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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1204/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Con ricorso chiedeva in via preliminare l'autorizzazione ad iscrivere la minore Parte_1
– nata il [...] dalla relazione intrattenuta con - alla scuola Persona_1 Controparte_2 media di ON, nel merito poi, a modifica di precedente decreto, insisteva per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, in quanto totalmente Controparte_2 assente;
in via subordinata chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla figlia minore, ; poi, in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'affidamento super-esclusivo Per_1
1 della minore alla madre in modo tale da poter assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della minore, ivi compreso il rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto. Inoltre, chiedeva di onerare il resistente del versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di un contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, o comunque la somma che codesto Tribunale riterrà di giustizia, oltre al 50
% delle spese mediche straordinarie.
A fondamento della domanda la ricorrente poneva il disinteresse di verso la figlia Controparte_2 che non vede dal 2019 e verso le sue esigenze. Inoltre lamentava comportamenti ostruzionistici dello stesso che ometteva di versare il contributo per il mantenimento della figlia e costringeva la madre ad agire nei confronti della nonna paterna, oltre che ad intraprendere azioni esecutive, non prestava il proprio consenso per la domanda relativa agli assegni familiari da formulare all'Inps, l'autorizzazione per le gite scolastiche, l'autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio – costringendo ciascuna volta la ricorrente ad adire il Giudice Tutelare. non si costituiva in giudizio né compariva in udienza, nonostante la ritualità della Controparte_2 notifica.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.10.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente ed in via provvisoria e urgente disponeva l'affido super esclusivo della minore alla madre, fermo il monitoraggio del SS e gli incontri paterni, se richiesti e non disturbanti, da effettuarsi esclusivamente in modalità protetta, aumentava il contributo paterno a favore della minore fissandolo ad euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, poi, incaricava il SS di depositare relazione di aggiornamento entro giugno 2025, salvo urgenze e fissava per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 l'udienza del 4.7.2025 - quando parte ricorrente richiamava la relazione del SS sull'assenza del padre, ricoverato per un disturbo della personalità ed il Giudice nominava l'avv. Ruscelli curatore speciale della minore e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.9.2025, poi differita al 19 settembre successivo quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Si costituiva il curatore speciale della minore, avv. che aderendo alla domanda di Controparte_3 parte ricorrente, chiedeva la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
nei confronti della figlia minore , in via subordinata poi, Controparte_1 Persona_1 chiedeva di confermare l'affido super esclusivo della minore alla madre come già stabilito in via provvisoria ed urgente. Inoltre, chiedeva di mantenere il monitoraggio del SS, prevedendo in riferimento agli incontri paterni, se richiesti e non disturbanti, il loro svolgimento esclusivamente in modalità protetta. Infine, chiedeva di onerare del pagamento di un contributo Controparte_1 mensile per il mantenimento della figlia di € 200,00, salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Bologna, con vittoria di spese.
Il Collegio, valutati gli atti e documenti di causa, il contegno processuale delle parti, la relazione del SS dalla quale emerge che la Sig.ra è l'unica figura genitoriale presente nella vita di Parte_1
da molti anni, che la minore non ha alcun rapporto con il padre dal 2018-2019 circa e che si Per_1 dice non intenzionata a riprendere la relazione con il padre anche qualora lui lo chiedesse;
preso atto del disinteresse del padre verso la figlia minore stante la sua contumacia nel presente giudizio;
considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente che rimane sordo alle istanze, necessità e/o urgenze connesse alla vita e alla gestione ordinaria e straordinaria della figlia minore (scuola, attività extra scolastiche, sportive agonistiche, salute, rilascio o rinnovo documenti di identità
2 /passaporto); considerato, altresì, che il disinteresse del padre non costituisce un pregiudizio tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale -come richiesto dalla ricorrente – atteso che la contrarietà all'interesse del minore, può sussistere solo in caso di concreto accertamento della condotta pregiudizievole del genitore verso il minore, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi concreti per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale che devono risultare da fatti obbiettivi o quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti allo stato non dedotti, né provati in alcun modo, pertanto, affida in via super esclusiva la minore alla madre presso la quale rimarrà collocata - con facoltà della madre di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio.
Valutato l'interesse della minore a frequentare la scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media) a ON – luogo nel quale risiedono madre e figlia, autorizza l'iscrizione della minore presso la scuola indicata in atti.
Quanto alle statuizioni economiche, stante la scarna documentazione economica in atti e l'assenza di documentazione relativa alla capacità lavorativa / reddituale anche residua del padre – affetto da patologia psichiatrica, risulta equo onerare di un contributo per il mantenimento Controparte_2 della figlia dell'importo di € 150 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
In merito al calendario delle visite, il Collegio incarica il SS di provvedere ad un calendario degli incontri da effettuarsi esclusivamente in modalità protetta solo ove richiesto dal padre o dalla figlia.
Stante la particolare delicatezza della vicenda, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con la quale vivrà, con Per_1 facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Autorizza l'iscrizione della minore alla scuola media di ON (luogo di Persona_1 residenza della madre e della figlia);
Fermo il monitoraggio del SS;
Dispone che il SS predisponga un calendario delle visite padre-figlia da effettuarsi in modalità protetta solo ove richiesti e non disturbanti;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Controparte_2 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 150,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
Spese compensate.
3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1204/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Con ricorso chiedeva in via preliminare l'autorizzazione ad iscrivere la minore Parte_1
– nata il [...] dalla relazione intrattenuta con - alla scuola Persona_1 Controparte_2 media di ON, nel merito poi, a modifica di precedente decreto, insisteva per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, in quanto totalmente Controparte_2 assente;
in via subordinata chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla figlia minore, ; poi, in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'affidamento super-esclusivo Per_1
1 della minore alla madre in modo tale da poter assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della minore, ivi compreso il rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto. Inoltre, chiedeva di onerare il resistente del versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di un contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, o comunque la somma che codesto Tribunale riterrà di giustizia, oltre al 50
% delle spese mediche straordinarie.
A fondamento della domanda la ricorrente poneva il disinteresse di verso la figlia Controparte_2 che non vede dal 2019 e verso le sue esigenze. Inoltre lamentava comportamenti ostruzionistici dello stesso che ometteva di versare il contributo per il mantenimento della figlia e costringeva la madre ad agire nei confronti della nonna paterna, oltre che ad intraprendere azioni esecutive, non prestava il proprio consenso per la domanda relativa agli assegni familiari da formulare all'Inps, l'autorizzazione per le gite scolastiche, l'autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio – costringendo ciascuna volta la ricorrente ad adire il Giudice Tutelare. non si costituiva in giudizio né compariva in udienza, nonostante la ritualità della Controparte_2 notifica.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.10.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente ed in via provvisoria e urgente disponeva l'affido super esclusivo della minore alla madre, fermo il monitoraggio del SS e gli incontri paterni, se richiesti e non disturbanti, da effettuarsi esclusivamente in modalità protetta, aumentava il contributo paterno a favore della minore fissandolo ad euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, poi, incaricava il SS di depositare relazione di aggiornamento entro giugno 2025, salvo urgenze e fissava per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 l'udienza del 4.7.2025 - quando parte ricorrente richiamava la relazione del SS sull'assenza del padre, ricoverato per un disturbo della personalità ed il Giudice nominava l'avv. Ruscelli curatore speciale della minore e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.9.2025, poi differita al 19 settembre successivo quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Si costituiva il curatore speciale della minore, avv. che aderendo alla domanda di Controparte_3 parte ricorrente, chiedeva la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
nei confronti della figlia minore , in via subordinata poi, Controparte_1 Persona_1 chiedeva di confermare l'affido super esclusivo della minore alla madre come già stabilito in via provvisoria ed urgente. Inoltre, chiedeva di mantenere il monitoraggio del SS, prevedendo in riferimento agli incontri paterni, se richiesti e non disturbanti, il loro svolgimento esclusivamente in modalità protetta. Infine, chiedeva di onerare del pagamento di un contributo Controparte_1 mensile per il mantenimento della figlia di € 200,00, salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Bologna, con vittoria di spese.
Il Collegio, valutati gli atti e documenti di causa, il contegno processuale delle parti, la relazione del SS dalla quale emerge che la Sig.ra è l'unica figura genitoriale presente nella vita di Parte_1
da molti anni, che la minore non ha alcun rapporto con il padre dal 2018-2019 circa e che si Per_1 dice non intenzionata a riprendere la relazione con il padre anche qualora lui lo chiedesse;
preso atto del disinteresse del padre verso la figlia minore stante la sua contumacia nel presente giudizio;
considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente che rimane sordo alle istanze, necessità e/o urgenze connesse alla vita e alla gestione ordinaria e straordinaria della figlia minore (scuola, attività extra scolastiche, sportive agonistiche, salute, rilascio o rinnovo documenti di identità
2 /passaporto); considerato, altresì, che il disinteresse del padre non costituisce un pregiudizio tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale -come richiesto dalla ricorrente – atteso che la contrarietà all'interesse del minore, può sussistere solo in caso di concreto accertamento della condotta pregiudizievole del genitore verso il minore, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi concreti per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale che devono risultare da fatti obbiettivi o quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti allo stato non dedotti, né provati in alcun modo, pertanto, affida in via super esclusiva la minore alla madre presso la quale rimarrà collocata - con facoltà della madre di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio.
Valutato l'interesse della minore a frequentare la scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media) a ON – luogo nel quale risiedono madre e figlia, autorizza l'iscrizione della minore presso la scuola indicata in atti.
Quanto alle statuizioni economiche, stante la scarna documentazione economica in atti e l'assenza di documentazione relativa alla capacità lavorativa / reddituale anche residua del padre – affetto da patologia psichiatrica, risulta equo onerare di un contributo per il mantenimento Controparte_2 della figlia dell'importo di € 150 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
In merito al calendario delle visite, il Collegio incarica il SS di provvedere ad un calendario degli incontri da effettuarsi esclusivamente in modalità protetta solo ove richiesto dal padre o dalla figlia.
Stante la particolare delicatezza della vicenda, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con la quale vivrà, con Per_1 facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Autorizza l'iscrizione della minore alla scuola media di ON (luogo di Persona_1 residenza della madre e della figlia);
Fermo il monitoraggio del SS;
Dispone che il SS predisponga un calendario delle visite padre-figlia da effettuarsi in modalità protetta solo ove richiesti e non disturbanti;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Controparte_2 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 150,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
Spese compensate.
3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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