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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9866 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5688/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Manno, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Rossetti, per procura generale alle liti per atto Notaio del 6/9/2019, Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive, ferie. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di esserne tuttora dipendente, lamentava la CP_1 avvenuta corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante per i periodi di ferie goduti, sin dalla instaurazione del rapporto, in quanto calcolata senza tenere conto di tutte le indennità erogate in modo continuativo e stabile ogni mese lavorativo. Richiamati estesamente i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ed esclusa la prescrizione, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità del contegno tenuto da per CP_1 aver questa omesso di considerare, ai fini della retribuzione corrisposta a parte ricorrente durante il periodo di ferie, le seguenti voci:
1. dal gennaio 2008 sino al dicembre 2024, l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione prevista per il turno domenicale e l'indennità per turno notturno;
2. dal gennaio 2008 al dicembre 2015 l'indennità di manutenzione mezzi, indennità di presenza, indennità di ristrutturazione, indennità personale viaggiante e indennità macchinista al 20 % e 30 %;
3. dal gennaio 2016 al dicembre 2024 l'indennità di condotta;
e, per l'effetto, condannare l'azienda a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive derivate delle denunciate omissioni ed ammontanti a complessivi € 15.551,19, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo”, oltre refusione delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese in quanto infondate e, comunque, in via CP_1 subordinata, parzialmente prescritte, sicché - sollevata, ove ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2099 c.c. in combinato disposto con le norme della propria contrattazione collettiva aziendale di I e II livello - e contestati i conteggi, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Solo in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, domandava di voler “accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.11) del presente atto in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in atti, che detratte le indennità legate alle effettive prestazioni, attesa CP_1
l'assenza dello svolgimento effettivo di corse di linea nel giorno di ferie, ammontano complessivamente ad € 723,03;
- in ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento del ricorso, accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.13) del presente atto, in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in CP_1 atti, sulla scorta delle correzioni spiegate nelle verifiche in atti e applicando l'indennità di manovra al posto dell'indennità di condotta, e che totalizzano l'importo di € 5.775,03;
- in successivo ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento del ricorso, accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.12) del presente atto, in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in atti, sulla scorta delle modifiche spiegate nelle verifiche in atti e CP_1
2 applicando l'indennità di condotta richiesta da controparte ma con i valori corretti, e che totalizzano l'importo di € 8.021,10”. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Con successivi conteggi autorizzati, la parte ricorrente, parzialmente aderendo ai rilievi di riduceva la domanda all'importo di € CP_1
10.503,81. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. La giurisprudenza comunitaria. La parte ricorrente ha agito in giudizio domandando l'applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza unionale, secondo cui i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite con un trattamento economico paragonabile a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa. Dopo essere stato già affermato dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
e altri, il principio del necessario mantenimento della retribuzione nel
[...] periodo di ferie godute è stato ribadito con sentenza del 20/1/2009, nelle cause C-350/06 e C- 520/06, e altri, e, successivamente, con la nota Persona_3 sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri, ove si legge: Per_4
“19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. Persona_5 pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Persona_3
20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze N- e a., punto 58, nonché OF e a., punto 60).
21 Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della 3 retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
26 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze N- e a., punto 58 e OF, punto 60)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri). Per_4
3. La giurisprudenza italiana di legittimità. La Corte di Cassazione italiana si è fatta interprete di tali principi, nella considerazione che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talché i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce fonte ulteriore del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
4 13425/2019, n. 22577/2012). La Suprema Corte ha riconosciuto che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, OF, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE Per_4
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_6
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14089 del 21/5/2024). Richiamata tale pronuncia e testualmente ribaditi i principi in essa affermati, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in quel caso instaurata da lavoratori dipendenti di la Corte ha recentemente osservato Controparte_2 che “a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio 5 dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che CP_2 aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, CP_3
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025). In sintesi, deve ritenersi che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Essa deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da non essere solo paragonabile, bensì da “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C- 155/10, e altri, cit.). Per_4
4. La questione di legittimità costituzionale. È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da in tesi tra le previsioni contenute nel CP_1 combinato disposto dell'articolo 2099 c.c. e le norme della contrattazione collettiva aziendale di I e II livello, relativamente alle indennità rivendicate in giudizio, da una parte, e l'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, come recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003, dall'altra. Invero, diversamente da quanto sostenuto, la Corte di Giustizia non ha affatto fornito una interpretazione esulante dalle materie di competenza dell'Unione. Piuttosto, come noto, l'articolo 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. 6 L'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, in conformità, prevede specificamente che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, precetto corrispondentemente recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003. Di talché la Corte di Giustizia, intendendo assicurare il diritto dei lavoratori al periodo di ferie annuali retribuite, ha indicato che la retribuzione corrisposta deve essere quantomeno paragonabile a quella ordinariamente percepita dal medesimo lavoratore, al fine di scongiurare un paventato effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, per ragioni economiche. L'intervento giurisprudenziale eurounitario, pertanto, è inteso ad assicurare l'effettività delle condizioni di tutela dei lavoratori, materia di competenza unionale. 4.1 La medesima questione è già stata ritenuta inammissibile dalla Suprema Corte, in fattispecie sovrapponibile, con pregevoli motivazioni, che qui si richiamano: “Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie - la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 2000/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come 7 sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20216 del 23/6/2022).
5. La posizione del ricorrente. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di Met. Parte_1 [...]
in seguito fusa per incorporazione in il 26/06/2000 e, per CP_4 CP_1 quanto di interesse, dal gennaio 2008 ha sempre svolto le mansioni di macchinista. Al suo rapporto di lavoro si applica il C.C.N.L. Controparte_5
5.1 La parte ricorrente ha esposto che la struttura della sua retribuzione è stata incisivamente modificata dagli accordi aziendali del 2015, i quali, tra l'altro, hanno disposto il conglobamento delle indennità fisse nel c.d. ERA 1, il conglobamento di alcune indennità variabili nel c.d. ERA 2, l'abolizione di talune indennità variabili e l'introduzione di altre nuove in sostituzione. A decorrere dal 2015, le indennità variabili confluite nel c.d. ERA 2 sono state erogate anche durante il periodo di ferie. Quanto alle indennità non corrisposte durante il periodo di ferie, la parte ricorrente le ha suddivise in: 1) indennità abolite dagli accordi del 2015, quali l'indennità di manutenzione dei mezzi di trazione, l'indennità di presenza, l'indennità di galleria a turno intero, l'indennità di ristrutturazione, l'indennità personale 8 viaggiante e l'indennità di corsa 20%, 30% e 40%, dal 2014 in parte confluite nel c.d. ERA 2;
2) indennità introdotte con gli accordi del 2015 e del 2019, mai computate nella retribuzione feriale, quale l'indennità di condotta, l'indennità di condotta supplementare e l'indennità per turni non girati;
3) indennità ante 2015, non abolite dagli accordi e dunque tuttora presenti nella retribuzione di parte ricorrente, quali l'indennità turni avvicendati, l'indennità di lavoro domenicale, la maggiorazione per lavoro notturno e la maggiorazione per straordinario feriale.
6. Le indennità rivendicate per il calcolo della retribuzione durante i periodi di ferie fruiti. Parte ricorrente ha agito in giudizio domandando di voler includere, nel computo della retribuzione di riferimento per il calcolo di quella da erogarsi per tutti i giorni di ferie maturati, pari al numero di 31 l'anno, oltre alle voci retributive fisse o già computate, anche le seguenti indennità, rilevabili con continuità dai suoi cedolini stipendiali: a) per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2024 l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione turno domenicale e l'indennità turno notturno;
b) per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2015 l'indennità di manutenzione mezzi, l'indennità di presenza, l'indennità di ristrutturazione, l'indennità personale viaggiante e l'indennità macchinista al 20 % e 30 %; c) per il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2024 l'indennità di condotta;
6.1 In ordine alle indennità rivendicate da parte ricorrente non risultano pronunce espresse della Suprema Corte, la quale, piuttosto, nelle sentenze richiamate, si è pronunciata specificamente sulle voci “indennità di utilizzazione professionale” e “indennità di assenza dalla residenza”. Tuttavia, la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna delle voci rivendicate deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, sopra richiamati. Di talché, poiché la Corte di Giustizia ha affermato che:
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, poiché una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in 9 considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro
“espletamento”, non può che ritenersi che il mancato computo di tutte le voci rivendicate nel presente giudizio nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi per le giornate di ferie fruite violi i principi sopra esposti, essendo tutte legate all'espletamento delle mansioni di macchinista, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni specificamente disimpegnate. Il loro mancato computo priva, pertanto, il lavoratore in ferie di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati ed è suscettibile di avere un effetto dissuasivo alla regolare fruizione del congedo. D'altro canto, è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga versate in atti. Né, sotto altro profilo, alcuna di esse ha funzione di rimborso spese, essendo, piuttosto, volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico delle proprie mansioni, disimpegnate su turni a ciclazione fissa, anche festivi e notturni. 6.2 In primo luogo si osserva che l'indennità di presenza e l'indennità di ristrutturazione sono state dal 2015 conglobate nella c.d. sicché vengono Pt_3 erogate anche in periodo di ferie;
per il pregresso, la circostanza che esse siano strettamente legate alla presenza in turno giornaliero e l'avvenuto successivo riconoscimento da parte datoriale induce a ritenere dovessero essere sin dall'inizio computate nella retribuzione feriale. Quanto alle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, si tratta di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia dei mezzi su cui presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità di parte ricorrente, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di svolgimento della sua prestazione professionale tali emolumenti siano erogati con una certa prevedibilità, avuto riguardo all'articolazione oraria su turni e all'obbligatorietà dello straordinario in talune ipotesi, come quella del ritardo del servizio, evenienza non infrequente nel trasporto cittadino. Di talché il lavoro notturno è obbligatorio, intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni del personale viaggiante – diversamente non circolerebbero i mezzi notturni – ed è prestato con regolarità, anche se con incidenza variabile, dovuta alla articolazione dei turni e alla tipologia del 10 servizio prestato;
analogamente è a dirsi per il lavoro domenicale e festivo, parimenti obbligatorio e da parte ricorrente svolto regolarmente, come agevolmente verificabile dall'esame delle buste paga, non subendo il servizio di trasporto cittadino sospensioni neppure nelle domeniche e nei giorni di festa. Quanto alla indennità per lavoro straordinario su turno - qui per vero non rivendicata - si tratta di quello non già volontariamente scelto dal lavoratore, bensì necessariamente connesso ad una precisa scelta organizzativa aziendale, in relazione al quale “va considerato che (...) in relazione all'organizzazione del lavoro dettata da una precisa scelta della società (...) il tempo di lavoro (...) si connota per turni fissi e predeterminati, tali da imporre sempre (...) lo svolgimento di lavoro straordinario (notturno e diurno). Ne deriva che se si accogliesse la tesi della ricorrente, certamente il risultato non sarebbe conforme né alla direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. nelle sentenze citate dalla Corte territoriale, né all'art. 36 Cost. Infatti, la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro. Quindi non sarebbe neppure “paragonabile” a quest'ultima, sicché il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo (...) Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28496 del 10/10/2023). Sempre connesse alla normale articolazione dei turni di lavoro risulta l'indennità turni avvicendati, riconosciuta al personale che effettua turni in ciclazione. Connesse, di contro, alla specificità delle mansioni svolte sono le indennità di manutenzione mezzi, riconosciuta ai macchinisti in misura fissa per ogni giornata lavorativa, in ragione della maggiore onerosità del lavoro svolto;
l'indennità personale viaggiante, riconosciuta al personale adibito a mansioni in movimento, legata alla presenza e all'onerosità della mansione;
l'indennità macchinisti 20% e 30%, riconosciuta ai macchinisti in misura crescente in relazione al numero di corse effettuate;
l'indennità di condotta, riconosciuta al personale viaggiante di macchina, c.d. macchinista, e quantificata sui turni girati, ossia sulle corse previste nel turno di riferimento. Di talché, conclusivamente, risultando tutti gli emolumenti rivendicati connessi alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per come ordinariamente disimpegnata ed articolata su turni, essi vanno tutti inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante al ricorrente durante il periodo 11 di ferie. 6.3 D'altro canto, nonostante l'articolo 4 dell'accordo di rinnovo contrattuale del 10/5/2022 abbia istituito una nuova “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 al giorno, con decorrenza dall'1/7/2022 che “sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”, tuttavia, tale indennità non risulta erogata al ricorrente nel periodo oggetto di giudizio, come evincibile dalle buste paga. La sua istituzione, pertanto, non muta il quadro giuridico ricostruito, non risultando applicata nel periodo rivendicato.
7. I conteggi. Al fine di calcolare la retribuzione omessa da parte datoriale nei periodi di ferie, la parte ricorrente ha moltiplicato il valore di ogni indennità rivendicata per ciascun giorno di ferie e permesso maturato, nella misura di 31 l'anno. Preso atto della avversa censura, nei successivi conteggi ha più correttamente rideterminato il computo avendo a riferimento i soli giorni di ferie effettivamente goduti, risultanti dalle buste paga, esclusi i permessi. 7.1 Perdurando contestazione tra le parti, nella quantificazione delle differenze retributive maturate dalla parte ricorrente, in conseguenza del mancato computo nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi durante i giorni di ferie fruiti, deve osservarsi quanto segue. Diversamente da quanto inizialmente preteso, il calcolo della omissione retributiva deve essere necessariamente operato sui giorni di ferie dal lavoratore effettivamente goduti, eventualmente maggiorati, in caso di avvenuta cessazione del rapporto, dei giorni di ferie residui non goduti per i quali è stata erogata l'indennità sostitutiva;
ciò in quanto non sarebbe ammissibile la rivendicazione giudiziale di differenze retributive non sofferte, per giorni di ferie mai goduti. Parimenti, debbono essere esclusi dal computo i permessi, assoggettati a diverso regime. Quanto, poi, ai criteri di calcolo delle indennità normalmente erogate nelle giornate di presenza, non può condividersi il criterio di computo della incidenza media annuale proposto da poiché – in ossequio ai principi comunitari CP_1 richiamati – ciò che deve essere assicurato è che il lavoratore in ferie percepisca una retribuzione quantomeno paragonabile a quella che avrebbe percepito ove fosse stato in servizio, sicché comprensiva di qualsiasi importo pecuniario in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni, correlato al suo “status” personale e professionale. Di talché, per tutte le indennità rivendicate, applicate in busta paga in misura fissa giornaliera, è corretto il criterio di calcolo adottato da parte ricorrente - quando riparametrato, nelle note autorizzate, ai giorni di ferie effettivamente goduti - che ne ha quantificato l'importo omesso moltiplicandolo per ciascuna giornata di ferie fruita. 12 Quanto, invece, alle indennità applicate non già in misura fissa giornaliera, bensì in misura crescente - ad esempio, in proporzione ai turni girati o alle corse effettuate - per quantificare l'omissione retributiva subita dal lavoratore nei giorni di ferie è necessario calcolare il valore medio giornaliero della indennità omessa. A tal fine, avuto riguardo ai criteri enunciati dalla giurisprudenza e dovendosi avere necessario riferimento al caso concreto, occorre estrarre dai cedolini stipendiali l'importo annuale erogato al lavoratore al titolo della indennità rivendicata e suddividerlo per i giorni di presenza registrati dal medesimo lavoratore lo stesso anno. Il dato risultante corrisponderà al valore medio della indennità giornalmente percepita, per l'anno di riferimento, e dovrà essere riconosciuto per ogni giornata di ferie goduta. 7.2 A tali criteri risulta essersi correttamente adeguata la parte ricorrente, una volta corretto il calcolo inizialmente operato sui giorni di ferie virtualmente maturati, adeguandolo a quelli di ferie effettivamente goduti, con esclusione dei permessi. Quanto specificamente all'indennità di condotta, vale osservare che la stessa è stata domandata nella misura cautelativa di € 35 per ogni giornata di ferie fruita, pari a € 900 mensili, valore che risulta finanche inferiore alla media percepita dalla parte ricorrente in taluni anni di lavoro, come agevolmente risulta dai conteggi. Diversamente da quanto contestato, poi, il valore medio giornaliero così calcolato e oggetto di rivendicazione è computato sulla base delle effettive turnazioni osservate dal lavoratore nell'anno di riferimento, sicché tiene necessariamente conto della incidenza dei turni giornalieri che non prevedono l'indennità rivendicata, come quelli non girati, nei quali il macchinista non effettua corse poiché viene adibito alle manovre dei treni nel deposito. Respinti i rilievi contabili di parte resistente, poiché non fondati e comunque non condivisibili, ne consegue che - una volta riconosciuto, nel merito, l'obbligo di computare tutte le indennità rivendicate, sopra elencate, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi alla parte ricorrente durante i giorni di ferie effettivamente goduti - sulla scorta dei conteggi subordinati elaborati da parte ricorrente, scevri da errori contabili e calcolati sulla scorta dei valori indicati nella contrattazione collettiva aziendale, per l'importo di ciascuna indennità, le differenze retributive maturate corrispondono all'importo di € 10.503,81.
8. L'effetto dissuasivo. L'importo riconosciuto risulta peraltro utile anche per indagare - a confutazione della prospettazione datoriale - se l'ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo paventato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 13 Come già condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma, con motivazioni che esattamente si condividono, “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17
). Parte_2 14 A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 3006/2023). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025, cit.).
9. La prescrizione. Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso in esame - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione (cfr. Cass. n. 26246/2022). Ancora di recente, in fattispecie sovrapponibile, relativa alla retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie al personale navigante dipendente di compagnia aerea, la Suprema Corte ha ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto 15 di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4372 del 19/2/2024). Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o
“debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritti unicamente gli eventuali crediti maturati dai lavoratori in epoca antecedente al 18/7/2007 – 5 anni prima della entrata in vigore della legge n. 92/2012 - mentre, per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva. 9.1 Né ha pregio l'argomento di parte resistente secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel R.D. n. 148/1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui al novellato articolo 18 (cfr., in senso conforme, Corte di Appello di Bari n. 212 del 18/3/2025). Occorre ricordare, in primo luogo, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal D.Lgs. n. 165/2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Ritiene il decidente che non costituisca garanzia sufficiente per il lavoratore, tale da escutere il metus, l'esistenza di una disciplina normativa di settore - Regolamento allegato “A” al R.D. n. 148/1931 - idonea a garantire un trattamento di stabilità dell'impiego e ad assicurare la tutela giudiziaria in sede amministrativa o ordinaria. Preme evidenziare come la Legge n. 92/2012 non preveda alcuna eccezione alla piena operatività della rinnovata disciplina dei licenziamenti e delle connesse tutele anche nei riguardi dei dipendenti del comparto degli AN (cfr. in tal senso, Corte di Appello di Palermo, n. 41 del 9/3/2025). Invero gli articoli 53 e ss. dell'Allegato A al R.D. n. 148/1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche 16 disposizioni legislative successive - delineano una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantista rispetto a quella prevista dalla Legge n. 300/1970 (Cass. n. 6765/2023), ma non incidono, limitandone e/o escludendone l'efficacia, sull'operatività della disciplina dell'articolo 18 Legge n. 300/1970 (come modificata dalla Legge n. 92/2012), con riferimento sia alle “tipologie” di licenziamento, sia alle diversificate tutele garantite al lavoratore illegittimamente licenziato (in tal senso, Cass. sent. n. 32500/2018). In virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 300/1970 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento invalido di un autoferrotranviere (Cass. sent. n. 6057/2000; Cass. sent. n.11547/2012). 9.2 Conclusivamente, pertanto, alcuna prescrizione si è maturata nella fattispecie in esame, nella quale i crediti retributivi rivendicati sono tutti successivi al 18/7/2007.
10. Conclusioni. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di quanto sopra, con accertamento del diritto della parte ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga. Per l'effetto, il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere a parte ricorrente un'integrazione retributiva complessiva pari € 10.503,81, per gli anni 2008-2024, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
11. Spese di lite. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga e, per l'effetto, condanna a corrispondergli l'importo di € CP_1
10.503,81, per gli anni 2008-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. 17 Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 7 ottobre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
18
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5688/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Manno, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Rossetti, per procura generale alle liti per atto Notaio del 6/9/2019, Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive, ferie. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di esserne tuttora dipendente, lamentava la CP_1 avvenuta corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante per i periodi di ferie goduti, sin dalla instaurazione del rapporto, in quanto calcolata senza tenere conto di tutte le indennità erogate in modo continuativo e stabile ogni mese lavorativo. Richiamati estesamente i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ed esclusa la prescrizione, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità del contegno tenuto da per CP_1 aver questa omesso di considerare, ai fini della retribuzione corrisposta a parte ricorrente durante il periodo di ferie, le seguenti voci:
1. dal gennaio 2008 sino al dicembre 2024, l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione prevista per il turno domenicale e l'indennità per turno notturno;
2. dal gennaio 2008 al dicembre 2015 l'indennità di manutenzione mezzi, indennità di presenza, indennità di ristrutturazione, indennità personale viaggiante e indennità macchinista al 20 % e 30 %;
3. dal gennaio 2016 al dicembre 2024 l'indennità di condotta;
e, per l'effetto, condannare l'azienda a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive derivate delle denunciate omissioni ed ammontanti a complessivi € 15.551,19, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo”, oltre refusione delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese in quanto infondate e, comunque, in via CP_1 subordinata, parzialmente prescritte, sicché - sollevata, ove ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2099 c.c. in combinato disposto con le norme della propria contrattazione collettiva aziendale di I e II livello - e contestati i conteggi, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Solo in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, domandava di voler “accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.11) del presente atto in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in atti, che detratte le indennità legate alle effettive prestazioni, attesa CP_1
l'assenza dello svolgimento effettivo di corse di linea nel giorno di ferie, ammontano complessivamente ad € 723,03;
- in ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento del ricorso, accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.13) del presente atto, in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in CP_1 atti, sulla scorta delle correzioni spiegate nelle verifiche in atti e applicando l'indennità di manovra al posto dell'indennità di condotta, e che totalizzano l'importo di € 5.775,03;
- in successivo ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento del ricorso, accogliere l'eccezione sul quantum debeatur di parte convenuta, ritenendo eventualmente dovute le minori somme indicate al cap. 2, sub 2.12) del presente atto, in base alle argomentazioni ivi fornite ed ai conteggi elaborati da in atti, sulla scorta delle modifiche spiegate nelle verifiche in atti e CP_1
2 applicando l'indennità di condotta richiesta da controparte ma con i valori corretti, e che totalizzano l'importo di € 8.021,10”. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Con successivi conteggi autorizzati, la parte ricorrente, parzialmente aderendo ai rilievi di riduceva la domanda all'importo di € CP_1
10.503,81. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. La giurisprudenza comunitaria. La parte ricorrente ha agito in giudizio domandando l'applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza unionale, secondo cui i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite con un trattamento economico paragonabile a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa. Dopo essere stato già affermato dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
e altri, il principio del necessario mantenimento della retribuzione nel
[...] periodo di ferie godute è stato ribadito con sentenza del 20/1/2009, nelle cause C-350/06 e C- 520/06, e altri, e, successivamente, con la nota Persona_3 sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri, ove si legge: Per_4
“19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. Persona_5 pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Persona_3
20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze N- e a., punto 58, nonché OF e a., punto 60).
21 Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della 3 retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
26 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze N- e a., punto 58 e OF, punto 60)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri). Per_4
3. La giurisprudenza italiana di legittimità. La Corte di Cassazione italiana si è fatta interprete di tali principi, nella considerazione che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talché i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce fonte ulteriore del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
4 13425/2019, n. 22577/2012). La Suprema Corte ha riconosciuto che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, OF, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE Per_4
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_6
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14089 del 21/5/2024). Richiamata tale pronuncia e testualmente ribaditi i principi in essa affermati, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in quel caso instaurata da lavoratori dipendenti di la Corte ha recentemente osservato Controparte_2 che “a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio 5 dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che CP_2 aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, CP_3
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025). In sintesi, deve ritenersi che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Essa deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da non essere solo paragonabile, bensì da “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C- 155/10, e altri, cit.). Per_4
4. La questione di legittimità costituzionale. È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da in tesi tra le previsioni contenute nel CP_1 combinato disposto dell'articolo 2099 c.c. e le norme della contrattazione collettiva aziendale di I e II livello, relativamente alle indennità rivendicate in giudizio, da una parte, e l'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, come recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003, dall'altra. Invero, diversamente da quanto sostenuto, la Corte di Giustizia non ha affatto fornito una interpretazione esulante dalle materie di competenza dell'Unione. Piuttosto, come noto, l'articolo 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. 6 L'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, in conformità, prevede specificamente che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, precetto corrispondentemente recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003. Di talché la Corte di Giustizia, intendendo assicurare il diritto dei lavoratori al periodo di ferie annuali retribuite, ha indicato che la retribuzione corrisposta deve essere quantomeno paragonabile a quella ordinariamente percepita dal medesimo lavoratore, al fine di scongiurare un paventato effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, per ragioni economiche. L'intervento giurisprudenziale eurounitario, pertanto, è inteso ad assicurare l'effettività delle condizioni di tutela dei lavoratori, materia di competenza unionale. 4.1 La medesima questione è già stata ritenuta inammissibile dalla Suprema Corte, in fattispecie sovrapponibile, con pregevoli motivazioni, che qui si richiamano: “Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie - la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 2000/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come 7 sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20216 del 23/6/2022).
5. La posizione del ricorrente. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di Met. Parte_1 [...]
in seguito fusa per incorporazione in il 26/06/2000 e, per CP_4 CP_1 quanto di interesse, dal gennaio 2008 ha sempre svolto le mansioni di macchinista. Al suo rapporto di lavoro si applica il C.C.N.L. Controparte_5
5.1 La parte ricorrente ha esposto che la struttura della sua retribuzione è stata incisivamente modificata dagli accordi aziendali del 2015, i quali, tra l'altro, hanno disposto il conglobamento delle indennità fisse nel c.d. ERA 1, il conglobamento di alcune indennità variabili nel c.d. ERA 2, l'abolizione di talune indennità variabili e l'introduzione di altre nuove in sostituzione. A decorrere dal 2015, le indennità variabili confluite nel c.d. ERA 2 sono state erogate anche durante il periodo di ferie. Quanto alle indennità non corrisposte durante il periodo di ferie, la parte ricorrente le ha suddivise in: 1) indennità abolite dagli accordi del 2015, quali l'indennità di manutenzione dei mezzi di trazione, l'indennità di presenza, l'indennità di galleria a turno intero, l'indennità di ristrutturazione, l'indennità personale 8 viaggiante e l'indennità di corsa 20%, 30% e 40%, dal 2014 in parte confluite nel c.d. ERA 2;
2) indennità introdotte con gli accordi del 2015 e del 2019, mai computate nella retribuzione feriale, quale l'indennità di condotta, l'indennità di condotta supplementare e l'indennità per turni non girati;
3) indennità ante 2015, non abolite dagli accordi e dunque tuttora presenti nella retribuzione di parte ricorrente, quali l'indennità turni avvicendati, l'indennità di lavoro domenicale, la maggiorazione per lavoro notturno e la maggiorazione per straordinario feriale.
6. Le indennità rivendicate per il calcolo della retribuzione durante i periodi di ferie fruiti. Parte ricorrente ha agito in giudizio domandando di voler includere, nel computo della retribuzione di riferimento per il calcolo di quella da erogarsi per tutti i giorni di ferie maturati, pari al numero di 31 l'anno, oltre alle voci retributive fisse o già computate, anche le seguenti indennità, rilevabili con continuità dai suoi cedolini stipendiali: a) per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2024 l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione turno domenicale e l'indennità turno notturno;
b) per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2015 l'indennità di manutenzione mezzi, l'indennità di presenza, l'indennità di ristrutturazione, l'indennità personale viaggiante e l'indennità macchinista al 20 % e 30 %; c) per il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2024 l'indennità di condotta;
6.1 In ordine alle indennità rivendicate da parte ricorrente non risultano pronunce espresse della Suprema Corte, la quale, piuttosto, nelle sentenze richiamate, si è pronunciata specificamente sulle voci “indennità di utilizzazione professionale” e “indennità di assenza dalla residenza”. Tuttavia, la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna delle voci rivendicate deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, sopra richiamati. Di talché, poiché la Corte di Giustizia ha affermato che:
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, poiché una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in 9 considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro
“espletamento”, non può che ritenersi che il mancato computo di tutte le voci rivendicate nel presente giudizio nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi per le giornate di ferie fruite violi i principi sopra esposti, essendo tutte legate all'espletamento delle mansioni di macchinista, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni specificamente disimpegnate. Il loro mancato computo priva, pertanto, il lavoratore in ferie di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati ed è suscettibile di avere un effetto dissuasivo alla regolare fruizione del congedo. D'altro canto, è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga versate in atti. Né, sotto altro profilo, alcuna di esse ha funzione di rimborso spese, essendo, piuttosto, volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico delle proprie mansioni, disimpegnate su turni a ciclazione fissa, anche festivi e notturni. 6.2 In primo luogo si osserva che l'indennità di presenza e l'indennità di ristrutturazione sono state dal 2015 conglobate nella c.d. sicché vengono Pt_3 erogate anche in periodo di ferie;
per il pregresso, la circostanza che esse siano strettamente legate alla presenza in turno giornaliero e l'avvenuto successivo riconoscimento da parte datoriale induce a ritenere dovessero essere sin dall'inizio computate nella retribuzione feriale. Quanto alle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, si tratta di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia dei mezzi su cui presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità di parte ricorrente, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di svolgimento della sua prestazione professionale tali emolumenti siano erogati con una certa prevedibilità, avuto riguardo all'articolazione oraria su turni e all'obbligatorietà dello straordinario in talune ipotesi, come quella del ritardo del servizio, evenienza non infrequente nel trasporto cittadino. Di talché il lavoro notturno è obbligatorio, intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni del personale viaggiante – diversamente non circolerebbero i mezzi notturni – ed è prestato con regolarità, anche se con incidenza variabile, dovuta alla articolazione dei turni e alla tipologia del 10 servizio prestato;
analogamente è a dirsi per il lavoro domenicale e festivo, parimenti obbligatorio e da parte ricorrente svolto regolarmente, come agevolmente verificabile dall'esame delle buste paga, non subendo il servizio di trasporto cittadino sospensioni neppure nelle domeniche e nei giorni di festa. Quanto alla indennità per lavoro straordinario su turno - qui per vero non rivendicata - si tratta di quello non già volontariamente scelto dal lavoratore, bensì necessariamente connesso ad una precisa scelta organizzativa aziendale, in relazione al quale “va considerato che (...) in relazione all'organizzazione del lavoro dettata da una precisa scelta della società (...) il tempo di lavoro (...) si connota per turni fissi e predeterminati, tali da imporre sempre (...) lo svolgimento di lavoro straordinario (notturno e diurno). Ne deriva che se si accogliesse la tesi della ricorrente, certamente il risultato non sarebbe conforme né alla direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. nelle sentenze citate dalla Corte territoriale, né all'art. 36 Cost. Infatti, la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro. Quindi non sarebbe neppure “paragonabile” a quest'ultima, sicché il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo (...) Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28496 del 10/10/2023). Sempre connesse alla normale articolazione dei turni di lavoro risulta l'indennità turni avvicendati, riconosciuta al personale che effettua turni in ciclazione. Connesse, di contro, alla specificità delle mansioni svolte sono le indennità di manutenzione mezzi, riconosciuta ai macchinisti in misura fissa per ogni giornata lavorativa, in ragione della maggiore onerosità del lavoro svolto;
l'indennità personale viaggiante, riconosciuta al personale adibito a mansioni in movimento, legata alla presenza e all'onerosità della mansione;
l'indennità macchinisti 20% e 30%, riconosciuta ai macchinisti in misura crescente in relazione al numero di corse effettuate;
l'indennità di condotta, riconosciuta al personale viaggiante di macchina, c.d. macchinista, e quantificata sui turni girati, ossia sulle corse previste nel turno di riferimento. Di talché, conclusivamente, risultando tutti gli emolumenti rivendicati connessi alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per come ordinariamente disimpegnata ed articolata su turni, essi vanno tutti inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante al ricorrente durante il periodo 11 di ferie. 6.3 D'altro canto, nonostante l'articolo 4 dell'accordo di rinnovo contrattuale del 10/5/2022 abbia istituito una nuova “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 al giorno, con decorrenza dall'1/7/2022 che “sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”, tuttavia, tale indennità non risulta erogata al ricorrente nel periodo oggetto di giudizio, come evincibile dalle buste paga. La sua istituzione, pertanto, non muta il quadro giuridico ricostruito, non risultando applicata nel periodo rivendicato.
7. I conteggi. Al fine di calcolare la retribuzione omessa da parte datoriale nei periodi di ferie, la parte ricorrente ha moltiplicato il valore di ogni indennità rivendicata per ciascun giorno di ferie e permesso maturato, nella misura di 31 l'anno. Preso atto della avversa censura, nei successivi conteggi ha più correttamente rideterminato il computo avendo a riferimento i soli giorni di ferie effettivamente goduti, risultanti dalle buste paga, esclusi i permessi. 7.1 Perdurando contestazione tra le parti, nella quantificazione delle differenze retributive maturate dalla parte ricorrente, in conseguenza del mancato computo nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi durante i giorni di ferie fruiti, deve osservarsi quanto segue. Diversamente da quanto inizialmente preteso, il calcolo della omissione retributiva deve essere necessariamente operato sui giorni di ferie dal lavoratore effettivamente goduti, eventualmente maggiorati, in caso di avvenuta cessazione del rapporto, dei giorni di ferie residui non goduti per i quali è stata erogata l'indennità sostitutiva;
ciò in quanto non sarebbe ammissibile la rivendicazione giudiziale di differenze retributive non sofferte, per giorni di ferie mai goduti. Parimenti, debbono essere esclusi dal computo i permessi, assoggettati a diverso regime. Quanto, poi, ai criteri di calcolo delle indennità normalmente erogate nelle giornate di presenza, non può condividersi il criterio di computo della incidenza media annuale proposto da poiché – in ossequio ai principi comunitari CP_1 richiamati – ciò che deve essere assicurato è che il lavoratore in ferie percepisca una retribuzione quantomeno paragonabile a quella che avrebbe percepito ove fosse stato in servizio, sicché comprensiva di qualsiasi importo pecuniario in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni, correlato al suo “status” personale e professionale. Di talché, per tutte le indennità rivendicate, applicate in busta paga in misura fissa giornaliera, è corretto il criterio di calcolo adottato da parte ricorrente - quando riparametrato, nelle note autorizzate, ai giorni di ferie effettivamente goduti - che ne ha quantificato l'importo omesso moltiplicandolo per ciascuna giornata di ferie fruita. 12 Quanto, invece, alle indennità applicate non già in misura fissa giornaliera, bensì in misura crescente - ad esempio, in proporzione ai turni girati o alle corse effettuate - per quantificare l'omissione retributiva subita dal lavoratore nei giorni di ferie è necessario calcolare il valore medio giornaliero della indennità omessa. A tal fine, avuto riguardo ai criteri enunciati dalla giurisprudenza e dovendosi avere necessario riferimento al caso concreto, occorre estrarre dai cedolini stipendiali l'importo annuale erogato al lavoratore al titolo della indennità rivendicata e suddividerlo per i giorni di presenza registrati dal medesimo lavoratore lo stesso anno. Il dato risultante corrisponderà al valore medio della indennità giornalmente percepita, per l'anno di riferimento, e dovrà essere riconosciuto per ogni giornata di ferie goduta. 7.2 A tali criteri risulta essersi correttamente adeguata la parte ricorrente, una volta corretto il calcolo inizialmente operato sui giorni di ferie virtualmente maturati, adeguandolo a quelli di ferie effettivamente goduti, con esclusione dei permessi. Quanto specificamente all'indennità di condotta, vale osservare che la stessa è stata domandata nella misura cautelativa di € 35 per ogni giornata di ferie fruita, pari a € 900 mensili, valore che risulta finanche inferiore alla media percepita dalla parte ricorrente in taluni anni di lavoro, come agevolmente risulta dai conteggi. Diversamente da quanto contestato, poi, il valore medio giornaliero così calcolato e oggetto di rivendicazione è computato sulla base delle effettive turnazioni osservate dal lavoratore nell'anno di riferimento, sicché tiene necessariamente conto della incidenza dei turni giornalieri che non prevedono l'indennità rivendicata, come quelli non girati, nei quali il macchinista non effettua corse poiché viene adibito alle manovre dei treni nel deposito. Respinti i rilievi contabili di parte resistente, poiché non fondati e comunque non condivisibili, ne consegue che - una volta riconosciuto, nel merito, l'obbligo di computare tutte le indennità rivendicate, sopra elencate, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi alla parte ricorrente durante i giorni di ferie effettivamente goduti - sulla scorta dei conteggi subordinati elaborati da parte ricorrente, scevri da errori contabili e calcolati sulla scorta dei valori indicati nella contrattazione collettiva aziendale, per l'importo di ciascuna indennità, le differenze retributive maturate corrispondono all'importo di € 10.503,81.
8. L'effetto dissuasivo. L'importo riconosciuto risulta peraltro utile anche per indagare - a confutazione della prospettazione datoriale - se l'ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo paventato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 13 Come già condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma, con motivazioni che esattamente si condividono, “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17
). Parte_2 14 A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 3006/2023). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025, cit.).
9. La prescrizione. Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso in esame - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione (cfr. Cass. n. 26246/2022). Ancora di recente, in fattispecie sovrapponibile, relativa alla retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie al personale navigante dipendente di compagnia aerea, la Suprema Corte ha ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto 15 di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4372 del 19/2/2024). Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o
“debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritti unicamente gli eventuali crediti maturati dai lavoratori in epoca antecedente al 18/7/2007 – 5 anni prima della entrata in vigore della legge n. 92/2012 - mentre, per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva. 9.1 Né ha pregio l'argomento di parte resistente secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel R.D. n. 148/1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui al novellato articolo 18 (cfr., in senso conforme, Corte di Appello di Bari n. 212 del 18/3/2025). Occorre ricordare, in primo luogo, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal D.Lgs. n. 165/2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Ritiene il decidente che non costituisca garanzia sufficiente per il lavoratore, tale da escutere il metus, l'esistenza di una disciplina normativa di settore - Regolamento allegato “A” al R.D. n. 148/1931 - idonea a garantire un trattamento di stabilità dell'impiego e ad assicurare la tutela giudiziaria in sede amministrativa o ordinaria. Preme evidenziare come la Legge n. 92/2012 non preveda alcuna eccezione alla piena operatività della rinnovata disciplina dei licenziamenti e delle connesse tutele anche nei riguardi dei dipendenti del comparto degli AN (cfr. in tal senso, Corte di Appello di Palermo, n. 41 del 9/3/2025). Invero gli articoli 53 e ss. dell'Allegato A al R.D. n. 148/1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche 16 disposizioni legislative successive - delineano una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantista rispetto a quella prevista dalla Legge n. 300/1970 (Cass. n. 6765/2023), ma non incidono, limitandone e/o escludendone l'efficacia, sull'operatività della disciplina dell'articolo 18 Legge n. 300/1970 (come modificata dalla Legge n. 92/2012), con riferimento sia alle “tipologie” di licenziamento, sia alle diversificate tutele garantite al lavoratore illegittimamente licenziato (in tal senso, Cass. sent. n. 32500/2018). In virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 300/1970 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento invalido di un autoferrotranviere (Cass. sent. n. 6057/2000; Cass. sent. n.11547/2012). 9.2 Conclusivamente, pertanto, alcuna prescrizione si è maturata nella fattispecie in esame, nella quale i crediti retributivi rivendicati sono tutti successivi al 18/7/2007.
10. Conclusioni. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di quanto sopra, con accertamento del diritto della parte ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga. Per l'effetto, il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere a parte ricorrente un'integrazione retributiva complessiva pari € 10.503,81, per gli anni 2008-2024, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
11. Spese di lite. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga e, per l'effetto, condanna a corrispondergli l'importo di € CP_1
10.503,81, per gli anni 2008-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. 17 Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 7 ottobre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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