Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di SO
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 2344/2021 promosso da:
(C.F. / Controparte_1
P.IV ) con sede in IS (Tv) frazione Ospedaletto, Via Comunello n. P.IV_1
22, in persona del socio legale rappresentante (C.F.: CP_2
) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(TV) VIA COMUNELLO 22 (CAP 31036) FRAZIONE OSPEDALETTO, nonché personalmente i soci signori (C.F.: ) nato a [...] C.F._1
TREVISO (TV) il 23/02/1972 e residente a [...] VIA COMUNELLO 22
(CAP 31036) (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(TV) VIA COMUNELLO 22 (CAP 31036) FRAZIONE OSPEDALETTO, elettivamente domiciliati in SO (TV), Via Fortunato Venanzio n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Groppo (C.F.: , pec: C.F._3
fax 0422 235543) del Foro di SO, Email_1
che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice opponente
contro
:
(C.F: – P.IV: ), Controparte_3 C.F._4 P.IV_2 nato a [...] il [...], residente in [...] e con studio in SO (TV), viale della Repubblica n. 253/E, rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Letizia Parpinel del Foro di SO (C.F.
) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso difensore in C.F._5
Paese (TV), Via Roma, n. 23, come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione
- convenuto opposto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, deduzione, eccezione ex adverso reietta:
Nel merito in principalità: accertato l'inadempimento del Dott. alle proprie Controparte_3 prestazioni per tutte le ragioni dedotte in narrativa e dichiarata risoluzione del contratto d'opera professionale con effetti retroattivi per inadempimento del dott.
[...] per tutto quanto dedotto in atti e, stante l'eccezione di inadempimento spiegata CP_3 dagli opponenti, accertare la legittimità di tale eccezione ex art. 1460 c.c. e dichiarare che gli odierni attori nulla devono al ricorrente e per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace o comunque annullarsi e revocarsi e dichiararsi privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo R.G. N. 393/2021 n. 339/2021 emesso dal Tribunale di SO ed oggi opposto.
Nel merito in subordine: accertato l'inadempimento del Dott. alle proprie Controparte_3 prestazioni per tutte le ragioni dedotte in narrativa, condannare Controparte_1
e i soci e , previa declaratoria
[...] CP_2 Controparte_1 del beneficio della preventiva escussione a favore di questi ultimi, al pagamento del minor importo accertato in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, dichiararsi nullo e inefficace o comunque annullarsi e revocarsi e dichiararsi privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo RG. N. 393/2021 n. 339/2021 emesso dal Tribunale di SO ed oggi opposto.
In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi, oltre accessori come per legge, nonché rimborso delle spese di CTU e CTP.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice dichiari inammissibile e non ammetta la produzione documentale effettuata dall'opposta e, in particolare, i documenti sub. 52 e 53 in quanto relativi ad una circostanza nuova mai dedotta dall'opposta prima della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., per tutte le ragioni e come meglio specificato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. di parte attrice di data 8/11/2021.
Preso atto dell'elaborato peritale del Dott. e non potendolo ritenere Persona_1 condivisibile, si ribadiscono i rilievi formulati dal CTP Dott. e si chiede, Persona_2 altresì, che il Giudice Voglia disporre la rinnovazione della CTU sulla scorta dei rilievi del
2 CTP Dott. Persona_2
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in corso di causa, nessuno rinunciato.
Con salvezza di ogni ulteriore diritto ed interesse che derivino, anche occasionalmente o per connessione, dai fatti oggetto della presente causa e che non siano stati qui espressamente richiesti, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate negli scritti difensivi già dimessi, nessuna rinunciata.
Per la convenuta opposta:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta.
NEL MERITO
- rigettarsi integralmente l'opposizione avversaria e tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, e dai soci e Controparte_1 CP_2
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi
[...] il decreto ingiuntivo n. 339/2021 (R.G. 393/2021) emesso dal Tribunale di SO;
- in ogni caso condannarsi la società Controparte_4
(C.F –P.IV: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IV_1 pro tempore, nonché, ex art. 2291 c.c., in solido e previo beneficium excussionis nell'eventuale fase esecutiva ex art. 2304 c.c., i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, signori (C.F: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F: ), a pagare al dott. la somma di euro C.F._1 Controparte_3
9.358,95 oltre al 4 % per previdenza ed oltre IV a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese così come meglio descritte in premesse e di cui ai preavvisi di fattura n.
316/P del 08.08.2014, n. 383/P del 16.10.2014, n. 51/P del 20.01.2015, n. 144/2015/P del
15.05.2015, n. 277/2015/ P del 10.08.2015, n. 568/2015/P del 22.12.2015, n. 38/2016/P del
15.01.2016, n. 184/2016/P del 20.04.2016, n. 269/2016/P del 11.08.2016, n. 429/2016/P del
28.11.2016, n. 9/2017/P del 03.02.2017, n. 138/2017/P del 26.04.2017, n. 237/2017/P del
10.08.2017, n. 416/2017/P del 24.11.2017, n. 16/2018/P del 02.02.2018, n. 179/2018/P del
24.04.2018, n. 555/2019/P del 19.03.2019, n. 560/2019/P del 19.03.2019, n. 105/2020/P del
10.03.2020 e fattura n. 9/2021 del 08.01.2021, oltre ad interessi moratori ex artt. 4 e 5
D.Lgs. 09.10.2002 n. 231, da calcolarsi dal giorno successivo alle date di scadenza pattuite nel preventivo del 24.03.2014 per il compenso delle prestazioni elencate in detto preventivo e
3 per il compenso delle attività ulteriori, dal giorno successivo alla scadenza della fattura n.
9/2021 al saldo o comunque la diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- rilevata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo alla
[...]
e Geom. (C.F –P.IV: ), in Controparte_4 CP_2 P.IV_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché ai soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, signori (C.F: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F: ), condannarsi gli attori opponenti al CP_2 C.F._1 pagamento al dott. di una somma di denaro nella misura ritenuta dal Controparte_3
Giudice e compresa nello scaglione del presente giudizio.
- In via Istruttoria:
Si chiede l'ammissione, per quanto non già ammesso, dei seguenti capitoli di prova:
1.Vero che nel 2013 la di SO aveva rinunciato Parte_2 al'incarico di consulente contabile e fiscale della Controparte_4
a causa dell'omesso pagamento da parte della società delle sue competenze
[...] professionali e rifiutava di concludere gli adempimenti fiscali della società consistenti nel
Modello Unico, gli Studi di settore, la dichiarazione IV, la dichiarazione IRAP ed il bilancio riferiti all'anno contabile 2013?
2.Vero che nel marzo 2014, quando i signori ed quali legali CP_2 CP_1 rappresentanti della conferivano al dott. Controparte_4 Controparte_3
l'incarico di assistenza contabile e fiscale della società, dovevano ancora essere predisposti ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello Unico, gli Studi di settore, la dichiarazione IV annuale, la dichiarazione IRAP ed il bilancio dell'anno contabile 2013 della società?
3.Vero che il conferimento dell'incarico da parte della di Controparte_4 CP_1
e geom. del marzo 2014 al dott. era stato preceduto da
[...] CP_2 Controparte_3 diversi colloqui con i signori e in cui il professionista Controparte_1 CP_2 comunicava i propri dati professionali ed analizzava e discuteva gli adempimenti fiscali e contabili che riteneva necessari per la società, poi trasfusi nel preventivo del 24.03.2014 che si rammostra al teste (doc. 118 fase monitoria che si rammostra al teste) ?
4.Vero che nel 2014 il dott. ha predisposto ed inviato telematicamente CP_3 Controparte_3 all'Agenzia delle Entrate il Modello Unico, gli Studi di Settore, la dichiarazione IV annuale, la dichiarazione IRAP annuale ed ha redatto il bilancio riferito all'anno contabile
4 2013 della società (di cui ai documenti da n. 017 a 021 fase Controparte_4 monitoria che si rammostrano al teste) e per detti adempimenti chiedeva alla società il compenso pattuito per ciascuno di detti incombente nel preventivo del 24.03.2014 (di cui al doc. 118 fase monitoria che si rammostra al teste)?
5.Vero che il dott. chiedeva alla il compenso Controparte_3 Controparte_4 per l'attività di cui al precedente capitolo di prova con il preavviso n. 51/P del 20.01.2015 e lo inviava alla cliente a mezzo e-mail il 20.01.2015 (giusta documento 02 che si rammostra al teste)?
6.Vero che il dott. dal marzo 2014 al 2018 ha tenuto la contabilità Controparte_3 ordinaria della società, ha redatto il bilancio, ha redatto e spedito telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IV, gli Studi di
Settore, la dichiarazione IRAP, gli Spesometri e le comunicazioni IV della società riferite agli anni contabili 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (giusta Controparte_4 documenti da 5 a 14 , da 026 a 034, da 041 a 051, da 058 a 065, da 072 a 079, 100, 102,
105,106, 112 fase monitoria e n. 21, 22, 23 allegati alla comparsa di costituzione che si rammostrano al teste) ed ha calcolato gli acconti IV e gli acconti d'imposta della società per gli anni contabili dal 2014 al 2018 (giusta documenti n. 015, 016, 035, 036, 052, 053, 066,
067, 080, 081 fase monitoria che si rammostrano al teste) ?
7.Vero che il dott. inviava i preavvisi di parcella n. 316/P del Controparte_3
08.08.2014, n. 383/P del 16.10.2014 e n. 51/P del 20/01/2014, n. 144/2015/P del
15.05.2015, n. 277/2015/P del 10.08.2015, n. 568/2015/P del 22/12/2015 e n. 38/2016/P del
15.01.2016, n. 184/2016/P del 20.04.2016, n. 269/2016/P del 11.08.2016, n. 429/2016/ P del 28.11.2016, n. 9/2017/P del 03.02.2017, n. 138/2017/P del 26.04.2017, n. 237/2017/P del 10.08.2017, n. 416/2017/P del 24.11.2017, n. 16/2018/P del 02.02.2018, n. 179/2018/P del 24.04.2018, n. 555/2019/P del 19.03.2019, n. 560/2019/P del 10.03.2019 (di cui ai documenti da 002 a 004; da 022 a 025, da 037 a 040, da 054 a 057, da 068 a 071 fase monitoria che si rammostrano al teste), in data pari a quella di emissione alla CP_4 giusta documenti, 02 e da 04 a 20 che si rammostrano al teste), che rimaneva
[...] inadempiente?
8.Vero che ad inizio giugno 2014 l'impiegata del dott. signora Controparte_3
comunicava alla che il compenso richiesto dal dott. CP_5 Controparte_4 per i conteggi IMU e TASI era di euro 25,00, oltre accessori, per ogni Controparte_3 bollettino/F24 stampato, salvo casi di particolare complessità?
5 9.Vero che ad inizio giugno 2014 il dott. comunicava ai legali Controparte_3 rappresentanti della che la società avrebbe dovuto pagare le imposte Controparte_4
IMU e TASI sugli immobili di cui era proprietaria e loro lo incaricavano di procedere ai relativi incombenti?
10.Vero che nel giugno 2014 il dott. predisponeva il calcolo delle CP_3 Controparte_3 imposte IMU e TASI sugli immobili di proprietà della ed inviava a Controparte_4 mezzo e-mail alla società i modelli F24 per effettuare i versamenti (di cui ai doc. 72 che si rammostra al teste)?
11.Vero che nel dicembre 2014 il dott. predisponeva il calcolo del CP_3 Controparte_3 saldo delle imposte IMU e TASI sugli immobili di proprietà della e Controparte_4 trasmetteva alla società i modelli F24 per effettuare i versamenti all'indirizzo e-mail comunicato da quest'ultima (giusta documento 73 che si rammostra al teste) ?
12.Vero che a dicembre 2014 la comunicava al dott. Controparte_4 CP_3 che la società non aveva versato le imposte a saldo dell'IMU e TASI del 2014
[...] entro la scadenza del 16.12.2014 e lo incaricava di procedere con il ravvedimento operoso per l'omesso versamento?
13.Vero che nel dicembre 2014 il dott. predisponeva il calcolo per il CP_3 Controparte_3 ravvedimento operoso necessitato dall'omesso pagamento del saldo delle imposte IMU e
TASI 2014 da parte della (di cui al doc. 087 fase monitoria che si Controparte_4 rammostra al teste) e consegnava alla società i modelli F24 per effettuare il versamento ?
14.Vero che nel giugno 2015 il dott. predisponeva le dichiarazioni Controparte_3
IMU e TASI del 2014 della e le trasmetteva al Comune di SO? Controparte_4
15.Vero che nell'aprile 2015 la comunicava al dott. Controparte_4 CP_3 di voler procedere al ravvedimento operoso per l'omesso pagamento delle ritenute
[...]
d'acconto 2014 con compensazione del credito INAIL vantato dalla società ed incaricava il professionista di provvedere ai relativi incombenti?
16.Vero che nel 2015 il dott. predisponeva il calcolo per il Controparte_3 ravvedimento operoso delle ritenute d'acconto con compensazione INAIL 2015, ed eseguiva il pagamento delle somme dovute, in nome e per conto della società, tramite il servizio
Entratel (di cui al doc. 24 che si rammostra al teste)?
17. Vero che il 15.06.2016 il dott. su richiesta della Controparte_3 CP_4
estraeva una visura della società (di cui al doc. 83 che si rammostra al teste) il
[...] cui costo da tariffario del servizio on line di cui si avvaleva il commercialista era di euro
6 3,50?
18.Vero che nel dicembre 2016 la incaricava il dott. Controparte_6 [...] di predisporre il calcolo del ravvedimento operoso dell'omesso pagamento Controparte_3 da parte della società del diritto della camera di commercio per l'anno 2016?
19.Vero che nel dicembre 2016 il dott. predisponeva il calcolo del Controparte_3 ravvedimento operoso per omesso pagamento dei diritti della Camera di Commercio per l'anno 2016 da parte della società (giusta doc. 097 fase monitoria Controparte_4 che si mostra al teste) e consegnava alla società i modelli F24 per eseguire il versamento?
20.Vero che nell'agosto 2018 lo Studio del dott. comunicava alla Controparte_3 di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'avviso n. Controparte_4
0027910717151 con il quale veniva contestato alla suddetta società l'omesso versamento delle imposte IRAP 2017 (anno 2016) ed informava quest'ultima che poteva versare le somme in una unica soluzione o in misura rateale (giusta documento 75 che si rammostra al teste )?
21.Vero che nell'agosto 2018 la comunicava allo studio del dott. Controparte_4 di voler pagare le somme dell'avviso bonario IRAP 2017 in misura rateale, Controparte_3 incaricandolo dei relativi incombenti?
22.Vero che, come da incarico della nell'ottobre 2017 il dott. Controparte_4 predisponeva i modelli F24 per il pagamento delle somme richieste Controparte_3 dall'Agenzia delle Entrate per l'omesso pagamento IRAP 2017 e li inviava alla società all'indirizzo e-mail che gli aveva indicato (giusta doc. 77 che si rammostra al teste)?
23.Vero che il dott. aveva comunicato ai signori ed Controparte_3 CP_2 che il proprio compenso per ogni ravvedimento operoso era di euro 15,00 oltre CP_1 accessori, salvo particolari difficoltà, e loro avevano accettato l'importo per tutte le società dagli stesse gestite?
24.Vero che il dott. nel periodo dal 2014 al 2018 ha predisposto le Controparte_3 certificazioni uniche relative ai pagamenti effettuati dalla società ai Parte_3 professionisti che spediva telematicamente all'Agenzia delle Entrate (giusta documenti 088,
093, 094, 098,099,101,108,109,115,116 fase monitoria che si mostrano ai testi), ed inviava alla società affinchè le notificasse ai professionisti previa sottoscrizione del documento ed ha altresì predisposto e spedito telematicamente all'Agenzia delle Entrate i relativi modelli 770 (di cui ai documenti da 091,092,095,096,103,104,
110,111,113,114 fase monitoria che si rammostrano ai testi) ?
7 25.Vero che nel luglio 2017 il dott. predisponeva ed inviava Controparte_3 telematicamente la certificazione Unica sostitutiva relativa ai pagamenti effettuati dalla all'ing. ? Controparte_4 Controparte_7
26.Vero che il dott. nel 2014 aveva comunicato ai signori Controparte_3 CP_2 ed che il proprio compenso per le certificazioni uniche ed i modelli 770 era di
[...] CP_1 euro 100,00 oltre accessori ciascuno e loro avevano accettato?
27.Vero che nell'ottobre 2018 il dott. comunicava alla società Controparte_3 che doveva essere predisposta la comunicazione finanziamento soci Controparte_4 ex art. 2 D.L. 138/2011, articolo 2, commi 36 sexiedecies e la società lo incaricava di procedere indicando al professionista, tramite diversi contatti anche con l'impiegata dello studio, signora i beni di proprietà concessi in godimento ai soci ed i CP_5 finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute dai soci?
28.Vero che il 30.10.2018 il dott. provvedeva a predisporre la CP_3 Controparte_3 comunicazione finanziamento soci ex art. 2 D.L. 138/2011, articolo 2, commi 36 sexiedecies, della società Controparte_4
29.Vero che nell'ottobre 2018 il dott. comunicava alla Controparte_3 CP_4 che il compenso per la dichiarazione del finanziamento soci era di euro 100,00
[...] oltre accessori e la società accettava?
30.Vero che nel periodo di durata del rapporto professionale il dott. Controparte_3 ha sollecitato più volte il pagamento dei preavvisi di parcella oggetto del presente giudizio
(preavvisi n. 316/P del 08.08.2014, n. 383/P del 16.10.2014 e n. 51/P del 20/01/2014, n.
144/2015/P del 15.05.2015, n. 277/2015/P del 10.08.2015, n. 568/2015/P del 22/12/2015 e n. 38/2016/P del 15.01.2016, n. 184/2016/P del 20.04.2016, n. 269/2016/P del 11.08.2016,
n. 429/2016/P del 28.11.2016, n. 9/2017/P del 03.02.2017, n. 138/2017/P del 26.04.2017, n.
237/2017/P del 10.08.2017, n. 416/2017/P del 24.11.2017, n. 16/2018/P del 02.02.2018, n.
179/2018/P del 24.04.2018, n. 555/2019/ P del 19.03.2019, n. 560/2019/P del 10.03.2019 di cui ai documenti da 002 a 004; da 022 a 025, da 037 a 040, da 054 a 057, da 068 a 071 fase monitoria che si rammostrano al teste) al sig. e quest'ultimo ne ha CP_2 ripetutatemente promesso il pagamento?
31.Vero che dal 2016 al 2018 i canoni del contratto di locazione dell'immobile sito in SO via Manzato n. ½ , di proprietà della di e geom. Controparte_4 Controparte_1
stipulato tra quest'ultima e la signora , venivano accreditati nel conto CP_2 Parte_4 corrente n. 20/002813107 accesso presso CentroMarca Banca Credito cooperativo di SO
8 e Venezia soc. coop. per az, filiale di IS (TV), via del Mutton 8?
32. Vero dal 2015-2018 i canoni del contratto di locazione dell'immobile di proprietà della società sito in SO, strada Controparte_4
Terraglio n. 20, stipulato tra la società ed il sig. venivano accreditati nel Parte_5 conto corrente n. 20/002813107, acceso presso CentroMarca Banca Credito cooperativo di
SO e Venezia soc. coop. Per az, filiale di IS (TV), via del Mutton 8?
33.Vero che dal 2017 al 2018 i canoni del contratto di locazione dell'immobile di proprietà della sito in Ponzano Veneto Controparte_4 Controparte_4
(TV), via Roma n. 104, stipulato tra la società ed il sig. venivano Controparte_8 accreditati nel conto corrente n. 20/002813107 acceso presso CentroMarca Banca Credito cooperativo di SO e Venezia soc. coop. per az, Filiale di IS (TV), via del Mutton 8
(TV) ?
34.Vero che il conto corrente n. 20/002813107 acceso presso Centro Marca Banca, filiale di
IS (TV) era ed è intestato ai signori e ? CP_2 Controparte_1
Si indicano quali testi la signora residente in [...]di Piave (TV), su tutti i CP_5 capitoli di prova;
la signora residente in [...]di Villorba (TV), su tutti i Testimone_1 capitoli di prova;
il dott. c/ o , con sede in Testimone_2 Parte_2
SO, via Rosa Zalivani 2, il dott. c/o , Testimone_3 Parte_2 con sede in SO, via Rosa Zalivani 2 e la signora c/o Testimone_4 Parte_2
SO sui capitoli 1 e 2; la signora residente in [...]sul capitolo
[...] Parte_4
31, il sig. , residente in [...], sul capitolo 32 e il sig. Parte_5 CP_8 residente in [...] sul
[...] capitolo 33. Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dagli attori opponenti per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 cpc del 10.11.2021, richiedendo, per il caso di loro ammissione, vengano ammesse tutte le istanze istruttorie e di esibizione documentale formulate dal convenuto opposto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del
21.10.2021 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc del 10.11.2021, da intendersi qui integralmente trascritte.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso professionale, anche della fase monitoria, di negoziazione e di discussione della provvisoria esecutorietà (RG 2344/2021 sub. 1), oltre accessori di legge nonchè con rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte del dott. Per_3
di euro 5.200,00 come da fattura n. 116 del 28.12.2023 e con addebito del
[...]
9 versamento di quanto spettante al CTU a carico del soccombente.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice e i soci illimitatamente responsabili proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2021 emesso in data 4.2.2021, con cui veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 11.874,64 a titolo di compenso professionale per le prestazioni rese dal dottore commercialista, in Parte_6
favore della società dal 2014 al 2018 di cui ai preavvisi n. 316/P del 08.08.2014, n.
383/P del 16.10.2014, n. 51/P del 20.01.2015, n. 144/2015/P del 15.05.2015, n.
277/2015/P del 10.08.2015, n. 568/2015/P del 22.12.2015, n. 38/2016/P del
15.01.2016, n. 184/2016/P del 20.04.2016, n. 269/2016/P del 11.08.2016, n.
429/2016/P del 28.11.2016, n. 9/2017/P del 03.02.2017, n. 138/2017/P del
26.04.2017, n. 237/2017/P del 10.08.2017, n. 416/2017/P del 24.11.2017, n.
16/2018/P del 02.02.2018, n. 179/2018/P del 24.04.2018, n. 555/2019/P del
19.03.2019, n. 560/2019/P del 19.03.2019, n. 105/2020/P del 10.03.2020 e nella fattura 9/2021.
Pur confermando l'esistenza di un contratto di consulenza in materia contabile e fiscale stipulato in data 24.3.2014 mediante sottoscrizione per accettazione del preventivo predisposto dal professionista e recante l'indicazione di un importo forfetario di € 1.400,00 oltre Iva all'anno, la società opponente contestava la pretesa creditoria avversaria, in ragione i) dell'omessa emissione di regolari fatture alle scadenze concordate;
ii) l'inesatto adempimento delle prestazioni, nei termini evidenziati dalla relazione a firma dello (doc. 5 fasc. parte opponente). Parte_7
Sulla scorta di tali deduzioni e rappresentando la propria solidità patrimoniale, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, ogni diversa domanda, deduzione, eccezione, ex adverso reietta:
1) IN VIA PRELIMINARE E URGENTE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE: per tutte le ragioni sopra esposte voglia il Presidente del Tribunale adito o il nominando Giudice
Istruttore disporre anticipatamente rispetto all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione, da fissarsi come per il rito e comunque prima del 19/04/2021 per le ragioni dedotte in atto, la revoca e/o sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. inaudita altera parte,
10 dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo R.G. N. 393/2021 n. 339/2021 emesso dal
Tribunale di SO, per le ragioni tutte di cui all'esposizione.
2) IN VIA PRELIMINARE E URGENTE IN SUBORDINE: per tutte le ragioni sopra esposte voglia il Presidente del Tribunale adito o il nominando Giudice Istruttore disporre anticipatamente rispetto all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione, da fissarsi come per il rito e comunque prima del 19/04/2021, per le ragioni dedotte in atto, la revoca e/o sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo R.G. N. 393/2021
n. 339/2021 emesso dal Tribunale di SO, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in contraddittorio tra le parti, fissando avanti a sé con decreto udienza di comparizione delle parti per la trattazione della sospensione/revoca del decreto, concedendo congruo termine per la notificazione del ricorso e del decreto, per le ragioni tutte di cui all'esposizione.
Nel merito in principalità: accertato l'inadempimento del Dott. alle proprie Controparte_3 prestazioni per tutte le ragioni dedotte in narrativa e dichiarata risoluzione del contratto d'opera professionale con effetti retroattivi per inadempimento del dott. per Controparte_3 tutto quanto dedotto in atti e, stante l'eccezione di inadempimento spiegata dagli opponenti, accertare la legittimità di tale eccezione ex art. 1460 c.c. e dichiarare che gli odierni attori nulla devono al ricorrente e per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace o comunque annullarsi e revocarsi e dichiararsi privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo R.G. N. 393/2021
n. 339/2021 emesso dal Tribunale di SO ed oggi opposto.
Nel merito in subordine: accertato l'inadempimento del Dott. alle proprie Controparte_3 prestazioni per tutte le ragioni dedotte in narrativa, condannare Controparte_1
e i soci e , previa declaratoria
[...] CP_2 Controparte_1 del beneficio della preventiva escussione a favore di questi ultimi, al pagamento del minor importo accertato in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, dichiararsi nullo e inefficace o comunque annullarsi e revocarsi e dichiararsi privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo RG. N. 393/2021 n. 339/2021 emesso dal Tribunale di SO ed oggi opposto.
In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.6.2021 si costituiva in giudizio il dott. che chiedeva di confermare l'opposto decreto ingiuntivo, e Controparte_3
per l'effetto condannare la società opponente in solido con i propri soci al pagamento in suo favore delle somme tutte ivi ingiunte.
Sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto,
11 all'esito della prima udienza il G.I. concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 10.2.2022, avvenuta con modalità cartolare, le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie e il Giudice ammetteva le prove testimoniali e una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. di Venezia con il Persona_1
seguente quesito: “Accerti il CTU la congruità secondo il tariffario in uso per i dottori commercialisti degli importi richiesti dal dott. a saldo delle sue prestazioni Controparte_3 professionali, nonché valuti se siano stati effettivamente commessi gli errori da parte dello stesso nello svolgimento dell'attività per la quale è richiesto il compenso di cui è causa, così come indicati nel doc. 5 di parte attrice (perizia studio e allegati nell'atto di Pt_7 citazione.”
Le prove orali così ammesse venivano assunte all'udienza del 31.5.2022.
Depositata in data 9.2.2023 la relazione del CTU, all'udienza del 11.4.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'opposizione svolta dalla società attrice è destituita di fondamento e va respinta.
È innanzitutto infondata l'eccezione attorea concernente l'asserita assenza dei presupposti per il ricorso al procedimento monitorio, in quanto, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, non corrisponde al vero che la domanda d'ingiunzione sia stata svolta sulla base di meri preavvisi di parcella, essendo invece il ricorso corredato dal preventivo del 24.3.2014 timbrato e sottoscritto dal l.r. della società, nonché, per quel che concerne le prestazioni non ricomprese nel suddetto preventivo, dalla fattura commerciale n. 9/2021 prodotta unitamente all'estratto autentico del registro vendite del professionista.
Il decreto opposto non è stato quindi emesso ai sensi dell'art. 636 c.p.c., bensì secondo i criteri generali di cui all'art. 633, n.1 c.p.c., stante l'allegazione di prove scritte idonee (l'accordo tra le parti e la fattura regolarmente registrata) ai fini del ricorso al procedimento monitorio.
Ad ogni buon conto, essendo notorio che il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
“non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
12 ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 13.1.2022 n. 927), il tribunale dovrebbe comunque procedere all'accertamento del credito del professionista e, se del caso, alla sua liquidazione giudiziale.
Ciò premesso, deve altresì rammentarsi che, in tema di compenso per la prestazione di opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. dispone che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
In ordine alle modalità di determinazione del compenso, nonché alla forma dell'accordo tra il professionista e il cliente, ai sensi dell'art. 9 c. 4 d.l. 24.1.2012 n.1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e come modificato dall'art. 1 c. 150 lege 4.8.2017 n. 150 “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”
L'art. 2233 c.c. viene interpretato dalla recente e preferibile giurisprudenza nel senso che: “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (cfr. Cass. 23.11. 2016 n.
23893).
E' stato ulteriormente argomentato sul punto come il “compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo
13 nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.” (in termini Cass. 03.02.2023, n.3377)
Posto tale inquadramento, occorre innanzitutto accertare la sussistenza di un accordo sul compenso, giacché l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti.
Nel caso di specie, il convenuto ha innanzitutto documentato il perfezionamento di un accordo espresso sui compensi per le attività descritte nel preventivo del
24.3.2014.
Il requisito della forma scritta ad substantiam risulta in particolare integrato dalla sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante della società debitrice.
