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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 132/2023
Il GOP dott. Enrico Prost, all'esito dell'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to SAMUELE C.F._1
PADULA
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to VALERIA GIROLDI P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/11 in materia previdenziale
Conclusioni
Per la parte ricorrente, per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Per la parte resistente, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2023, il Sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-000782542 notificata in data CP_2
09/01/2023 per “asseriti mancati pagamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali con ingiunzione di pagamento della somma di € 10.000,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016”.
2. Il ricorso è affidato a plurimi motivi: difetto di legittimazione passiva dell'opponente; genericità dell'atto opposto per mancata indicazione della quantificazione delle asserite ritenute previdenziali ed assistenziali non pagate;
infondatezza nel merito , per aver il Sig. quale Parte_1
liquidatore di , “sempre agito nel rispetto dei diversi Pt_2
gradi di privilegio previsti e, in particolare, nel rispetto dei gradi previsti dall'art.2751 bis e segg. c.c.”.
3. L' si è costituito con memoria depositata il CP_2
23/05/2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione .
Con deposito del 29/09/2023, l' ha quindi provveduto CP_1
alla rideterminazione della sanzione in base ai nuovi criteri di calcolo medio tempore intervenuti (ossia ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio
Pag. 2 di 7 2023, n. 48). Per l'effetto, l'entità della sanzione irrogata è passata da € 10.000,00 ad € 6.975,62.
4. All'udienza del 14/01/2025, dopo ampia discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, insistendo in particolare per l 'accoglimento del motivo relativo al difetto di legittimazione passiva del liquidatore;
il procuratore di parte resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, nell'ammontare determinato in base al ricalcolo dianzi riferito .
5. Tanto premesso, la causa – di natura documentale – viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento , per quanto di seguito indicato.
6. Con il primo motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva perché “non è mai stato proprietario e/o socio e/o legale rappresentante di , ma Pt_2
solamente liquidatore a partire dal 01.02.16 fino alla cancellazione della società avvenuta in data 30.12.2016, giusta visura allegata” e perché le violazioni relative al gennaio 2016, ossia un periodo antecedente a quello in cui il Sig. ha Parte_1
rivestito il ruolo di liquidatore , avrebbero dovuto essere contestate al precedente legale rappresentante , che era tale n el momento in cui sarebbe sorto il debito .
Senonché il liquidatore è propriamente legale rappresentante della società e l'omesso versamento delle ritenute previdenziali , sanzionato dalla norma, si è verificato, con riferimento alle
Pag. 3 di 7 violazioni relative al gennaio 2016, solo alla data del
16.02.2016, allorquando il Sig. era , pacificamente, in Parte_1
carica.
Alla data del verificarsi dell 'illecito, solo il Sig. Parte_1
sarebbe stato in grado di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali, sicché la responsabilità non pu ò che essere ascritta al medesimo.
7. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa di parte opponente afferma che “L'ordinanza-ingiunzione è altresì generica nella parte in cui non viene indicata la quantificazione delle asserite ritenute previdenziali ed assistenziali non pagate ma solamente, nell'ingiunzione di pagamento, l'anno 2016 senza alcuna specificazione in ordine al mese di gennaio quando il non aveva ancora assunto la carica di Parte_1
liquidatore”.
Fermo quanto già detto in ordine alla data in cui si è verificato l'illecito, a parere di chi scrive deve essere evidenziato che nelle premesse dell'ordinanza-ingiunzione è richiamato l'atto di accertamento prot. n. .6800.29/11/2017.0268300 (doc. n. 2 CP_2
di parte resistente).
Tale ultimo atto, che risulta ritualmente notificato (e a cui fa richiamo, per relationem, l'ordinanza-ingiunzione opposta), contiene l'esplicita indicazione della condotta contestata e dei periodi di riferimento, riportati nell'allegato “Prospetto inadempienze . Pt_3
La pretesa dell'Ente non può quindi essere considerata generica.
Pag. 4 di 7 8. Nel merito, l'opponente afferma che il liquidatore p ossa essere considerato responsabile esclusivamente a condizione che l'Istituto dimostri che egli abbia destinato pagamenti in favore di soci e/o terzi , senza aver prima soddisfatto i crediti tributari, oppure che lo stesso abbia soddisfatto crediti di ordine inferiore rispetto a quelli tributari.
