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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18750 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22572/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato Parte_1 in EGITTO il 28.11.1993, con il patrocinio dell'avv. Cosimo Alvaro, nei confronti della Questura della Provincia di Latina, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale del
03.05.2024, notificato al ricorrente in data 13.05.2024.
*****
Il ricorrente ha sostenuto che l'espulsione verso il paese d'origine comporterebbe l'insorgere del rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche tenuto conto dell'esistenza, in Egitto, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;
di lavorare con contratto a tempo indeterminato in Italia e di aver conseguito certificato di lingua italiana livello A1.
Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale e di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Latina sulla base del parere negativo della Commissione per il Riconoscimento della Protezione internazionale.
Lo stesso, nell'impugnare il provvedimento di diniego, ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale, legittimanti, ai sensi dell'art 19 D. lgs.
286/1998, nonché alla luce dell'art. 8 CEDU, il riconoscimento della protezione richiesta.
Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “concedere alla ricorrente il permesso di soggiorno protezione speciale per l'effetto ordinare alla Pubblica Amministrazione convenuta con ogni opportuna pronuncia – in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere all'attore un permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale. Con ogni statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali.”
Il non si è costituito. CP_1
****
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di “muratore in solai” presso la società Controparte_2
con sede a Poggiomarino (NA), con relativa comunicazione UniLav e copia delle buste paga, nonché documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di “manovale edile” presso la società con sede ad Albano Laziale (RM), con relativa Controparte_3
comunicazione UniLav, nonché documentazione attestante l'attività lavorativa a tempo indeterminato in qualità di “manovale edile” presso la società , con Controparte_4
sede in Roma, con relativa comunicazione UniLav.
Il ricorrente ha prodotto altresì attestazione comprovante la frequenza di un corso di lingua italiana.
Il considerevole tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una stabile soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_1
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
In ultimo, può ricordarsi che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, alla parte ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate in ragione del rilievo rivestito dalla produzione documentale effettuata in corso di causa e riferita ad attività successive al decreto impugnato.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a [...] Parte_2
(Egitto) il 11.01.1990, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato Parte_1 in EGITTO il 28.11.1993, con il patrocinio dell'avv. Cosimo Alvaro, nei confronti della Questura della Provincia di Latina, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale del
03.05.2024, notificato al ricorrente in data 13.05.2024.
*****
Il ricorrente ha sostenuto che l'espulsione verso il paese d'origine comporterebbe l'insorgere del rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche tenuto conto dell'esistenza, in Egitto, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;
di lavorare con contratto a tempo indeterminato in Italia e di aver conseguito certificato di lingua italiana livello A1.
Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale e di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Latina sulla base del parere negativo della Commissione per il Riconoscimento della Protezione internazionale.
Lo stesso, nell'impugnare il provvedimento di diniego, ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale, legittimanti, ai sensi dell'art 19 D. lgs.
286/1998, nonché alla luce dell'art. 8 CEDU, il riconoscimento della protezione richiesta.
Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “concedere alla ricorrente il permesso di soggiorno protezione speciale per l'effetto ordinare alla Pubblica Amministrazione convenuta con ogni opportuna pronuncia – in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere all'attore un permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale. Con ogni statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali.”
Il non si è costituito. CP_1
****
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di “muratore in solai” presso la società Controparte_2
con sede a Poggiomarino (NA), con relativa comunicazione UniLav e copia delle buste paga, nonché documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di “manovale edile” presso la società con sede ad Albano Laziale (RM), con relativa Controparte_3
comunicazione UniLav, nonché documentazione attestante l'attività lavorativa a tempo indeterminato in qualità di “manovale edile” presso la società , con Controparte_4
sede in Roma, con relativa comunicazione UniLav.
Il ricorrente ha prodotto altresì attestazione comprovante la frequenza di un corso di lingua italiana.
Il considerevole tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una stabile soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_1
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
In ultimo, può ricordarsi che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, alla parte ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate in ragione del rilievo rivestito dalla produzione documentale effettuata in corso di causa e riferita ad attività successive al decreto impugnato.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a [...] Parte_2
(Egitto) il 11.01.1990, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni