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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
LU NZ, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2548/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17417164 BONIFICA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17417164 BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_1 si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso proposto nei confronti di RE SR e del Resistente_1
ha impugnato la richiesta formale di pagamento n.17417164 notificata in data 31/07/2023 quale contributo del Resistente_1 per l'importo complessivo di euro 51,20 per gli anni 2018 e 2019.I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso in seguito alla costituzione di RE del Resistente_1
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In particolare deve confermarsi che il contribuente non dimostra , per come era onerato la mancanza del presupposto impositivo.
Invero , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025), il beneficio si presume ove vi sia in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale e l'inclusione del terreno del contribuente nel perimetro di contribuenza.
I due presupposti sono stati dimostrati documentalmente dalle parti resistenti per cui si applica la presunzione relativa di cui si è scritto sopra e , in difetto di allegazioni di segno contrario del contribuente deve presumersi l'esistenza del beneficio per il fondo del contribuente in conseguenza dell'attività consortile.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
LU NZ, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2548/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17417164 BONIFICA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17417164 BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_1 si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso proposto nei confronti di RE SR e del Resistente_1
ha impugnato la richiesta formale di pagamento n.17417164 notificata in data 31/07/2023 quale contributo del Resistente_1 per l'importo complessivo di euro 51,20 per gli anni 2018 e 2019.I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso in seguito alla costituzione di RE del Resistente_1
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In particolare deve confermarsi che il contribuente non dimostra , per come era onerato la mancanza del presupposto impositivo.
Invero , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025), il beneficio si presume ove vi sia in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale e l'inclusione del terreno del contribuente nel perimetro di contribuenza.
I due presupposti sono stati dimostrati documentalmente dalle parti resistenti per cui si applica la presunzione relativa di cui si è scritto sopra e , in difetto di allegazioni di segno contrario del contribuente deve presumersi l'esistenza del beneficio per il fondo del contribuente in conseguenza dell'attività consortile.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta