dimesso, con effetto immediato, dal Persona_1
precedente rapporto di lavoro intercorrente, a tempo indeterminato, con Elle. R. S.r.l.
(doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- successivamente, il sig. ha instaurato con la un Per_1 Controparte_1
rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato, dall'1.10.2014 al 31.12.2014 (doc. 25 fasc. parte ricorrente);
- tale contratto è stato, successivamente, prorogato al 31.3.2015 (doc. 26 fasc. parte ricorrente);
- il rapporto di lavoro è stato, infine, convertito, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 1.4.2015 (doc. 27 fasc. parte ricorrente).
Tali circostanze sono state, poi, confermate alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
Il sig. escusso nell'ambito del presente giudizio, ha, invero, confermato Persona_1
che, dopo aver formalizzato nelle forme di legge all'epoca vigenti – in data 30.9.2014
– l'interruzione del rapporto di lavoro con la Elle. R. S.r.l., ha cominciato a lavorare alle dipendenze della società ricorrente.
CP_ 1 Secondo l' in particolare, “non (erano) trascorsi 6 mesi dal precedente rapporto a tempo indeterminato”, in quanto “il contratto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal lavoratore con l'azienda “ELLE.R. SRL” si (sarebbe) interrotto per licenziamento per giusta causa Persona_1 a far data dal 13 marzo 2015” (cfr. doc. 10 e doc. 14 fasc. parte ricorrente). Tale circostanza è stata desunta, in particolare, dal modello C2 Storico del Centro per l'Impiego (doc. 11 fasc. parte ricorrente). Le contrarie risultanze documentali emergenti dal modello C2 Storico del Centro per l'Impiego risultano, dunque, contraddette dal compendio probatorio acquisito in corso di giudizio.
Come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, invero, ritiene il Tribunale che - dovendosi dare prevalenza, in tale accertamento, al dato sostanziale, piuttosto che valorizzazione il mero dato formale - la disposizione di legge in esame escluda la concessione dell'esonero contributivo in contestazione in presenza della fattuale – e non meramente giuridica – circostanza che i lavoratori assunti siano risultati occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro.
E, sotto tale profilo, risulta d'immediata evidenza come le risultanze istruttorie, convergenti ed univoche, confermino che il modello C2 Storico - al quale Elle. R. S.r.l. ha comunicato, quale data di risoluzione del rapporto di lavoro con il quella del Per_1
18.3.2015 (doc. 11 fasc. parte ricorrente) - contenga un errore materiale quanto alla data di cessazione del predetto rapporto di lavoro.
Le evidenze documentali, suffragate dalle deposizioni testimoniali, comprovano, invero, che il lavoratore ha prestato attività di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della società Elle. R. S.r.l. solo fino al 30.9.2014.
2.4. Alla luce di quanto esposto, deve, dunque, escludersi la ricorrenza di cause ostative al riconoscimento dell'esonero contributivo ex L. n. 190 del 2014; di talché; deve accertarsi e dichiararsi il diritto della società Controparte_1
a fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 1, comma
[...]
118, L. n. 190 del 2014, con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore per l'intero periodo contestato, e, per l'effetto, dichiarare non Persona_1
dovute le somme oggetto dell'invito a regolarizzare del 9.04.2021.
3. Sulle spese di lite.
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Considerato che le rivendicazioni economiche dell'Ente previdenziale sono scaturite da una comunicazione errata della società Elle. R. S.r.l., ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico dei convenuti in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55 del
2014; lo scaglione di riferimento è quello da Euro. 26.000,00 a Euro. 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della società Controparte_1
a fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 1, comma 118, L. n. 190
[...]
del 2014, con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore Per_1
per l'intero periodo contestato, e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme
[...]
oggetto dell'invito a regolarizzare del 9.04.2021 e condanna l' a restituire alla CP_3
società l'importo di Euro 28.774,14 oltre ad Controparte_1
interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della società CP_7
che liquida nella complessiva Controparte_1
somma di Euro. 3.043,00 - già ridotta del 50% -, di cui Euro. 43,00 per anticipazioni e Euro. 3.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.
55 del 2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.
3. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
Così deciso in Parma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri