Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 29960/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/03/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), anche quale titolare dell'impresa indivi- Parte_1 C.F._1
duale omonima (P.Iva ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente P.IVA_1
tra loro, dagli Avv.ti Antonella Terranova [C.F. ] e Francesca C.F._2
Ciardullo [C.F. ], ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
del primo difensore [Studio Legale in Roma, Via Persona_1
Vincenzo Bellini 24, giusta procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dell'Ufficio, Dottor , C.F. , con domi- Controparte_2 C.F._4
cilio in Napoli alla via A. Vespucci n. 168
- Opposto
È presente il Funzionario delegato dott. , il quale si riporta alla me- Controparte_3
moria di costituzione chiedendo il rigetto della pretesa attorea.
È presente l'Avv. Francesco Amelio per delega dell'avv. Terranova insiste per l'accoglimento delle domande già formulate nel ricorso a cui si riporta. Contesta quanto dedotto ed eccepito alla luce delle seguenti sentenze in materia n. 302/2024
Tribunale di Caltanissetta, Tribunale di Agrigento 556/2023, Tribunale di Sondrio
109/2023 e Consiglio di stato 1685/2022 e 6604/2022 con le quali sono state accolte le tesi dei ricorrenti legati a STbet, quale appunto il sig. , rinvenendo Pt_1
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adito respinta ogni istanza ed eccezione, accogliere il ricorso e così provvedere in via principale annullare l'annullato provvedimento per le ragioni esposte nel ricorso, in subordine disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'UE ex art. 267 t.f.u.e. e proposizione a quest'ultima di que- stioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'UE rilevante in tema di diritto di stabilimento nonché di principi di certezza del diritto, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne siano compatibili colo diritto dell'Unione”. In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spe- se diritti ed onorari del presente giudizio.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 29960/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale omonima (P.Iva ), rappresentato e difeso, an- P.IVA_1
che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Antonella Terranova (C.F.
) e Francesca Ciardullo (C.F. ), ed elettiva- C.F._2 C.F._3
2
mente domiciliato presso lo studio del primo difensore, Studio Legale Persona_1
in Roma alla Via Vincenzo Bellini 24, giusta procura in atti.
[...]
- Opponente
E
(c.f.: ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_2
dell'Ufficio, Dottor , C.F. , con domi- CP_4 Controparte_2 C.F._4
cilio in Napoli alla via A. Vespucci n. 168.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 20.12.2022, il sig.
ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione dell' prot. RU AI 5034, n. Parte_1
97364, notificata il 29.11.2022, con la quale si intimava di pagare la somma di €
30.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma
9, lett. f-bis R.D. 773/1931 (“ ), “per aver installato n. 3 apparecchi da in- Parte_2
trattenimento di cui ai commi 6 a) dell'art. 110 del predetto Testo Unico in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 ”. Parte_2
L'ingiunzione faceva seguito al verbale del 09.05.2018, con il quale il personale della Questura di Napoli aveva accertato che all'interno del locale del Sig. Parte_3
presenti di n. 3 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 a),
[...]
del T.U.L.P.S., cc.dd. AWP, che risultavano installati e funzionanti, nonché corretta- mente collegati alla rete telematica dell' e veniva accertato lo svolgimento di CP_6
attività di trasmissione dei dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto della società STbet Malta Limited, ciò in assenza di licenza ex art. 88 TULPS.
Il ricorrente ha sostenuto di essere stato autorizzato in data 12.04.2018 dal
Comune di Grumo Nevano (NA), ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., all'installazione e al funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett. A, del
TULPS (cc.dd. AWP), e che, in relazione a tale attività, parte ricorrente risultava rego- larmente iscritta all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553, della legge
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266/2005, come sostituito dalla Legge 220 del 2010. In seguito, in data 13.12.2017, il sig. avrebbe stipulato con STbet Malta Limited un “Accordo di prestazione Pt_1
di servizi”, in virtù del quale si impegnava a svolgere attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi (di seguito CTD), per conto di quest'ultima, nei medesimi locali.
In diritto, il ricorrente ha eccepito:
➢ la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, sostenendo che, in applicazione dei principi del diritto comunitario, il mancato possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., nel caso delle ricevitorie Stan- leybet, “non può costituire legittimo fondamento per provvedimenti sanzionatori della Pubblica Amministrazione, allorché questi ultimi siano fondati soltanto sull'assenza della concessione nazionale in capo all'operatore STbet”. Ha ri- chiamato la giurisprudenza della CGUE, nell'ambito della sentenza del Per_2
2003, del 2007, del 2012, e di varie ordinanze emesse Per_3 Persona_4
tra il 2010 e il 2012. Mediante tali pronunce, veniva accertato che i centri di tra- smissione dati affiliati alla STbet, che è in possesso dell'abilitazione rilascia- ta dal proprio Paese di appartenenza e che ricevono per via telematica le propo- ste di scommessa basate sull'offerta di quote e sul palinsesto di quest'ultima, pagando la posta di gioco e riscuotono la vincita, hanno titolo ad esercitare la loro attività commerciale in quanto incaricate dall'unico bookmaker estero.
Pertanto, per effetto delle violazioni accertate dalla Corte di Lussemburgo di il- legittima esclusione dalle gare del 1999, illegittima proroga delle concessioni del
1999, illegittima esclusione dalle gare del 2006, violazione del principio di effet- tività della tutela giurisdizionale, il ricorrente ha rilevato di poter legittimamente operare sul mercato italiano pur in assenza di concessione rilasciata dall'
[...]
; Controparte_7
➢ La violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86, 88
e 110 T.U.L.P.S., in quanto la titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86, comma 1, T.U.L.P.S., che autorizza specificamente a gestire una sala apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. A, del T.U.L.P.S. esclude la neces-
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sità di ulteriori titoli autorizzatori ai fini della detenzione di tali apparecchi e, precisamente, della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.;
➢ la violazione degli artt. 1, 2, e 3 della legge 689/1981, ritenendo mancante l'elemento soggettivo della fattispecie, sia in termini di colpa che di dolo.
Costituitasi in giudizio, l' ha impugnato le avverse pretese, rilevando l'infondatezza dell'opposizione, ed ha ribadito la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
In particolare, ha richiamato il cd. “bando Monti”, di cui al D.L.
2.3.12 n.16 conv. In l. 26.4.2012, n. 44, che ha attuato il riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse le scommesse sportive, ed ha istituito una nuova gara, rispetto alle precedenti del 1999 e 2006, alla quale la STbet non avrebbe partecipato, e che era stata aperta prima della data di contestazione dell'illecito oggetto di causa.
Secondo l'ADM, nessuna di tali gare avrebbe discriminato la società anglo- maltese STbet, e la decisione della CGUE, resa nella causa 463/13, ha escluso l'incompatibilità con la normativa comunitaria della previsione relativa al rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle con- cessioni;
la seconda, resa nella causa 375/14, ha chiarito la portata interpretativa degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.
L'ADM ha poi menzionato la sentenza della C.G.U.E. “ST AL ET ting c. Ministero dell'Economia e delle Finanze”, del 22.1.15, emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato all'esito di impugnativa del predetto bando, proposta da ST AL NG e STbet Malta, che ha ricono- sciuto la legittimità e la conformità del medesimo bando alle norme comunitarie (49
e 56 TFUE) sotto il profilo della durata delle nuove concessioni;
tale pronunzia ha ritenuto che, alla stregua delle pronunce della stessa CGUE, non è ravvisabile un contrasto tra norme interne di cui agli art. 88 TULPS e 4 co. 4 bis della L. n. 401/89 e i principi generali tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Ciò in quanto la normativa nazionale contenente divieti, anche penalmente sanzionati, di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenota-
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zione e trasmissione di proposte di scommesse, in assenza di concessione o autoriz- zazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce sì una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi di cui, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49, ma può risultare giustificata da esigenze di carattere sociale o criminale, quale la tutela del consumatore, la prevenzione della frode, il conteni- mento della propensione al gioco (cd. ludopatia).
Nel caso in esame, l' ha rilevato che il destinatario del controllo, titolare del CTD , non risultava collegato al Totalizzatore Nazionale (sistema Parte_1
informatico di registrazione delle giocate utilizzato da tramite il partner tecno- logico SOGEI) per la determinazione della base imponibile dell'Imposta Unica, dovuta ai sensi dell'art.5 del d.lgs. 504/1998.
Ciò in quanto gli Agenti avrebbero riscontrato la presenza di n. 3 apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, con codici identificativi: ON04500982Z, ON04687996E,
ON04542454Z, presso un luogo ove chiaramente si raccoglievano scommesse su eventi sportivi futuri, in mancanza di licenza ex art. 88 TULPS rilasciata dalla Questu- ra, pertanto l' ha ritenuto che trovi applicazione, oltre all'art. 4 co.4 bis l.
401/1989, anche l'art. 110 co. 9 lettera f bis.
Con ordinanza del 27.06.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del
17.03.2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Il comma 9 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.773), alla lettera f bis) dispone che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qua- lunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa Pagina 15 di 24 pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per cia- scun apparecchio”.
L'art. 88 TULPS prevede che “la licenza per l'esercizio delle scommesse può es- sere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Mini- steri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle
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scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o titolare di autorizza- zione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
Il testo della norma rende evidente l'insufficienza della sola autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS per il legittimo svolgimento, nei locali dell'esercente ove viene esercitata attività di raccolta di scommesse, richiedendo per la stessa la presenza dell'ulteriore titolo abilitativo costituito dall'autorizzazione di polizia, rilasciata ai sensi dell'art. 88 TULPS, in ragione della maggior pericolosità intrinsecamente correla- ta appunto allo svolgimento di detta attività.
