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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16323\2023 R.G.A.C.
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16323\2023 R.G. avente ad oggetto: pagamento, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto De Frede, in virtù di procura resa su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Napoli, alla via Enrico De Marinis 4 è elettivamente domiciliato;
- ATTORE -
E
(Cod. Fiscale nato a Giugliano in [...] il 8 Controparte_1 C.F._2 febbraio 1960 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., dall'Avv. Filomeno d'Albero unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Basilio Puoti, n. 1 ;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come da note conclusionali in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e Parte_2 dichiarare che il convenuto aveva incassato l'importo di € 15.000, a titolo di prestito personale infruttifero e per l'effetto condannarlo alla restituzione di quella somma oltre interessi e spese
In particolare, l'attore deduceva che in data 17.01.2019 a mezzo bonifico bancario avente “ID transazione”
n. EA19011609421199480513899999IT effettuato presso le alla Filiale 40094 di Corso Controparte_2
Nicola Terracciano, 35, in Pozzuoli (NA), versava sul conto corrente avente IB
[...] intestato al signor la somma di euro 15.000,00 Controparte_1
(quindicimila/00), tale somma veniva erogata a titolo prestito al sig. il quale la aveva Controparte_1 richiesta per l'acquisto di camion inerente la sua attività, tanto è che nella causale come informazione vi sarebbe scritto “prestito infruttifero”.
Si costituiva il convenuto, il quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Civitavecchia avuto riguardo alla residenza dello stesso, e nel merito contestava di avere mai stipulato alcun contratto di finanziamento con l'attore. In particolare, deduceva che l'unico motivo per cui il sig. emetteva il citato bonifico in favore dello stesso è Pt_1 costituito dal fatto che egli era debitore di quella somma nei suoi confronti per aver dallo stesso ricevuto, in diverse tranche, quell'importo durante il periodo nel quale ha collaborato con lo stesso nella ditta di trasporti gestita dal Sig. e dai suoi figli. Aggiungeva che le trattative, a cui faceva riferimento CP_1
l'attore avevano ad oggetto non il preteso rimborso del finanziamento mai concesso ma le ulteriori somme di cui lo stesso era titolare in virtù della collaborazione
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel corso del giudizio revocata la declaratoria di contumacia del convenuto a seguito della costituzione tardiva, rigettate le richieste istruttorie formulate dal convenuto, a seguito di alcuni rinvii per conclusioni, la causa alla udienza del 17.10.2025 veniva riservata in decisione ai sensi dell'art 189 c.p.c.
Preliminarmente con riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio derogabile formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata solo in data 3.11.2023, ben oltre il termine di cui all'art 166 c.p.c., la stessa in quanto tardivamente formulata è inammissibile essendo maturate la decadenza di cui all'art 167 c.p.c.
Passando al merito la domanda è infondata e va rigettata
L'attore ha agito deducendo l'esistenza tra le parti di un contratto di finanziamento stipulato in forma orale dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione della somma mutuata in capo al convenuto.
Ebbene se è vero che il contratto di mutuo, quale contratto a forma libera, può essere anche orale e se è vero che ai fini del diritto alla restituzione della somma mutuata è necessario esie sufficiente che il creditore dimostri la fonte dell'obbligazione, la dazione della somma ed alleghi l'inadempimento, nel caso di specie il bonifico di pagamento eseguito ( equivalente alla dazione della somma atteso che il suo incasso non è contestato dal convenuto), non costituisce da sola idonea prova dell'esistenza tra le parti di un contratto di finanziamento ma unicamente della dazione di una somma di denaro.
A fronte della specifica e puntuale contestazione operata dal convenuto in ordine alla riferibilità del bonifico di pagamento ad un diverso rapporto giuridico intercorso tra le parti rispetto a quello di finanziamento invocato dall'attore, non potendo operare il principio della non contestazione ex art 115
c.p.c., la domanda non può essere accolta non avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di lui incombente di provare il titolo della erogazione. Sul punto deve precisarsi che la prova per testi, pure tempestivamente articolata dall'attore, deve ritenersi da questi rinunciata, come implicitamente evidenziato dal precedente magistrato nell'ordinanza istruttoria del 2.02.2024, atteso che alla udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori non ha chiesto l'ammissione della prova articolata, ma a fronte di un generico rinvio agli atti, ha formulato domanda di rinvio della causa per conclusioni. A ciò si aggiunga che anche il comportamento processuale successivo si pone nel medesimo solco del disinteresse rispetto alla prova testimoniale non avendo nemmeno in occasione della comparsa conclusionale ovvero all'udienza fissata per la decisione reiterato l'istanza di ammissione della prova per testi originariamente formulata (Cfr. Cass civ n. 10797 del 04/05/2018 n.
10797; Cassazione civile , sez. I ,02/08/2013 , n. 18540).
Anche l'annotazione della causale nel corpo del bonifico della dicitura “ prestito infruttifero” non è idonea a dimostrate che quella sia la fonte della obbligazione atteso che trattasi di dichiarazione unilaterale dell'attore e tenuto conto, altresì, della difesa del convenuto onde la predetta dicitura potrebbe inserirsi anche nella causale dallo stesso indicata, ovvero restituzione di somme dallo stesso date a prestito all'attore.
Da tutto quanto sin qui evidenziato discende il rigetto della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi di cui al DM 55\2014 per le fasi effettivamente espletate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 17110 R.G. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Filomeno D'Albero
Napoli, 21.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16323\2023 R.G. avente ad oggetto: pagamento, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto De Frede, in virtù di procura resa su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Napoli, alla via Enrico De Marinis 4 è elettivamente domiciliato;
- ATTORE -
E
(Cod. Fiscale nato a Giugliano in [...] il 8 Controparte_1 C.F._2 febbraio 1960 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., dall'Avv. Filomeno d'Albero unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Basilio Puoti, n. 1 ;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come da note conclusionali in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e Parte_2 dichiarare che il convenuto aveva incassato l'importo di € 15.000, a titolo di prestito personale infruttifero e per l'effetto condannarlo alla restituzione di quella somma oltre interessi e spese
In particolare, l'attore deduceva che in data 17.01.2019 a mezzo bonifico bancario avente “ID transazione”
n. EA19011609421199480513899999IT effettuato presso le alla Filiale 40094 di Corso Controparte_2
Nicola Terracciano, 35, in Pozzuoli (NA), versava sul conto corrente avente IB
[...] intestato al signor la somma di euro 15.000,00 Controparte_1
(quindicimila/00), tale somma veniva erogata a titolo prestito al sig. il quale la aveva Controparte_1 richiesta per l'acquisto di camion inerente la sua attività, tanto è che nella causale come informazione vi sarebbe scritto “prestito infruttifero”.
Si costituiva il convenuto, il quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Civitavecchia avuto riguardo alla residenza dello stesso, e nel merito contestava di avere mai stipulato alcun contratto di finanziamento con l'attore. In particolare, deduceva che l'unico motivo per cui il sig. emetteva il citato bonifico in favore dello stesso è Pt_1 costituito dal fatto che egli era debitore di quella somma nei suoi confronti per aver dallo stesso ricevuto, in diverse tranche, quell'importo durante il periodo nel quale ha collaborato con lo stesso nella ditta di trasporti gestita dal Sig. e dai suoi figli. Aggiungeva che le trattative, a cui faceva riferimento CP_1
l'attore avevano ad oggetto non il preteso rimborso del finanziamento mai concesso ma le ulteriori somme di cui lo stesso era titolare in virtù della collaborazione
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel corso del giudizio revocata la declaratoria di contumacia del convenuto a seguito della costituzione tardiva, rigettate le richieste istruttorie formulate dal convenuto, a seguito di alcuni rinvii per conclusioni, la causa alla udienza del 17.10.2025 veniva riservata in decisione ai sensi dell'art 189 c.p.c.
Preliminarmente con riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio derogabile formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata solo in data 3.11.2023, ben oltre il termine di cui all'art 166 c.p.c., la stessa in quanto tardivamente formulata è inammissibile essendo maturate la decadenza di cui all'art 167 c.p.c.
Passando al merito la domanda è infondata e va rigettata
L'attore ha agito deducendo l'esistenza tra le parti di un contratto di finanziamento stipulato in forma orale dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione della somma mutuata in capo al convenuto.
Ebbene se è vero che il contratto di mutuo, quale contratto a forma libera, può essere anche orale e se è vero che ai fini del diritto alla restituzione della somma mutuata è necessario esie sufficiente che il creditore dimostri la fonte dell'obbligazione, la dazione della somma ed alleghi l'inadempimento, nel caso di specie il bonifico di pagamento eseguito ( equivalente alla dazione della somma atteso che il suo incasso non è contestato dal convenuto), non costituisce da sola idonea prova dell'esistenza tra le parti di un contratto di finanziamento ma unicamente della dazione di una somma di denaro.
A fronte della specifica e puntuale contestazione operata dal convenuto in ordine alla riferibilità del bonifico di pagamento ad un diverso rapporto giuridico intercorso tra le parti rispetto a quello di finanziamento invocato dall'attore, non potendo operare il principio della non contestazione ex art 115
c.p.c., la domanda non può essere accolta non avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di lui incombente di provare il titolo della erogazione. Sul punto deve precisarsi che la prova per testi, pure tempestivamente articolata dall'attore, deve ritenersi da questi rinunciata, come implicitamente evidenziato dal precedente magistrato nell'ordinanza istruttoria del 2.02.2024, atteso che alla udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori non ha chiesto l'ammissione della prova articolata, ma a fronte di un generico rinvio agli atti, ha formulato domanda di rinvio della causa per conclusioni. A ciò si aggiunga che anche il comportamento processuale successivo si pone nel medesimo solco del disinteresse rispetto alla prova testimoniale non avendo nemmeno in occasione della comparsa conclusionale ovvero all'udienza fissata per la decisione reiterato l'istanza di ammissione della prova per testi originariamente formulata (Cfr. Cass civ n. 10797 del 04/05/2018 n.
10797; Cassazione civile , sez. I ,02/08/2013 , n. 18540).
Anche l'annotazione della causale nel corpo del bonifico della dicitura “ prestito infruttifero” non è idonea a dimostrate che quella sia la fonte della obbligazione atteso che trattasi di dichiarazione unilaterale dell'attore e tenuto conto, altresì, della difesa del convenuto onde la predetta dicitura potrebbe inserirsi anche nella causale dallo stesso indicata, ovvero restituzione di somme dallo stesso date a prestito all'attore.
Da tutto quanto sin qui evidenziato discende il rigetto della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi di cui al DM 55\2014 per le fasi effettivamente espletate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 17110 R.G. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Filomeno D'Albero
Napoli, 21.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole