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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza dell'1.10.2024 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5781/2019 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Merlino;
Parte_1 C.F._1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. , resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2019 esponeva: Parte_1
- di essere titolare della pensione AS. n. 04017020;
- che l' con nota del 03.07.2018 le aveva comunicato che l'Ente aveva provveduto a rideterminare CP_1
l'importo della sua pensione a decorrere dal 01.01.2015 per la seguente motivazione “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015 pervenuta a seguito di sollecito” stabilendo che “... dal gennaio 2016 al luglio
2018 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.980,36”;
Eccepiva l'inammissibilità della pretesa per genericità e indeterminatezza oltre che assenza assoluta di motivazione e insussistenza del diritto al rimborso nonché la violazione e falsa applicazione del comma
2 dell'art. 13 L. n. 412/91.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata nulla, inammissibile e infondata la procedura di recupero indebito impugnata;
che venisse dichiarata infondata e illegittima la pretesa dell' di ripetizione CP_1 CP_1 indebito pari a euro 4.980,36 da restituzione rate in eccesso sulla pensione cat. AS. N. 04017020 con decorrenza 01.01.2015; che venisse dichiarato che l'azione di recupero avversata non è procedibile per irripetibilità del credito. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 1 L' costituitosi con memoria del 20.03.2020, contestava la fondatezza del ricorso e concludeva per CP_1 il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'udienza dell'1.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto richiamando la sentenza della Corte di Cassazione
n. 13223 del 2020.
Va preliminarmente rilevato che sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033
c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi
2 che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Ciò premesso sul piano generale va rilevato che nel caso di specie la comunicazione di indebito deriva dalla circostanza che la ricorrente ha percepito pensione estera diretta (Cassa Svizzera di Compensazione cat. VOCOMS) di cui è divenuta titolare nel 2014.
Tuttavia non risulta il dolo della ricorrente atteso che non risulta che la stessa abbia omesso nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 di indicare gli stessi.
Alla luce delle superiori considerazioni deve considerarsi illegittima la richiesta di restituzione della somma pari ad euro pari ad €. 4.980,36.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara illegittima la richiesta di restituzione della somma pari ad euro 4.980,36;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.620,00 oltre spese generali CP_1 iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Carlo Merlino.
Messina 2.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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