TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 13,46 innanzi al giudice Simona Caterbi, sono comparsi: per il sig. e l'avv.DE PASQUALE Parte_1 Parte_2 SABRINA per lo stesso personalmente e l'avv.SPINA DANIELA Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Francesco Zito
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente pagina 1 di 9 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
PASQUALE SABRINA
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SPINA DANIELA C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Tutto quanto sopra considerato parte ricorrente insiste nelle conclusioni già rassegnate e da intendersi qui integralmente ritrascritte e pertanto:
- nella condanna dei resistenti e a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 42.043,38 oltre l'Iva di legge e gli interessi dal dovuto Parte_1 al saldo effettivo;
- nella condanna dei medesimi resistenti al rimborso a favore della ricorrente della somma versata al CTU come liquidata dall'Ill.mo Giudice;
- nella condanna dei resistenti al ristoro delle spese legali della ricorrente come da nota spese allegata.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In via principale nel merito:
Respingersi tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria: Si contesta la richiesta di CTU avanzata da parte odierna ricorrente, poiché esplorativa nonché per tutte le ulteriori ragioni indicate in atto ed anche tenuto conto della conseguente alterazione dello stato dei luoghi.
Con espressa riserva di dedurre e produrre nei termini di cui agli art.281 duodecies cpc di cui si chiede fin da ora la concessione.
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 Controparte_2 dell'esecuzione dei lavori oggetto di contratto di appalto concluso tra le parti in causa e la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori medesimi.
In particolare, la società ricorrente allega e deduce di aver stipulato un contratto di appalto verbale con i signori e per l'esecuzione di Controparte_1 Controparte_2 diversi lavori presso l'immobile di proprietà di questi ultimi in Voghera, Via Montrucco n.
71, e precisamente una piscina interrata con relativi marciapiedi, un box, un bagno e una recinzione in cemento armato;
il tutto come da pratiche edilizie depositate in atti (cfr. doc.
n.1 fasc. ricorrente).
La ricorrente ha rappresentato che i lavori venivano compiutamente eseguiti a regola d'arte e che, a fronte del corrispettivo dovuto, pari ad euro 68.824,34 – così come stimato dal geometra – i resistenti versavano acconti per complessivi euro CP_3
16.500,00 (capitale ed I.V.A.).
Alla richiesta di provvedere al saldo del dovuto, i committenti si riservavano di effettuare previamente una verifica dei lavori svolti ma non provvedevano al pagamento.
La ha lamentato, altresì, l'atteggiamento ostruzionistico dei Parte_1 resistenti quanto all'espletamento di un sopralluogo in contraddittorio – che non ha mai avuto luogo – e, in ogni caso, la mancanza di qualsiasi contestazione di quanto eseguito.
Per l'esecuzione di parte dei lavori per cui è causa la società ricorrente ha evidenziato, infine, di essersi avvalsa di soggetti esterni, e precisamente della ditta Pt_3
per la fornitura di manodopera e calcestruzzo, della società Fer 13 S.r.l.s. per la posa
[...] del ferro e della società CM Solar per la predisposizione degli impianti elettrici.
pagina 3 di 9 Con memoria di costituzione, in data 26 aprile 2024, e Controparte_1
si sono costituiti in giudizio contestando integralmente la ricostruzione Controparte_2 in fatto e in diritto di parte avversa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nello specifico, i resistenti hanno dedotto che, a fronte della conclusione in forma orale dell'accordo contrattuale, nulla era stato precisato in ordine ai termini e condizioni del contratto medesimo. Con particolare riferimento alla quantificazione del corrispettivo, deducono che la stessa è stata eseguita sulla base di una quantificazione ex post, quando era invece stata oggetto di contrattazione privata con previsione di scontistica come da prassi.
I resistenti hanno altresì evidenziato di avere, in un primo momento, segnalato alla società appaltatrice l'errata esecuzione delle opere, pur senza una formale denuncia di vizi in ragione del rapporto di collaborazione sussistente all'epoca dei fatti di causa e, in seguito, a mezzo pec del proprio legale in data 7 luglio 2022.
A fronte dell'inadempimento della ricorrente, la committenza ha inibito l'accesso al cantiere e ha provveduto a commissionare a terzi la conclusione dei lavori.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. la causa è stata istruita mediante audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente.
È stata, altresì, accolta l'istanza di consulenza tecnica formulata dalla parte medesima.