Ed, invero, per il legittimo esercizio dell'attività risultante dalla compresenza dei predetti apparecchi e dall'effettuazione di scommesse, è richiesto il previo otte- nimento della licenza di polizia, di cui all'art. 88 TULPS, che è necessario anche per il semplice mantenimento in esercizio nei locali delle stesse, anche se precedentemen- te autorizzate ex art. 86. La rilevanza della presenza o meno del titolo abilitativo va, infatti, valutata in relazione non già alla tipologia del provvedimento adottato dalla
P.A., bensì alla natura dell'attività svolta.
Il disposto di cui alla predetta lettera f-bis dell'articolo 110 comma 9° TULPS, che sanziona non solo la condotta di chi “installa o distribuisce apparecchi e congegni in luoghi pubblici o aperti al pubblico non muniti delle prescritte autorizzazioni”, ma anche quella di chi “in detti locali ne consente l'uso, in tal modo rendendo possibile il mantenimento in essere dell'attività non autorizzata già in corso di esecuzione”, com- porta la valutazione del comportamento del gestore che abbia illecitamente reso possibile l'esercizio di apparecchi e congegni, in un contesto in cui si era nel frattem- po avviato l'esercizio di scommesse.
Nel caso in esame, l'opponente ha chiesto la valutazione, con riferimento alla cosiddetta libertà di stabilimento prevista negli artt. 49-55 TFUE, del rapporto con- cessorio con STbet, impresa che nello Stato membro di provenienza risulta esse- re munita dei titoli legittimanti l'esercizio di quella stessa attività, per la quale in Italia
è richiesta la previa licenza di polizia di cui all'art. 88.
La tesi del sig. , secondo la quale la stessa risulterebbe legittimata pur in Pt_1
assenza della detta licenza, che aveva in precedenza richiesto, deriverebbe da una
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generale incompatibilità del sistema concessorio/autorizzatorio italiano con il diritto comunitario e dall'avvenuta armonizzazione del diritto comunitario in materia di scommesse, non merita accoglimento.
Sul punto è sufficiente fare rinvio alle ampie e diffuse argomentazioni adottate sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione anche di recente con la sentenza n.18625/2024, depositata il 08 luglio 2024, cui è sufficiente fare rinvio (cfr. in partico- lare capi XIII e ss. della sentenza).
Da ciò deriva la palese infondatezza del primo motivo di opposizione.
Anche il secondo motivo fatto valere (Violazione e falsa applicazione del com- binato disposto di cui agli artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S.) non è condivisibile alla luce di quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.17743 del 27 giugno 2024 nell'ambito di un contenzioso in cui sono stati fatti valere argomenti obiettivamente sovrapponibile al presente, con cui viene richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “che, sulla base della interpretazione letterale dell'art. 86 ha affermato che la possibilità di installare gli apparecchi Pt_2
da gioco di cui all'art. 110, co.6 lett.a), in forza della licenza prevista Parte_2
dall'art. 86 riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia Parte_2
ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono
l'esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855 Rv. 664234-01; conformi, tra molte, di recente, Cass. n. 5127/2024 e Cass. n. 35277/2023; Cass. 30971/2023).
La finalità per cui è imposta questa ultima licenza è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP) in luoghi non sottoposti ai pre- scritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l'uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale. In questo quadro è immediatamente chiaro che a niente rileva la circostanza dedotta dal ricorrente per cui il titolare dell'esercizio commerciale nel quale la società del ricorrente medesimo aveva installato gli apparecchi, fosse titolare della licenza di cui all'art. 86 tulps”.
I principi affermati in tale pronunzia conducono anche al rigetto del terzo mo-
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tivo di opposizione (Violazione degli artt. 1, 2, e 3 della legge 689/1981. La sanzione irrogata è illegittima anche perché vìola l'art. 3 della Legge 689/1991, non potendosi ravvedere, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della fattispecie, né in termini di colpa né di dolo”).
Invero nella l'ordinanza n.17743 del 27 giugno 2024, la Suprema Corte ha riba- dito che “in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del
1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volonta- ria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quan- to previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoran- za del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'in- terpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.24803 del 22/11/2006 (Rv. 593362 - 01).
Nel caso di specie, non sussistono i predetti presupposti anche alla luce della univocità delle disposizioni normative violate e della corrispondente consolidata interpretazione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, essendosi costituita l'amministrazione a mezzo di funziona- rio e non avendo documentato spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta dal sig. , in qualità di titolare Parte_1
dell'impresa individuale omonima, avverso l'ordinanza-ingiunzione dell'ADM
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prot. RU AI 5034, n. 97364 notificata il 29.11.2022;
➢ Nulla per le spese.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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