Dal rigoroso rispetto dei diversi gradi di privilegio previsti e, in particolare, dal rispetto dei gradi previsti dall'art. 2751 bis e segg. c.c., deriverebbe quindi l'infondatezza dell'accertamento .
Detto in altri termini : col pagamento dei privilegiati di maggior grado, il liquidatore andrebbe esente da responsabilità.
Tale linea difensiva, che in effetti costituisce espressa ammissione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali
(come correttamente rilevato dalla difesa dell'Ente), si pone in contrasto con la giurisprudenza unanime, per cui costituisce principio consolidato che “L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario. La circostanza che il datore di lavoro, a causa della situazione economica dell'azienda, abbia scelto di pagare prima gli stipendi dei dipendenti finendo per non rispettare il termine per il versamento delle ritenute previdenziali (come avvenuto nel
Pag. 5 di 7 caso di specie) non costituisce una ragione di esclusione del dolo” (da ultimo, ex multis, Cass. pen., Sez. III, 05/04/2022, n.
26477).
Si tratta quindi di un illecito del legale rappresentante, per il quale la Società risponde in solido, e non viceversa.
9. Nelle note conclusive depositate il 09/02/2024, la difesa di parte ricorrente aggiunge “che l' per sua stessa CP_2
ammissione (pag.3 memoria difensiva del 22.05.23), ha notificato l'accertamento in data 12.01.18 (l'infrazione contestata si riferisce al periodo gennaio 2016 e febbraio
2016), vale a dire ben oltre i 90 giorni sanciti dall'art 14 della
Legge n.689/81, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione n.OI-000782542 notificata in data 09.01.23, non potrà che essere inesistente, nulla e/o illegittima”.
Dal momento che il motivo non era stato proposto con l'atto introduttivo, ne è tuttavia precluso lo scrutinio.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per le sole fasi effettivamente svolte (ossia fase di studio, introduttiva e decisionale), in ragione della natura documentale e della semplicità della causa .
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 132/2023, ogni altra eccezione e domanda rigettata:
Pag. 6 di 7 1) Rigetta l'opposizione proposta dal Sig.
[...]
contro n. OI-000782542, accertando la Parte_1 CP_2
debenza delle somme recate dall'atto opposto , come rideterminate dall' , in € 6.975,62. CP_1
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 1.863,50 oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 14/01/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 132/2023
Il GOP dott. Enrico Prost, all'esito dell'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to SAMUELE C.F._1
PADULA
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to VALERIA GIROLDI P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/11 in materia previdenziale
Conclusioni
Per la parte ricorrente, per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Per la parte resistente, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2023, il Sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-000782542 notificata in data CP_2
09/01/2023 per “asseriti mancati pagamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali con ingiunzione di pagamento della somma di € 10.000,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016”.
2. Il ricorso è affidato a plurimi motivi: difetto di legittimazione passiva dell'opponente; genericità dell'atto opposto per mancata indicazione della quantificazione delle asserite ritenute previdenziali ed assistenziali non pagate;
infondatezza nel merito , per aver il Sig. quale Parte_1
liquidatore di , “sempre agito nel rispetto dei diversi Pt_2
gradi di privilegio previsti e, in particolare, nel rispetto dei gradi previsti dall'art.2751 bis e segg. c.c.”.
3. L' si è costituito con memoria depositata il CP_2
23/05/2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione .
Con deposito del 29/09/2023, l' ha quindi provveduto CP_1
alla rideterminazione della sanzione in base ai nuovi criteri di calcolo medio tempore intervenuti (ossia ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio
Pag. 2 di 7 2023, n. 48). Per l'effetto, l'entità della sanzione irrogata è passata da € 10.000,00 ad € 6.975,62.
4. All'udienza del 14/01/2025, dopo ampia discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, insistendo in particolare per l 'accoglimento del motivo relativo al difetto di legittimazione passiva del liquidatore;
il procuratore di parte resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, nell'ammontare determinato in base al ricalcolo dianzi riferito .
5. Tanto premesso, la causa – di natura documentale – viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento , per quanto di seguito indicato.
6. Con il primo motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva perché “non è mai stato proprietario e/o socio e/o legale rappresentante di , ma Pt_2
solamente liquidatore a partire dal 01.02.16 fino alla cancellazione della società avvenuta in data 30.12.2016, giusta visura allegata” e perché le violazioni relative al gennaio 2016, ossia un periodo antecedente a quello in cui il Sig. ha Parte_1
rivestito il ruolo di liquidatore , avrebbero dovuto essere contestate al precedente legale rappresentante , che era tale n el momento in cui sarebbe sorto il debito .
Senonché il liquidatore è propriamente legale rappresentante della società e l'omesso versamento delle ritenute previdenziali , sanzionato dalla norma, si è verificato, con riferimento alle
Pag. 3 di 7 violazioni relative al gennaio 2016, solo alla data del
16.02.2016, allorquando il Sig. era , pacificamente, in Parte_1
carica.
Alla data del verificarsi dell 'illecito, solo il Sig. Parte_1
sarebbe stato in grado di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali, sicché la responsabilità non pu ò che essere ascritta al medesimo.
7. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa di parte opponente afferma che “L'ordinanza-ingiunzione è altresì generica nella parte in cui non viene indicata la quantificazione delle asserite ritenute previdenziali ed assistenziali non pagate ma solamente, nell'ingiunzione di pagamento, l'anno 2016 senza alcuna specificazione in ordine al mese di gennaio quando il non aveva ancora assunto la carica di Parte_1
liquidatore”.
Fermo quanto già detto in ordine alla data in cui si è verificato l'illecito, a parere di chi scrive deve essere evidenziato che nelle premesse dell'ordinanza-ingiunzione è richiamato l'atto di accertamento prot. n. .6800.29/11/2017.0268300 (doc. n. 2 CP_2
di parte resistente).
Tale ultimo atto, che risulta ritualmente notificato (e a cui fa richiamo, per relationem, l'ordinanza-ingiunzione opposta), contiene l'esplicita indicazione della condotta contestata e dei periodi di riferimento, riportati nell'allegato “Prospetto inadempienze . Pt_3
La pretesa dell'Ente non può quindi essere considerata generica.
Pag. 4 di 7 8. Nel merito, l'opponente afferma che il liquidatore p ossa essere considerato responsabile esclusivamente a condizione che l'Istituto dimostri che egli abbia destinato pagamenti in favore di soci e/o terzi , senza aver prima soddisfatto i crediti tributari, oppure che lo stesso abbia soddisfatto crediti di ordine inferiore rispetto a quelli tributari.
Dal rigoroso rispetto dei diversi gradi di privilegio previsti e, in particolare, dal rispetto dei gradi previsti dall'art. 2751 bis e segg. c.c., deriverebbe quindi l'infondatezza dell'accertamento .
Detto in altri termini : col pagamento dei privilegiati di maggior grado, il liquidatore andrebbe esente da responsabilità.
Tale linea difensiva, che in effetti costituisce espressa ammissione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali
(come correttamente rilevato dalla difesa dell'Ente), si pone in contrasto con la giurisprudenza unanime, per cui costituisce principio consolidato che “L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario. La circostanza che il datore di lavoro, a causa della situazione economica dell'azienda, abbia scelto di pagare prima gli stipendi dei dipendenti finendo per non rispettare il termine per il versamento delle ritenute previdenziali (come avvenuto nel
Pag. 5 di 7 caso di specie) non costituisce una ragione di esclusione del dolo” (da ultimo, ex multis, Cass. pen., Sez. III, 05/04/2022, n.
26477).
Si tratta quindi di un illecito del legale rappresentante, per il quale la Società risponde in solido, e non viceversa.
9. Nelle note conclusive depositate il 09/02/2024, la difesa di parte ricorrente aggiunge “che l' per sua stessa CP_2
ammissione (pag.3 memoria difensiva del 22.05.23), ha notificato l'accertamento in data 12.01.18 (l'infrazione contestata si riferisce al periodo gennaio 2016 e febbraio
2016), vale a dire ben oltre i 90 giorni sanciti dall'art 14 della
Legge n.689/81, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione n.OI-000782542 notificata in data 09.01.23, non potrà che essere inesistente, nulla e/o illegittima”.
Dal momento che il motivo non era stato proposto con l'atto introduttivo, ne è tuttavia precluso lo scrutinio.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per le sole fasi effettivamente svolte (ossia fase di studio, introduttiva e decisionale), in ragione della natura documentale e della semplicità della causa .
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 132/2023, ogni altra eccezione e domanda rigettata:
Pag. 6 di 7 1) Rigetta l'opposizione proposta dal Sig.
[...]
contro n. OI-000782542, accertando la Parte_1 CP_2
debenza delle somme recate dall'atto opposto , come rideterminate dall' , in € 6.975,62. CP_1
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 1.863,50 oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 14/01/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
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