Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1731/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti BONSIGNORIO DAVIDE DARIO e ROTA MONICA;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti MARAZZA MARCO e DE FEO DOMENICO;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato in data 21 febbraio 2024, il sig.
, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della Parte_1
in data 3 settembre 2007 e di essere transitato alle Controparte_2
dipendenze della convenuta dal luglio 2021, con contratto a tempo indeterminato, e di essere attualmente inquadrato nel livello 7Q del CCNL
Telecomunicazioni, ha dedotto di aver svolto, a decorrere dal 15 febbraio
2023, mansioni non afferenti al suo livello di inquadramento, di non aver potuto usufruire, a decorrere dal mese di luglio 2023, del benefit autovettura e di aver dunque subito un demansionamento dal quale sono derivati gravi danni alla professionalità.
“Accertare e dichiarare per i motivi esposti al punto A) in diritto che il ricorrente è sottoposto a far data dal 15.2.2023 ad una situazione di illegittima dequalificazione professionale e/o demansionamento, e conseguentemente condannare la convenuta a reintegrarlo nelle mansioni di
Key Account Manager svolte fino al 15.2.2023 ovvero in altre mansioni coerenti con il suo inquadramento nel livello 7Q del CCNL
Telecomunicazioni.
Dichiarare inoltre tenuta e condannare la convenuta, per i motivi esposti al punto B) in diritto: - a risarcire al ricorrente il danno alla professionalità, nella misura di Euro 3.431,40 ovvero in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per ogni mese dall'inizio della dequalificazione fino alla reintegrazione nelle mansioni di spettanza;
- a riassegnare al ricorrente l'autovettura aziendale modello Toyota Yaris
Cross 1.5H (116 CV) ovvero altro modello equivalente, nonché a risarcirgli il danno causato dall'illegittima revoca del benefit, quantificato in Euro
177,26 mensili per il mancato utilizzo dell'auto e in Euro 153,77 per la revoca della carta carburante aziendale ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, e ciò a partire dal mese di luglio 2023 fino alla riassegnazione dell'autovettura e della carta carburante;
- a risarcire al ricorrente il danno per la perdita della chance di ottenere il trattamento incentivante riservato al personale di vendita per il 2023, da
Pag. 2 di 15 quantificarsi in Euro 21.076,69 o nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si è costituita in giudizio la Società convenuta contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle domande del ricorrente e chiedendone l'integrale reiezione.
In particolare ha eccepito l'inammissibilità della domanda di demansionamento per mancata allegazione delle necessarie circostanze di fatto e la genericità e conseguente infondatezza delle richieste risarcitorie.
Il giudice esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha disposto l'istruttoria in ordine alle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
All'esito dell'istruttoria, il giudice ha invitato le parti alla discussione decidendo la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulle circostanze dedotte in ricorso è stata svolta l'istruttoria e in proposito i testi hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate. nato a [...] il [...] sono dipendente sono CP_3 CP_1
transitato in con il ricorrente nel 2021 a luglio, ma non sono mai CP_1
stato il suo responsabile interno.
Preciso dunque che conosco l'attività che ha svolto il ricorrente fino a luglio 2021 dopodiché non ho più contezza.
Pag. 3 di 15 Il aveva la responsabilità di grandi clienti ad , Controparte_4 [...]
, era valutato su quanto fatturava, su quanto vendeva, sul margine CP_5
che faceva…
Il ricorrente gestiva tutti i progetti per tali clienti, naturalmente non da solo aveva delle strutture organizzative che lo supportavano. Lui era l'account manager che gestiva una serie di contratti che comprendevano la gestione della rete del e per un periodo anche la Controparte_4
gestione di tutte le postazioni di lavoro. ADr era compito del ricorrente anche reperire nuova clientela, ma era concentrato maggiormente sulla gestione.
Aveva da gestire le gare del . Controparte_4
Sul cap. 3 b del ricorso risponde: confermo;
sul cap. 3 c del ricorso risponde: vero aveva delega fino a 193.000.00 che poteva firmare in autonomia su prodotti standard, per i prodotti più complicati, di valore superiore non aveva deleghe. sul cap. 3 d del ricorso risponde: corretto nata Gallipoli il 2.6.1969 sono dipendente di Tes_1 CP_1
attualmente con il ruolo di responsabile commerciale della pubblica amministrazione in LO .
Nel 2022 nella mia squadra c'era il ricorrente.
Era stato assegnato all'inizio dell'anno.
Nel 2022 io sono arrivata dal trasferimento da Torino a luglio e quindi lui aveva già un suo portafoglio, sul quale svolgeva le sue attività di commerciale. In realtà il suo portafoglio come pubblica amministrazione
Pag. 4 di 15 locale, ma non solo aveva una buona parte anche di clienti della sanità cosiddetta privata.
Devo dire che la sua performance come commerciale non era in linea con le aspettative e con gli obiettivi aziendali e quindi ha chiuso l'anno 2022 con un risultato al di sotto delle attese dal punto di vista proprio degli obiettivi e della misurazione delle performance.
Dal punto di vista sia dell'approccio tempistiche che della metodologia di operatività in ambito commerciale, vi erano degli elementi non in linea con il ruolo del commerciale sui clienti strategic del mondo pubblica amministrazione.
Quindi è uscito dal ruolo commerciale per andare a ricoprire un altro ruolo in un'altra funzione che non è la mia. Io non conosco l'organizzazione della nuova funzione, non gestendolo come risorsa, non ho visibilità diretta e quindi non posso dire niente per quanto riguarda la nuova funzione. nata a [...] il [...] sono Persona_1
dipendente di in qualità di impiegata e svolgo la funzione di CP_1
bidder
Io conosco ricorrente dalla primavera del 2023, da quando è entrato a far parte del nostro team
Contr Ai tempi (2023) seguiva la parte fonia per fare una valutazione economica su richiesta da parte della vendita.
Praticamente in sintesi i venditori ci richiedono una valutazione economica a fronte di un tot di linee, consistenza, minuti, traffico e su questa noi facciamo delle valutazioni economiche.
Pag. 5 di 15 La richiesta può essere fatta su un contesto di un un'offerta flat o a consumo.
Partiamo dal presupposto che la fonia ormai è obsoleta e si basa su una rete ormai superata e man mano sta entrando in vigore la fibra, quindi tutto verrà portato sui dati.
Praticamente le offerte a consumo, quando arrivavano perchè sono comunque relativamente poche, si cercava di transitarle su offerte flat;
dopodiché a fronte di un file che il venditore ci manda con una stima di traffico, applichiamo delle percentuali di sconto già previste secondo parametri già formulati.
Di solito pervenivano 5/ 6 richieste alla settimana.
La richiesta richiede circa un'ora o due di lavoro.
A seguire c'è una parte amministrativa di firma del contratto, carica dei documenti e archiviazione degli stessi e si chiude il processo.
Cap. 24 ricorso confermo il capitolo la scontistica deve essere in alcuni casi approvata dal marketing, questo avviene quando se viene superata la nostra soglia.
Cap. 22 punto 1 memoria
Ai bidder arriva direttamente la richiesta, non partecipiamo al kickoff per quanto riguarda la fonia fissa, mentre per i dati e la parte IT capita che abbiamo confronti telefonici con marketing e la vendita.
Dipende, capita… non sempre.
I Kick off di solito non ci sono, se abbiamo problematiche particolari chiamiamo il marketing.
Pag. 6 di 15 nato a [...] il [...] dipendente di Persona_2
in qualità di responsabile del vertical marketing e vendita CP_1
specialistica, in particolare per la pubblica amministrazione locale. il ricorrente attualmente fa parte della mia divisione
Dalla primavera 2023 il ricorrente fa parte della mia divisione. È stato inserito nel gruppo di bid management.
Per chiarezza il mio gruppo è formato da 60 persone, 40 di queste, sono venditori in particolare venditori di attività e tematiche di specialistica cosiddetta, la minoranza di questo gruppo, quindi attualmente 16 persone, si occupa di vertical marketing e di bid management.
Il dottor in particolare fa parte del secondo gruppo;
è stato Pt_1
inserito dalla primavera del 23 nel gruppo di bid management che è un gruppo di persone che hanno l'obiettivo di valutare e validare il prezzo di uscita delle trattative a sconto, ovvero laddove la vendita, quindi la nostra parte commerciale, pone un'istanza di insostenibilità del prezzo per gestire un cliente, questo gruppo viene ingaggiato su varie tematiche, per avere diciamo una gestione personalizzata con delle scontistiche ad hoc.
In particolare il ricorrente è stato inserito in prima battuta sulla tematica di fonia che è relativa ai servizi voce per le grandi aziende, successivamente, nel corso della permanenza nel mio gruppo è stato poi a estesa la sua attività includendo anche la parte di connettività.
Al momento lui è impegnato sia sulla fonia che sui dati.
Di questi due mondi quello sicuramente piu' strategico e rilevante è dati.
Per cui ho proposto a di inserirsi cammin facendo in questo Pt_1
secondo ambito, quindi dopo un primo periodo di apprendimento, quindi
Pag. 7 di 15 dopo avere appreso le dinamiche di quel tipo di mestiere, che lui non conosceva, ha ampliato il suo ambito di attività.
Evidentemente abbiamo speso del tempo sia sulla formazione sia sul training on the job prima sulla fonia e poi anche sulla componente dati.
Per la formazione parliamo di diverse settimane dalle 4 alle 8.
La vendita deve esprimere un requisito in termini formali e costruire una storia intorno a quel requisito, per esempio la parte di fonia, che è la tematica con cui ha iniziato. Pt_1
Questa attività tipicamente si presenta con dei progetti, dove la fonia è una componente, quindi la buona prassi che viene richiesta al venditore è quella di informare il bidder (anche qualora avesse solo la parte fonia) di tutto il contesto del cliente.
Quindi ci possono essere contesti molto semplici e ci possono essere contesti molto complessi.
Questo per dire che una durata media della gestione di una trattativa è estremamente variabile ci possono essere trattative legate alle grandi regioni, alle grandi città metropolitane, che hanno una complessità tale che tempi si dilatano e ci possono essere trattative estremamente più semplici, ad esempio di un piccolo comune, che ha bisogno solo di qualche accesso fonia, dove c'è maggiore velocità. In ogni caso il rapporto con la vendita e quindi una relazione costante con chi ci pone dei requisiti è la chiave di questo mestiere.
Non so se il ricorrente è rimasto inattivo posso dire che è successo che tra gennaio 2023 e maggio 2023, io non ero informato direttamente dell'inserimento del ricorrente nel mio team, quindi può essere successo che in quel periodo lui sia rimasto inattivo, non lo so…., comunque
Pag. 8 di 15 confermo che dal maggio 23 è stato inserito nel mio team ed è diventato operativo con il periodo di formazione che ho prima di descritto.
Viene mostrato il documento 9 della memoria confermo che questa è la struttura del mio gruppo al momento. sul cap.19.2 vero questo è il ruolo di Vertical Marketing sul cap. 22.1 vero confermo i kickoff e confermo che in generale non tutte le trattative richiedono un tale livello di approfondimento, comunque sì.
Confermo che il ricorrente si trova nel sottogruppo diretto dal sig. CP_7
Il ricorrente riporta in relazione all'aspetto gestionale che si CP_7
esplicita in permessi ferie etc..
Oggi sono usciti ed è entrata una altra persona in Persona_3
sostituzione.
All'epoca la composizione era Basilico, e Per_1 Persona_4 Pt_2
e erano inquadrati nel livello 7, gli altri erano
[...] Persona_4
inquadrati nel sesto livello.
A partire da agosto settembre 2024 il ricorrente è stato assegnato anche alla parte dati.
Per i bid fonia c'è un ricorso inferiore ai Kickoff però anche in quel settore ci sono clienti es Niguarda, Bocconi, Regione Abruzzo, Campania e Sicilia che richiedono dei big Deal, per altri non c'è stata la necessitò di questi kickoff.
Di queste commesse si è occupato il ricorrente.
Recentemente ha gestito per le olimpiadi una commessa di oltre un milione di euro che è relativa al bidding dati .
Pag. 9 di 15 A riprova della crescita, anche professionale, che il ricorrente ha avuto in questi ultimi mesi, per la gestione quindi di tematiche sempre più complesse.
Con la giunta di dati questa attività di kick off è divenuta assolutamente necessaria.
Cap. 24 del ricorso: Ci sono soglie ancora in vigore sulla fonia tradizionale, potrei dire che c'è una procedura in costante aggiornamento e diciamo oggi potrebbero essere dei punti percentuali diversi rispetto a quelli indicati in capitolo, ma i range sono comunque quelli .
All'esito della istruttoria si possono trarre le seguenti conclusioni.
Non risulta dimostrato in giudizio il dedotto demansionamento.
Va premesso che come noto l'art. 2103 c.c. nella sua attuale formulazione, prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Il D.lgs. n. 81/2015, infatti, prevede che il datore di lavoro possa modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Ebbene nel caso di specie, dall'istruttoria svolta non è emerso che il dott.
sia stato adibito a mansioni non riconducibili al livello o alla Pt_1
categoria professionale dallo stesso posseduti.
Invero da quanto riferito dai testi e in particolare da
[...]
esponsabile del vertical marketing e vendita specialistica Persona_2
Pag. 10 di 15 per la pubblica amministrazione locale, il ricorrente fa parte del gruppo di bid management dalla primavera 2023.
Il teste ha in particolare riferito:
“Dalla primavera 2023 il ricorrente fa parte della mia divisione. È stato inserito nel gruppo di bid management.
Per chiarezza il mio gruppo è formato da 60 persone, 40 di queste, sono venditori in particolare venditori di attività e tematiche di specialistica cosiddetta, la minoranza di questo gruppo, quindi attualmente 16 persone, si occupa di vertical marketing e di bid management.
Il dottor in particolare fa parte del secondo gruppo;
è stato Pt_1
inserito dalla primavera del 23 nel gruppo di bid management che è un gruppo di persone che hanno l'obiettivo di valutare e validare il prezzo di uscita delle trattative a sconto, ovvero laddove la vendita, quindi la nostra parte commerciale, pone un'istanza di insostenibilità del prezzo per gestire un cliente, questo gruppo viene ingaggiato su varie tematiche, per avere diciamo una gestione personalizzata con delle scontistiche ad hoc.
Il teste ha descritto l'attività cui il dott. è assegnato. Pt_1
Questa attività tipicamente si presenta con dei progetti, dove la fonia è una componente, quindi la buona prassi che viene richiesta al venditore è quella di informare il bidder (anche qualora avesse solo la parte fonia) di tutto il contesto del cliente.
Quindi ci possono essere contesti molto semplici e ci possono essere contesti molto complessi.
Questo per dire che una durata media della gestione di una trattativa è estremamente variabile ci possono essere trattative legate alle grandi regioni, alle grandi città metropolitane, che hanno una complessità tale
Pag. 11 di 15 che tempi si dilatano e ci possono essere trattative estremamente più semplici, ad esempio di un piccolo comune, che ha bisogno solo di qualche accesso fonia, dove c'è maggiore velocità. In ogni caso il rapporto con la vendita e quindi una relazione costante con chi ci pone dei requisiti è la chiave di questo mestiere.
Sempre questo teste ha confermato la complessità e la rilevanza delle commesse cui il ricorrente è stato assegnato e che attualmente sta gestendo, sul punto ha chiarito quanto segue.
Per i bid fonia c'è un ricorso inferiore ai Kickoff però anche in quel settore ci sono clienti es Niguarda, Bocconi, Regione Abruzzo, Campania e Sicilia che richiedono dei big Deal, per altri non c'è stata la necessitò di questi kickoff.
Di queste commesse si è occupato il ricorrente.
Recentemente ha gestito per le olimpiadi una commessa di oltre un milione di euro che è relativa al bidding dati .
A riprova della crescita, anche professionale, che il ricorrente ha avuto in questi ultimi mesi, per la gestione quindi di tematiche sempre più complesse.
Con la giunta di dati questa attività di kick off è divenuta assolutamente necessaria.
Alla luce delle circostanze sopra riportate risulta provato che il dott.
è assegnato alla gestione di commesse afferenti a grandi clienti, Pt_1
anche pubblici.
Risulta quindi smentito il lamentato demansionamento o dequalificazione professionale, almeno a decorrere dal maggio 2023.
Pag. 12 di 15 Parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, fornire la prova della effettiva sussistenza della lamentata dequalificazione. In particolare, avrebbe dovuto indicare con precisione sia le mansioni svolte in origine, sia quelle asseritamente dequalificanti e dimostrare che le seconde hanno un contenuto professionale deteriore rispetto alle prime, qualitativamente o quantitativamente.
Nel caso di specie, invece, è agevole osservare come dall'istruttoria svolta, sia emerso esattamente il contrario, il ricorrente infatti, inserito nel maggio
2023 nel gruppo di bid management, ha svolto mansioni di alto contenuto professionale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, data anche la strategicità e il valore delle commesse a lui affidate.
Quanto al periodo antecedente alla primavera 2023, risulta che il ricorrente abbia svolto un ruolo commerciale sui clienti strategic del mondo pubblica amministrazione e che non avendo in questo caso raggiunto i risultati sperati è stato assegnato al gruppo bidder, ciò è stato riferito dalla teste
, responsabile commerciale della pubblica amministrazione in Tes_1
LO .
Anche in relazione a tale periodo il ricorrente non ha allegato, nè tantomeno provato alcuna concreta circostanza dalla quale dedurre un demansionamento o dequalificazione professionale. In altre parole sul punto il ricorrente non ha indicato alcuna concreta circostanza, violando in tal modo gli oneri di allegazione e di prova su di esso ricadenti, circa una attività a lui assegnata nel marketing non attinente alla categoria o qualifica a lui assegnata.
In conclusione l'istruttoria svolta non ha evidenziato alcuna effettiva circostanza volta a supportare le domande svolte in giudizio, né con
Pag. 13 di 15 riguardo al periodo antecedente alla primavera 2023, né con riferimento al
Il Giudice
periodo successivo, quando il ricorrente è stato assegnato alle mansioni di bidder nel gruppo di bid management.
Al contrario di quanto sostenuto il ricorso, i testi hanno evidenziato che il ricorrente svolge mansioni di importante contenuto professionale sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista economico, essendo impegnato nella gestione di commesse di rilevante importanza per clienti istituzionali. Sicuramente tali mansioni appartengono alla categoria e livello a lui assegnati.
Risulta, infatti che i colleghi inseriti nel gruppo cui appartiene il dottor
, bid management, sono tutti inquadrati nel sesto o settimo livello, Pt_1
quello al quale appartiene il ricorrente, vedasi in tal senso la testimonianza resa da Persona_2
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre 15% per CP_1
spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
03/04/2025
Pag. 14 di 15 Francesca Capelli
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