All'esito della consulenza svolta dal CTU geometra concessi i Persona_1 termini per il deposito delle memorie conclusive, in data 10/09/2025 si è tenuta udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno formulato le conclusioni dianzi riportate.
***
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della presente controversia è la corretta e compiuta esecuzione dei lavori commissionati dai resistenti alla società ricorrente in forza di contratto di appalto.
Non è in contestazione tra le parti la stipula del contratto medesimo, circostanza che rende superflua, ai fini che in questa sede rilevano, una specifica ricognizione in ordine alla pagina 4 di 9 disciplina della forma che, peraltro, non è parimenti oggetto di contrasto, tenuto conto che l'appalto non rientra fra i contratti da redigersi in forma scritta.
Così come non è oggetto di contrasto il pagamento da parte dei resistenti degli acconti di cui alle fatture in atti (cfr. doc. n. 2 fascicolo ricorrente), per complessivi euro
15.000,00 oltre I.V.A. 10%.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, deve evidenziarsi come gravi in capo alla ricorrente la prova dell'esecuzione dei lavori così come dalla stessa sostenuta.
I resistenti deducono nei loro scritti difensivi di aver contestato la completa e regolare esecuzione dei lavori mediante comunicazione pec del proprio legale indirizzata alla ricorrente, portante la data del 7 luglio 2022 (cfr. doc. n. 1 fasc. resistenti).
In materia di onere probatorio è certamente condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui “nell'appalto (…) in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate”. (in termini Cass. Sez. Un., sent. n. 11748 del
03/05/2019; vd anche Cass., sent. n. 19146 del 09/08/2013).
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, la verifica in contraddittorio delle opere effettivamente realizzate e di eventuali vizi mediante sopralluogo – così come richiesto dalla società appaltatrice – non si è svolta in quanto l'accesso al cantiere è stato inibito dai committenti, per espressa ammissione degli stessi nei propri scritti difensivi (cfr. memoria ex art. 281 undecies, comma 3, c.p.c., p. 5 e doc. n. 1 cit.).
Per quanto in questa sede d'interesse, l'esecuzione delle opere trova una prima relativa conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 10 settembre pagina 5 di 9 2024. Nello specifico il teste , fratello del rappresentante legale della società Parte_3 ricorrente, ha confermato l'esecuzione dei lavori nonché l'assenza di contestazioni.
Alla medesima udienza il teste dichiaratosi dipendente della Testimone_1 società appaltatrice dal febbraio al maggio 2022, ha confermato l'esecuzione quantomeno parziale delle opere (“quando nel mese di maggio è scaduto il mio contratto sono andato via;
in quel momento il pavimento del garage ed il bagno non erano stati ancora completati;
la piscina, il marciapiedi, il box e il muro erano stati completati”) e la presenza di elettricisti della CM Solar presso il cantiere.
Parimenti, all'udienza dell'11 dicembre 2024, l'attività di predisposizione degli impianti elettrici nel box e nella piscina, dell'illuminazione esterna da parte di CM Solar è stata confermata dal teste Testimone_2
In ogni caso, gli stessi resistenti non contestano, in sede di comparsa, la esecuzione delle opere appaltate, limitandosi ad evidenziare la presenza di errata esecuzione delle opere, per loro stessa ammissione però non formalmente denunciata, affermando altresì la non ultimazione della piscina, senza, anche in tal caso, allegare i lavori non eseguiti.
E' stata comunque acquisita consulenza del CTU, geometra dalla Persona_1 quale emerge che i lavori sono stati completati.
La CTU assume valore rilevante ai fini della corretta individuazione dell'attività svolta dalla società appaltatrice, come emerge dal computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale (cfr. All. B della consulenza in atti) che si richiama integralmente.
L'allegata circostanza dell'esecuzione da parte di terzi dei lavori mancanti come formulata in memoria di costituzione (cfr. pg. 2, memoria cit.) è da ritenersi infondata, in quanto non suffragata da allegazione alcuna (non sono stati mai indicati i lavori non eseguiti) e comunque non avendo la parte eseguito produzioni documentali o formulato istanze istruttorie in tal senso.
Quanto ai vizi e difetti lamentati dai committenti, connessi alla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, preliminarmente è opportuno richiamare il principio di vicinanza della prova, secondo cui “ove la parte su cui incombeva l'onere di provare una data prestazione, come la compiuta esecuzione dei lavori, questa prova abbia fornito, la
pagina 6 di 9 sussistenza di vizi degli stessi, anche se, in ipotesi, specificamente allegati, ove comunicata
a distanza di tempo, da chi dei beni oggetto dei lavori ha l'esclusiva disponibilità, non esime tale diversa parte dall'onere di provare la concreta attuale esistenza dei vizi e di provare il nesso di causalità con la viziata esecuzione dei lavori stessi.” (in termini, di recente, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 540 del 19/06/2025).
L'allegazione dei vizi e difetti è del tutto generica. Trattandosi di censure inerenti opere che – come detto – sono rimaste nella disponibilità dei resistenti, sulla committenza incombeva l'onere della prova in ordine alla loro concreta sussistenza ed entità.
Parte attrice, al riguardo, non ha peraltro dedotto decadenza alcuna, motivo per il quale sul punto, è stato richiesto al CTI di procedere alla verifica dei vizi medesimi.
La consulenza tecnica eseguita, ha appurato la sussistenza di piccoli vizi e difetti,
Nello specifico, il CTI ha rilevato che risultano i seguenti vizi e difetti: “- Appoggio delle travi in legno sulla muratura portante: lesione marcata di intonaco a seguito del movimento naturale del legno e mancanza di una piastra di ripartizione del carico -
Presenza di alcune crepe di intonaco nel locale autorimessa - Presenza di alcuni difetti nella stesura dell'intonaco localizzati in porzioni delle pareti del locale autorimessa. -
Finitura di intonaco su frontale in legno lato autorimessa” (cfr. relazione CTU, p. 10).
Ciò premesso deve ritenersi eseguito quanto contrattato dalle parti nell'accordo verbale intercorso, con il mero riconoscimento dei difetti medesimi.
Circa il corrispettivo, non potendosi fare riferimento all'accordo tra le parti ex art. 2233 c.c., meramente citato ma nient'affatto provato dai resistenti, va condivisa la determinazione effettuata dal CTU applicando il Prezziario delle opere edili della Provincia di Pavia, in ossequio a quanto indicato nel quesito.
“La redazione del computo metrico estimativo eseguito analizzando e computando le sole lavorazioni eseguite dalla ditta sviluppando le singole voci Parte_1 per le loro quantità rilevate dai documenti agli atti quali le tavole di progetto e le tavole strutturali dei c.a., ha permesso di determinare l'importo di € 62.596,45
(sessantaduemilacinquecentonovantasei/45) quale somma calcolata con il supporto del
Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Pavia edizione 2-2022” importo pagina 7 di 9 successivamente rivisto, a seguito di osservazioni del consulente di parte resistente come segue: “- Lavori eseguiti dalla ditta di cui il computo metrico Parte_1 estimativo redatto e revisionato, ai sensi del quesito Euro 62.043,38 + IVA”.
Si ritiene altresì congrua la quantificazione, eseguita in via meramente forfettaria dal CTU dei costi esposti per la sistemazione attesa la mancata esecuzione a regola dell'arte per Euro
5.000,00 + IVA.
Parte convenuta, cha ha contestato detta quantificazione, ritenendola insufficiente, non ha in alcun modo provato, come suo onere, che i costi erano da ritenersi superiori.
Dall'importo di cui sopra, deve essere detratto quanto già versato da Controparte_4 alla pari a Euro 15.000,00 + IVA”. Parte_4
Pertanto, l'importo dovuto da e in favore Controparte_1 Controparte_2 della a saldo delle opere realizzate, detratto quanto non eseguito a Parte_1 regola d'arte, e quanto già corrisposto è pari ad euro 42.043,38 oltre I.V.A.
Si dà atto che la domanda di condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dalla ricorrente con la memoria depositata in data 27 maggio 2024, anche alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 3453 del 07/02/2024) deve ritenersi abbandonata, in quanto in seguito non riproposta in sede di memoria conclusiva.
Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000, come da nota spese depositata in atti.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
pagina 8 di 9 condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di dell'importo di euro 42.043,38 oltre I.V.A. di legge, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.cdalla data della domanda (6 marzo 2024) al saldo;
condanna, altresì, parte resistente e , in solido, a rimborsare a parte CP_1 CP_2 ricorrente , le spese di lite, che si liquidano in euro 863,30 per spese ed euro 7.616,00 Pt_1 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta, secondo le aliquote di legge.
Pone a carico di parte resistente le spese di CTU.
Pavia, 10 settembre 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 13,46 innanzi al giudice Simona Caterbi, sono comparsi: per il sig. e l'avv.DE PASQUALE Parte_1 Parte_2 SABRINA per lo stesso personalmente e l'avv.SPINA DANIELA Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Francesco Zito
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente pagina 1 di 9 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
PASQUALE SABRINA
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SPINA DANIELA C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Tutto quanto sopra considerato parte ricorrente insiste nelle conclusioni già rassegnate e da intendersi qui integralmente ritrascritte e pertanto:
- nella condanna dei resistenti e a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 42.043,38 oltre l'Iva di legge e gli interessi dal dovuto Parte_1 al saldo effettivo;
- nella condanna dei medesimi resistenti al rimborso a favore della ricorrente della somma versata al CTU come liquidata dall'Ill.mo Giudice;
- nella condanna dei resistenti al ristoro delle spese legali della ricorrente come da nota spese allegata.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In via principale nel merito:
Respingersi tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria: Si contesta la richiesta di CTU avanzata da parte odierna ricorrente, poiché esplorativa nonché per tutte le ulteriori ragioni indicate in atto ed anche tenuto conto della conseguente alterazione dello stato dei luoghi.
Con espressa riserva di dedurre e produrre nei termini di cui agli art.281 duodecies cpc di cui si chiede fin da ora la concessione.
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 Controparte_2 dell'esecuzione dei lavori oggetto di contratto di appalto concluso tra le parti in causa e la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori medesimi.
In particolare, la società ricorrente allega e deduce di aver stipulato un contratto di appalto verbale con i signori e per l'esecuzione di Controparte_1 Controparte_2 diversi lavori presso l'immobile di proprietà di questi ultimi in Voghera, Via Montrucco n.
71, e precisamente una piscina interrata con relativi marciapiedi, un box, un bagno e una recinzione in cemento armato;
il tutto come da pratiche edilizie depositate in atti (cfr. doc.
n.1 fasc. ricorrente).
La ricorrente ha rappresentato che i lavori venivano compiutamente eseguiti a regola d'arte e che, a fronte del corrispettivo dovuto, pari ad euro 68.824,34 – così come stimato dal geometra – i resistenti versavano acconti per complessivi euro CP_3
16.500,00 (capitale ed I.V.A.).
Alla richiesta di provvedere al saldo del dovuto, i committenti si riservavano di effettuare previamente una verifica dei lavori svolti ma non provvedevano al pagamento.
La ha lamentato, altresì, l'atteggiamento ostruzionistico dei Parte_1 resistenti quanto all'espletamento di un sopralluogo in contraddittorio – che non ha mai avuto luogo – e, in ogni caso, la mancanza di qualsiasi contestazione di quanto eseguito.
Per l'esecuzione di parte dei lavori per cui è causa la società ricorrente ha evidenziato, infine, di essersi avvalsa di soggetti esterni, e precisamente della ditta Pt_3
per la fornitura di manodopera e calcestruzzo, della società Fer 13 S.r.l.s. per la posa
[...] del ferro e della società CM Solar per la predisposizione degli impianti elettrici.
pagina 3 di 9 Con memoria di costituzione, in data 26 aprile 2024, e Controparte_1
si sono costituiti in giudizio contestando integralmente la ricostruzione Controparte_2 in fatto e in diritto di parte avversa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nello specifico, i resistenti hanno dedotto che, a fronte della conclusione in forma orale dell'accordo contrattuale, nulla era stato precisato in ordine ai termini e condizioni del contratto medesimo. Con particolare riferimento alla quantificazione del corrispettivo, deducono che la stessa è stata eseguita sulla base di una quantificazione ex post, quando era invece stata oggetto di contrattazione privata con previsione di scontistica come da prassi.
I resistenti hanno altresì evidenziato di avere, in un primo momento, segnalato alla società appaltatrice l'errata esecuzione delle opere, pur senza una formale denuncia di vizi in ragione del rapporto di collaborazione sussistente all'epoca dei fatti di causa e, in seguito, a mezzo pec del proprio legale in data 7 luglio 2022.
A fronte dell'inadempimento della ricorrente, la committenza ha inibito l'accesso al cantiere e ha provveduto a commissionare a terzi la conclusione dei lavori.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. la causa è stata istruita mediante audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente.
È stata, altresì, accolta l'istanza di consulenza tecnica formulata dalla parte medesima.
All'esito della consulenza svolta dal CTU geometra concessi i Persona_1 termini per il deposito delle memorie conclusive, in data 10/09/2025 si è tenuta udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno formulato le conclusioni dianzi riportate.
***
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della presente controversia è la corretta e compiuta esecuzione dei lavori commissionati dai resistenti alla società ricorrente in forza di contratto di appalto.
Non è in contestazione tra le parti la stipula del contratto medesimo, circostanza che rende superflua, ai fini che in questa sede rilevano, una specifica ricognizione in ordine alla pagina 4 di 9 disciplina della forma che, peraltro, non è parimenti oggetto di contrasto, tenuto conto che l'appalto non rientra fra i contratti da redigersi in forma scritta.
Così come non è oggetto di contrasto il pagamento da parte dei resistenti degli acconti di cui alle fatture in atti (cfr. doc. n. 2 fascicolo ricorrente), per complessivi euro
15.000,00 oltre I.V.A. 10%.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, deve evidenziarsi come gravi in capo alla ricorrente la prova dell'esecuzione dei lavori così come dalla stessa sostenuta.
I resistenti deducono nei loro scritti difensivi di aver contestato la completa e regolare esecuzione dei lavori mediante comunicazione pec del proprio legale indirizzata alla ricorrente, portante la data del 7 luglio 2022 (cfr. doc. n. 1 fasc. resistenti).
In materia di onere probatorio è certamente condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui “nell'appalto (…) in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate”. (in termini Cass. Sez. Un., sent. n. 11748 del
03/05/2019; vd anche Cass., sent. n. 19146 del 09/08/2013).
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, la verifica in contraddittorio delle opere effettivamente realizzate e di eventuali vizi mediante sopralluogo – così come richiesto dalla società appaltatrice – non si è svolta in quanto l'accesso al cantiere è stato inibito dai committenti, per espressa ammissione degli stessi nei propri scritti difensivi (cfr. memoria ex art. 281 undecies, comma 3, c.p.c., p. 5 e doc. n. 1 cit.).
Per quanto in questa sede d'interesse, l'esecuzione delle opere trova una prima relativa conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 10 settembre pagina 5 di 9 2024. Nello specifico il teste , fratello del rappresentante legale della società Parte_3 ricorrente, ha confermato l'esecuzione dei lavori nonché l'assenza di contestazioni.
Alla medesima udienza il teste dichiaratosi dipendente della Testimone_1 società appaltatrice dal febbraio al maggio 2022, ha confermato l'esecuzione quantomeno parziale delle opere (“quando nel mese di maggio è scaduto il mio contratto sono andato via;
in quel momento il pavimento del garage ed il bagno non erano stati ancora completati;
la piscina, il marciapiedi, il box e il muro erano stati completati”) e la presenza di elettricisti della CM Solar presso il cantiere.
Parimenti, all'udienza dell'11 dicembre 2024, l'attività di predisposizione degli impianti elettrici nel box e nella piscina, dell'illuminazione esterna da parte di CM Solar è stata confermata dal teste Testimone_2
In ogni caso, gli stessi resistenti non contestano, in sede di comparsa, la esecuzione delle opere appaltate, limitandosi ad evidenziare la presenza di errata esecuzione delle opere, per loro stessa ammissione però non formalmente denunciata, affermando altresì la non ultimazione della piscina, senza, anche in tal caso, allegare i lavori non eseguiti.
E' stata comunque acquisita consulenza del CTU, geometra dalla Persona_1 quale emerge che i lavori sono stati completati.
La CTU assume valore rilevante ai fini della corretta individuazione dell'attività svolta dalla società appaltatrice, come emerge dal computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale (cfr. All. B della consulenza in atti) che si richiama integralmente.
L'allegata circostanza dell'esecuzione da parte di terzi dei lavori mancanti come formulata in memoria di costituzione (cfr. pg. 2, memoria cit.) è da ritenersi infondata, in quanto non suffragata da allegazione alcuna (non sono stati mai indicati i lavori non eseguiti) e comunque non avendo la parte eseguito produzioni documentali o formulato istanze istruttorie in tal senso.
Quanto ai vizi e difetti lamentati dai committenti, connessi alla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, preliminarmente è opportuno richiamare il principio di vicinanza della prova, secondo cui “ove la parte su cui incombeva l'onere di provare una data prestazione, come la compiuta esecuzione dei lavori, questa prova abbia fornito, la
pagina 6 di 9 sussistenza di vizi degli stessi, anche se, in ipotesi, specificamente allegati, ove comunicata
a distanza di tempo, da chi dei beni oggetto dei lavori ha l'esclusiva disponibilità, non esime tale diversa parte dall'onere di provare la concreta attuale esistenza dei vizi e di provare il nesso di causalità con la viziata esecuzione dei lavori stessi.” (in termini, di recente, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 540 del 19/06/2025).
L'allegazione dei vizi e difetti è del tutto generica. Trattandosi di censure inerenti opere che – come detto – sono rimaste nella disponibilità dei resistenti, sulla committenza incombeva l'onere della prova in ordine alla loro concreta sussistenza ed entità.
Parte attrice, al riguardo, non ha peraltro dedotto decadenza alcuna, motivo per il quale sul punto, è stato richiesto al CTI di procedere alla verifica dei vizi medesimi.
La consulenza tecnica eseguita, ha appurato la sussistenza di piccoli vizi e difetti,
Nello specifico, il CTI ha rilevato che risultano i seguenti vizi e difetti: “- Appoggio delle travi in legno sulla muratura portante: lesione marcata di intonaco a seguito del movimento naturale del legno e mancanza di una piastra di ripartizione del carico -
Presenza di alcune crepe di intonaco nel locale autorimessa - Presenza di alcuni difetti nella stesura dell'intonaco localizzati in porzioni delle pareti del locale autorimessa. -
Finitura di intonaco su frontale in legno lato autorimessa” (cfr. relazione CTU, p. 10).
Ciò premesso deve ritenersi eseguito quanto contrattato dalle parti nell'accordo verbale intercorso, con il mero riconoscimento dei difetti medesimi.
Circa il corrispettivo, non potendosi fare riferimento all'accordo tra le parti ex art. 2233 c.c., meramente citato ma nient'affatto provato dai resistenti, va condivisa la determinazione effettuata dal CTU applicando il Prezziario delle opere edili della Provincia di Pavia, in ossequio a quanto indicato nel quesito.
“La redazione del computo metrico estimativo eseguito analizzando e computando le sole lavorazioni eseguite dalla ditta sviluppando le singole voci Parte_1 per le loro quantità rilevate dai documenti agli atti quali le tavole di progetto e le tavole strutturali dei c.a., ha permesso di determinare l'importo di € 62.596,45
(sessantaduemilacinquecentonovantasei/45) quale somma calcolata con il supporto del
Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Pavia edizione 2-2022” importo pagina 7 di 9 successivamente rivisto, a seguito di osservazioni del consulente di parte resistente come segue: “- Lavori eseguiti dalla ditta di cui il computo metrico Parte_1 estimativo redatto e revisionato, ai sensi del quesito Euro 62.043,38 + IVA”.
Si ritiene altresì congrua la quantificazione, eseguita in via meramente forfettaria dal CTU dei costi esposti per la sistemazione attesa la mancata esecuzione a regola dell'arte per Euro
5.000,00 + IVA.
Parte convenuta, cha ha contestato detta quantificazione, ritenendola insufficiente, non ha in alcun modo provato, come suo onere, che i costi erano da ritenersi superiori.
Dall'importo di cui sopra, deve essere detratto quanto già versato da Controparte_4 alla pari a Euro 15.000,00 + IVA”. Parte_4
Pertanto, l'importo dovuto da e in favore Controparte_1 Controparte_2 della a saldo delle opere realizzate, detratto quanto non eseguito a Parte_1 regola d'arte, e quanto già corrisposto è pari ad euro 42.043,38 oltre I.V.A.
Si dà atto che la domanda di condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dalla ricorrente con la memoria depositata in data 27 maggio 2024, anche alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 3453 del 07/02/2024) deve ritenersi abbandonata, in quanto in seguito non riproposta in sede di memoria conclusiva.
Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000, come da nota spese depositata in atti.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
pagina 8 di 9 condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di dell'importo di euro 42.043,38 oltre I.V.A. di legge, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.cdalla data della domanda (6 marzo 2024) al saldo;
condanna, altresì, parte resistente e , in solido, a rimborsare a parte CP_1 CP_2 ricorrente , le spese di lite, che si liquidano in euro 863,30 per spese ed euro 7.616,00 Pt_1 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta, secondo le aliquote di legge.
Pone a carico di parte resistente le spese di CTU.
Pavia, 10 settembre 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 9 di 9