Il dott. ha poi offerto prova documentale, assolvendo l'onere Parte_8 probatorio a suo carico, degli adempimenti fiscali relativi all'esercizio 2013 (cfr. doc. da 17 a 21 fasc. monitorio), nonché agli esercizi successivi dal 2014 al 2018 (cfr. doc.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 78, 79, 80,
81 fasc. monitorio).
Dell'importo ingiunto, dunque, già la somma di € 7.675,00 oltre IV e accessori trova piena giustificazione causale e determinazione quantitativa nel succitato accordo del 24.3.2014.
Per quel che concerne invece le prestazioni non contemplate nel preventivo di cui sopra, la regola di giudizio è quella per cui, in assenza di un contratto scritto tra le parti, è onere del convenuto di provare il conferimento dell'incarico professionale nonché l'esatto adempimento delle relative attività professionali così come descritte nelle note pro forma poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, affinché
l'autorità giudiziaria possa procedere alla quantificazione e liquidazione dei compensi richiesti.
Tanto premesso, si osserva che le deposizioni testimoniali assunte in corso di
14 giudizio hanno consentito di accertare il conferimento di specifici e puntuali incarichi verbali relativi i) alla comunicazione finanziamento soci ex art. 2 D.L.
138/2011, ii) agli adempimenti IMU e TASI, nonché iii) alla predisposizione del ravvedimento operoso per il tardivo pagamento di dette tasse e dei diritti dovuti alla Camera di Commercio per l'anno 2016 (cfr. verbale d'udienza del 31.5.2022, testimone sig.ra . CP_5
Ciò posto, procedendo alla determinazione giudiziale del compenso per le attività non originariamente preventivate secondo i parametri previsti dal D.M. 20 luglio
2012, n. 140 e applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili si giungerebbe, come condivisibilmente evidenziato dal patrocinio di parte convenuta negli scritti conclusionali, alla liquidazione di un credito complessivo di € 3.013,50 oltre accessori, ampiamente maggiore e pari quasi al doppio delle somme esposte dal dott. nella fattura n. 9/2021. Controparte_3
A tale riguardo, si richiamano e si recepiscono integralmente le tabelle analitiche elaborate dal CTU dott. nella propria relazione alle pagine 6-7, 9-10 e 12- Per_1
14, in relazione alla quale l'ausiliario del tribunale ha chiaramente avuto modo di evidenziare che gli importi richiesti dal dott. a saldo delle prestazioni Controparte_3 professionali oggetto di causa siano congrui rispetto alle tariffe applicabili dai dottori commercialisti conteggiate in base al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.”, in tal modo esprimendo un giudizio tecnico di piena legittimità e conformità ai surriferiti criteri della pretesa del professionista.
Quanto infine all'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, all'esito dell'accurata analisi critica dei rilievi svolti nella relazione di parte a firma dello , il CTU, dando ampia ed esaustiva motivazione del proprio Parte_7
convincimento nella tabella n. 8 del proprio elaborato, è giunto ad escludere radicalmente la sussistenza di “errori” o significative omissioni nella redazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2018, senza considerare il più che evidente difetto di proporzionalità e di conformità a buona fede tra contestazioni esclusivamente riferite ad aspetti di dettaglio e non sostanziali di tale incombente ed il rifiuto, totale e indiscriminato, al pagamento delle spettanze maturate dal convenuto in quattro anni di attività professionale.
15 I superiori rilievi conducono, in definitiva, al rigetto delle contestazioni di parte opponente, atteso che il dott. con il ricorso monitorio, ha chiesto Controparte_3
un compenso anche inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto in base a quanto liquidabile secondo i parametri del D.M. 140/2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento individuato dalla domanda monitoria.
PQM
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna Controparte_1
(C.F. / P.IV , nonché i soci signori (C.F.:
[...] P.IV_1 CP_2
) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) nato a ISTRANA (TV) il [...], in [...] con la società C.F._2
e salvo il beneficium escussionis, alla rifusione in favore del sig. CP_3
(C.F: ) delle spese del presente giudizio, che si
[...] C.F._4 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%,
IV e CPA come per legge,
- pone definitivamente a carico degli opponenti le spese della CTU come liquidate con separato decreto;
Così deciso in SO, 17.1.2025
Il giudice
Dott. Deli Luca
16