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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13/03/2024, assunto in decisione in data 10/09/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SAVINO CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], non costituito;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 02.10.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
1. dichiarare con sentenza definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08.06.2005 nel Comune di Meda (MB) e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune - Anno 2005 – Nr. 13 - Parte I – ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi. Con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia in punto status I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione, nel medesimo procedimento de quo, con sentenza emessa in data 12.09.2024 (sent. n. 2242/24 – pubbl. in data 18.09.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Invero, parte ricorrente con note scritte depositate in data 02.10.2025 ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione non essendo intervenuti mutamenti nelle condizioni di fatto tra le parti. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Sulla conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione Sub2) In merito alla domanda attorea relativa all'assegnazione della casa coniugale, rilevato che questa risulta di esclusiva proprietà di e considerata l'assenza di figli cui disporre il collocamento, Parte_1 peraltro unico presupposto giuridico che giustifica un'eventuale assegnazione, dispone non luogo a provvedere. Sub 3) Rilevato che la ricorrente non ha richiesto l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile data la sua dimostrata indipendenza economica, ed essendo sconosciuti i redditi e il tenore di vita del convenuto, che non costituendosi non ha prodotto alcun elemento, nulla dispone in tal senso. III. Sulle spese di lite Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 [...]
a Meda (MB) in data 08.06.2005 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Meda CP_1
(MB) atto n. 13, parte I, anno 2005), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dispone il non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
IV. Nulla dispone a titolo di assegno divorzile dei coniugi;
V. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13/03/2024, assunto in decisione in data 10/09/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SAVINO CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], non costituito;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 02.10.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
1. dichiarare con sentenza definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08.06.2005 nel Comune di Meda (MB) e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune - Anno 2005 – Nr. 13 - Parte I – ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi. Con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia in punto status I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione, nel medesimo procedimento de quo, con sentenza emessa in data 12.09.2024 (sent. n. 2242/24 – pubbl. in data 18.09.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Invero, parte ricorrente con note scritte depositate in data 02.10.2025 ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione non essendo intervenuti mutamenti nelle condizioni di fatto tra le parti. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Sulla conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione Sub2) In merito alla domanda attorea relativa all'assegnazione della casa coniugale, rilevato che questa risulta di esclusiva proprietà di e considerata l'assenza di figli cui disporre il collocamento, Parte_1 peraltro unico presupposto giuridico che giustifica un'eventuale assegnazione, dispone non luogo a provvedere. Sub 3) Rilevato che la ricorrente non ha richiesto l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile data la sua dimostrata indipendenza economica, ed essendo sconosciuti i redditi e il tenore di vita del convenuto, che non costituendosi non ha prodotto alcun elemento, nulla dispone in tal senso. III. Sulle spese di lite Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 [...]
a Meda (MB) in data 08.06.2005 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Meda CP_1
(MB) atto n. 13, parte I, anno 2005), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dispone il non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
IV. Nulla dispone a titolo di assegno divorzile dei coniugi;
V. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona